Piano Operativo
Titolo 1 NORMATIVA GENERALE
Art. 71. Disposizioni generali
1. Il P.S.I.M. contiene specifica ricognizione dei beni culturali e paesaggistici, delle ulteriori tutele e apposita disciplina ad essi relativa, fino a configurarne valenza paesaggistica. Il presente Piano rende operativa detta disciplina, in conformità al P.I.T./P.P.R. e rende prescrittive le regole generali e specifiche per i beni culturali e paesaggistici.
2. La disciplina di cui alla presente Parte si applica a tutto il territorio comunale.
3. La disciplina di cui alla presente Parte si conforma alle disposizioni di cui al P.S.I.M. e integra la disciplina di cui alle altre Parti delle presenti norme, e, in ipotesi di contrasto, prevale su di essa.
4. I beni culturali e paesaggistici di cui alla presente Parte sono disciplinati ai sensi degli articoli seguenti che fissano gli obiettivi con valore di indirizzo da perseguire in relazione agli ambiti di paesaggio riconosciuti nel P.S.I.M., le direttive da attuare e le prescrizioni d'uso da rispettare. Qualora si verifichi la concorrenza di più prescrizioni in relazione al medesimo areale prevalgono quelle più restrittive.
5. In relazione alla disciplina dei beni culturali e paesaggistici ed al fine di semplificare la possibile concorrenza delle specifiche discipline è stata individuata, all'art. 73 delle presenti norme, una normativa generale di riferimento coerente alle caratteristiche e alle relative regole invarianti riconosciute nel P.S.I.M..
6. L'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è consentita a condizione che sia conforme alle "Norme comuni per l'inserimento paesaggistico degli impianti per la produzione di energie da fonti rinnovabili e l'individuazione dei limiti localizzativi per l'installazione dei medesimi impianti, nelle aree tutelate ai sensi dell'art. 142, comma 1 del D.lgs. 42/2004" e alle ulteriori disposizioni delle presenti norme.
Art. 72. Ambiti di paesaggio
1. Nel territorio comunale di Borgo San Lorenzo il P.S.I.M. riconosce ambiti differenziati in relazione ai caratteri della produzione agricola, alle specificità socio-economiche, ambientali e paesaggistiche dei luoghi, alle caratteristiche pedologiche, climatiche, di acclività e giacitura del suolo. In coerenza il P.O. recepisce i seguenti ambiti paesaggistici:
- a) 4 - Crinale della Colla di Casaglia
- b) 6 - Versante sud della conca intermontana
- c) 8 - Versante nord della conca intermontana
- d) 9 - Valle della Sieve.
2. Il P.O. dettaglia gli ambiti di cui al precedente comma e li rappresenta alla scala di maggior dettaglio negli elaborati cartografici DIS01.1, DIS01.2 e DIS01.3 in scala 1:10.000.
3. Il P.O. individua gli obiettivi da perseguire per ciascun ambito di paesaggio nei seguenti commi.
4. Ambito di paesaggio 4 - Crinale della Colla di Casaglia.
- a) Si localizza a nord del territorio comunale e corrisponde ai versanti del crinale appenninico che dal Giogo di Corella, passando per la Colla di Casaglia, raggiunge il Giogo di Scarperia. L'estesa matrice forestale, la presenza di agroecosistemi montani tradizionali e di ecosistemi fluviali di elevata qualità conferiscono a questo ambito un elevato valore naturalistico complessivo. Dai crinali, le ampie aperture visuali sulla conca del Mugello, costituiscono elementi di grande valore percettivo, oltre che strumenti di conoscenza consapevole del patrimonio paesaggistico. Il patrimonio boschivo è sostanzialmente composto da latifoglie, castagneti da frutto (in parte abbandonati) e rimboschimenti di conifere. Nell'ultimo cinquantennio il bosco ha occupato molti terreni ex-agricoli, anche terrazzati, oltre ai prati pascoli localizzati in quota. L'unico insediamento presente in questo ambito di paesaggio è Casaglia, lungo l'infrastruttura principale rappresentata dalla S.R. 302. Gli insediamenti sparsi sono in parte ruderi e le infrastrutture viarie sono rare e a fondo naturale.
- b) All'interno dell'ambito di paesaggio 4 non è consentito:
- - l'escavazione di inerti;
- - la realizzazione di discariche di qualsiasi tipo;
- - la conduzione di attività inquinanti;
- - limitare l'accessibilità agli insediamenti e ai terreni coltivati all'interno della matrice boscata;
- - individuare nuovi tracciati viari, in modo da privilegiare la trama esistente con azioni di riqualificazione e di recupero.
- c) All'interno dell'ambito di paesaggio 4 è consentito:
- I. il recupero dei tracciati minori esistenti che devono essere mantenuti per garantire la connessione dell'edificato sparso e la conservazione del valore percettivo dei percorsi all'interno della trama boscata;
- II. il recupero e la valorizzazione dei tabernacoli e delle piccole architetture votive disposte lungo i percorsi stradali, quali elementi puntiformi di notevole valore percettivo e di grande valore anche nella fitta rete dei percorsi storici interpoderali.
5. Ambito di paesaggio 6 - Versante sud della conca intermontana
- a) Si localizza a sud del territorio comunale e corrisponde all'orlo meridionale della conca. I caratteri strutturali sono riferibili ad una fase matura dell'evoluzione geomorfologica del bacino che non sarebbe stata interessata dal sollevamento: di conseguenza la franosità è contenuta anche per la buona copertura boschiva, se si fa eccezione per il versante sud di Polcanto dove affiorano le arenarie di Monte Senario ad alto grado di fratturazione. Il sistema insediativo è sparso, ovvero accentrato in piccoli nuclei, ma si fa comunque più denso e più continuo in prossimità della strada pedecollinare che delimita da sud il fondovalle della Sieve (S.P. 41 Di Sagginale). Nella valle del Faltona, percorsa dalla Faentina, è sorto l'abitato di Polcanto, nelle cui vicinanze ricade la Badia del Buonsollazzo, monastero benedettino di origine medievale, ora in stato di abbandono. Tale ambito è caratterizzato dalla diffusa presenza di strutture agrituristiche e di piccoli nuclei abitati con arborati e colture orticole.
- b) All'interno dell'ambito di paesaggio 6 non è consentito:
- III. l'escavazione di inerti;
- IV. la realizzazione di discariche di qualsiasi tipo;
- V. la conduzione di attività inquinanti e/o che possono pregiudicare la regimazione idraulica;
- VI. individuare nuovi tracciati viari, in modo da privilegiare la trama esistente con azioni di riqualificazione e di recupero;
- VII. la trasformazione del territorio con interventi che comportino processi di instabilità dei versanti e di erosione dei suoli;
- VIII. la trasformazione del territorio con interventi che:
- - costituiscano detrattori alla continuità ecologica lungo i corsi acqua;
- - recidano, nell'ambito periurbano le relazioni funzionali della rete della mobilità lenta (come la viabilità ciclabile), paesaggistiche ed ecologiche con il territorio rurale.
- c) All'interno dell'ambito di paesaggio 6 è consentito:
- I. il recupero dei tracciati minori esistenti che devono essere mantenuti per garantire la connessione dell'edificato sparso e la conservazione del valore percettivo dei percorsi all'interno della trama boscata;
- II. il recupero e la valorizzazione dei tabernacoli e delle piccole architetture votive disposte lungo i percorsi stradali, quali elementi puntiformi di notevole valore percettivo e di grande valore anche nella fitta rete dei percorsi storici interpoderali.
6. Ambito di paesaggio 8 - Versante nord della conca intermontana
- a) Si localizza a nord del capoluogo ed è caratterizzato da un fitto sistema di corrugamenti, poco elevati e orientati perpendicolarmente alla valle che scendono dal crinale appenninico. I rilievi collinari sfumano in morfologie molto addolcite occupate da mosaici colturali e boscati a prevalenza di prati e seminativi. Tra gli habitat forestali di rilievo si ritrovano i castagneti da frutto (soprattutto intorno a Ronta) ma l'abbandono delle colture promiscue e degli arborati sta progressivamente modificando i sistemi agrocolturali verso un paesaggio semplificato di minore caratterizzazione ecologica con impoverimento del valore di biodiversità. Il sistema insediativo è conformato lungo la viabilità trasversale a pettine che collega i centri collinari e montani di crinale al fondovalle: i territori urbanizzati presenti in questo ambito di paesaggio sono Razzuolo, Ronta, Grezzano, Luco di Mugello e Panicaglia.
- b) All'interno dell'ambito di paesaggio 8 non è consentito:
- I. l'escavazione di inerti;
- II. la realizzazione di discariche di qualsiasi tipo;
- III. la conduzione di attività inquinanti e/o che possono pregiudicare la regimazione idraulica.
- c) All'interno dell'ambito di paesaggio 8 è consentito:
- I. il recupero dei tracciati minori esistenti che devono essere mantenuti per garantire la connessione dell'edificato sparso e la conservazione del valore percettivo e l'importante funzione relazionale di connessione delle permanenze rurali;
- II. il recupero e la valorizzazione dei tabernacoli e delle piccole architetture votive disposte lungo i percorsi stradali, quali elementi puntiformi di notevole valore percettivo e di grande valore anche nella fitta rete dei percorsi storici interpoderali.
7. Ambito di paesaggio 9 - Valle della Sieve
- a) Il presente Ambito è caratterizzato dalla presenza di un'ampia fascia alluvionale di fondovalle, di larghezza variabile, disposta lungo la Sieve. L'ecosistema è strettamente legato alla Sieve e ai suoi affluenti, con le formazioni ripariali arboree a salici e pioppi: la progressiva artificializzazione del fondovalle ha attivato dinamiche di semplificazione degli ecosistemi fluviali e torrentizi, con progressiva riduzione della vegetazione ripariale, della qualità delle acque e della qualità ecosistemica dell'ambito nel suo complesso. La notevole urbanizzazione ha indebolito la tradizionale struttura rurale del fondovalle e le relazioni trasversali tra i due versanti, favorendo, di contro, lo sviluppo di urbanizzazioni longitudinali e fenomeni di saldatura tra i centri urbani, con conseguente marginalizzazione dei terreni agricoli. Rientrano in questo ambito, oltre il capoluogo, anche gli insediamenti produttivi posti ad est e ad ovest dello stesso (rispettivamente Rabatta e La Torre), ma anche i nuclei storici di Corniolo e Ferracciano e i nuclei rurali di Le Pergole, Piazzano e Lutiano.
- b) All'interno dell'ambito di paesaggio 9 non è consentito:
- I. l'escavazione di inerti;
- II. la realizzazione di discariche di qualsiasi tipo;
- III. la conduzione di attività inquinanti e/o che possono pregiudicare la regimazione idraulica;
- IV. la trasformazione del territorio con interventi che comportino processi di instabilità dei versanti e di erosione dei suoli e recidano, nell'ambito periurbano di Sagginale le relazioni funzionali della rete della mobilità lenta (come la viabilità ciclabile), paesaggistiche ed ecologiche con il territorio rurale.
- c) All'interno dell'ambito di paesaggio 9 è consentito:
- I. il recupero dei tracciati minori esistenti e la realizzazione di piste ciclabili quali rappresentanti di un'infrastruttura d'interesse turistico, naturalistico e sportivo, contestualmente ad un sistema alternativo di percorribilità del fondovalle;
- II. il recupero e la valorizzazione dei tabernacoli e delle piccole architetture votive disposte lungo i percorsi stradali, quali elementi puntiformi di notevole valore percettivo e di grande valore anche nella fitta rete dei percorsi storici interpoderali.
Art. 73. Caratteri costitutivi della struttura paesaggistica patrimoniale
1. Il P.O. distingue i caratteri costitutivi della struttura paesaggistica patrimoniale nell'elaborato DIS01.1, DIS01.2 e DIS01.3 - Disciplina paesaggistica e disciplina dei suoli in territorio rurale in scala 1:10.000 e li enumera con la specifica normativa nei commi seguenti.
2. Aree a verde pubblico e verde ambientale in territorio urbanizzato
- a) Costituiscono elemento di permeabilità ecologica del territorio urbanizzato ed elemento connettivo con il territorio rurale e sono disciplinate all'art. 44 delle presenti norme.
3. Aree pertinenziali dell'edificato sparso in territorio rurale con valenza paesaggistica che corrispondono anche alle "aree di pertinenza dei beni culturali" di cui all'elaborato QC06 - Beni culturali, paesaggistici ed ulteriori tutele.
- a) In queste aree di pertinenza dovranno essere salvaguardati:
- I. il valore percettivo evitando, in particolare, l'intromissione di elementi tecnologici emergenti o con evidente impatto visuale;
- II. l'intervisibilità tra beni culturali e aree limitrofe con particolare riguardo per gli scorci panoramici dalle strade e per i beni ubicati in posizione cacuminale;
- III. gli ordinamenti colturali tradizionali evitando l'occupazione degli spazi agricoli da parte del bosco;
- IV. le sistemazioni idrauliche di impianto storico da recuperare anche in funzione delle nuove esigenze d'uso;
- V. le vecchie tessiture territoriali da valorizzare quali riferimenti ambientali e paesaggistici prioritari per i nuovi assetti strutturali e funzionali delle aree;
- VI. i caratteri architettonici che dovranno essere coerenti per tipologia, materiali, consistenza e aspetti cromatici con i caratteri storicizzati del paesaggio;
- VII. la viabilità minore di impianto storico e relativi elementi di corredo da conservare nei caratteri costruttivi tradizionali, ferma restando, in presenza di inderogabili esigenze tecniche e funzionali, la possibilità di adeguamenti locali compatibili.
- b) In queste aree di pertinenza si dovrà:
- I. mantenere l'unitarietà percettiva delle aree pertinenziali comuni, evitandone la frammentazione fisica (delimitazioni strutturali, ecc.) e visuale (pavimentazioni non omogenee, ecc.), ovvero evitando l'introduzione di elementi di finitura e di arredo che contrastino con la leggibilità dell'insieme, preservando, di contro, le opere complementari che concorrono a definire il carattere identitario del luogo (percorsi, serre, limonaie, fontane, muri, aiole, giardini, ecc.);
- II. mantenere il rapporto gerarchico tra edifici principali e pertinenze, anche conservando i caratteri estetico-percettivi che contraddistinguono il sistema ed evitando demolizioni con conseguenti accorpamenti di volumi che ne comportino la destrutturazione;
- III. integrare nel paesaggio gli equipaggiamenti vegetali, le tettoie, le recinzioni, le schermature, la viabilità di servizio e ogni altro manufatto, garantendo il mantenimento delle relazioni spaziali, funzionali e percettive che caratterizzano il contesto;
- IV. assicurare la compatibilità tra le modalità di riuso del patrimonio insediativo e la tipologia edilizia degli edifici di valore storico, evitando che la monofunzionalizzazione turistica di edifici e aggregati comporti la privatizzazione di luoghi pubblici o di fruizione pubblica del paesaggio.
4. Viabilità storicizzata (primaria e secondaria) e sentieristica
- a) Le attrezzature, gli impianti e le strutture necessarie alla fruizione e alla comunicazione devono essere esito di una progettazione unitaria fondata su principi di integrazione paesaggistica e di minima alterazione dei luoghi e devono assicurare la valorizzazione del contesto paesaggistico.
- b) Ferme restando le esigenze legate alla sicurezza della circolazione, mantenere i caratteri connotativi della trama viaria storicizzata e i manufatti che costituiscono valore storico-documentale, garantendo la continuità e la percorribilità della viabilità e la coerenza degli eventuali nuovi tratti viari con il contesto paesaggistico (tracciati, caratteristiche geometriche, finitura, opere d'arte, equipaggiamento vegetale).
- c) Gli interventi sui percorsi della viabilità storicizzata e della sentieristica sono ammessi a condizione che:
- I. siano conservati i tracciati nella loro consistenza materiale e configurazione, evitando modifiche degli sviluppi longitudinali e trasversali;
- II. siano conservate le opere e i manufatti di corredo di valore storico culturale e documentale;
- III. sia mantenuto l'assetto figurativo delle aree a margine dei tracciati antichi e le alberature a corredo di valore paesaggistico.
5. Aree di elevata visibilità e tratti di percorsi con elevata panoramicità
- a) Sono luoghi assunti storicamente come i più idonei all'esperienza visuale della rilevanza estetica di ampie porzioni di paesaggio e come tali fattori di identità. Sono distinti in cartografia con apposito segno grafico nell'elaborato DIS01.1, DIS01.2 e DIS01.3 in scala 1:10.000.
- b) In quanto capisaldi percettivi, tali luoghi costituiscono nell'insieme una risorsa preordinata alla osservazione delle configurazioni formali dei paesaggi. Sono elementi da tutelare:
- I. la libera accessibilità dei luoghi;
- II. l'assenza di ostacoli alla visione;
- III. la tutela dall'inquinamento luminoso.
- c) Al fine di garantire gli elementi di cui al precedente comma, le fasce laterali ai tracciati di cui al presente articolo sono sottoposte a tutela per una profondità sufficiente affinché la quota sommitale di eventuali nuove edificazioni si situi a quota pari o inferiore a quella del punto di vista più prossimo collocato sul percorso.
- d) La disciplina di cui al comma precedente, in quanto posta a tutela della panoramicità del punto di osservazione, non osta alla realizzazione di manufatti a raso (quali piscine, campi da tennis, parcheggi etc.) o di addizioni volumetriche che, per caratteristiche obiettive e ubicazione (retrostanti manufatti preesistenti legittimi), non risultino visibili dal punto di osservazione.
- e) In corrispondenza dei percorsi di cui al presente articolo, non è ammessa alcuna sopraelevazione di costruzioni esistenti, compresi tralicci, antenne, ripetitori, cartelli pubblicitari, recinzioni e siepi per la profondità di cui alla lett. c) del presente punto.
6. Alberi camporili
- a) Sono riconosciuti perché elementi caratterizzanti degli assetti agricoli e rappresentati da elementi arborei isolati in contesto agricolo cui sono attribuite importanti funzioni paesaggistiche ed ecologiche.
- b) Gli alberi camporili sono individuati come testimonianza biologica e manifestazione del rapporto tra uomo e territorio agricolo e in tal senso sono riconosciuti e tutelati i loro ruoli ecologico, paesaggistico e ambientale.
- c) Al fine di perseguire l'obiettivo di cui al precedente comma, l'insediamento di edifici agricoli o di strade poderali o altre infrastrutture e canalizzazioni, dove ammessi dalle presenti norme, è ammesso ed è prescritto che ogni intervento di trasformazione avvenga ad una distanza minima dal fusto pari al doppio del diametro medio della chioma.
7. Formazioni lineari arboree
- a) Le formazioni lineari arboree sono formazioni intenzionali rispondenti a principi ordinatori come l'allineamento in filari lungo strade o percorsi in genere, o volti a formare confini, o più in generale a costituire forme di arredo e decoro. Possono essere costituite sia da individui di una stessa specie che da una alternanza preordinata di specie diverse. Nel loro insieme costituiscono struttura formale del paesaggio, suo caposaldo visivo e simbolico, nonché elemento di connessione funzionale che partecipa alla rete ecologica comunale.
- b) Sono elementi da tutelare in quanto costituiscono relazione spaziale e percettiva con:
- I. le recinzioni e gli accessi aventi rilevanza di memoria storica;
- II. le sistemazioni e la continuità con le ville;
- III. le sistemazioni planoaltimetriche e le relative opere;
- IV. gli impianti arborei originari;
- V. i percorsi e le sistemazioni al suolo;
- VI. le opere e gli elementi decorativi.
c) Gli elementi di cui alla lett. b) sono soggetti a tutela nella loro consistenza relazionale materiale, botanica e simbolica, ad azioni di ripristino degli elementi mancanti o malati o a rischio per l'incolumità pubblica e di valorizzazione culturale in quanto capisaldi visivi nel paesaggio.
d) In quanto struttura formale del paesaggio devono essere conservate e/o impiantate specie vegetali locali appartenenti alla tradizione. L'impianto di alberature è limitato al reintegro di esemplari mancanti, morti o malati, nel rispetto delle specie arboree e arbustive e delle sedi di impianto originarie; le formazioni a filare possono essere eventualmente potenziate attraverso l'impianto di esemplari della stessa specie lungo l'allineamento storicizzato.
e) Le formazioni lineari con funzione di recinzione aventi rilevanza di memoria storica devono essere conservate e restaurate.
f) I percorsi e gli assi visuali che strutturano i rapporti di continuità fisica e funzionale tra le formazioni di cui al presente articolo e gli edifici che ne costituiscono il principale riferimento storico devono essere conservati nei loro caratteri planoaltimetrici, evitando l'introduzione di qualsiasi elemento che determini ostacolo visivo o soluzione di continuità fisica e/o funzionale e l'introduzione di specie arboree non coerenti, se non per evidenti e inderogabili motivi di interesse pubblico.
8. Formazioni lineari arbustive
- a) Le formazioni lineari arbustive sono elementi costitutivi della rete ecologica cui è affidato un fondamentale ruolo di connessione ecologica e di aree di rifugio per la microfauna.
- b) Il presente P.O. tutela le formazioni lineari arbustive stabilendo l'obbligo di osservare un distacco minimo pari a ml. 10,00 per l'insediamento dei manufatti agricoli ammessi dalle presenti norme.
9. Sistemazioni agrarie storiche
- a) Sono le parti del territorio in cui sono visibili e sufficientemente ben conservate le sistemazioni storiche dei terreni realizzate ai fini delle pratiche colturali agricole storiche. Tali sistemazioni consistono in terrazzamenti, ciglionamenti, percorsi viari rurali ed opere di regimazione idraulico-agrarie, ecc.
- b) Sono elementi da tutelare in quanto costituiscono relazione spaziale e percettiva con:
- I. le caratteristiche planoaltimetriche delle sistemazioni;
- II. le opere di contenimento (ciglioni, lunette, etc.) nel loro stato di consistenza formale e funzionale;
- III. le caratteristiche planoaltimetriche della viabilità e dei percorsi interni a dette aree;
- IV. le alberature segnaletiche (alberi camporili);
- V. il microreticolo idrografico, le opere e le sistemazioni idraulico-agrarie.
- c) Gli elementi di cui alla lett. b), sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale, geomorfologica e idraulica. Al fine di valorizzare il loro contenuto culturale, testimoniale e d'uso, sono ammesse azioni di ripristino di parti mancanti o degradate e devono essere conservati, nei loro caratteri materici, formali e funzionali di presidio idrogeologico, come struttura costitutiva del paesaggio agrario storico.
- d) In tali aree non sono consentite:
- I. la trasformazione e l'eliminazione delle sistemazioni agrarie esistenti;
- II. la costruzione di nuove strade, fatti salvi gli interventi a scala comunale e provinciale giustificati da pubblica necessità;
- III. le trasformazioni morfologiche e ambientali.
- e) In tali aree sono consentite:
- I. il ripristino, la manutenzione e il recupero della rete sentieristica e delle strade vicinali e di servizio;
- II. le attività agricole di coltivazione e di mantenimento dei terreni;
- III. le opere di consolidamento dei terreni attraverso interventi di ingegneria naturalistica a basso impatto ambientale;
- IV. le infrastrutture ed impianti di pubblico interesse, purchè interrate (quali: le reti di trasporto energetico, le reti di acque potabili ed irrigue, le reti di acque luride, ecc.);
- V. gli impianti di irrigazione e di accumulo dell'acqua per uso agricolo, naturalistico e antincendio;
- VI. il recupero del patrimonio edilizio esistente.
- f) L'installazione di tutti i nuovi manufatti di cui alla Parte 5 delle presenti norme dovrà, comunque, essere localizzata oltre una fascia di 15 metri, salvo dimostrata impossibilità.
Titolo 2 NORMATIVA DEI BENI CULTURALI
Art. 74. Beni di interesse storico artistico
1. I beni culturali sono componenti fondative dell'identità storico-culturale locale e sono vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004, Parte Seconda (Beni culturali), che sottopone a preventiva autorizzazione, da parte dell'Ente preposto alla tutela, gli interventi edilizi e/o urbanistici che li riguardino ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004.
2. I beni culturali sono individuati nell'elaborato QC.06.1, QC.06.2 e QC.06.3 Beni culturali, paesaggistici ed ulteriori tutele in scala 1:10.000. I relativi perimetri assumono, pertanto, carattere puramente indicativo e ricognitivo e sono suscettibili di diversa declinazione in sede di pianificazione attuativa o, in difetto, di pratica edilizia in conseguenza di conoscenze di maggior dettaglio. A tale fine è onere del proponente verificare e comprovare l'eventuale, difforme perimetrazione del vincolo.
3. I beni culturali ope legis, ovvero, i beni immobili che appartengano allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, e che presentino interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, se opera di autore non vivente e realizzati da oltre 70 anni non sono cartografati e pertanto resta in carico al proponente la verifica di sussistenza dei criteri di cui agli artt. 10 e 12 del D.Lgs. 42/2004. Per tali beni restano ferme le disposizioni della Parte II del D.Lgs. 42/2004. I beni ope legis possono essere sottoposti alla verifica di interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 42/2004.
4. I beni culturali cartografati rivestono carattere puramente ricognitivo, e pertanto suscettibile di aggiornamento a seguito di ulteriori provvedimenti di vincolo, senza che ciò costituisca variante al presente P.O..
5. In conformità al P.S.I.M., il P.O. ha individuato nell'elaborato QC06.1, QC06.2 e QC06.3 Beni culturali, paesaggistici ed ulteriori tutele in scala 1:10.000 le aree di pertinenza paesaggistica dei beni culturali ai sensi del P.I.T., Elaborato 8B "Disciplina dei beni paesaggistici", art. 4, comma 2, e declinato specifica normativa nell'art. 73 delle presenti norme.
6. In conformità al P.S.I.M., il P.O. ha riconosciuto nell'elaborato QC06.1, QC06.2 e QC06.3 Beni culturali, paesaggistici ed ulteriori tutele in scala 1:10.000 i potenziali Beni culturali di cui al D.Lgs. 42/2004, art.10, comma 4, lett. g), quali "Spazi pubblici di potenziale storico artistico". Si ricorda comunque che, per i tracciati storici, piazze e spazi aperti urbani oltre all'art. 10, c. 4, lett. g) è rilevante anche il combinato disposto dell'art. 10, c.1 e dell'art. 12, c. 1 del D.Lgs. 42/2004.
Art. 74bis Risorse archeologiche
1. Le risorse archeologiche rappresentano il patrimonio archeologico del comprensorio del Mugello, di tali risorse, una parte sono ascrivibili ai beni tutelati di cui alla II e III Parte del D.Lgs. 42/2004, censiti attraverso l'analisi di quanto pubblicato negli elenchi del PIT della regione Toscana (vedi Allegato alla Carta QC.A05). Tali beni sono stati individuati attraverso lo spoglio dei dati di archivio e bibliografici principalmente costituiti da monografie e articoli o ricerche specialistiche con finalità di "Carta archeologica" a carattere di più ampio respiro territoriale. Le evidenze coprono tutti i periodi storici e preistorici. In modo particolare l'archivio si è arricchito con il censimento delle evidenze medievali (IX-XIV secolo) presenti nelle fonti d'archivio edite che hanno permesso un notevole incremento della conoscenza e della profondità storica del territorio.
2. Le risorse archeologiche sono cartografate nell'elaborato del PSIM denominato QC.A05 - Carta delle risorse archeologiche in scala 1:25.000.
3. In tutto il territorio comunale non si esclude l'eventuale fortuito rinvenimento e/o scoperta di natura archeologica rispetto ai quali vige l'obbligo di salvaguardia nei termini di legge. In caso di ritrovamenti fortuiti è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente in materia (art. 90 e ss. del D.Lgs. 42/2004), degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore la Soprintendenza o il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti.
4. In assenza di areali opportunamente cartografati nel PSIM, nelle aree di seguito indicate, se interessate dalla presenza delle risorse archeologiche di cui al precedente comma 2, per lavori comportanti movimentazione di terra ed escavazioni connesse a nuova costruzione o consistenti trasformazioni in profondità, è obbligo dare comunicazione di inizio lavori di scavo e movimentazione terra al Settore archeologico della Soprintendenza che può attivare l'effettuazione delle attività di sorveglianza in corso d'opera a carico del richiedente, o, in alternativa, uno o più sopralluoghi ispettivi:
- - all'interno del perimetro del territorio urbanizzato: se ricadenti nei morfotipi TS1 e TS2;
- - all'interno del territorio rurale: se ricadenti nelle aree di pertinenza oggetto di trasformazione.
Titolo 3 NORMATIVA DEI BENI PAESAGGISTICI
Art. 75. Immobili e aree di notevole interesse
1. Gli immobili e le aree di notevole interesse ricadenti nel territorio comunale di Borgo San Lorenzo sono soggetti alle disposizioni generali di cui alle presenti norme, sono riconosciuti nell'elaborato QC.06.1, QC.06.2 e QC.06.3 Beni culturali, paesaggistici ed ulteriori tutele in scala 1:10.000 e sono:
- - DM 10/10/1964 - GU 289/1964 - Area panoramica dei comuni di Fiesole, Vaglia e Borgo San Lorenzo (Firenze).
- - GU 217/1999 - Territorio tipico della vallata del Mugello nei comuni di Borgo San Lorenzo (e Vicchio).
- - GU 238/1966 - Zona di Luco di Mugello sita nel comune di Borgo San Lorenzo
2. Il P.O. subordina gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica alle seguenti condizioni generali:
- a) garantire l'assetto idrogeologico e limitare i rimodellamenti morfologici dei terreni;
- b) perseguire la coerenza con i caratteri morfologici del paesaggio (forma, dimensioni, orientamento, allineamento, ecc.);
- c) orientare gli interventi di manutenzione e di trasformazione verso la conservazione dei caratteri morfologici, tipologici, architettonici, storici e identitari dei luoghi e delle relazioni spaziali, gerarchiche, funzionali e percettive con il paesaggio circostante; in particolare garantire il mantenimento e la riconoscibilità delle relazioni gerarchiche tra ville padronali, case coloniche, viabilità storica e campagna;
- d) impedire saldature lineari tra sistemi insediativi storicamente distinti, ancorché costituite da muri di recinzione o altre barriere visive, ed evitare la nascita di nuovi insediamenti che possano competere gerarchicamente e visivamente con gli aggregati storici o comprometterne i varchi visuali;
- e) mantenere i coni e i bersagli visivi;
- f) garantire la qualità insediativa anche attraverso:
- - forme, dimensioni e orientamenti armonici con i caratteri morfologici del contesto paesaggistico;
- - articolazione equilibrata tra spazi aperti e costruito, con particolare attenzione per la qualità progettuale degli spazi aperti di fruizione collettiva.
Art. 76. Territori contermini ai laghi, compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi
1. Sono i territori di cui al D.Lgs. 42/2004, articolo 142, comma 1 lettera b) e di cui all'Elaborato 8B art. 7 del PIT/PPR.
2. Il P.O., in coerenza con il P.S.I.M. e alla loro ricognizione di cui all'elaborato QC.06.1, QC.06.2 e QC.06.3 Beni culturali, paesaggistici ed ulteriori tutele in scala 1:10.000, definisce le seguenti azioni in relazione a:
- a) trasformazioni urbanistico edilizie:
- - non sono ammessi interventi di artificializzazione delle sponde o di interruzione della continuità vegetazionale;
- - in caso di lavori sulle infrastrutture viarie dovrà essere posta attenzione alla stabilità delle sponde e alla salvaguardia delle specie faunistiche e floristiche tipiche di questo ecosistema e dei relativi habitat;
- b) eventuali opere di sistemazione delle aree di sponda atti salvi gli interventi di messa in sicurezza idraulica o di captazione:
- - devono essere realizzate previlegiando gli interventi di ingegneria naturalistica;
- - è prescritto il ripristino della vegetazione anche con interventi di infoltimento della vegetazione originaria;
- c) tutela del contesto botanico autoctono e gli habitat nell'area dello specchio d'acqua:
- - tutti gli interventi dovranno porre attenzione alla salvaguardia delle specie faunistiche e floristiche tipiche di questo ecosistema e dei relativi habitat.
- d) realizzazione di percorsi per la mobilità dolce lungo le rive, nonché la manutenzione, l'adeguamento e il potenziamento di quelli esistenti, nonché delle aree di elevata visibilità in coerenza all'art. 73;
- e) installazione di manufatti temporanei per fini agricoli o turistico-sportivi:
- - non è ammessa la realizzazione dei manufatti di cui agli artt. 54 e 64 delle presenti norme entro una fascia di 50 m dalla sponda del lago.
Art. 77. La tutela dei fiumi, dei torrenti, dei corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna.
1. Sono i territori di cui al D.Lgs. 42/2004, articolo 142, comma 1 lettera c) e di cui all'Elaborato 8B art. 8 del PIT/PPR.
2. Il P.O., in coerenza con il P.S.I.M. e alla ricognizione di cui all'elaborato QC.06.1, QC.06.2 e QC.06.3 Beni culturali, paesaggistici ed ulteriori tutele in scala 1:10.000, fatti salvi gli interventi necessari alla sicurezza idraulica privilegiando quelli coerenti con il contesto paesaggistico, ammette le seguenti azioni in relazione a:
- a) interventi di trasformazione dello stato dei luoghi, compresi gli adeguamenti e gli ampliamenti di edifici o infrastrutture esistenti, ove consentiti dalle presenti norme, sono ammessi a condizione che:
- I. non compromettano la vegetazione ripariale, i caratteri ecosistemici caratterizzanti il paesaggio fluviale e i loro livelli di continuità ecologica;
- II. non impediscano l'accessibilità al corso d'acqua, la sua manutenzione e la possibilità di fruire delle fasce fluviali;
- III. non impediscano la possibilità di divagazione dell'alveo, al fine di consentire il perseguimento di condizioni di equilibrio dinamico e di configurazioni morfologiche meno vincolate e più stabili;
- IV. eventuali rimodellazioni della forma della sponda, favoriscano la generazione di ecosistemi diversificati che aumentano la biodiversità;
- V. mantengano la relazione funzionale e quindi le dinamiche naturali tra il corpo idrico e il territorio di pertinenza fluviale;
- VI. siano coerenti con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto e garantiscano l'integrazione paesaggistica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici;
- VII. non occludano i varchi e le visuali panoramiche, da e verso il corso d'acqua, che si aprono lungo le rive e dai tracciati accessibili al pubblico e non concorrano alla formazione di fronti urbani continui.
- b) interventi sul patrimonio edilizio di rilevanza storica costituito da mulini, gualchiere e relative opere di captazione, sono ammessi a condizione che:
- I. non modifichino i caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario perseguendo le norme di cui alla Parte 2, Titolo 2 delle presenti norme;
- II. non compromettano le visuali nelle aree di elevata visibilità di cui all'art. 73;
- c) artificializzazione delle rive da contrastare attraverso:
- I. interventi di ingegneria naturalistica, la dove ammessi, che favoriscano la riproduzione ed il mantenimento della flora e della fauna tipiche di questi habitat per la rinaturalizzazione delle medesime;
- II. ripristino della vegetazione anche con interventi di infoltimento di quella originaria;
- d) infrastrutture per la mobilità dolce, in coerenza a quanto normato all'art. 30:
- I. sono ammesse a condizione che non occludano i varchi e le visuali panoramiche, da e verso il corso d'acqua, che si aprono lungo le rive e dai tracciati accessibili al pubblico e non concorrano alla formazione di fronti urbani continui;
- II. sono ammesse a condizione che il sedime delle infrastrutture identifichino prioritariamente tracciati esistenti anche in disuso o abbandono;
- e) infrastrutture carrabili:
- I. perseguire la stabilità delle sponde attraverso interventi a basso impatto privilegiando quelli di ingegneria naturalistica;
- II. perseguire la salvaguardia delle specie faunistiche e floristiche tipiche di questo ecosistema e dei relativi habitat attraverso:
- - l'infoltimento della vegetazione esistente utilizzando anche specie planiziarie (es. farnia e rovere);
- - il rimodellamento della forma delle sponde attraverso la generazione di ecosistemi diversificati che aumentano la biodiversità;
- f) impianti di produzione di energia idroelettrica:
- I. privilegiare siti prossimi ad impianti/strutture già esistenti per la distribuzione di energia elettrica nella rete;
- II. privilegiare siti prossimi alla rete viabilistica già esistente al fine di evitare la realizzazione di nuova viabilità carrabile in territorio rurale;
- III. progettare impianti individuando in specifico elaborato progettuale le dovute opere di mitigazione a verde là dove necessarie, specificando le specie igrofile o planiziarie da utilizzare;
- g) realizzare le nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibili, ivi incluse quelle connesse alle attività turistico-ricreative e agricole, ammesse a condizione che gli interventi:
- I. non alterino negativamente la qualità percettiva dei luoghi;
- II. non alterino l'accessibilità e la fruibilità delle rive;
- III. prevedano il ricorso a tecniche e materiali ecocompatibili, garantendo il ripristino dei luoghi e la riciclabilità, o il recupero delle componenti utilizzate.
3. Non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di:
- a) edifici di carattere permanente ad eccezione degli annessi rurali;
- b) depositi a cielo aperto di qualunque natura che non adottino soluzioni atte a minimizzare l'impatto visivo o che non siano riconducibili ad attività di cantiere;
- c) discariche e impianti di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di smaltimento (All. B parte IV del D.Lgs.. 152/06).
4. Sono ammessi alle condizioni di cui al comma 2:
- a) gli impianti per la depurazione delle acque reflue;
- b) impianti per la produzione di energia;
- c) gli interventi di rilocalizzazione di strutture esistenti funzionali al loro allontanamento dalle aree di pertinenza fluviale e alla riqualificazione di queste ultime come individuato nelle presenti norme.
5. Non è ammesso l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche in coerenza a quanto normato all'art. 73.
6. Le trasformazioni sul sistema idrografico, conseguenti alla realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio idraulico, necessari per la sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture e non diversamente localizzabili, sono ammesse a condizione che sia garantito, compatibilmente con le esigenze di funzionalità idraulica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico ed individuate nell'elaborato DIS01.1, DIS01.2 e DIS01.3 - Disciplina paesaggistica e disciplina dei suoli in territorio rurale in scala 1:10.000.
7. Le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie, ferroviarie ed a rete (pubbliche e di interesse pubblico), anche finalizzate all'attraversamento del corpo idrico, sono ammesse a condizione che il tracciato dell'infrastruttura non comprometta i caratteri morfologici, idrodinamici ed ecosistemici del corpo idrico e garantiscano l'integrazione paesaggistica, il mantenimento dei valori identificati nell'elaborato DIS01, DIS01.2 e DIS01.3 - Disciplina paesaggistica e disciplina dei suoli in territorio rurale in scala 1:10.000 e il minor impatto visivo possibile.
Art. 78. La tutela dei territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.
1. Sono i territori di cui al D.Lgs. 42/2004, articolo 142, comma 1 lettera g) e di cui all'Elaborato 8B art. 12 del PIT/PPR.
2. Il P.O., in coerenza con il PIT/PPR di cui all'elaborato QC.06.1, QC.06.2 e QC.06.3 Beni culturali, paesaggistici ed ulteriori tutele in scala 1:10.000, fatti salvi gli interventi necessari alla sicurezza idrogeologica privilegiando quelli coerenti con il contesto paesaggistico, individua le azioni di cui ai commi 3 e 4. E' onere del proponente, ove necessario, verificare e comprovare la sussistenza o meno del bene secondo le definizioni della l.r. 39/2000 e del regolamento 48R/2003 in applicazione del punto 8.2 dell'elaborato 7B del PIT/PPR.
3. Nelle aree boscate non sono consentiti:
- a) interventi di trasformazione e/o artificializzazione che possano ridurre i livelli di qualità ecosistemica e naturalità;
- b) interventi che favoriscano la diffusione di specie invasive o esotiche.
4. Nelle aree boscate sono consentiti:
- a) interventi mirati a favorire il presidio sul territorio allo scopo di limitare l'abbandono delle superfici agricole e l'avanzata del fronte boscato;
- b) interventi di salvaguardia dei soprassuoli allo scopo di ridurre gli effetti di patologie ed incendi;
- c) interventi volti a migliorare la gestione selvicolturale attraverso il contenimento e la limitazione della propagazione di specie aliene quali robinia e ailanto;
- d) interventi volti a limitare il carico di ungulati;
- e) interventi volti a migliorare le connessioni ecologiche;
- f) interventi gestionali forestali volti all'aumento della eterogeneità e biodiversità dei soprassuoli forestali;
- g) interventi sui manufatti funzionali alla manutenzione e coltivazione del patrimonio boschivo o alle attività antincendio, nonché gli interventi di recupero degli edifici esistenti e le strutture rimovibili funzionali alla fruizione pubblica dei boschi.
Art. 79. Zone di interesse archeologico
1. Sono i territori di cui al D.Lgs.. 42/2004, articolo 142, comma 1 lettera m) e di cui all'Elaborato 8B art. 15 del PIT/PPR.Le zone di interesse archeologico sono individuate negli elaborati QC.06.1, QC.06.2, e QC.06.3 - Beni culturali, paesaggistici ed ulteriori tutele in scala 1:10.000.
2. L'individuazione delle zone di cui al precedente comma potrà essere aggiornata e integrata con autonomo atto consiliare su indicazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, senza la necessità di ricorrere all'approvazione di una specifica variante al P.O.
3. Anche in assenza di informazioni su presenze archeologiche note, in caso di "opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni" del D.Lgs. 50/2016, si dovrà attenersi a quanto dettato dalla legislazione in materia di archeologia preventiva (art. 28, c. 4 del D.Lgs. 42/2004 s.m.i. e art. 25 del D.Lgs. 50/2016), che prevede la realizzazione di verifiche preventive alla realizzazione di un progetto.
4. In caso di ritrovamenti fortuiti è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente in materia (art. 90 e ss. del D.Lgs. 42/2004), degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore la Soprintendenza o il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti.
5. Non sono ammesse le trasformazioni territoriali, comprese quelle urbanistiche ed edilizie, che compromettano le relazioni figurative tra il patrimonio archeologico e il contesto territoriale di giacenza e la relativa percettibilità e godibilità, nonchè la conservazione materiale e la leggibilità delle permanenze archeologiche.
6. Non sono ammessi nuovi siti estrattivi e l'ampliamento di quelli esistenti nei beni archeologici sottoposti alle disposizioni di cui alla parte seconda del D.Lgs. 42/2004.
Titolo 4 ULTERIORI NORMATIVE DI TUTELA PAESAGGISTICA
Art. 80. Aree sensibili di fondovalle
1. Sono le aree rappresentate e definite dall'art. 3 del P.T.C.P. di Firenze e sono individuate negli elaborati QC.06.1, QC.06.2, e QC.06.3 - Beni culturali, paesaggistici ed ulteriori tutele in scala 1:10.000.
2. In detti ambiti è vietata la localizzazione di attività di agricampeggio e agrisosta per camper.
3. Il P.O. consente:
- a) interventi e usi strettamente funzionali allo svolgimento delle attività esistenti e riconversioni verso funzioni che abbiano un minor impatto sull'ambito fluviale;
-
- I. mantenimento degli ecosistemi più naturali, con la rimozione o la mitigazione dei fattori di frammentazione e di isolamento e la realizzazione o il potenziamento dei corridoi di connessione ecologica;
- II. impedimento di ogni forma di degrado fisico ed estetico delle sponde fluviali e lacustri, favorendo il recupero di tratti degradati, la rimozione degli elementi deturpanti, il ripristino di condizioni di elevata naturalità;
- III. riduzione del rischio idraulico, mantenimento e miglioramento delle condizioni fisiche ed ambientali esistenti nelle aree naturalmente predisposte alla laminazione delle piene, individuando, se necessario, casse di espansione naturali, valorizzazione ed intensificazione delle funzioni idrauliche svolte.
Art. 81. Ambiti di reperimento per l'istituzione di parchi, riserve e aree naturali protette di interesse locale
1. Sono gli ambiti di reperimento per l'istituzione di parchi, riserve e aree naturali protette di interesse locale, le aree del territorio aperto che, per caratteristiche ambientali e naturali, possono essere oggetto di istituzione ad area protetta in coerenza all'art. 10 del P.T.C.P. di Firenze e sono individuati negli elaborati QC.06.1, QC.06.2, e QC.06.3 - Beni culturali, paesaggistici ed ulteriori tutele in scala 1:10.000.
1. Vi sono sempre ammessi interventi manutentivi delle risorse florofaunistiche e vegetazionali esistenti, in modo da conservare tale patrimonio di interesse naturalistico ed ambientale, da destinare, dietro apposita regolamentazione a cura degli enti competenti, a funzioni ricreative e culturali.
2. Unicamente tramite approvazione di programma aziendale, sono ammesse nuove costruzioni rurali, comunque in adiacenza di nuclei o preesistenze edilizie e con l'osservanza dei criteri di contestualizzazione morfologica. A tale scopo i relativi progetti dovranno essere corredati da dettagliate descrizione dei materiali, delle finiture, dei colori con cui saranno eseguite le costruzioni, fornendo inoltre rilievi grafici e fotografici dell'area d'intervento dai quali siano visibili le caratterizzazioni tipo-morfologiche degli edifici esistenti, le preesistenze arboree e le sistemazioni delle pertinenze.
3. Le destinazioni d'uso ritenute non congruenti con gli obiettivi di tutela dei presenti ambiti, fatte salve quelle esistenti, sono le seguenti:
- a) I, C, CD.III.
4. Sul patrimonio edilizio esistente, fatte salve le eventuali limitazioni di cui al Titolo 2, Parte 2, sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia ricostruttiva RR2 di cui all'art. 5 delle presenti norme, a condizione che l'intervento determini una trasformazione edilizia e urbanistica coerente con gli obiettivi di tutela paesaggistica del presente ambito.
Art. 82. Aree fragili del territorio aperto
1. Sono aree fragili, le parti di territorio rurale caratterizzate da forme di antropizzazione, testimonianze di colture agrarie, ecosistemi naturali, la cui scomparsa o depauperazione costituirebbe la perdita di un rilevante bene della collettività di cui all'art. 11 del P.T.C.P. di Firenze e sono individuate negli elaborati QC.06.1, QC.06.2, e QC.06.3 - Beni culturali, paesaggistici ed ulteriori tutele in scala 1:10.000.
2. In tali aree, sono ammessi interventi di:
- a) conservazione degli edifici di interesse storico-architettonico, di cui agli artt. 10 e 11 delle presenti norme e delle loro relazioni con il territorio rurale;
- b) tutela della qualità del suolo agricolo;
- c) manutenzione del paesaggio agrario e dei suoi elementi costituivi quali sistemazioni idraulico agrarie, colture arboree e piante arboree non colturali quali formazioni lineari arboree, formazioni lineari arbustive, alberi camporili, di cui all'art. 73 delle presenti norme;
- d) manutenzione delle componenti geomorfologiche e difesa del suolo da rischi geologici o idrogeologici;
- e) recupero del patrimonio edilizio esistente, fatte salve le eventuali limitazioni di cui al Titolo 2, Parte 2.
3. Unicamente tramite approvazione di un programma aziendale sono ammesse nuove costruzioni rurali, preferibilmente in adiacenza di nuclei rurali, o preesistenze edilizie, a meno che il Piano Aziendale non dimostri la necessità di realizzazioni in altre localizzazioni, e con l'osservanza dei criteri di contestualizzazione morfologica. A tale scopo i relativi progetti dovranno essere corredati da dettagliate descrizione dei materiali, delle finiture, dei colori con cui saranno eseguite le costruzioni, fornendo inoltre rilievi grafici e fotografici dell'area d'intervento dai quali siano visibili le caratterizzazioni tipo-morfologiche degli edifici esistenti, le preesistenze arboree e le sistemazioni delle pertinenze.
4. Sono inoltre ammessi gli interventi previsti nelle schede progetto di cui all'elaborato DIS03 - Disciplina delle aree di trasformazione.
Art. 83. Ambiti di protezione storico ambientale
1. Il P.O. assume le parti del territorio che conservano le caratteristiche della struttura insediativa originaria sia nelle forme di organizzazione territoriale sia in quelle tipologiche dei manufatti e degli spazi liberi di pertinenza, nonché particolari aree di singolare bellezza o importanza, in conformità al P.S.I.M. in recepimento dell'art. 12 del P.T.C.P. e sono individuate negli elaborati QC.06.1, QC.06.2, e QC.06.3 - Beni culturali, paesaggistici ed ulteriori tutele in scala 1:10.000.
2. In coerenza con la disciplina del P.T.C.P. il P.O. assume le seguenti prescrizioni:
- a) divieto di nuove costruzioni stabili o provvisorie di qualsiasi tipo salve le eccezioni di cui alla lettera c);
- b) divieto di utilizzazione dei terreni a scopo di deposito se non connesso a operazioni di carattere transitorio;
- c) possibilità di realizzare impianti tecnologici per pubblica utilità e manufatti agricoli di cui sia dimostrata la necessità dai programmi aziendali e di cui non sia possibile la localizzazione esterna all'area;
- d) possibilità di ampliare gli edifici, in misura non superiore al 10% della volumetria esistente.
3. Gli ampliamenti di cui alla lettera d) del comma precedente, quando ammissibili secondo la specifica disciplina devono:
- a) evitare impatti visivi contrastanti e rispettare le regole tradizionali di insediamento, nonché il rapporto con il contesto ambientale, con gli insediamenti esistenti, con il sistema degli accessi e con gli spazi liberi di pertinenza;
- b) non comportare alterazioni delle caratteristiche morfologiche, strutturali e tipologiche degli insediamenti di interesse storico-culturale.
Art. 84. Tutela paesaggistica negli interventi edilizi
1. Ai fini della tutela paesaggistica gli interventi sugli edifici di classe 1, classe 2 e 2* e nelle aree di cui al Titolo 3 e 4 della presente Parte dovranno essere privilegiate le soluzioni che inseriscano i nuovi spessori a ridosso di pareti interne e all'intradosso dei solai.
2. Su tutti gli edifici presenti nel territorio comunale gli interventi di coibentazione sulle coperture e sulle facciate:
- a) nel caso in cui gli interventi siano previsti sull'esterno degli edifici, i maggiori spessori non dovranno comportare la variazione delle caratteristiche delle facciate e/o della copertura dell'edificio (es: nel caso di edifici storici che sono spesso dotati di cornici, marcapiani, davanzali, gronda con gioghetto, ecc.);
- b) ove il fabbricato/unità immobiliare ricada in una cortina muraria prospiciente uno spazio pubblico l'installazione di cappotti non deve alterare l'allineamento della cortina sia in senso orizzontale che verticale.
3. Interventi per l'installazione di impianti solari termici e fotovoltaici:
- a) è ammessa la realizzazione di impianti per la riduzione del fabbisogno o l'autosufficienza energetica degli edifici o dei complessi edilizi mediante l'installazione di impianti solari termici e fotovoltaici prevedendo che:
- I. negli edifici e nei complessi edilizi di classe 1, 2 e 2* nei morfotipi TS.1 e TS.2 e nuclei storici, l'installazione dovrà essere integrata nella copertura adottando ogni possibile soluzione tecnica per armonizzarne l'impatto visivo unitamente al conseguimento della maggiore efficienza energetica;
- II. negli edifici e nei complessi edilizi e nei morfotipi diversi da quelli di cui al punto precedente, l'installazione dovrà avvalersi di tecniche e materiali che, unitamente al conseguimento della maggiore efficienza energetica, assicurino una soluzione architettonica ottimale, ovvero gli elementi del nuovo impianto dovranno essere complanari alla copertura esistente;
- III. eventuali serbatoi di accumulo dovranno essere installati all'interno delle volumetrie esistenti;
- IV. nel caso che l'installazione venga proposta sulla facciata dell'edificio, l'inserimento non dovrà interessare la facciata prospiciente la pubblica Via;
- V. l'installazione dovrà essere arretrata rispetto al filo di gronda almeno per tutta la sua sporgenza e mantenersi comunque in qualsiasi punto ad una quota inferiore rispetto a quella di colmo dell'edificio;
- VI. dovranno comunque essere garantite le prospettive ed i coni ottici limitrofi significativi;
- VII. è ammessa l'installazione di pannelli su annessi o manufatti pertinenziali.
- VIII. è ammessa l'installazione su pergolati, come definiti all'art. 137 comma 1 lettera a) punto 1) della L.R. 65/2014, purché tali pannelli siano posizionati ad una distanza minima di 10 cm l'uno dall'altro e non offrano riparo dalle precipitazioni atmosferiche.
Art. 85. Piscine ed ulteriori opere autonome a corredo degli edifici
1. Costituiscono interventi di nuova costruzione, ai sensi dell'art. 8bis delle presenti norme, incidenti sulle risorse essenziali del territorio le opere autonome a corredo di edifici comportanti la trasformazione in via permanente del suolo inedificato, quali le attrezzature sportive ad uso privato di seguito elencate a titolo esemplificativo:
- a) piscine;
- b) campi da tennis;
- c) campi da calcetto;
- d) locali interrati o prevalentemente interrati;
- e) volumi tecnici interrati o prevalentemente interrati.
2. Ferme restando le disposizioni che discendono da fonti sovraordinate, i manufatti sono ammessi con l'ulteriore esclusione rispetto a:
- a) sistemazioni agrarie storiche di cui al comma 9 dell'art.73 delle presenti norme;
- b) tratti di percorsi con elevata panoramicità di cui al comma 5 dell'art.73 delle presenti norme;
- c) boschi di cui dell'art.78 delle presenti norme.
3. La realizzazione dei manufatti di cui al presente articolo non deve interrompere la linearità delle:
- a) formazioni lineari arboree;
- b) formazioni lineari arbustive;
laddove si rendesse necessario l'eliminazione di una porzione delle stesse, l'intervento dovrà prevedere interventi di infoltimento privilegiando l'uso delle specie esistenti e se esotiche la loro sostituzione con specie coerenti con il contesto.
4. E' consentita la realizzazione di una sola opera autonoma di corredo tra quelle indicate alle lettere a), b) e c) del comma 1 del presente articolo per ogni complesso edilizio unitario, ovvero per ogni edificio isolato se non facente parte di un complesso edilizio unitario, a prescindere dal numero di unità immobiliari esistenti o derivanti da eventuali frazionamenti. Una seconda opera autonoma di corredo è consentita solo nel caso di complessi edilizi unitari il cui volume totale risulti superiore a mc. 3.000 ovvero un'area di pertinenza di superficie superiore a 5.000 mq Sono da considerarsi 'complessi edilizi unitari':
- a) i nuclei costituiti da due o più edifici tra loro contigui di origine coeva e/o legati tra loro da nessi funzionali storicizzati e consolidati;
- b) i nuclei costituiti da due o più edifici tra loro contigui, non legati tra loro da nessi funzionali storicizzati e consolidati, ma con evidenti relazioni sotto il profilo insediativo e/o paesaggistico.
5. In ipotesi di pluralità di proprietari è richiesto esplicito atto di assenso da parte di tutti gli aventi titolo.
6. La realizzazione delle opere autonome di cui al presente articolo a corredo degli edifici è consentita a condizione che gli interventi:
- a) non comportino sensibili trasformazioni planoaltimetriche alla giacitura dei terreni, interessando solo quelli con pendenza non superiore al 20% (certificata dal rilievo quotato da allegare al progetto);
- b) i movimenti di terra necessari per la sistemazione del piano di campagna adiacente le attrezzature dovranno essere limitati e di modesta entità;
- c) le attrezzature dovranno essere localizzate su un'area in chiaro rapporto di pertinenza con l'immobile o il complesso immobiliare di riferimento. In presenza di cause ostative di natura orografica, di accessibilità o di salvaguardia delle visuali percettive di paesaggio, è ammesso un incremento della distanza di 50 ml, misurata dagli spigoli dell'edificio, fino ad un massimo del 10%;
- d) il dimensionamento delle attrezzature dovrà essere proporzionato all'immobile o all'attività di cui esse costituiscono pertinenza;
- e) le attrezzature dovranno adattarsi alla struttura geomorfologica del terreno e dovranno rispettare gli allineamenti del tessuto agrario, con particolare riferimento agli allineamenti contermini;
- f) non presuppongano la demolizione di sistemazioni agrarie storiche né compromettano i tracciati della viabilità storicizzata;
- g) non prevedano volumetrie che fuoriescano visibilmente dal profilo originario del terreno;
- h) garantiscano un corretto inserimento paesaggistico mediante soluzioni morfologiche, localizzazioni e sistemazioni a verde delle aree circostanti coerenti con la semiologia dei luoghi, rispettando in particolare i segni della tessitura territoriale (allineamenti con muri a retta, balzi, filari, siepi, etc.) e gli assetti vegetazionali esistenti;
- i) usufruiscano di un approvvigionamento idrico autonomo, senza gravare sull'acquedotto pubblico.
- j) qualora ricadano in aree di pertinenza agli edifici di particolare valore storico-culturale e architettonico, la loro localizzazione dovrà comunque escludere le porzioni antistanti il fronte principale del fabbricato;
- k) dovranno essere previste idonee schermature arboree o arbustive di essenze locali.
7. Piscine
- a) La superficie massima delle piscine (superficie netta della vasca) è:
- I. ad uso residenza privata, pari a mq 100;
- II. a servizio dei complessi agrituristici, pari a mq 200;
- III. a servizio delle strutture turistico-ricettive, pari a mq 300, fatte salve diverse e specifiche indicazioni.
- b) La profondità massima consentita della piscina è pari a ml. 2,00. Il vano tecnico deve essere interrato ed avere un'altezza massima di 2,20 ml. Possono essere realizzati vani per servizi accessori con una superficie edificabile (S.E.) massima di mq 12,00.
- c) La piscina deve presentare colore di rivestimento interno intonato all'ambiente circostante, con preferenza per i verdi, i grigi e le terre ed esclusi in ogni caso l'azzurro, il verde - azzurro, il turchese e l'acquamarina. In ogni modo materiali e colorazioni dei rivestimenti non devono conseguire una colorazione finale "azzurra" della specchiatura della piscina in funzione.
- d) Per le piscine pertinenziali ad attività di tipo ricettivo potrà essere ammessa una copertura stagionale di tipo retraibile o smontabile. Sono ammesse solo coperture a filo pavimento di colore simile alla pavimentazione circostante.
- e) Sono ammesse pavimentazione di bordo piscina con larghezza massima mt. 1,20 realizzate con materiali e coloriture coerenti col contesto circostante. Si privilegia l'uso di pavimentazione realizzate con tecniche e materiali che consentano il percolamento delle acque.
8. Campi da tennis o da calcetto
- a) I campi da tennis o da calcetto ad uso privato possono essere realizzati all'interno delle aree di pertinenza. La recinzione, ove necessaria, deve essere realizzata con rete a maglia sciolta di altezza non superiore a 4,00 ml.
- b) Il fondo dei campi da tennis deve essere realizzato con una finitura che garantisca un corretto inserimento paesaggistico e totalmente permeabile.
9. Locali interrati o prevalentemente interrati
- a) I locali interrati o prevalentemente interrati sono consentiti:
- I. nell'ambito della area di sedime del fabbricato;
- II. nella misura massima del 30% della stessa area di sedime;
- III. con una altezza massima di 2,40 m.
10. I progetti delle opere di cui al presente articolo devono essere corredati:
- I. da uno studio di inserimento (con raffronto tra lo stato di fatto e quello di progetto);
- II. dalla indicazione dettagliata dei movimenti di terra;
- III. da una relazione geologico-tecnica atta a dimostrare la fattibilità dell'intervento.
11. Nel territorio rurale, la costruzione di attrezzature sportive di cui al presente articolo legata a strutture turistico-ricettive deve essere gestita unitariamente per l'intera struttura. Alla cessazione dell'attività, dovrà essere prevista la rimozione di tutte le attrezzature sportive pertinenziali eseguite, pena il divieto di cambio di destinazione d'uso degli immobili.
12. I volumi tecnici interrati o prevalentemente interrati, delle dimensioni strettamente necessarie all'alloggiamento di apparecchiature tecnologiche, possono essere collocati anche fuori della proiezione dell'edificio soprastante solo ove le vigenti norme di sicurezza non consentano l'utilizzazione di vani esistenti ovvero non consentano la loro collocazione entro la proiezione dell'edificio soprastante, fermo restando comunque il rispetto delle disposizioni che regolano i singoli morfotipi, di cui al Titolo 1, Parte 4 o ambiti di paesaggio di cui all'art. 72 della presente normativa.