Piano Operativo
Art. 4 Definizione degli interventi
1. Le definizioni degli interventi di nuova edificazione, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro-risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ricostruttiva e ristrutturazione urbanistica, ed i relativi regimi abilitativi, sono definite dalle vigenti fonti statali e regionali.
2. Eventuali prescrizioni sulle modalità di attuazione degli interventi sono desumibili dal Titolo 2 della presente Parte, dal Titolo 1 della Parte 4 e dalla Porte 6 delle presenti Norme.
3. Sono sempre ammessi gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all'adeguamento degli immobili per le esigenze delle persone con disabilità.
4. Gli interventi di addizione volumetrica non risultano realizzabili successivamente o congiuntamente a interventi di ristrutturazione ricostruttiva (RR1, RR2 e RR3).
5. Nei seguenti articoli sono dettagliate alcune tipologie di intervento.
Art. 5 Ristrutturazione edilizia
1. Gli interventi di Ristrutturazione edilizia, come definiti dalle vigenti norme statali e regionali, sono articolati nelle seguenti categorie.
2. Ristrutturazione edilizia conservativa 'RC1'. Interventi di riorganizzazione funzionale di edifici o di parti di essi, finalizzati o meno alla modifica della destinazione d'uso, eseguiti con l'impiego di tecniche costruttive rispettose degli elementi architettonici e decorativi caratterizzanti l'edificio, e che in ogni caso non comportino:
- a) lo svuotamento dell'organismo edilizio;
- b) modifiche alle caratteristiche tipologiche delle strutture orizzontali esistenti e alle relative quote di calpestio, fatte salve, lievi modifiche alle quote dei solai e dei vespai funzionali all'adeguamento dell'altezza utile già abitabile, a migliorie legate all'efficientamento energetico, impiantistico e di isolamento acustico, oltre che all'adeguamento alle normative antisismiche. Sono inoltre fatti salvi gli interventi strettamente necessari per la realizzazione o modifica di collegamenti verticali;
- c) modifiche rilevanti agli elementi strutturali verticali;
- d) modifiche alla sagoma del fabbricato;
- e) demolizione totale o parziale del fabbricato, fatta eccezione per l'eliminazione di eventuali superfetazioni e per l'esecuzione di circoscritti interventi di demolizione/ricostruzione che si rendano indispensabili per motivi di sicurezza e/o di adeguamento sismico.
Ferma restando la salvaguardia degli elementi architettonici e decorativi caratterizzanti l'edificio, gli interventi di Ristrutturazione edilizia conservativa 'RC1' possono altresì comportare:
- f) incrementi di superficie utile (SU) o Superficie accessoria (SA) all'interno della volumetria complessiva legittima esistente alla data di adozione del presente P.O., risultante dalla variante finale/comunicazione di fine lavori, ai sensi degli art. 10 e 22 del D.P.G.R 39/R/2018;
- g) interventi finalizzati al recupero dei sottotetti a fini abitativi eseguiti nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. 5/2010 come definiti all'art. 8 delle presenti norme.
3. Ristrutturazione edilizia conservativa 'RC2'. Interventi di riorganizzazione funzionale di edifici o di parti di essi, finalizzati o meno alla modifica della destinazione d'uso, che prevedano l'impiego di tecniche costruttive rispettose degli elementi architettonici e decorativi caratterizzanti l'edificio, e che in ogni caso non comportino:
- a) demolizione totale o parziale del fabbricato, fatta eccezione per l'eliminazione di eventuali superfetazioni e per l'esecuzione di circoscritti interventi di demolizione/ricostruzione che si rendano indispensabili per motivi di sicurezza e/o di adeguamento sismico;
- b) incrementi di volumetria complessiva (VTot);
- c) modifiche alla sagoma del fabbricato;
- d) modifiche alle coperture, che rilevino ai fini della normativa antisismica.
Gli interventi di Ristrutturazione edilizia conservativa 'RC2' possono altresì comportare:
- e) l'eliminazione di eventuali superfetazioni e l'esecuzione di circoscritti interventi di demolizione/ricostruzione che si rendano indispensabili per motivi di sicurezza e/o di adeguamento sismico;
- f) gli incrementi di superficie utile (SU) o Superficie accessoria (SA) all'interno della volumetria complessiva legittima esistente alla data di adozione del presente P.O., risultante dalla variante finale/comunicazione di fine lavori, ai sensi degli art. 10 e 22 del D.P.G.R 39/R/2018;
- g) modifiche rilevanti alle strutture verticali e orizzontali del fabbricato, funzionali all'adeguamento dell'altezza utile già abitabile (anche mediante diverso posizionamento dei solai), ma senza che si determini svuotamento dell'involucro edilizio e/o che siano variati schema e tipologia strutturale dell'organismo edilizio;
- h) interventi finalizzati al recupero dei sottotetti a fini abitativi eseguiti nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. 5/2010 come definiti all'art. 8 delle presenti norme.
4. Ristrutturazione edilizia conservativa 'RC3'. Interventi di riorganizzazione funzionale e strutturale di interi edifici (o di porzioni strutturalmente identificabili degli stessi), finalizzati o meno alla modifica della destinazione d'uso, che possono comportare anche lo svuotamento dell'organismo edilizio (ferma restando la conservazione del suo involucro) e la variazione di schema e tipologia strutturale, comprendono:
- a) incrementi di superficie utile (SU) o Superficie accessoria (SA) realizzati all'interno della volumetria complessiva legittimo esistente alla data di adozione del presente P.O., risultante dalla variante finale/comunicazione di fine lavori, ai sensi degli art. 10 e 22 del D.P.G.R 39/R/2018;
- b) modifiche alla sagoma a parità di volumetria complessiva legittima esistente alla data di adozione del presente P.O., risultante dalla variante finale/comunicazione di fine lavori, ai sensi degli art. 10 e 22 del D.P.G.R 39/R/2018;
- c) interventi finalizzati al recupero dei sottotetti a fini abitativi nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. 5/2010 come definiti all'art. 8 delle presenti norme.
Gli interventi non devono comunque comportare la demolizione totale o parziale del fabbricato, fatta eccezione per l'eliminazione di eventuali superfetazioni e per l'esecuzione di circoscritti interventi di demolizione/ricostruzione che si rendano indispensabili per motivi di sicurezza e/o di adeguamento sismico.
5. Ristrutturazione edilizia ricostruttiva 'RR1'. Interventi di demolizione con fedele ricostruzione di edifici o parti di essi, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con gli stessi materiali o con materiali analoghi (come di seguito definiti) a quelli originari, nonché nonché nello stesso sedime e con la stessa sagoma e involucro edilizio, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.
Per materiali analoghi si intendono materiali coerenti figurativamente e funzionalmente con le opere della cultura costruttiva locale o con quelli della struttura originaria anche se utilizzati secondo tecniche costruttive contemporanee. La prescrizione si ritiene soddisfatta quando l'intervento non comporta sostanziale alterazione dei materiali che hanno determinato i caratteri tipologici originari della costruzione e del suo aspetto esteriore, per cui è sempre ammessa:
- a) la sostituzione dei materiali che costituiscono le strutture portanti nonché l'innovazione della tipologia strutturale e dello schema statico dell'edificio quando ciò sia necessario a conseguire l'adeguamento alla vigente normativa antisismica;
- b) l'adeguamento alle nuove tecniche costruttive finalizzate allo sviluppo della bioedilizia e al perseguimento del contenimento energetico;
- c) la sostituzione dei materiali non originari nonché l'eliminazione delle superfetazioni.
6. Ristrutturazione edilizia ricostruttiva 'RR2'.
- a) Interventi di demolizione e contestuale ricostruzione di edifici esistenti, eseguiti su immobili non sottoposti a tutela ai sensi del Codice ad eccezione di edifici situati in aree tutelate ai sensi degli art.136, comma 1, lett c e d e 142 del DLgs o, fatte salve le previsioni legislative, su immobili ricadenti all'esterno delle zone omogenee "A" di cui al d.m.1444/1968 o ad esse assimilate, anche con diversi sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico; tali interventi possono prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dal presente strumento di pianificazione, incrementi di volumetria complessiva anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana in aree connotate dalla presenza di degrado urbanistico o socio-economico ai sensi dell'articolo 123 della l.r. n. 65 del 2014.
- b) Interventi di demolizione e contestuale ricostruzione di edifici esistenti, eseguiti su immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice ad eccezione di edifici situati in aree tutelate ai sensi degli art.136, comma 1, lett c e d e 142 del DLgs o, fatte salve le previsioni legislative, su immobili ricadenti all'interno delle zone omogenee "A" di cui al d.m. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica, nel rispetto della sagoma, dei prospetti, del sedime e delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e senza incrementi di volumetria complessiva".
7. Ristrutturazione edilizia ricostruttiva 'RR3'. Interventi di ricostruzione di edifici, o parti di essi, crollati, demoliti o diruti - per vetustà, calamità naturali, eventi bellici o cause accidentali - previo accertamento della originaria consistenza e configurazione ai sensi dell'art. 9bis del DPR 380/2001 e art.133 comma 7bis e 7ter della LR 65/2014, purché non comportanti incremento di volume totale, calcolato ai sensi dell'art. 22 del DPGR 39R/2018, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.
Ai fini dell'accertamento della originaria consistenza e configurazione l'avente titolo dovrà:
- a) accertare ed evidenziare l'esistenza del perimetro murario, ancorché parzialmente diruto in elevazione;
- b) produrre la documentazione in ordine alla preesistenza e alla consistenza planivolumetrica del fabbricato originario.
8. Gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva classificati dalla L.R. 65/2014 e ss.mm.ii. di cui al presente articolo, che comportano modifiche alla sagoma, sono ammessi una tantum, ove consentiti dalle presenti norme.
Art. 6 Addizioni volumetriche
1. Le addizioni volumetriche - AV sono definite all'art.134, comma 1, lettera g), L.R. 65/2014.
2. Gli interventi classificati dalla L.R. 65/2014 e ss.mm.ii. di cui al presente articolo, che comportano modifiche alla sagoma, ove consentiti dalle presenti norme, sono ammessi una tantum.
3. L'addizione di cui al presente articolo non è consentita sugli edifici già oggetto di ampliamento in ragione delle disposizioni del previgente Regolamento urbanistico o derivanti dall'applicazione del Piano Casa, già realizzate alla data di adozione del presente P.O., salvo per le maggiori dimensioni eventualmente previste dal presente P.O. (nel qual caso dovrà procedersi allo scomputo delle addizioni già realizzate).
4. Le addizioni volumetriche, laddove non escluse dalla disciplina delle Classi e dei Morfotipi di cui al Titolo 2 della presente Parte e dal Titolo 1 della Parte 4, e dalla disciplina del PTCP di cui al Titolo 4 della Parte 6 possono essere realizzate secondo le seguenti caratteristiche:
- a) siano finalizzate al miglioramento della prestazione abitativa di edifici esistenti a destinazione residenziale;
- b) siano collocate in aderenza (fuori terra o in sottosuolo), ovvero in sopraelevazione all'unita immobiliare di riferimento;
- c) salvo quanto specificato al Titolo 2 della presente Parte e dal Titolo 1 della Parte 4 delle presenti norme, rispettino le distanze di cui al D.M. 1444/68 e al Codice Civile;
- d) l'intervento sia proposto da tutti i proprietari delle unità immobiliari facenti parte dell'edificio.
5. Salva diversa previsione contenuta nella disciplina delle Classi o dei Morfotipi di cui ai Titolo 2 della presente Parte e dal Titolo 1 della Parte 4, le addizioni volumetriche di cui al presente articolo sono consentite se contenute entro il 20% del volume legittimo totale ai sensi dell'art. 22 del D.P.G.R. 39R/2018, alla data di adozione del presente P.O. risultante dalla variante finale/comunicazione di fine lavori.
6. è consentita una tantum l'addizione volumetrica pari al 30% del volume totale ai sensi dell'art. 22 del D.P.G.R 39/R/2018, ove compatibile con le caratteristiche tipologiche e architettoniche dell'edificio oggetto di intervento, negli edifici a destinazione turistico-ricettiva di tipo alberghiero in essere alla data di adozione del P.O. risultante dalla variante finale/comunicazione di fine lavori, fino ad una capacità ricettiva massima di 30 posti letto computati a 30 mq/p.l., o, in alternativa, per il miglioramento qualitativo della struttura, contenuto comunque entro il limite massimo di 200 mq di STot aggiuntiva ai sensi dell'art.8 del D.P.G.R 39/R/2018. L'ampliamento finalizzato al miglioramento qualitativo della struttura è ammesso a titolo esemplificativo, per il mantenimento e/o alla variazione della categoria assegnata, la realizzazione di centri benessere, palestre, ecc., nonché per mantenere in efficienza o ad adeguare gli impianti tecnologici esistenti e/o la qualità architettonica del complesso.
7. Il rilascio e/o l'efficacia dei titoli abilitativi riferiti ad interventi comportanti incrementi di superficie edificabile, in riferimento al precedente comma, è subordinato alla sottoscrizione di un apposito atto unilaterale d'obbligo, registrato e trascritto, con l'impegno alla gestione unitaria e al mantenimento della destinazione d'uso turistico-ricettiva per non meno di 15 anni dalla presentazione della attestazione di agibilità dell'intervento di addizione.
Art. 7 Interventi pertinenziali
1. Gli interventi pertinenziali - IP, quali definiti all'art. 135, comma 2, lett. e), L.R. 65/2014, costituiscono opere, manufatti e consistenze edilizie destinate in modo durevole a servizio dell'edificio o dell'unità immobiliare di riferimento e non suscettibili di utilizzo autonomo. Gli interventi pertinenziali laddove non escluse dalla disciplina delle Classi e dei Morfotipi di cui al Titolo 2 della presente Parte e al Titolo 1 della Parte 4, e dalla disciplina del PTCP di cui al Titolo 4 della Parte 6 presentano le seguenti, concorrenti caratteristiche:
- a) sono destinate ad usi accessori;
- b) accrescono il decoro, o determinano una migliore utilizzazione dell'edificio o dell'unità immobiliare di riferimento;
- c) non determinano incremento del carico urbanistico;
- d) comportano la realizzazione di un volume aggiuntivo non superiore al 20% del volume Tot ai sensi dell'art. 22 del D.P.G.R 39/R/2018 dell'edificio principale esistente alla data di adozione del presente P.O., risultante dalla variante finale / comunicazione di fine lavori;
- e) sono collocate all'interno del lotto di pertinenza degli edifici;
- f) l'intervento sia proposto da tutti i proprietari del resede sul quale viene ad insistere la pertinenza o, in alternativa, potrà essere realizzato previo assenso di tutti i proprietari;
- g) nel territorio rurale, gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti esclusivamente nel lotto di pertinenza degli edifici a destinazione residenziale e in assenza di edifici a destinazione pertinenziale già esistenti, o previa demolizione e ricostruzione di volumetrie pertinenziali preesistenti.
2. Per l'individuazione del lotto di pertinenza si fa riferimento alla disciplina di cui all'art. 35 del D.P.G.R. 39/R/2018. In riferimento alla lett. g) di cui al precedente comma, si intende quale "lotto di pertinenza degli edifici", con riferimento agli edifici residenziali ricadenti in territorio rurale, la porzione di area dedicata alla pertinenza dell'edificio principale e ad esso strettamente funzionale, purché contigua con il fabbricato di riferimento e ricompresa in un raggio massimo di 50 mt., misurato dagli spigoli del fabbricato stesso.
3. Gli interventi classificati dalla L.R. 65/2014 e ss.mm.ii. di cui al presente articolo, che comportano modifiche alla sagoma, ove consentiti dalle presenti norme, sono ammessi una tantum.
4. La collocazione degli interventi di cui al presente articolo dovrà rispettare le disposizioni in materia di distanze dai confini, distanze da altri fabbricati e distanze dalle strade.
5. Si considerano tra gli interventi pertinenziali i volumi tecnici come definiti dall'art.63 del DPGR 39/R/2018, delle dimensioni strettamente necessarie all'alloggiamento di apparecchiature tecnologiche, e solo ove le vigenti norme di sicurezza non consentano l'utilizzazione di vani esistenti.
Art. 8 Interventi di recupero dei sottotetti ai fini abitativi
1. Nel rispetto degli interventi ammessi in base alle disposizioni di cui al Titolo 2 della Parte 2 e in funzione della classificazione attribuita agli edifici, il P.O. consente, ai sensi della L.R. 5/2010, il recupero dei sottotetti dei volumi legittimamente esistenti alla data di adozione del presente P.O., nonché alla data di entrata in vigore della suddetta legge regionale.
2. Gli interventi per il recupero abitativo dei sottotetti devono essere eseguiti secondo le caratteristiche e le disposizioni di cui alla L.R. 5/2010.
Art. 8bis Nuova edificazione
1. Gli interventi di nuova edificazione, come definiti dalle vigenti norme statali e regionali, sono gli interventi per la realizzazione di nuovi manufatti edilizi fuori terra o interrati, anche ad uso pertinenziale privato, che comportano la trasformazione in via permanente di suolo inedificato, diversi da quelli di cui alle lettere da b) a m) dell'art. 134, ed agli articoli 135 e 136 della LR 65/2014.
2. Ricadono negli interventi di nuova edificazione di cui al precedente comma, anche le opere di cui all'art. 85 "Piscine ed ulteriori opere autonome a corredo degli edifici."