Art. 63. Trasformazioni delle aree di pertinenza degli edifici

1. Gli interventi e le sistemazioni che interessano aree di pertinenza degli edifici con destinazione non agricola, comprese le installazioni stagionali di cui all'art. 136, comma 2, lett. c bis), L.R. 65/2014 situati in territorio rurale devono:

  1. a) assicurare il mantenimento delle caratteristiche di ruralità delle aree di pertinenza, nonché i caratteri tipologici e i materiali propri dei resedi;
  2. b) privilegiare il riutilizzo di manufatti esistenti nell'area di pertinenza;
  3. c) non comportare alterazione della struttura morfologica dei terreni;

2. Gli interventi di cui al presente articolo devono perseguire le indicazioni di cui all'art.73 delle presenti norme.

Art. 64. Manufatti per l'attività agricola amatoriale

1. I manufatti per l'attività agricola amatoriale possono essere realizzati interamente in legno o altri materiali leggeri, ancorati al suolo senza opere di fondazione, basamenti e/o opere permanenti in muratura.

2. I manufatti per l'attività agricola amatoriale hanno esclusiva destinazione di rimessaggio di prodotti, attrezzi, macchinari agricoli, sono privi di dotazioni idonee all'utilizzo abitativo, commerciale, artigianale e/o ricreativo, ancorché saltuario o temporaneo, sono ammesse unicamente dotazioni inerenti la trasformazione dei prodotti agricoli a titolo indicativo acquaio, fornelli di dimensioni strettamente necessarie.

3. L'installazione dei manufatti per l'attività agricola amatoriale è consentita se non sussistono sul fondo costruzioni stabili legittime utilizzabili allo stesso scopo.

4. Il posizionamento dei manufatti per l'attività agricola amatoriale deve limitare al massimo l'impatto paesaggistico complessivo. Ferme restando le disposizioni che discendono da fonti sovraordinate, la realizzazione di tali manufatti è ammessa in tutto il territorio rurale ad eccezione che nei seguiti ambiti:

  1. a) pertinenze dei centri e dei nuclei storici, di cui all'art.52 delle presenti norme;
  2. b) ambiti di protezione storico-ambientale, di cui all'art.83 delle presenti norme;
  3. c) tratti di percorsi con elevata panoramicità, di cui al comma 5 dell'art.73 delle presenti norme;
  4. d) boschi, di cui all'art.78 delle presenti norme, ad eccezione del castagneto da frutto.

5. La realizzazione dei manufatti di cui al presente articolo non deve interrompere la linearità delle;

  1. a) formazioni lineari arboree;
  2. b) formazioni lineari arbustive;

laddove si rendesse necessario l'eliminazione di una porzione delle stesse, l'intervento dovrà prevedere interventi di infoltimento privilegiando l'uso delle specie esistenti e se esotiche la loro sostituzione con specie coerenti con il contesto.

6. Il posizionamento dei manufatti per l'attività agricola amatoriale deve essere contestualizzato con l'assetto agrario esistente.

7. I soggetti abilitati all'installazione dei manufatti per l'attività agricola amatoriale di cui al presente articolo sono gli operatori dell'agricoltura amatoriale e/o del tempo libero, ovvero privati cittadini e/o soggetti che svolgono attività agricole a livello amatoriale e/o per autoconsumo.

  1. 8. La superficie dei manufatti per l'attività agricola amatoriale di cui al presente articolo non può comunque superare i 35 mq di Superficie coperta ed è determinata in funzione delle destinazioni a vigneto, frutteto, orto, oliveto, seminativo castagneto da frutto, solo per quest'ultimo può essere ricompresa l'area boscata, e dei seguenti parametri:
  1. a) manufatti di Superficie coperta pari a mq 35 a servizio di superficie minima maggiore o uguale a 20.000 mq;
  2. b) manufatti di Superficie coperta massima pari a mq 20 a servizio di superficie minima compresa tra 10.001 a 20.000 mq;
  3. c) manufatti di Superficie coperta massima a mq 15 a servizio di superficie minima compresa tra 3.001 a 10.000 mq;
  4. d) manufatti di Superficie coperta massima pari a mq 10 a servizio di superficie minima minore di 3.000.

9. Le superfici di cui al precedente comma devono essere contigue e non conseguire da frazionamenti parziali di fondi agricoli posti in essere successivamente alla data di approvazione del presente P.O..

10. La realizzazione dei manufatti per l'attività agricola amatoriale di cui al presente articolo è consentita previa sottoscrizione di apposita dichiarazione a firma del proprietario del terreno contenente:

  1. a) l'impegno a mantenere in produzione i terreni cui il manufatto è riferito;
  2. b) l'impegno alla rimozione del manufatto al cessare dell'attività agricola o nel caso che vengano meno le superfici minime previste dal precedente comma 8;
  3. c) l'impegno a non alienare il manufatto dal fondo su cui insiste.

11. E' consentita la realizzazione di un unico manufatto per ogni proprietà contigue.

Art. 65. Box per il ricovero amatoriale di equini

1. La realizzazione di manufatti per il ricovero amatoriale di equini è consentita nell'intero territorio rurale, nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo. è ammessa la realizzazione di un solo manufatto in alternativa tra quelli consentiti per il ricovero di animali domestici. ed in particolare ricovero equini, ricovero di animali di bassa corte, felini e cani, ricovero bovini, suini e ovicaprini di cui al presente articolo e ai successivi artt. 66 e 67.

2. E' consentita la realizzazione di box per il ricovero di equini, e di un relativo annesso per il deposito del fieno, nel rispetto dei seguenti criteri:

  1. a) superficie fondiaria minima non inferiore a mq 1000;
  2. b) realizzati in legno o altri materiali leggeri anche tradizionali tipici della zona ed altezza massima 3,00 m;
  3. c) superficie coperta massima del box di 9 mq per capo, fino ad un massimo di superficie di 27 mq per tre capi;
  4. d) superficie coperta massima dell'annesso pari a mq 5 mq per capo;
  5. e) il numero massimo dei capi pari a tre unità;
  6. f) siano posti a distanza superiore a metri 100 da edifici residenziali della stessa proprietà e a distanza di metri 200 da edifici residenziali di altra proprietà, a distanze di cui alle normative di settore da confini di proprietà e dalle strade.

3. La realizzazione dei box di cui al presente articolo è subordinata alla sottoscrizione di apposita dichiarazione a firma del proprietario del terreno contenente:

  1. a) l'impegno a mantenere le strutture in buone condizioni e decoro;
  2. b) l'impegno alla rimozione dei manufatti al cessare delle esigenze;
  3. c) l'impegno a non alienare il manufatto dal fondo su cui insiste.

4. Ferme restando le disposizioni che discendono da fonti sovraordinate, la realizzazione di tali manufatti è ammessa in tutto il territorio rurale ad eccezione che nei seguiti ambiti:

  1. a) pertinenze dei centri e dei nuclei storici di cui all'art. 52 delle presenti norme;
  2. b) ambiti periurbani di cui all'art. 51 delle presenti norme;
  3. c) sistemazioni agrarie storiche di cui al comma 9 dell'art.73 delle presenti norme;
  4. d) ambiti di protezione storico-ambientale, di cui all'art.83 delle presenti norme;
  5. e) tratti di percorsi con elevata panoramicità di cui al comma 5 dell'art.73 delle presenti norme con le relative eventuali limitazioni.

5. La realizzazione dei manufatti di cui al presente articolo non deve interrompere la linearità delle;

  1. a) formazioni lineari arboree;
  2. b) formazioni lineari arbustive;

laddove si rendesse necessario l'eliminazione di una porzione delle stesse, l'intervento dovrà prevedere interventi di infoltimento privilegiando l'uso delle specie esistenti e se esotiche la loro sostituzione con specie coerenti con il contesto.

Art. 66. Altri manufatti per il ricovero amatoriale di animali di bassa corte, felini e cani

1. Nel territorio rurale è consentita la realizzazione di ricoveri per animali di bassa corte ad uso amatoriale, felini e cani aventi le seguenti caratteristiche:

  1. a) superficie massima dello spazio recintato di mq 25;
  2. b) recinzione metallica con paletti in legno di altezza max. di mt. 1,80 e con la possibilità di collocare la recinzione anche in copertura;
  3. c) manufatto per il ricovero avente superficie coperta non maggiore al 50% dell'area recintata realizzato in legno o altri materiali leggeri anche tradizionali tipici della zona e di altezza massima 2,40 m;
  4. d) mitigazioni con schermature con siepi di piante autoctone per limitare l'impianto visivo dei manufatti;
  5. e) superficie fondiaria minima non inferiore a mq 1000;
  6. f) siano posti a distanza superiore a metri 100 da edifici residenziali della stessa proprietà e a distanza di metri 200 da edifici residenziali di altra proprietà, a distanze di cui alle normative di settore da confini di proprietà e dalle strade.

2. La realizzazione dei ricoveri di cui al presente articolo è subordinata alla sottoscrizione di apposita dichiarazione a firma del proprietario del terreno contenente:

  1. a) l'impegno a mantenere le strutture in buone condizioni e decoro;
  2. b) l'impegno alla rimozione dei manufatti al cessare delle esigenze;
  3. c) l'impegno a non alienare il manufatto dal fondo su cui insiste.

3. La realizzazione dei ricoveri ferme restando le disposizioni che discendono da fonti sovraordinate, è ammessa in tutto il territorio rurale ad eccezione di:

  1. a) tratti di percorsi con elevata panoramicità di cui al comma 5 dell'art. 73 delle presenti norme con le relative eventuali limitazioni;
  2. b) boschi di cui all'art. 78 delle presenti norme.

4. La realizzazione dei manufatti di cui al presente articolo non deve interrompere la linearità delle:

  1. a) formazioni lineari arboree;
  2. b) formazioni lineari arbustive;

laddove si rendesse necessario l'eliminazione di una porzione delle stesse, l'intervento dovrà prevedere interventi di infoltimento privilegiando l'uso delle specie esistenti e se esotiche la loro sostituzione con specie coerenti con il contesto.

5. Le strutture di cui al presente articolo sono ammesse per la detenzione di animali a scopo amatoriale in numero massimo di:

  1. a) cinque esemplari canini;
  2. b) dieci felini;
  3. c) dieci unità da bassa corte.

6. I ricoveri devono soddisfare le esigenze igieniche ed essere agevolmente lavabili e disinfettabili: le acque di scolo derivanti dal lavaggio dovranno obbligatoriamente esser sottoposte ad adeguato trattamento, al fine di garantire la tutela dei corpi idrici ricettori e delle acque sotterranee.

7. Le strutture di cui al presente articolo non possono essere alienate separatamente dal fondo sul quale insistono e devono essere rimosse al cessare dell'attività.

8. E' ammessa la realizzazione di un solo manufatto in alternativa tra quelli consentiti per il ricovero di animali domestici ed in particolare ricovero equini, ricovero di animali di bassa corte, felini e cani, ricovero bovini, suini e ovicaprini di cui al presente articolo e agli artt. 65 e 67.

Art. 67. Manufatti per il ricovero di bovini, suini e ovicaprini

1. La realizzazione di manufatti per il ricovero amatoriale di bovini, suini e ovicaprini è consentita nell'intero territorio rurale, nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo. E' ammessa la realizzazione di un solo manufatto in alternativa tra quelli consentiti per il ricovero di animali domestici. ed in particolare ricovero equini, ricovero di animali di bassa corte, felini e cani, ricovero bovini, suini e ovicaprini di cui al presente articolo e ai precedenti artt. 65 e 66.

2. E' consentita la realizzazione di box per il ricovero di bovini, suini e ovicaprini nel rispetto dei seguenti criteri:

  1. a) realizzato in legno o altri materiali leggeri anche tradizionali tipici della zona;
  2. b) superficie coperta massima del box di 15 mq per capo bovino o suino e 4,5 mq per capo ovicaprino, fino ad un massimo di superficie di 45 mq e di altezza massima 3,00 m;
  3. c) il numero massimo dei capi pari a:
    • - tre unità per bovini o suini;
    • - dieci unità per gli ovicaprini;
  4. d) siano posti a distanza superiore a metri 100 da edifici residenziali della stessa proprietà e a distanza di metri 200 da edifici residenziali di altra proprietà, a distanze di cui alle normative di settore da confini di proprietà e dalle strade;
  5. e) superficie fondiaria minima non inferiore a mq 1.000.

3. Ferme restando le disposizioni che discendono da fonti sovraordinate, la realizzazione di tali manufatti è ammessa in tutto il territorio rurale ad eccezione che nei seguiti ambiti:

  1. a) pertinenze dei centri e dei nuclei storici di cui all'art. 52 delle presenti norme;
  2. b) tratti di percorsi con elevata panoramicità di cui al comma 5 dell'art. 73 delle presenti norme con le relative eventuali limitazioni;
  3. c) boschi di cui all'art. 78 delle presenti norme.

4. La realizzazione dei manufatti di cui al presente articolo non deve interrompere la linearità delle:

  1. a) formazioni lineari arboree;
  2. b) formazioni lineari arbustive;

laddove si rendesse necessario l'eliminazione di una porzione delle stesse, l'intervento dovrà prevedere interventi di infoltimento privilegiando l'uso delle specie esistenti e se esotiche la loro sostituzione con specie coerenti con il contesto.

5. La realizzazione dei box di cui al presente articolo è subordinata alla sottoscrizione di apposita dichiarazione a firma del proprietario del terreno contenente:

  1. a) l'impegno a mantenere le strutture in buone condizioni e decoro;
  2. b) l'impegno alla rimozione dei manufatti al cessare delle esigenze;
  3. c) l'impegno a non alienare il manufatto dal fondo su cui insiste.

Art. 68. Recinzioni

1. Ai fini della tutela e della valorizzazione del paesaggio, nel territorio rurale sono consentite nuove recinzioni, nel rispetto dei seguenti criteri:

  1. a) limitare l'accorpamento dei campi coltivati;
  2. b) non introdurre caratteri urbani all'interno dei paesaggi rurali, quali recinzioni con muretti, cancellate ecc, siepi topiarizzate (geometriche) con specie arbustive invasive e decontestualizzate, in particolare a delimitazione delle proprietà private (anche se di insediamenti recenti).

2. Le recinzioni devono garantire:

  1. a) il mantenimento dell'accessibilità pedonale alla viabilità poderale dichiarata di uso pubblico o facente parte di percorsi storico/escursionistici formalmente riconosciuti
  2. b) la fruizione collettiva del paesaggio.
  3. c) In corrispondenza dei varchi è permessa la realizzazione a terra di griglie metalliche tubolari atte a impedire il passaggio di ungulati o di ulteriori strutture atte comunque a salvaguardare il pregio paesaggistico e storico di tali viabilità e delle visuali dalle stesse fruibili, nonché la percorribilità delle stesse.

3. In caso di aree destinate ad allevamenti, è consentita la realizzazione di staccionate lignee e/o con reti a maglia sciolta comunque di altezza non superiore a due metri.

4. Sono vietate le recinzioni realizzate con rete metallica ad eccezione di quella a maglia sciolta, filo spinato o simili, ad eccezione dei seguenti casi:

  1. a) in presenza di allevamenti zootecnici bradi e semi-bradi o come protezione da ungulati;
  2. b) per la recinzione di piccole superfici poste in continuità con l'edificato ai fini della protezione di allevamenti avicunicoli a carattere familiare;
  3. c) per la delimitazione dei resedi e delle aree di pertinenza dei manufatti a servizio delle aziende agricole minori e del tempo libero;

5. Le recinzioni con rete metallica non dovranno presentare cordolo/fondazione continua.

6. Recinzioni in muratura sono consentite solo se ad integrazione ed in continuità con muri esistenti.

Art. 69. Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione non agricola

1. Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola, nel territorio rurale, sono ammessi, oltre agli interventi di cui all'art. 79, comma 1, L.R. 65/2014, gli interventi indicati al Titolo 2 Parte 2 delle presenti norme sulla base della classificazione attribuita a ciascun edificio dal presente P.O. con le precisazioni ed integrazioni contenute nei successivi commi.

2. Al fine di rendere idonei gli edifici alle esigenze connesse all'attività venatoria sono consentiti gli interventi di cui al comma 1 senza incrementi di volume.

3. Gli interventi di cui al comma 1 possono comportare un incremento delle unità immobiliari fino ad un massimo di n. 3 per edificio, da verificarsi ad ogni singolo intervento.

4. Gli interventi che comportano mutamento della destinazione d'uso e/o frazionamento verso la funzione residenziale sono ammissibili se l'unità interessata presenta una S.E. non inferiore a mq 60 come definita dall'art. 10 DPGR 39/R/2018, e che presenti i requisiti igienico sanitari prescritti per le unità abitative con le dotazioni minime di legge e le prescrizioni del regolamento edilizio, con le limitazioni di cui al comma 6.

5. Per gli interventi di cui al comma 4 ricadenti su immobili classe 1, 2 e 2* la S.E. minima, come definita al comma 4, è aumentata a 70 mq.

6. Gli edifici/manufatti che alla data di adozione del presente Piano Operativo siano realizzati con materiali eterogenei e/o precari non potranno mutare la destinazione d'uso verso la residenziale.

Art. 70. Interventi sul patrimonio edilizio che comportano il mutamento della destinazione d'uso agricola

1. Ai sensi dell'art. 83 c. 1 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii. è consentito il mutamento della destinazione agricola degli edifici rurali.

2. Per gli interventi di cui al comma 1 si applicano le modalità e le procedure di cui all'art. 83 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii..

3. Per il mutamento della destinazione agricola degli annessi e degli edifici rurali ad uso abitativo con inizio lavori successivo al 15 aprile 2007 (entrata in vigore D.P.G.R. 5R/2007) vale quanto disciplinato dall'art. 81 c.1 e c.3 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii.. Per il mutamento della destinazione agricola degli edifici rurali compresi quelli ad uso abitativo con inizio lavori antecedente al 15 aprile 2007 vale quanto disciplinato dall'art. 81 c.2 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii..

4. Gli interventi che comportano mutamento della destinazione d'uso e/o frazionamento verso la funzione residenziale sono ammissibili se l'unità interessata presenta una S.E. non inferiore a mq 60 come definita dall'art. 10 DPGR 39/R/2018, e che presenti i requisiti igienico sanitari prescritti per le unità abitative con le dotazioni minime di legge e le prescrizioni del regolamento edilizio, con le limitazioni di cui al comma 6.

5. Per gli interventi di cui al comma 4 ricadenti su immobili classe 1, 2 e 2* la S.E. minima, come definita al comma 4, è aumentata a 70 mq.

6. Ove l'intervento comporti perdita della destinazione agricola per S.E. pari o superiore a mq 500, il mutamento è soggetto a previa approvazione di programma aziendale avente valenza di Piano attuativo ovvero, ove il proprietario non rivesta qualifica di imprenditore agricolo, di Piano di recupero, nel rispetto dei requisiti che seguono:

  1. a) l'intervento deve assicurare il mantenimento delle superfici e delle sistemazioni pertinenziali contenute nel titolo abilitativo con cui si è provveduto alla realizzazione del manufatto oggetto di mutamento di destinazione.

7. Il cambio di destinazione d'uso dalla funzione agricola verso la funzione turistico ricettiva è ammesso secondo il procedimento di cui al precedente comma 6, entro i limiti di mq 800 di S.E., ancorché posto in essere in distinti interventi.

8. Gli interventi di sistemazione ambientale da realizzare, ai sensi dell'art. 83 comma 4 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii., per le aree di pertinenza di dimensioni non inferiori ad un ettaro sono disciplinati all'art. 53 delle presenti norme.

9. Gli edifici/manufatti che alla data di adozione del presente Piano Operativo siano realizzati con materiali eterogenei e/o precari non potranno mutare la destinazione d'uso verso la residenziale.