Art. 54. Installazione di manufatti aziendali temporanei e di ulteriori manufatti ad uso agricolo in assenza di programma aziendale

1. In coerenza con l'art. 70 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii. l'installazione di manufatti aziendali temporanei (anche per l'eventuale vendita diretta dei prodotti legati all'agricoltura) ancorché realizzati con strutture in materiale leggero e semplicemente ancorati a terra senza opere murarie per un periodo non superiore a due anni, comprese le serre, aventi le suddette caratteristiche, è consentita nell'intero territorio rurale, ferme restando le disposizioni che discendono da fonti sovraordinate, con l'ulteriore esclusione rispetto alle aree boscate ai sensi della L.R. 39/2000.

2. Le serre e ulteriori manufatti di cui all'art. 70, comma 3, L.R. 65/2014 e ss.mm.ii. (anche per la vendita diretta dei prodotti legati all'agricoltura):

  1. a) devono avere altezza massima non superiore a 4 metri in gronda e a 7 metri al culmine; nel caso di serre con tipologia a tunnel è considerata solo l'altezza al culmine.
  2. b) non possono mutare destinazione d'uso;
  3. c) possono essere oggetto esclusivamente di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria;
  4. d) devono avere superficie non superiore a quanto strettamente funzionale alle esigenze dell'azienda.

3. Per l'installazione dei manufatti di cui al presente articolo devono essere rispettate le disposizioni del D.P.G.R. 63R/2016.

4. Per tali manufatti sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria.

Art. 55. Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola realizzabili dall'imprenditore agricolo in assenza di programma aziendale

1. In coerenza con l'art. 71 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii. in assenza di programma aziendale sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola sono consentiti, sempreché non comportino il mutamento della destinazione d'uso agricola, siano salvaguardati i caratteri dell'edilizia storico-testimoniale, e salvo i limiti e le condizioni previste nel Titolo 4 Parte 2 delle presenti norme, i seguenti interventi:

  1. a) manutenzione straordinaria di cui all'articolo 135, comma 2, lettera b), L.R. 65/2014;
  2. b) restauro risanamento conservativo di cui all'articolo 135, comma 2, lettera c), L.R. 65/2014;
  3. c) ristrutturazione edilizia conservativa di cui all'articolo 5, delle presenti norme;
  4. d) interventi pertinenziali di cui all'articolo 7 delle presenti norme;
  5. e) interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le esigenze delle persone con disabilità;
  6. f) interventi volti alla sostituzione di coperture in eternit con pannelli fotovoltaici integrati;
  7. g) interventi relativi all'innovazione necessaria per il miglioramento dell'efficienza energetica;
  8. h) addizioni volumetriche di cui all'articolo 6 delle presenti norme nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 e al comma 4 del presente articolo;
  9. i) ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui all'articolo 4, delle presenti norme;
  10. j) ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti di cui all'articolo 15 delle presenti norme;
  11. k) piscine, nonché impianti sportivi, di cui all'articolo 134, comma 1, lettera m), L.R. 65/2014 nel rispetto di quanto disciplinato all'art. 85 delle presenti norme;
  12. l) gli interventi costituenti attività edilizia libera ex art.136 L.R. 65/2014.

2. Alle medesime condizioni di cui al comma 1, del presente articolo sono riservati all'imprenditore agricolo professionale, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalle presenti norme, gli interventi di cui all'art. 71, commi 1bis e 2, L.R. 65/2014.

3. Gli interventi di cui ai precedenti commi, possono comportare un aumento del numero delle unità immobiliari residenziali, ove già esistenti nell'edificio, ferma restando la destinazione d'uso agricola.

4. Gli interventi di addizione volumetrica non devono comportare il costituirsi di superfetazioni ovvero di parti non organiche con i caratteri tipologici dell'edificio ed essere realizzati nel rispetto dell'impianto complessivo, della tipologia e dei caratteri architettonici dell'edificio nonché del contesto di riferimento.

5. Tutti gli interventi consentiti devono, comunque, tenere conto delle limitazioni e prescrizioni in relazione alla classe di riferimento di cui al Titolo 2 Parte 2 delle presenti norme.

Art. 56. Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola mediante programma aziendale

1. Salvo i limiti e le condizioni previste dal Titolo 2 Parte 2 delle presenti norme, sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola, previa approvazione del programma aziendale, sono consentiti gli interventi di cui all'art. 72, comma 1, lett. a), L.R. 65/2014 e ss.mm.ii. nonché gli interventi di cui all'art. 72 comma 1 lett. b bis), b ter).

2. Nel territorio agricolo sono, altresì, consentiti gli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all'art. 134, comma 1, lett. f), L.R. 65/2014, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 57 comma 2 delle presenti norme, e sui soli edifici agricoli classificati con classe 4.1 e 4.2 facenti parte di aziende con superfici uguali o superiori ai minimi di cui all'art. 62, secondo le specifiche di seguito individuate, con esclusione di quanto individuato negli elaborati cartografici DIS01.1, DIS01.2 e DIS01.3- Disciplina paesaggistica e disciplina dei suoli in territorio rurale in scala 1:10.000, rispetto a:

  1. a) pertinenze di centri e nuclei storici;
  2. b) ambiti periurbani;
  3. c) sistemazioni agrarie storiche;
  4. d) ambiti di protezione storico-ambientale;
  5. e) tratti di percorsi con elevata panoramicità;
  6. f) boschi.

3. Gli interventi di cui al presente articolo, sono consentiti nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 72 comma 2 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii.

Art. 57. Interventi di nuova edificazione mediante programma aziendale - annessi agricoli

1. Ai sensi dell'art. 73 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii. la costruzione di nuovi edifici rurali è consentita all'imprenditore agricolo soltanto se necessaria alla conduzione del fondo, all'esercizio delle altre attività agricole e di quelle ad esse connesse. Resta fermo l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, se coerente con la tipologia di questi ultimi.

2. La costruzione di nuovi annessi agricoli è consentita:

  1. a) previa approvazione del programma aziendale;
  2. b) a condizione che l'intervento non comporti rilevanti modificazioni della morfologia dei luoghi;
  3. c) senza dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo;
  4. d) privilegiando la dislocazione degli annessi in prossimità del centro aziendale e comunque in localizzazioni in cui risulti minimo l'impegno di suolo per creazione viabilità ed altre strutture di servizio;
  5. e) evitando la frammentazione dei fondi e l'eccessiva proliferazione di edifici nel territorio rurale;
  6. f) evitando posizioni di belvedere panoramico o di mezza costa su terreni collinari.

3. La realizzazione degli annessi di cui al comma 2 è ammessa in tutto il territorio rurale, ferme restando le disposizioni che discendono da fonti sovraordinate, con le ulteriori limitazioni individuate nelle tavole DIS01.1, DIS01.2 e DIS01.3 in scala 1:10.000 rispetto a:

  1. a) pertinenze di centri e nuclei storici;
  2. b) nuclei storici;
  3. c) ambiti periurbani;
  4. d) sistemazioni agrarie storiche;
  5. e) ambiti di protezione storico-ambientale;
  6. f) tratti di percorsi con elevata panoramicità;
  7. g) boschi.

4. La realizzazione di annessi non deve, inoltre, interrompere la continuità delle:

  1. a) formazioni lineari arboree;
  2. b) formazioni lineari arbustive;

laddove si rendesse necessario l'eliminazione di una porzione delle stesse, l'intervento dovrà prevedere interventi di infoltimento privilegiando l'uso delle specie esistenti e se esotiche la loro sostituzione con specie coerenti con il contesto.

5. Gli annessi agricoli stabili sono costruzioni destinate in via esclusiva ad usi agricolo-produttivi o di supporto alle attività aziendali, ivi comprese quelle faunistico-venatorie, e prive di dotazioni idonee ad utilizzo abitativo, commerciale non aziendale, artigianale e/o ricreativo, ancorché saltuario o temporaneo.

6. Gli annessi agricoli possono configurarsi, in tutto o in parte, come locali interrati o seminterrati, costituendo volumetrie computate come volume edificabile (VE) ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 39R/2018.

7. Gli annessi agricoli devono essere di norma realizzati in prossimità di strade o viabilità vicinali o poderali esistenti, limitando al massimo la realizzazione di nuovi tracciati. E' comunque fatta salva la facoltà dell'Amm.ne Comunale, in sede di valutazione dei progetti edilizi, di impartire indicazioni in senso diverso al fine di mitigare il più possibile l'effetto visivo generato dai nuovi annessi.

8. I nuovi manufatti devono essere ubicati al suolo rispettando l'andamento naturale dei terreni, conseguendo aggregazione significante con i fabbricati esistenti, evitando movimenti di terra che alterino sostanzialmente la struttura morfologica complessiva del sito.

9. L'accesso ad eventuali locali interrati dovrà essere assicurato mediante scale, rampe della larghezza massima di ml. 4,00, ovvero montacarichi ubicati all'interno della proiezione a terra della superficie coperta dell'edificio.

10. La copertura dovrà essere a capanna o a padiglione con falde inclinate con una pendenza compresa tra il 25% e 30%, e con un aggetto di gronda non superiore a ml. 0,70. Il manto di copertura dovrà essere realizzato in tegole di laterizio e coerente al contesto paesaggistico. Per tutti i manufatti con S.E. superiore ai 1.000 mq la pendenza della copertura non potrà essere superiore al 25%. Nei casi in cui la morfologia dei terreni lo permetta è ammessa la realizzazione di tetti-giardino.

11. Gli annessi agricoli realizzati ai sensi della presente norma non possono mutare la destinazione d'uso agricola.

12. La volumetria dei nuovi annessi è determinata ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 39R/2018.

13. Gli annessi agricoli devono essere realizzati con particolare riferimento all'edilizia sostenibile nonché all'utilizzazione delle energie rinnovabili in coerenza con l'art. 117 delle presenti norme e con il P.I.T./P.P.R., ferma restando la considerazione delle esigenze produttive aziendali e gli indirizzi contenuti nel P.T.C.P. della Provincia di Firenze.

Art. 58. Interventi di nuova edificazione mediante programma aziendale - residenza agricola

1. Ai sensi dell'art. 73 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii. la costruzione di nuovi edifici rurali è consentita all'imprenditore agricolo soltanto se necessaria alla conduzione del fondo, all'esercizio delle altre attività agricole e di quelle ad esse connesse. Resta fermo l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, se coerente con la tipologia di questi ultimi.

2. La costruzione di nuovi edifici rurali ad uso residenza agricola è consentita nel territorio rurale ove ne sia dimostrata la necessità in rapporto alla conduzione aziendale per una SU (di cui all'art. 12 D.P.G.R. 39/R/2018) massima di 110 mq per unità abitativa che comunque non può eccedere i 150 metri quadrati di superficie calpestabile (Scal) di cui all'art.11 del DPGR 39/R/2018, commisurando l'intervento alle esigenze della famiglia dell'imprenditore o dei salariati fissi e nel rispetto dei seguenti criteri:

  1. a) ubicazione nel rispetto della viabilità territoriale e poderale esistente e con opere edilizie che garantiscano una continuità con le proprietà tipologiche e morfologiche dell'edilizia rurale esistente. L'accesso ad eventuali locali interrati dovrà essere assicurato mediante scale, rampe della larghezza massima di ml. 4,00, ovvero montacarichi ubicati all'interno della proiezione a terra della superficie coperta dell'edificio.
  2. b) ubicazione nel rispetto dell'andamento naturale dei terreni, conseguendo aggregazione significante con i fabbricati esistenti, evitando movimenti di terra che alterino sostanzialmente la struttura morfologica complessiva del sito;
  3. c) realizzazione in muratura, con materiali di finitura il più possibile simili a quelli prescritti per le costruzioni a uso abitativo.
  4. d) realizzazione della copertura a capanna o a padiglione con falde inclinate con una pendenza compresa tra il 25% e 30%, e con un aggetto di gronda non superiore a ml 0,70. Il manto di copertura dovrà essere realizzato in tegole di laterizio e coerente al contesto paesaggistico. Nei casi in cui la morfologia dei terreni lo permetta è ammessa la realizzazione di tetti-giardino.
  5. e) mantenimento, a seguito degli interventi edilizi, della rete scolante e del sistema delle acque superficiali;
  6. f) ubicazione dei nuovi interventi edilizi solo in prossimità dei nuclei poderali, se esistenti, e lungo strade esistenti. Non è consentita l'apertura di nuove strade se non strettamente funzionali e di accesso ai fondi agricoli;
  7. g) impianto planivolumetrico impostato con volumi netti e piante regolari. è vietata la realizzazione di balconi e terrazze, abbaini e terrazze a tasca. Materiali, colori, coperture ed elementi di finitura di tipo tradizionale rurale e del contesto locale utilizzati anche tramite approcci contemporanei in modo da non produrre effetti dannosi di "vernacolarismo". Le soluzioni progettuali finalizzate alla produzione di energia per l'autoconsumo da fonti rinnovabili devono essere integrate all'architettura;
  8. h) predisposizione degli accorgimenti necessari alla riduzione degli impatti per i nuovi interventi da realizzare;
  9. i) rispetto della conformazione morfologica dei siti ed in particolare, i limiti superiori delle coperture non dovranno superare le linee di crinale o le vette dei poggi nelle aree collinari;
  10. j) dimostrazione della fattibilità dell'intervento in riferimento al consumo delle risorse ambientali e alle problematiche di natura idrogeologica;
  11. k) applicazione dei criteri costruttivi atti a ridurre i consumi ed i fabbisogni energetici.

3. La realizzazione della residenza rurale di cui al comma 2 è ammessa in tutto il territorio rurale, ferme restando le disposizioni che discendono da fonti sovraordinate, con con le ulteriori limitazioni individuate nelle tavole DIS01.1, DIS01.2 e DIS01.3 in scala 1:10.000 rispetto a:

  1. a) pertinenze di centri e nuclei storici;
  2. b) nuclei storici;
  3. c) ambiti periurbani;
  4. d) sistemazioni agrarie storiche;
  5. e) ambiti di protezione storico-ambientale;
  6. f) tratti di percorsi con elevata panoramicità;
  7. g) boschi.

4. La realizzazione di unità abitative non deve, inoltre, interrompere la continuità delle:

  1. a) formazioni lineari arboree;
  2. b) formazioni lineari arbustive;

laddove si rendesse necessario l'eliminazione di una porzione delle stesse, l'intervento dovrà prevedere interventi di infoltimento privilegiando l'uso delle specie esistenti e se esotiche la loro sostituzione con specie coerenti con il contesto.

Art. 59. Costruzione di annessi agricoli da parte di aziende agricole che non raggiungono i requisiti per la presentazione del programma aziendale

1. In coerenza con l'art. 6 del D.P.G.R. 63R/2016 la costruzione di nuovi annessi agricoli minimi, di cui all'art. 73, comma 5, L.R. 65/2014, strettamente necessari all'attività delle aziende agricole che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del programma aziendale è consentita per fondi sprovvisti di annessi agricoli o con annessi agricoli aventi complessivamente SE di cui all'art.10 del DPGR 39/R/2018 inferiore a 300 mq.

2. La costruzione di nuovi annessi agricoli di cui al presente articolo è ammessa purché l'azienda agricola mantenga in produzione terreni per superfici maggiori o uguali a 50% delle superfici indicate al successivo art. 62 delle presenti norme.

3. La realizzazione di nuovi annessi agricoli di cui al comma 2 è ammessa in tutto il territorio rurale, ferme restando le disposizioni che discendono da fonti sovraordinate, con le ulteriori limitazioni individuate nelle tavole DIS01.1, DIS01.2 e DIS01.3 in scala 1:10.000 rispetto a:

  1. a) pertinenze di centri e nuclei storici;
  2. b) ambiti periurbani;
  3. c) sistemazioni agrarie storiche;
  4. d) ambiti di protezione storico-ambientale;
  5. e) tratti di percorsi con elevata panoramicità;
  6. f) boschi.

4. La realizzazione di annessi non deve, altresì, interrompere la linearità delle;

  1. a) formazioni lineari arboree;
  2. b) formazioni lineari arbustive;

laddove si rendesse necessario l'eliminazione di una porzione delle stesse, l'intervento dovrà prevedere interventi di infoltimento privilegiando l'uso delle specie esistenti e se esotiche la loro sostituzione con specie coerenti con il contesto.

5. La costruzione di nuovi annessi agricoli deve comunque essere commisurata alle dimensioni dell'attività dell'azienda.

6. Gli annessi agricoli di cui al presente articolo, in coerenza con l'art. 117 delle presenti norme e con il P.I.T./P.P.R., ferma restando la considerazione delle esigenze produttive aziendali e gli indirizzi contenuti nel P.T.C.P. della Provincia di Firenze, devono essere realizzati con materiali ed elementi tipologici confacenti ad un corretto inserimento paesaggistico ed ambientale, con particolare riferimento all'edilizia sostenibile, ai fabbricati in legno ed i fabbricati tradizionali nonché alla utilizzazione delle energie rinnovabili.

7. La costruzione di nuovi annessi agricoli non è soggetta al rispetto delle superfici fondiarie minime nel caso di imprenditori agricoli esercitanti in via prevalente una delle seguenti attività:

  1. a) allevamento intensivo di bestiame (15 mq a capo);
  2. b) trasformazione/lavorazione e vendita diretta dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento;
  3. c) acquicoltura;
  4. d) allevamento di fauna selvatica;
  5. e) cinotecnica;
  6. f) allevamenti zootecnici minori;
  7. g) allevamento di equidi.

8. Di norma, per le attività di cui alle lettere b, c, d, e, e f del precedente comma, la dimensione massima dei nuovi annessi non potrà superare i 150 mq di S.E. e comunque, le superfici fondiarie minime di cui all'art. 6 comma 5 del D.P.G.R. 63R/2016 necessarie per la costruzione di tali annessi saranno stabilite sulla base del tipo di attività/allevamento tenendo conto delle necessità che dovranno essere adeguatamente dimostrate nel rispetto dei requisiti previsti dalle vigenti normative.

Art. 60. Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (P.A.P.M.A.A.)

1. Il programma aziendale dovrà specificare gli obiettivi economici e strutturali che l'azienda intende conseguire, descrivere la situazione attuale e individuare gli interventi agronomici nonché gli interventi ambientali, gli interventi edilizi, le fasi ed i tempi di realizzazione, verificando preventivamente la conformità con la strumentazione urbanistico territoriale e regolamentare comunale, provinciale e regionale.

2. Il programma aziendale è redatto in conformità con quanto disposto all'art. 74 della L.R. 65/2014 e dal D.G.P.R. 63R/2016 e deve contenere i seguenti dati minimi:

  1. a) l'anagrafica aziendale;
  2. b) la descrizione della situazione attuale dell'azienda;
  3. c) la descrizione degli interventi programmati e della situazione aziendale a regime;
  4. d) la descrizione dettagliata degli interventi edilizi necessari per migliorare le condizioni di vita e di lavoro dell'imprenditore agricolo nonché per il potenziamento delle strutture produttive e delle attività connesse accompagnata da idonea rappresentazione grafica, articolata a seconda dell'intervento edilizio prospettato;
  5. e) la verifica di conformità degli interventi programmati con la vigente strumentazione urbanistica del comune e della provincia;
  6. f) una relazione concernente gli effetti attesi degli interventi programmati sulle risorse ambientali e paesaggistiche;
  7. g) l'indicazione di massima dei tempi e delle fasi di realizzazione del programma stesso.

3. La descrizione della situazione attuale dell'azienda deve indicare:

  1. a) la superficie fondiaria aziendale, individuata in termini catastali e graficamente rappresentata con l'indicazione delle parti interessate dal programma aziendale;
  2. b) la superficie agraria utilizzata, comprensiva degli ordinamenti colturali;
  3. c) la determinazione delle ore lavoro necessarie alla conduzione dell'azienda sulla base dell'ordinamento colturale sopra indicato;
  4. d) gli impianti, le infrastrutture e le dotazioni aziendali;
  5. e) gli edifici esistenti con specificazioni in termini di ubicazione, volumi complessivi e superfici utili, legittimità urbanistico-edilizia, tipologia e caratteristiche costruttive, stato di manutenzione ed effettiva utilizzazione a carattere residenziale o produttivo;
  6. f) l'individuazione delle eventuali risorse paesaggistiche ed ambientali oggetto di trasformazione a seguito dell'attuazione del programma, con particolare riferimento alle seguenti tipologie:
    • - le formazioni lineari arboree ed arbustive non colturali, indicandone le specie e la consistenza;
    • - le alberature segnaletiche di confine o di arredo;
    • - gli individui arborei fuori foresta tutelati ai sensi della normativa vigente nonché le formazioni arboree e/o arbustive igrofile;
    • - i corsi d'acqua naturali o artificiali nonché la rete scolante artificiale principale;
    • - le sistemazioni agrarie storiche;
    • - le risorse paesaggistiche ed ambientali e, in particolare, i manufatti aventi valore paesaggistico, storico o testimoniale censiti dagli enti pubblici territoriali di cui alla Parte 6 delle presenti norme;
    • - la viabilità rurale esistente.

4. La descrizione degli interventi programmati e della situazione aziendale a regime è articolata in ordine a:

  1. a) l'utilizzazione delle superfici aziendali e gli ordinamenti colturali adottati;
  2. b) le eventuali attività programmate e connesse a quelle agricole;
  3. c) la determinazione delle ore lavoro necessarie alla conduzione dell'azienda sulla base dell'ordinamento colturale a regime;
  4. d) gli eventuali interventi di miglioramento ambientale connessi con le attività di trasformazione colturale programmate e gli eventuali interventi di sistemazione ambientale delle pertinenze degli edifici;
  5. e) gli eventuali interventi ritenuti necessari per il perseguimento degli obiettivi di tutela paesaggistica e naturalistica delle presenti norme;
  6. f) l'indicazione di impianti, infrastrutture e dotazioni aziendali necessari per il raggiungimento degli obiettivi programmati.

5. La descrizione dettagliata degli interventi edilizi necessari per migliorare le condizioni di vita e di lavoro dell'imprenditore agricolo nonché per il potenziamento delle strutture produttive e delle attività connesse accompagnata da idonea rappresentazione grafica, articolata a seconda dell'intervento edilizio prospettato deve evidenziare:

  1. a) gli edifici esistenti ritenuti non necessari e non coerenti con le finalità economiche e strutturali del programma e non più collegati o collegabili, anche con adeguamenti edilizi, all'attività programmata, con la individuazione delle relative pertinenze;
  2. b) gli edifici da realizzare, in rapporto di stretta funzionalità con gli interventi programmati sui fondi rurali, con specificazioni in termini di ubicazione, volumi e superfici utili, tipologia, caratteristiche costruttive e porzioni dell'azienda cui ciascun edificio è riferito;
  3. c) gli edifici esistenti, con l'individuazione delle superfici dell'azienda cui ciascun edificio sia funzionale, nonché gli altri eventuali interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente.

6. L'indicazione di massima dei tempi e delle fasi di realizzazione del programma stesso consiste in un coerente cronoprogramma delle attività con indicati:

  1. a) gli interventi agronomici;
  2. b) gli interventi di miglioramento ambientale ove previsti, di cui all'art. 53;
  3. c) gli interventi di natura edilizia.

7. Il differimento della realizzazione di alcuni interventi, non comporta modificazione del programma aziendale e della convenzione (o atto d'obbligo unilaterale) connessa. Il differimento può avvenire previa comunicazione al Comune e nel rispetto della necessaria correlazione tra tutti gli interventi previsti dal programma aziendale

8. Non costituiscono modificazione del programma aziendale le varianti agli interventi edilizi programmati, comprese le varianti in corso d'opera, che risultino conformi agli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, coerenti sotto il profilo agronomico con gli assetti colturali e produttivi dell'azienda previsti dal programma aziendale approvato, e che comunque:

  1. a) non comportino incremento della superficie calpestabile (Scal) complessiva di nuova realizzazione prevista dal programma aziendale;
  2. b) non comportino incremento superiore al 20% della superficie calpestabile (Scal) per singolo edificio di nuova realizzazione;
  3. c) non interessino edifici o complessi edilizi di interesse storico-testimoniale di cui agli artt. 10 e 11 delle presenti norme;
  4. d) non comportino modifiche alla tipologia degli edifici di nuova costruzione programmati;
  5. e) non interessino beni oggetto di programmi aziendali con valore di piano attuativo.

9. I programmi aziendali disciplinano gli eventuali frazionamenti delle aziende agricole, preordinati o meno ad atti di trasferimento immobiliare ed accompagnati o meno dalla modifica della destinazione d'uso degli edifici esistenti. In tal caso i programmi aziendali:

  1. a) perseguono il mantenimento delle funzioni di presidio del territorio rurale su tutta l'area interessata dal Programma, favorendo, attraverso specifici obblighi contenuti nella relativa convenzione, il perdurare del rapporto pertinenziale tra gli edifici e i fondi individuati per un periodo di tempo non inferiore ai dieci anni;
  2. b) limitano il fabbisogno di nuovi annessi agricoli stabili in caso di trasferimento immobiliare. A tal fine le aree di pertinenza agricola attribuite agli edifici esistenti interessano - salve eccezionali e motivate ipotesi - tutta la superficie corrispondente alla consistenza originaria dell'azienda agricola;
  3. c) prevengono i fenomeni di parcellizzazione fondiaria, evitando la ripartizione della superficie aziendale in piccoli appezzamenti di terreno, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati.

10. Il dimensionamento delle nuove costruzioni previste dal programma aziendale è determinato tenendo conto dell'obbligo di procedere prioritariamente al recupero e alla riqualificazione architettonico-funzionale degli eventuali annessi agricoli non utilizzati esistenti su uno o più appezzamenti di proprietà dell'azienda richiedente.

11. I programmi agricoli, che interessino le formazioni lineari arboree di cui all'art. 73, devono essere corredati da idonea documentazione e rappresentazione della consistenza vegetazionale degli individui arborei nonché da specifici progetti volti a reintegrarne la continuità.

12. I programmi agricoli che interessino le aree delle formazioni ripariali devono essere corredati da idonea documentazione e rappresentazione della consistenza vegetazionale nonché da specifici progetti volti a reintegrare la continuità delle fasce ripariali.

Art. 61. Programma aziendale con valore di piano attuativo

1. Il programma aziendale ha valore di piano attuativo:

  1. a) qualora preveda nuova edificazione di annessi agricoli stabili con S.E. di cui all'art.10 del DPGR 39/R/2018 superiore a mq 300;
  2. b) qualora preveda il recupero dei complessi edilizi o degli edifici con una S.E. maggiore di 500 mq o la riconversione d'uso da altre destinazioni a destinazioni residenziale, commerciale al dettaglio, turistico ricettiva e direzionale di servizio;
  3. c) qualora preveda la realizzazione di nuovi manufatti edilizi il cui sedime ricada nei nuclei rurali e negli ambiti di pertinenza di centri e nuclei storici, di cui agli artt. 50 e 52 delle presenti norme;
  4. d) qualora preveda interventi di addizione volumetrica, ristrutturazione ricostruttiva e sostituzione edilizia su immobili nell'ambito di Beni di interesse storico artistico di cui all'art. 74 delle presenti norme, e nuclei storici di cui all'art. 49 delle presenti norme.

2. Il programma aziendale ha altresì valore di piano attuativo nei casi di cui all'art. 107, comma 4, L.R. 65/2014.

3. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 1, a corredo degli elaborati progettuali di cui all'art. 109 della L.R. 65/2014 devono essere prodotte:

  1. a) documentazione fotografica dalla breve - media - lunga distanza da e verso il bene oggetto di tutela, e del complesso e dell'area di pertinenza;
  2. b) sezioni territoriali adeguate alla tipologia di intervento, all'andamento morfologico dei suoli, all'inserimento trasversale, redatte allo stato attuale e di progetto.

Art. 62. Superfici fondiarie minime

1. Le superfici fondiarie minime da mantenere in produzione per consentire la costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo o di nuovi annessi agricoli, sono:

  1. a) 0,8 ettari per colture ortoflorovivaistiche specializzate, riducibili a 0,6 ettari quando almeno il 50% delle colture è protetto in serra;
  2. b) 3 ettari per vigneti e frutteti in coltura specializzata;
  3. c) 4 ettari per oliveto in coltura specializzata e seminativo irriguo;
  4. d) 6 ettari per colture seminative, seminativo arborato, prato, prato irriguo;
  5. e) 10 ettari per i castagneti da frutto, l'arboricoltura da legno e le tartufaie coltivate come definite dalla normativa regionale;
  6. f) 30 ettari per altre superfici boscate ed assimilate.

2. Per i fondi agricoli con terreni di diverso ordinamento colturale la superficie fondiaria minima si intende raggiunta quando risulti maggiore o uguale ad uno la somma dei quozienti ottenuti dividendo le superfici dei terreni di ciascuna qualità colturale per le relative superfici fondiarie minime previste al comma 1 del presente articolo.

3. Per le aziende biologiche iscritte nell'elenco regionale operatori biologici di cui alla specifica normativa di settore, le superfici fondiarie minime di cui al comma 1 del presente articolo sono ridotte del 30%.

4. Le variazioni delle superfici fondiarie di cui al comma 1 del presente articolo conseguenti a provvedimenti della Regione o della Provincia sono automaticamente recepite dalle presenti norme senza che ciò costituisca variante all'atto di governo.

5. La costruzione di nuovi annessi agricoli non è soggetta al rispetto delle superfici fondiarie minime nel caso di imprenditori agricoli di cui all'art. 59, c. 7 delle presenti norme.

6. I programmi agricoli, che interessino le formazioni lineari arboree di cui all'art. 73, devono essere corredati da idonea documentazione e rappresentazione della consistenza vegetazionale degli individui arborei nonché da specifici progetti volti a reintegrarne la continuità.

7. I programmi agricoli che interessino le aree delle formazioni ripariali devono essere corredati da idonea documentazione e rappresentazione della consistenza vegetazionale nonché da specifici progetti volti a reintegrare la continuità delle fasce ripariali.