Piano Operativo
Art. 48. Disposizioni generali
1. Il presente P.O. in coerenza ai contenuti del P.S.I.M., perimetra il territorio rurale costituito dalle aree agricole e forestali, dai nuclei rurali, dai nuclei storici, dalle aree ad elevato grado di naturalità, dalle ulteriori aree che, pur ospitando funzioni non agricole, non costituiscono territorio urbanizzato.
2. Il P.O. dettaglia la seguente articolazione del territorio rurale, distinta con apposito segno grafico nell'elaborato cartografico DIS01.1, DIS01.2 e DIS01.3 in scala 1:10.000 e DIS02a, DIS02b, DIS02c, DIS02d, DIS02e, DIS02f in scala 1:2.000:
- a) nuclei storici;
- b) nuclei rurali;
- c) ambiti periurbani;
- d) ambiti di pertinenza di centri e nuclei storici.
3. Nel territorio rurale il P.O. persegue i seguenti obiettivi generali:
- I. garantire la riproduzione del patrimonio territoriale con particolare riguardo alla tutela della funzionalità idrogeologica ed ecologica;
- II. recuperare i terreni agricoli delle aree degradate in fase di abbandono;
- III. favorire la permanenza e la diffusione dell'ecomosaico e quindi l'alternanza di tipologie di coperture del suolo complesse ed eterogenee;
- IV. garantire il migliore inserimento paesaggistico degli interventi che interessano l'assetto geomorfologico ed idraulico, privilegiando, ove possibile, l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.
4. Nel territorio rurale sono ammessi gli interventi in ragione della classe attribuita alle singole unità edilizie di cui al Titolo 2 della Parte2. Al fine di limitare la trasformazione dei manufatti precari (realizzati con materiali eterogenei), attraverso il cambio di destinazione d'uso, anche se regolarizzati, in civile abitazione o a carattere produttivo, si ammette la riqualificazione degli stessi attraverso solo opere di manutenzione straordinaria.
5. La realizzazione di nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibile, ivi incluse quelle connesse all'attività agricola, anche amatoriale, e turistico-ricreativa, sono ammesse a condizione che gli interventi non alterino negativamente la qualità percettiva dei luoghi, garantendo, attraverso atto di obbligo, il ripristino dei luoghi al cessare dell'uso.
6. Nel territorio rurale non sono ammesse le seguenti funzioni:
- a) I.I, C;
- b) le funzioni escluse dall'art.81 c.3.
Art. 49. Nuclei storici
1. Il presente P.O. in coerenza ai contenuti del P.S.I.M., riconosce i seguenti nuclei storici:
- - Corniolo
- - Ferracciano
- - Madonna dei tre Fiumi
- - Montepulico
- - San Giovanni Maggiore
2. Il P.O. rappresenta i suddetti nuclei storici nelle tavole DIS01.1, DIS01.2 e DIS01.3 in scala 1:10.000 e li disciplina in ordine a:
- a) Descrizione;
- a) Obiettivi;
- b) Limiti di ammissibilità delle funzioni.
3. Nei nuclei storici di cui al precedente comma non sono ammesse le seguenti funzioni:
- a) I.I, C, CD.III;
- b) A1, A2;
- c) A3 circoscritte alle sole attività integrative di servizio;
- d) le funzioni escluse dall'art.81 c.3.
4. All'interno del perimetro dei nuclei storici sono ammessi gli interventi di cui alla classe attribuita alle singole unità edilizie di cui al Titolo 2 della Parte2. Al fine di limitare la trasformazione dei manufatti precari (realizzati con materiali eterogenei), attraverso il cambio di destinazione d'uso, anche se regolarizzati, in civile abitazione o a carattere produttivo, si ammette la riqualificazione degli stessi attraverso solo opere di manutenzione straordinaria, ove tali manufatti non siano stati oggetto di specifica schedatura del patrimonio edilizio esistente. Sono comunque escluse nuove costruzioni comprese quelle previste dal Tiolo 2 della presente parte.
5. Gli interventi di gestione e trasformazione dei nuclei storici devono assicurare la tutela paesaggistica attraverso un insieme sistematico di criteri. Gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, fatti comunque salvi quelli necessari alla sicurezza idraulica, sono ammessi a condizione che:
- a) non alterino l'assetto idrogeologico e garantiscano la conservazione dei valori ecosistemici paesaggistici, la salvaguardia delle opere di sistemazione idraulico agraria e di interesse storico e/o paesaggistico testimoniale con particolare riferimento alle sistemazioni agrarie storiche e alle formazioni lineari arboree e arbustive;
- b) non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo e non occludano i varchi e le visuali panoramiche sia dai tracciati accessibili al pubblico che dai Nuclei storici;
- c) non concorrano alla formazione di fronti urbani continui, se non coerenti alle morfologie insediative presenti.
6. La realizzazione di nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibile, ivi incluse quelle connesse all'attività agricola, anche amatoriale, e turistico-ricreativa, sono ammesse a condizione che gli interventi non alterino negativamente la qualità percettiva dei luoghi garantendo il ripristino dei luoghi al cessare dell'uso.
7. Nei nuclei storici non è ammessa la realizzazione delle piscine, come normate all'art. 85 delle presenti norme, con la esclusione delle destinazioni turistico ricettiva e agricola - agriturismo.
Art. 50. Nuclei rurali
1. Il presente P.O. in coerenza ai contenuti del P.S.I.M., riconosce i seguenti nuclei rurali:
- - Arliano
- - Faltona
- - La Ruzza
- - Le Case di Risolaia
- - Le Pergole
- - Marzano
- - Piazzano
- - Poggiforzoli
- - Poggio Salaiole
- - Pulicciano
- - Salto
- - Lutiano
- - Viterete.
2. Il P.O. rappresenta i suddetti nuclei rurali nelle tavole DIS01.1, DIS01.2 e DIS01.3 in scala 1:10.000 e li disciplina in ordine a:
- a) Descrizione;
- b) Obiettivi;
- c) Limiti di ammissibilità delle funzioni.
3. Nei nuclei rurali di cui al precedente comma non sono ammesse le seguenti funzioni:
- a) I.I, C, CD.III;
- b) A1, A2;
- c) A3 circoscritte alle sole attività integrative di servizio;
- d) le funzioni escluse dall'art.81 c.3.
4. All'interno del perimetro dei nuclei rurali sono ammessi gli interventi di cui alla classe attribuita alle singole unità edilizie di cui al Titolo 2 della Parte2 nel rispetto della morfologia insediativa originaria del nucleo rurale. Al fine di limitare la trasformazione dei manufatti precari (realizzati con materiali eterogenei), attraverso il cambio di destinazione d'uso, anche se regolarizzati, in civile abitazione o a carattere produttivo, si ammette la riqualificazione degli stessi attraverso solo opere di manutenzione straordinaria, ove tali manufatti non siano stati oggetto di specifica schedatura del patrimonio edilizio esistente.
5. Ferma la disciplina di cui al presente articolo e di cui all'art. 36 delle presenti norme, è altresì prevista la possibilità di procedere alla realizzazione di adeguate infrastrutture e servizi alla popolazione residente e all'attuazione di progetti di riqualificazione del territorio rurale di rilevanza ed interesse comunale, con peculiare attenzione alla valorizzazione dei caratteri identitari delle rispettive aree e attività rurali che connotano il territorio borghigiano.
6. Gli interventi di cui al precedente comma dovranno, in via prioritaria, essere attuati per il tramite del recupero e trasformazione del patrimonio edilizio esistente, con rispetto dei caratteri di ruralità e delle esistenti relazioni dimensionali.
7. Previa verifica della impossibilità di attuazione dei richiamati interventi per il tramite del recupero e/o trasformazione del patrimonio edilizio esistente potranno altresì essere proposti per i medesimi scopi di cui al comma 6, progetti di ampliamento del nucleo rurale, con realizzazione di ulteriori strutture.
8. Gli interventi di cui al precedente comma potranno essere proposti da soggetti rappresentanti almeno la maggioranza delle proprietà ricadenti nel nucleo rurale, con necessaria partecipazione del titolare delle aree individuate per l'insediamento delle strutture da realizzarsi in ampliamento.
9. Tali strutture non potranno avere dimensioni superiori a 200 mq di S.E. e dovranno comunque essere realizzate nel rispetto dei caratteri di ruralità del nucleo e delle esistenti relazioni dimensionali.
10. Le strutture ed opere a tal fine realizzate dovranno essere vincolate, con apposito atto notarile debitamente trascritto, alle destinazioni di interesse pubblico individuate nelle presenti disposizioni e meglio specificate in sede progettuale. Le strutture dovranno avere carattere di temporaneità ed essere rimosse alla decadenza dell'interesse pubblico, nonché carattere di reversibilità in relazione al consumo di suolo.
Art. 51. Ambiti periurbani
1. Il presente P.O., in coerenza ai contenuti del P.S.I.M., riconosce nel territorio rurale gli ambiti periurbani come quelle aree limitrofe al territorio urbanizzato, che svolgono funzioni ecosistemiche di rilevanza territoriale, anche in qualità di fasce ecotonali tra corso d'acqua e insediamento. Il P.O. rappresenta i suddetti ambiti periurbani nelle tavole DIS01.1, DIS01.2 e DIS01.3 in scala 1:10.000.
2. Al fine di perseguire la salvaguardia e la valorizzazione delle componenti tradizionali del paesaggio rurale ancora presenti, nonché il mantenimento e il potenziamento delle connessioni ecologiche e fruitive di rilevanza territoriale, negli ambiti periurbani possono essere realizzati gli interventi di cui al seguente comma in coerenza con gli elementi del paesaggio rurale ancora presenti, garantendo il ruolo di connessione ecologica e fruizione tra il territorio urbanizzato e quello rurale, in coordinamento con la normativa di cui alla Parte 6 delle presenti norme.
3. Negli ambiti periurbani sono ammesse forme di agricoltura utilmente integrabili con gli insediamenti urbani quali:
- a) orti sociali;
- b) orti periurbani amatoriali;
- c) agricoltura multifunzionale.
4. Ai fini dell'attività di cui al comma 3, lett. b) e c) è ammessa l'installazione di manufatti amatoriali di cui all'art. 64 delle presenti norme.
5. Ai fini dell'attività di cui al comma 3, lett. a) si rimanda per ulteriore specificazione all'art. 26 delle presenti norme.
6. All'interno del perimetro degli ambiti periurbani sul patrimonio edilizio esistente sono ammessi gli interventi edilizi attribuiti alle singole unità edilizie di cui al Titolo 2 della Parte2. Al fine di limitare la trasformazione dei manufatti precari (realizzati con materiali eterogenei), attraverso il cambio di destinazione d'uso, anche se regolarizzati, in civile abitazione o a carattere produttivo, si ammette la riqualificazione degli stessi attraverso solo opere di manutenzione straordinaria, ove tali manufatti non siano stati oggetto di specifica schedatura del patrimonio edilizio esistente.
7. Negli ambiti periurbani non sono ammesse le seguenti funzioni:
- a) I.I, C;
- b) le funzioni escluse dall'art.81 c.3.
Art. 52. Ambiti di pertinenza di centri e nuclei storici
1. Il presente P.O., in coerenza ai contenuti del P.S.I.M., riconosce nel territorio rurale gli ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici quali aree ad elevato valore paesaggistico il cui assetto concorre alla valorizzazione dei centri e dei nuclei storici di cui costituiscono il contesto. Il P.O. rappresenta i suddetti ambiti di pertinenza di centri e nuclei storici nelle tavole DIS01.1, DIS01.2 e DIS01.3 in scala 1:10.000.
2. All'interno di detti ambiti non è consentita alcuna nuova edificazione ad eccezione di:
- a) annessi agricoli di cui alla Parte 5 delle presenti norme;
- b) manufatti di cui all'art. 64 quando sia dimostrata l'impossibilità di altra localizzazione;
- c) impianti tecnologici di pubblica utilità.
3. Qualora la classificazione del patrimonio edilizio esistente consenta per gli edifici eventualmente presenti in detti ambiti l'addizione volumetrica, questa è limitata al 10% del volume totale (Vtot) esistente mentre sono sempre esclusi gli interventi ristrutturazione edilizia ricostruttiva, ad eccezione quanto previsto all'art.15 delle presenti norme.
4. Gli interventi di cui al comma 2 non devono in alcun modo pregiudicare:
- d) i coni visivi di intervisibilità del nucleo storico;
- e) la trama fondiaria preesistente;
- f) la viabilità locale di origine storica;
- g) la leggibilità dei rapporti storicamente consolidati tra il nucleo storico e il contesto ambientale e paesaggistico di riferimento.
5. Gli interventi di addizione volumetrica non devono comportare superfetazioni ovvero parti non organiche con i caratteri tipologici dell'edificio esistente ed essere realizzati nel rispetto dell'impianto complessivo, della tipologia e dei caratteri architettonici dell'edificio nonché del contesto di riferimento.
6. Gli elaborati progettuali relativi agli interventi ammessi ai sensi del presente articolo, devono adeguatamente rappresentare la considerazione degli aspetti elencati ai commi 4 e 5.
7. Negli ambiti di pertinenza di centri e nuclei storici non sono ammesse le seguenti funzioni:
- a) I.I, C;
- b) le funzioni escluse dall'art.81 c.3.
Art. 53. Interventi di sistemazione ambientale
1. I progetti degli interventi di sistemazione ambientale devono prevedere opere di riqualificazione ambientale e paesaggistica: riguardano le aree di pertinenza agricola, di dimensioni non inferiori ad un ettaro opportunamente individuate dal progetto edilizio correlato.
2. Gli interventi di cui al precedente comma, devono garantire un assetto dei luoghi paragonabile a quello ottenibile con l'attività agricola, ivi compresa la tutela e la valorizzazione delle invarianti strutturali e delle risorse naturali e/o essenziali esistenti nelle aree interessate, concorrendo in tal modo al presidio e alla conservazione degli assetti agrari e ambientali secondo i seguenti fini:
- a) salvaguardare l'assetto idrogeologico, armonizzandosi con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto, quanto a forma, dimensioni, orientamento evitando i rimodellamenti della configurazione orografica che possono danneggiare o eliminare le sistemazioni delle pendici esistenti;
- b) tutelare l'integrità complessiva degli assetti agricoli e l'efficienza della infrastrutturazione ecologica ivi presente, che ha valenza paesaggistica, quali gli elementi lineari e puntuali vegetazionali. A titolo esemplificativo: le fasce di vegetazione lineare arboree ed arbustive, le sistemazioni agrarie storiche come meglio identificati nell'elaborato DIS01.1, DIS01.2 e DIS01.3 in scala 1:10.000;
- c) garantire la continuità della viabilità interpoderale sia per finalità di servizio allo svolgimento delle attività agricole che per la fruizione del paesaggio rurale. Eventuali percorsi di nuova realizzazione devono essere progettati nel rispetto del minor consumo di suolo e dotati di arredi vegetali coerenti con il contesto evitando specie esotiche o infestanti. Il fondo del tracciato deve essere naturale e dotato di sistemazioni idrauliche quali scoline, traverse e quanto necessario per limitare i fenomeni erosivi;
- d) conservare le aree boscate e le formazioni arboree avente valore paesaggistico come meglio identificate nell'elaborato DIS01 in scala 1:10.000;
- e) recuperare gli assetti originali delle aree di intervento evitando trasformazioni incoerenti con lo stato originario e cambiamenti fuori scala;
- f) polizza fideiussoria corrispondente all'importo dell'opere maggiorata del 30%;
- g) relazione idrogeologica.
3. Gli interventi di sistemazione ambientale dovranno essere perseguiti al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2. Lo scomputo degli specifici oneri è consentito solo a fronte di interventi di rilevanza pubblica o di interesse pubblico e/o generale, quali, a titolo indicativo e non esaustivo:
- a) conservazione e/o ripristino di formazioni lineari arboree ed arbustive non colturali, di arredo, di confine, e comunque fuori foresta favorendo l'eliminazione di specie invasive;
- b) rinaturalizzazione di fasce ripariali sia in forma arborea, arbustiva o arboreo-arbustiva e degli eventuali lembi di specie planiziarie, evitandone la manomissione o la riduzione;
- c) manutenzione della rete scolante artificiale, le opere di intercettamento e convogliamento delle acque superficiali e gli interventi finalizzati all'integrità fisica del territorio;
- d) la conservazione e ripristino delle sistemazioni agrarie quali muri a secco, terrazzamenti, ciglionamenti dando priorità alle sistemazioni agrarie storiche di cui all'art. 73, su cui dovranno essere utilizzati materiali e modalità costruttive tradizionali del territorio mugellano;
- e) manutenzione e/o ripristino delle strade vicinali e della viabilità rurale in genere aperta al pubblico transito;
- f) recupero e manutenzione e nuova realizzazione della sentieristica in bosco consentendone l'accessibilità e la fruizione pubblica;
- g) completamento, potenziamento e realizzazione di corridoi ecologici con manutenzione e/o reimpianto di vegetazione arborea ed arbustiva utilizzando specie vegetali coerenti con il contesto;
- h) sostituzione di filari formati da specie invasive con specie autoctone;
- i) sostituzione di filari con individui malati o pericolosi per la sicurezza pubblica con nuovi individui di analoghe specie;
- j) interventi su viabilità poderale per limitare l'erosione con ingegneria naturalistica quali: terra stabilizzata, canalette laterali, traverse e sistemazioni di pendici.
4. Gli interventi di sistemazione ambientale devono essere presentati con appositi elaborati progettuali composti dalla seguente documentazione:
- a) relazione tecnica descrittiva delle opere;
- b) rilievo planoaltimetrico delle aree soggette agli interventi di sistemazione ambientale su cartografia in adeguata scala;
- c) documentazione fotografica dello stato attuale dei luoghi soggetti agli interventi;
- d) lo stato di progetto delle opere di sistemazione ambientale;
- e) computo metrico estimativo delle opere di sistemazione ambientale sulla base dei prezziari regionali vigenti.
5. Al termine dei lavori, al fine di ottenere lo svincolo delle garanzie offerte, il titolare dell'autorizzazione deve presentare:
- a) la relazione finale di asseveramento, con documentazione fotografica, attestante la conformità dell'opera realizzata al progetto iniziale;
- b) gli elaborati cartografici alle scale di cui sopra;
- c) il computo metrico a consuntivo.
6. Non rientrano nelle opere di sistemazione ambientale a titolo indicativo e non esaustivo:
- a) gli interventi in prevenzione dagli incendi definiti dal piano antincendio boschivo regionale (art. 74 L.R. 39/2000)
- b) gli interventi di prevenzione del rischio idrogeologico e idraulico individuati all'interno del Documento Operativo per la Difesa del Suolo previsto dall'art. 3 della L.R. 80/2015;
- c) gli interventi di tutela della fauna e della flora protette previste dalla L.R. 80/2015;
- d) gli interventi di manutenzione ordinaria;
- e) gli interventi di cui al comma 3 non documentati da idonee elaborazioni che ne comprovino la necessità di esecuzione.