Titolo 1 ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO RURALE

Art. 48. Disposizioni generali

1. Il presente P.O. in coerenza ai contenuti del P.S.I.M., perimetra il territorio rurale costituito dalle aree agricole e forestali, dai nuclei rurali, dai nuclei storici, dalle aree ad elevato grado di naturalità, dalle ulteriori aree che, pur ospitando funzioni non agricole, non costituiscono territorio urbanizzato.

2. Il P.O. dettaglia la seguente articolazione del territorio rurale, distinta con apposito segno grafico nell'elaborato cartografico DIS01.1, DIS01.2 e DIS01.3 in scala 1:10.000 e DIS02a, DIS02b, DIS02c, DIS02d, DIS02e, DIS02f in scala 1:2.000:

  1. a) nuclei storici;
  2. b) nuclei rurali;
  3. c) ambiti periurbani;
  4. d) ambiti di pertinenza di centri e nuclei storici.

3. Nel territorio rurale il P.O. persegue i seguenti obiettivi generali:

  1. I. garantire la riproduzione del patrimonio territoriale con particolare riguardo alla tutela della funzionalità idrogeologica ed ecologica;
  2. II. recuperare i terreni agricoli delle aree degradate in fase di abbandono;
  3. III. favorire la permanenza e la diffusione dell'ecomosaico e quindi l'alternanza di tipologie di coperture del suolo complesse ed eterogenee;
  4. IV. garantire il migliore inserimento paesaggistico degli interventi che interessano l'assetto geomorfologico ed idraulico, privilegiando, ove possibile, l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.

4. Nel territorio rurale sono ammessi gli interventi in ragione della classe attribuita alle singole unità edilizie di cui al Titolo 2 della Parte2. Al fine di limitare la trasformazione dei manufatti precari (realizzati con materiali eterogenei), attraverso il cambio di destinazione d'uso, anche se regolarizzati, in civile abitazione o a carattere produttivo, si ammette la riqualificazione degli stessi attraverso solo opere di manutenzione straordinaria.

5. La realizzazione di nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibile, ivi incluse quelle connesse all'attività agricola, anche amatoriale, e turistico-ricreativa, sono ammesse a condizione che gli interventi non alterino negativamente la qualità percettiva dei luoghi, garantendo, attraverso atto di obbligo, il ripristino dei luoghi al cessare dell'uso.

6. Nel territorio rurale non sono ammesse le seguenti funzioni:

  1. a) I.I, C;
  2. b) le funzioni escluse dall'art.81 c.3.

Art. 49. Nuclei storici

1. Il presente P.O. in coerenza ai contenuti del P.S.I.M., riconosce i seguenti nuclei storici:

  • - Corniolo
  • - Ferracciano
  • - Madonna dei tre Fiumi
  • - Montepulico
  • - San Giovanni Maggiore

2. Il P.O. rappresenta i suddetti nuclei storici nelle tavole DIS01.1, DIS01.2 e DIS01.3 in scala 1:10.000 e li disciplina in ordine a:

  1. a) Descrizione;
  2. a) Obiettivi;
  3. b) Limiti di ammissibilità delle funzioni.

3. Nei nuclei storici di cui al precedente comma non sono ammesse le seguenti funzioni:

  1. a) I.I, C, CD.III;
  2. b) A1, A2;
  3. c) A3 circoscritte alle sole attività integrative di servizio;
  4. d) le funzioni escluse dall'art.81 c.3.

4. All'interno del perimetro dei nuclei storici sono ammessi gli interventi di cui alla classe attribuita alle singole unità edilizie di cui al Titolo 2 della Parte2. Al fine di limitare la trasformazione dei manufatti precari (realizzati con materiali eterogenei), attraverso il cambio di destinazione d'uso, anche se regolarizzati, in civile abitazione o a carattere produttivo, si ammette la riqualificazione degli stessi attraverso solo opere di manutenzione straordinaria, ove tali manufatti non siano stati oggetto di specifica schedatura del patrimonio edilizio esistente. Sono comunque escluse nuove costruzioni comprese quelle previste dal Tiolo 2 della presente parte.

5. Gli interventi di gestione e trasformazione dei nuclei storici devono assicurare la tutela paesaggistica attraverso un insieme sistematico di criteri. Gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, fatti comunque salvi quelli necessari alla sicurezza idraulica, sono ammessi a condizione che:

  1. a) non alterino l'assetto idrogeologico e garantiscano la conservazione dei valori ecosistemici paesaggistici, la salvaguardia delle opere di sistemazione idraulico agraria e di interesse storico e/o paesaggistico testimoniale con particolare riferimento alle sistemazioni agrarie storiche e alle formazioni lineari arboree e arbustive;
  2. b) non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo e non occludano i varchi e le visuali panoramiche sia dai tracciati accessibili al pubblico che dai Nuclei storici;
  3. c) non concorrano alla formazione di fronti urbani continui, se non coerenti alle morfologie insediative presenti.

6. La realizzazione di nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibile, ivi incluse quelle connesse all'attività agricola, anche amatoriale, e turistico-ricreativa, sono ammesse a condizione che gli interventi non alterino negativamente la qualità percettiva dei luoghi garantendo il ripristino dei luoghi al cessare dell'uso.

7. Nei nuclei storici non è ammessa la realizzazione delle piscine, come normate all'art. 85 delle presenti norme, con la esclusione delle destinazioni turistico ricettiva e agricola - agriturismo.

Art. 50. Nuclei rurali

1. Il presente P.O. in coerenza ai contenuti del P.S.I.M., riconosce i seguenti nuclei rurali:

  • - Arliano
  • - Faltona
  • - La Ruzza
  • - Le Case di Risolaia
  • - Le Pergole
  • - Marzano
  • - Piazzano
  • - Poggiforzoli
  • - Poggio Salaiole
  • - Pulicciano
  • - Salto
  • - Lutiano
  • - Viterete.

2. Il P.O. rappresenta i suddetti nuclei rurali nelle tavole DIS01.1, DIS01.2 e DIS01.3 in scala 1:10.000 e li disciplina in ordine a:

  1. a) Descrizione;
  2. b) Obiettivi;
  3. c) Limiti di ammissibilità delle funzioni.

3. Nei nuclei rurali di cui al precedente comma non sono ammesse le seguenti funzioni:

  1. a) I.I, C, CD.III;
  2. b) A1, A2;
  3. c) A3 circoscritte alle sole attività integrative di servizio;
  4. d) le funzioni escluse dall'art.81 c.3.

4. All'interno del perimetro dei nuclei rurali sono ammessi gli interventi di cui alla classe attribuita alle singole unità edilizie di cui al Titolo 2 della Parte2 nel rispetto della morfologia insediativa originaria del nucleo rurale. Al fine di limitare la trasformazione dei manufatti precari (realizzati con materiali eterogenei), attraverso il cambio di destinazione d'uso, anche se regolarizzati, in civile abitazione o a carattere produttivo, si ammette la riqualificazione degli stessi attraverso solo opere di manutenzione straordinaria, ove tali manufatti non siano stati oggetto di specifica schedatura del patrimonio edilizio esistente.

5. Ferma la disciplina di cui al presente articolo e di cui all'art. 36 delle presenti norme, è altresì prevista la possibilità di procedere alla realizzazione di adeguate infrastrutture e servizi alla popolazione residente e all'attuazione di progetti di riqualificazione del territorio rurale di rilevanza ed interesse comunale, con peculiare attenzione alla valorizzazione dei caratteri identitari delle rispettive aree e attività rurali che connotano il territorio borghigiano.

6. Gli interventi di cui al precedente comma dovranno, in via prioritaria, essere attuati per il tramite del recupero e trasformazione del patrimonio edilizio esistente, con rispetto dei caratteri di ruralità e delle esistenti relazioni dimensionali.

7. Previa verifica della impossibilità di attuazione dei richiamati interventi per il tramite del recupero e/o trasformazione del patrimonio edilizio esistente potranno altresì essere proposti per i medesimi scopi di cui al comma 6, progetti di ampliamento del nucleo rurale, con realizzazione di ulteriori strutture.

8. Gli interventi di cui al precedente comma potranno essere proposti da soggetti rappresentanti almeno la maggioranza delle proprietà ricadenti nel nucleo rurale, con necessaria partecipazione del titolare delle aree individuate per l'insediamento delle strutture da realizzarsi in ampliamento.

9. Tali strutture non potranno avere dimensioni superiori a 200 mq di S.E. e dovranno comunque essere realizzate nel rispetto dei caratteri di ruralità del nucleo e delle esistenti relazioni dimensionali.

10. Le strutture ed opere a tal fine realizzate dovranno essere vincolate, con apposito atto notarile debitamente trascritto, alle destinazioni di interesse pubblico individuate nelle presenti disposizioni e meglio specificate in sede progettuale. Le strutture dovranno avere carattere di temporaneità ed essere rimosse alla decadenza dell'interesse pubblico, nonché carattere di reversibilità in relazione al consumo di suolo.

Art. 51. Ambiti periurbani

1. Il presente P.O., in coerenza ai contenuti del P.S.I.M., riconosce nel territorio rurale gli ambiti periurbani come quelle aree limitrofe al territorio urbanizzato, che svolgono funzioni ecosistemiche di rilevanza territoriale, anche in qualità di fasce ecotonali tra corso d'acqua e insediamento. Il P.O. rappresenta i suddetti ambiti periurbani nelle tavole DIS01.1, DIS01.2 e DIS01.3 in scala 1:10.000.

2. Al fine di perseguire la salvaguardia e la valorizzazione delle componenti tradizionali del paesaggio rurale ancora presenti, nonché il mantenimento e il potenziamento delle connessioni ecologiche e fruitive di rilevanza territoriale, negli ambiti periurbani possono essere realizzati gli interventi di cui al seguente comma in coerenza con gli elementi del paesaggio rurale ancora presenti, garantendo il ruolo di connessione ecologica e fruizione tra il territorio urbanizzato e quello rurale, in coordinamento con la normativa di cui alla Parte 6 delle presenti norme.

3. Negli ambiti periurbani sono ammesse forme di agricoltura utilmente integrabili con gli insediamenti urbani quali:

  1. a) orti sociali;
  2. b) orti periurbani amatoriali;
  3. c) agricoltura multifunzionale.

4. Ai fini dell'attività di cui al comma 3, lett. b) e c) è ammessa l'installazione di manufatti amatoriali di cui all'art. 64 delle presenti norme.

5. Ai fini dell'attività di cui al comma 3, lett. a) si rimanda per ulteriore specificazione all'art. 26 delle presenti norme.

6. All'interno del perimetro degli ambiti periurbani sul patrimonio edilizio esistente sono ammessi gli interventi edilizi attribuiti alle singole unità edilizie di cui al Titolo 2 della Parte2. Al fine di limitare la trasformazione dei manufatti precari (realizzati con materiali eterogenei), attraverso il cambio di destinazione d'uso, anche se regolarizzati, in civile abitazione o a carattere produttivo, si ammette la riqualificazione degli stessi attraverso solo opere di manutenzione straordinaria, ove tali manufatti non siano stati oggetto di specifica schedatura del patrimonio edilizio esistente.

7. Negli ambiti periurbani non sono ammesse le seguenti funzioni:

  1. a) I.I, C;
  2. b) le funzioni escluse dall'art.81 c.3.

Art. 52. Ambiti di pertinenza di centri e nuclei storici

1. Il presente P.O., in coerenza ai contenuti del P.S.I.M., riconosce nel territorio rurale gli ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici quali aree ad elevato valore paesaggistico il cui assetto concorre alla valorizzazione dei centri e dei nuclei storici di cui costituiscono il contesto. Il P.O. rappresenta i suddetti ambiti di pertinenza di centri e nuclei storici nelle tavole DIS01.1, DIS01.2 e DIS01.3 in scala 1:10.000.

2. All'interno di detti ambiti non è consentita alcuna nuova edificazione ad eccezione di:

  1. a) annessi agricoli di cui alla Parte 5 delle presenti norme;
  2. b) manufatti di cui all'art. 64 quando sia dimostrata l'impossibilità di altra localizzazione;
  3. c) impianti tecnologici di pubblica utilità.

3. Qualora la classificazione del patrimonio edilizio esistente consenta per gli edifici eventualmente presenti in detti ambiti l'addizione volumetrica, questa è limitata al 10% del volume totale (Vtot) esistente mentre sono sempre esclusi gli interventi ristrutturazione edilizia ricostruttiva, ad eccezione quanto previsto all'art.15 delle presenti norme.

4. Gli interventi di cui al comma 2 non devono in alcun modo pregiudicare:

  1. d) i coni visivi di intervisibilità del nucleo storico;
  2. e) la trama fondiaria preesistente;
  3. f) la viabilità locale di origine storica;
  4. g) la leggibilità dei rapporti storicamente consolidati tra il nucleo storico e il contesto ambientale e paesaggistico di riferimento.

5. Gli interventi di addizione volumetrica non devono comportare superfetazioni ovvero parti non organiche con i caratteri tipologici dell'edificio esistente ed essere realizzati nel rispetto dell'impianto complessivo, della tipologia e dei caratteri architettonici dell'edificio nonché del contesto di riferimento.

6. Gli elaborati progettuali relativi agli interventi ammessi ai sensi del presente articolo, devono adeguatamente rappresentare la considerazione degli aspetti elencati ai commi 4 e 5.

7. Negli ambiti di pertinenza di centri e nuclei storici non sono ammesse le seguenti funzioni:

  1. a) I.I, C;
  2. b) le funzioni escluse dall'art.81 c.3.

Art. 53. Interventi di sistemazione ambientale

1. I progetti degli interventi di sistemazione ambientale devono prevedere opere di riqualificazione ambientale e paesaggistica: riguardano le aree di pertinenza agricola, di dimensioni non inferiori ad un ettaro opportunamente individuate dal progetto edilizio correlato.

2. Gli interventi di cui al precedente comma, devono garantire un assetto dei luoghi paragonabile a quello ottenibile con l'attività agricola, ivi compresa la tutela e la valorizzazione delle invarianti strutturali e delle risorse naturali e/o essenziali esistenti nelle aree interessate, concorrendo in tal modo al presidio e alla conservazione degli assetti agrari e ambientali secondo i seguenti fini:

  1. a) salvaguardare l'assetto idrogeologico, armonizzandosi con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto, quanto a forma, dimensioni, orientamento evitando i rimodellamenti della configurazione orografica che possono danneggiare o eliminare le sistemazioni delle pendici esistenti;
  2. b) tutelare l'integrità complessiva degli assetti agricoli e l'efficienza della infrastrutturazione ecologica ivi presente, che ha valenza paesaggistica, quali gli elementi lineari e puntuali vegetazionali. A titolo esemplificativo: le fasce di vegetazione lineare arboree ed arbustive, le sistemazioni agrarie storiche come meglio identificati nell'elaborato DIS01.1, DIS01.2 e DIS01.3 in scala 1:10.000;
  3. c) garantire la continuità della viabilità interpoderale sia per finalità di servizio allo svolgimento delle attività agricole che per la fruizione del paesaggio rurale. Eventuali percorsi di nuova realizzazione devono essere progettati nel rispetto del minor consumo di suolo e dotati di arredi vegetali coerenti con il contesto evitando specie esotiche o infestanti. Il fondo del tracciato deve essere naturale e dotato di sistemazioni idrauliche quali scoline, traverse e quanto necessario per limitare i fenomeni erosivi;
  4. d) conservare le aree boscate e le formazioni arboree avente valore paesaggistico come meglio identificate nell'elaborato DIS01 in scala 1:10.000;
  5. e) recuperare gli assetti originali delle aree di intervento evitando trasformazioni incoerenti con lo stato originario e cambiamenti fuori scala;
  6. f) polizza fideiussoria corrispondente all'importo dell'opere maggiorata del 30%;
  7. g) relazione idrogeologica.

3. Gli interventi di sistemazione ambientale dovranno essere perseguiti al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2. Lo scomputo degli specifici oneri è consentito solo a fronte di interventi di rilevanza pubblica o di interesse pubblico e/o generale, quali, a titolo indicativo e non esaustivo:

  1. a) conservazione e/o ripristino di formazioni lineari arboree ed arbustive non colturali, di arredo, di confine, e comunque fuori foresta favorendo l'eliminazione di specie invasive;
  2. b) rinaturalizzazione di fasce ripariali sia in forma arborea, arbustiva o arboreo-arbustiva e degli eventuali lembi di specie planiziarie, evitandone la manomissione o la riduzione;
  3. c) manutenzione della rete scolante artificiale, le opere di intercettamento e convogliamento delle acque superficiali e gli interventi finalizzati all'integrità fisica del territorio;
  4. d) la conservazione e ripristino delle sistemazioni agrarie quali muri a secco, terrazzamenti, ciglionamenti dando priorità alle sistemazioni agrarie storiche di cui all'art. 73, su cui dovranno essere utilizzati materiali e modalità costruttive tradizionali del territorio mugellano;
  5. e) manutenzione e/o ripristino delle strade vicinali e della viabilità rurale in genere aperta al pubblico transito;
  6. f) recupero e manutenzione e nuova realizzazione della sentieristica in bosco consentendone l'accessibilità e la fruizione pubblica;
  7. g) completamento, potenziamento e realizzazione di corridoi ecologici con manutenzione e/o reimpianto di vegetazione arborea ed arbustiva utilizzando specie vegetali coerenti con il contesto;
  8. h) sostituzione di filari formati da specie invasive con specie autoctone;
  9. i) sostituzione di filari con individui malati o pericolosi per la sicurezza pubblica con nuovi individui di analoghe specie;
  10. j) interventi su viabilità poderale per limitare l'erosione con ingegneria naturalistica quali: terra stabilizzata, canalette laterali, traverse e sistemazioni di pendici.

4. Gli interventi di sistemazione ambientale devono essere presentati con appositi elaborati progettuali composti dalla seguente documentazione:

  1. a) relazione tecnica descrittiva delle opere;
  2. b) rilievo planoaltimetrico delle aree soggette agli interventi di sistemazione ambientale su cartografia in adeguata scala;
  3. c) documentazione fotografica dello stato attuale dei luoghi soggetti agli interventi;
  4. d) lo stato di progetto delle opere di sistemazione ambientale;
  5. e) computo metrico estimativo delle opere di sistemazione ambientale sulla base dei prezziari regionali vigenti.

5. Al termine dei lavori, al fine di ottenere lo svincolo delle garanzie offerte, il titolare dell'autorizzazione deve presentare:

  1. a) la relazione finale di asseveramento, con documentazione fotografica, attestante la conformità dell'opera realizzata al progetto iniziale;
  2. b) gli elaborati cartografici alle scale di cui sopra;
  3. c) il computo metrico a consuntivo.

6. Non rientrano nelle opere di sistemazione ambientale a titolo indicativo e non esaustivo:

  1. a) gli interventi in prevenzione dagli incendi definiti dal piano antincendio boschivo regionale (art. 74 L.R. 39/2000)
  2. b) gli interventi di prevenzione del rischio idrogeologico e idraulico individuati all'interno del Documento Operativo per la Difesa del Suolo previsto dall'art. 3 della L.R. 80/2015;
  3. c) gli interventi di tutela della fauna e della flora protette previste dalla L.R. 80/2015;
  4. d) gli interventi di manutenzione ordinaria;
  5. e) gli interventi di cui al comma 3 non documentati da idonee elaborazioni che ne comprovino la necessità di esecuzione.

Titolo 2 NORMATIVA DELLE TRASFORMAZIONI DA PARTE DELL'IMPRENDITORE AGRICOLO

Art. 54. Installazione di manufatti aziendali temporanei e di ulteriori manufatti ad uso agricolo in assenza di programma aziendale

1. In coerenza con l'art. 70 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii. l'installazione di manufatti aziendali temporanei (anche per l'eventuale vendita diretta dei prodotti legati all'agricoltura) ancorché realizzati con strutture in materiale leggero e semplicemente ancorati a terra senza opere murarie per un periodo non superiore a due anni, comprese le serre, aventi le suddette caratteristiche, è consentita nell'intero territorio rurale, ferme restando le disposizioni che discendono da fonti sovraordinate, con l'ulteriore esclusione rispetto alle aree boscate ai sensi della L.R. 39/2000.

2. Le serre e ulteriori manufatti di cui all'art. 70, comma 3, L.R. 65/2014 e ss.mm.ii. (anche per la vendita diretta dei prodotti legati all'agricoltura):

  1. a) devono avere altezza massima non superiore a 4 metri in gronda e a 7 metri al culmine; nel caso di serre con tipologia a tunnel è considerata solo l'altezza al culmine.
  2. b) non possono mutare destinazione d'uso;
  3. c) possono essere oggetto esclusivamente di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria;
  4. d) devono avere superficie non superiore a quanto strettamente funzionale alle esigenze dell'azienda.

3. Per l'installazione dei manufatti di cui al presente articolo devono essere rispettate le disposizioni del D.P.G.R. 63R/2016.

4. Per tali manufatti sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria.

Art. 55. Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola realizzabili dall'imprenditore agricolo in assenza di programma aziendale

1. In coerenza con l'art. 71 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii. in assenza di programma aziendale sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola sono consentiti, sempreché non comportino il mutamento della destinazione d'uso agricola, siano salvaguardati i caratteri dell'edilizia storico-testimoniale, e salvo i limiti e le condizioni previste nel Titolo 4 Parte 2 delle presenti norme, i seguenti interventi:

  1. a) manutenzione straordinaria di cui all'articolo 135, comma 2, lettera b), L.R. 65/2014;
  2. b) restauro risanamento conservativo di cui all'articolo 135, comma 2, lettera c), L.R. 65/2014;
  3. c) ristrutturazione edilizia conservativa di cui all'articolo 5, delle presenti norme;
  4. d) interventi pertinenziali di cui all'articolo 7 delle presenti norme;
  5. e) interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le esigenze delle persone con disabilità;
  6. f) interventi volti alla sostituzione di coperture in eternit con pannelli fotovoltaici integrati;
  7. g) interventi relativi all'innovazione necessaria per il miglioramento dell'efficienza energetica;
  8. h) addizioni volumetriche di cui all'articolo 6 delle presenti norme nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 e al comma 4 del presente articolo;
  9. i) ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui all'articolo 4, delle presenti norme;
  10. j) ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti di cui all'articolo 15 delle presenti norme;
  11. k) piscine, nonché impianti sportivi, di cui all'articolo 134, comma 1, lettera m), L.R. 65/2014 nel rispetto di quanto disciplinato all'art. 85 delle presenti norme;
  12. l) gli interventi costituenti attività edilizia libera ex art.136 L.R. 65/2014.

2. Alle medesime condizioni di cui al comma 1, del presente articolo sono riservati all'imprenditore agricolo professionale, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalle presenti norme, gli interventi di cui all'art. 71, commi 1bis e 2, L.R. 65/2014.

3. Gli interventi di cui ai precedenti commi, possono comportare un aumento del numero delle unità immobiliari residenziali, ove già esistenti nell'edificio, ferma restando la destinazione d'uso agricola.

4. Gli interventi di addizione volumetrica non devono comportare il costituirsi di superfetazioni ovvero di parti non organiche con i caratteri tipologici dell'edificio ed essere realizzati nel rispetto dell'impianto complessivo, della tipologia e dei caratteri architettonici dell'edificio nonché del contesto di riferimento.

5. Tutti gli interventi consentiti devono, comunque, tenere conto delle limitazioni e prescrizioni in relazione alla classe di riferimento di cui al Titolo 2 Parte 2 delle presenti norme.

Art. 56. Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola mediante programma aziendale

1. Salvo i limiti e le condizioni previste dal Titolo 2 Parte 2 delle presenti norme, sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola, previa approvazione del programma aziendale, sono consentiti gli interventi di cui all'art. 72, comma 1, lett. a), L.R. 65/2014 e ss.mm.ii. nonché gli interventi di cui all'art. 72 comma 1 lett. b bis), b ter).

2. Nel territorio agricolo sono, altresì, consentiti gli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all'art. 134, comma 1, lett. f), L.R. 65/2014, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 57 comma 2 delle presenti norme, e sui soli edifici agricoli classificati con classe 4.1 e 4.2 facenti parte di aziende con superfici uguali o superiori ai minimi di cui all'art. 62, secondo le specifiche di seguito individuate, con esclusione di quanto individuato negli elaborati cartografici DIS01.1, DIS01.2 e DIS01.3- Disciplina paesaggistica e disciplina dei suoli in territorio rurale in scala 1:10.000, rispetto a:

  1. a) pertinenze di centri e nuclei storici;
  2. b) ambiti periurbani;
  3. c) sistemazioni agrarie storiche;
  4. d) ambiti di protezione storico-ambientale;
  5. e) tratti di percorsi con elevata panoramicità;
  6. f) boschi.

3. Gli interventi di cui al presente articolo, sono consentiti nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 72 comma 2 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii.

Art. 57. Interventi di nuova edificazione mediante programma aziendale - annessi agricoli

1. Ai sensi dell'art. 73 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii. la costruzione di nuovi edifici rurali è consentita all'imprenditore agricolo soltanto se necessaria alla conduzione del fondo, all'esercizio delle altre attività agricole e di quelle ad esse connesse. Resta fermo l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, se coerente con la tipologia di questi ultimi.

2. La costruzione di nuovi annessi agricoli è consentita:

  1. a) previa approvazione del programma aziendale;
  2. b) a condizione che l'intervento non comporti rilevanti modificazioni della morfologia dei luoghi;
  3. c) senza dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo;
  4. d) privilegiando la dislocazione degli annessi in prossimità del centro aziendale e comunque in localizzazioni in cui risulti minimo l'impegno di suolo per creazione viabilità ed altre strutture di servizio;
  5. e) evitando la frammentazione dei fondi e l'eccessiva proliferazione di edifici nel territorio rurale;
  6. f) evitando posizioni di belvedere panoramico o di mezza costa su terreni collinari.

3. La realizzazione degli annessi di cui al comma 2 è ammessa in tutto il territorio rurale, ferme restando le disposizioni che discendono da fonti sovraordinate, con le ulteriori limitazioni individuate nelle tavole DIS01.1, DIS01.2 e DIS01.3 in scala 1:10.000 rispetto a:

  1. a) pertinenze di centri e nuclei storici;
  2. b) nuclei storici;
  3. c) ambiti periurbani;
  4. d) sistemazioni agrarie storiche;
  5. e) ambiti di protezione storico-ambientale;
  6. f) tratti di percorsi con elevata panoramicità;
  7. g) boschi.

4. La realizzazione di annessi non deve, inoltre, interrompere la continuità delle:

  1. a) formazioni lineari arboree;
  2. b) formazioni lineari arbustive;

laddove si rendesse necessario l'eliminazione di una porzione delle stesse, l'intervento dovrà prevedere interventi di infoltimento privilegiando l'uso delle specie esistenti e se esotiche la loro sostituzione con specie coerenti con il contesto.

5. Gli annessi agricoli stabili sono costruzioni destinate in via esclusiva ad usi agricolo-produttivi o di supporto alle attività aziendali, ivi comprese quelle faunistico-venatorie, e prive di dotazioni idonee ad utilizzo abitativo, commerciale non aziendale, artigianale e/o ricreativo, ancorché saltuario o temporaneo.

6. Gli annessi agricoli possono configurarsi, in tutto o in parte, come locali interrati o seminterrati, costituendo volumetrie computate come volume edificabile (VE) ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 39R/2018.

7. Gli annessi agricoli devono essere di norma realizzati in prossimità di strade o viabilità vicinali o poderali esistenti, limitando al massimo la realizzazione di nuovi tracciati. E' comunque fatta salva la facoltà dell'Amm.ne Comunale, in sede di valutazione dei progetti edilizi, di impartire indicazioni in senso diverso al fine di mitigare il più possibile l'effetto visivo generato dai nuovi annessi.

8. I nuovi manufatti devono essere ubicati al suolo rispettando l'andamento naturale dei terreni, conseguendo aggregazione significante con i fabbricati esistenti, evitando movimenti di terra che alterino sostanzialmente la struttura morfologica complessiva del sito.

9. L'accesso ad eventuali locali interrati dovrà essere assicurato mediante scale, rampe della larghezza massima di ml. 4,00, ovvero montacarichi ubicati all'interno della proiezione a terra della superficie coperta dell'edificio.

10. La copertura dovrà essere a capanna o a padiglione con falde inclinate con una pendenza compresa tra il 25% e 30%, e con un aggetto di gronda non superiore a ml. 0,70. Il manto di copertura dovrà essere realizzato in tegole di laterizio e coerente al contesto paesaggistico. Per tutti i manufatti con S.E. superiore ai 1.000 mq la pendenza della copertura non potrà essere superiore al 25%. Nei casi in cui la morfologia dei terreni lo permetta è ammessa la realizzazione di tetti-giardino.

11. Gli annessi agricoli realizzati ai sensi della presente norma non possono mutare la destinazione d'uso agricola.

12. La volumetria dei nuovi annessi è determinata ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 39R/2018.

13. Gli annessi agricoli devono essere realizzati con particolare riferimento all'edilizia sostenibile nonché all'utilizzazione delle energie rinnovabili in coerenza con l'art. 117 delle presenti norme e con il P.I.T./P.P.R., ferma restando la considerazione delle esigenze produttive aziendali e gli indirizzi contenuti nel P.T.C.P. della Provincia di Firenze.

Art. 58. Interventi di nuova edificazione mediante programma aziendale - residenza agricola

1. Ai sensi dell'art. 73 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii. la costruzione di nuovi edifici rurali è consentita all'imprenditore agricolo soltanto se necessaria alla conduzione del fondo, all'esercizio delle altre attività agricole e di quelle ad esse connesse. Resta fermo l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, se coerente con la tipologia di questi ultimi.

2. La costruzione di nuovi edifici rurali ad uso residenza agricola è consentita nel territorio rurale ove ne sia dimostrata la necessità in rapporto alla conduzione aziendale per una SU (di cui all'art. 12 D.P.G.R. 39/R/2018) massima di 110 mq per unità abitativa che comunque non può eccedere i 150 metri quadrati di superficie calpestabile (Scal) di cui all'art.11 del DPGR 39/R/2018, commisurando l'intervento alle esigenze della famiglia dell'imprenditore o dei salariati fissi e nel rispetto dei seguenti criteri:

  1. a) ubicazione nel rispetto della viabilità territoriale e poderale esistente e con opere edilizie che garantiscano una continuità con le proprietà tipologiche e morfologiche dell'edilizia rurale esistente. L'accesso ad eventuali locali interrati dovrà essere assicurato mediante scale, rampe della larghezza massima di ml. 4,00, ovvero montacarichi ubicati all'interno della proiezione a terra della superficie coperta dell'edificio.
  2. b) ubicazione nel rispetto dell'andamento naturale dei terreni, conseguendo aggregazione significante con i fabbricati esistenti, evitando movimenti di terra che alterino sostanzialmente la struttura morfologica complessiva del sito;
  3. c) realizzazione in muratura, con materiali di finitura il più possibile simili a quelli prescritti per le costruzioni a uso abitativo.
  4. d) realizzazione della copertura a capanna o a padiglione con falde inclinate con una pendenza compresa tra il 25% e 30%, e con un aggetto di gronda non superiore a ml 0,70. Il manto di copertura dovrà essere realizzato in tegole di laterizio e coerente al contesto paesaggistico. Nei casi in cui la morfologia dei terreni lo permetta è ammessa la realizzazione di tetti-giardino.
  5. e) mantenimento, a seguito degli interventi edilizi, della rete scolante e del sistema delle acque superficiali;
  6. f) ubicazione dei nuovi interventi edilizi solo in prossimità dei nuclei poderali, se esistenti, e lungo strade esistenti. Non è consentita l'apertura di nuove strade se non strettamente funzionali e di accesso ai fondi agricoli;
  7. g) impianto planivolumetrico impostato con volumi netti e piante regolari. è vietata la realizzazione di balconi e terrazze, abbaini e terrazze a tasca. Materiali, colori, coperture ed elementi di finitura di tipo tradizionale rurale e del contesto locale utilizzati anche tramite approcci contemporanei in modo da non produrre effetti dannosi di "vernacolarismo". Le soluzioni progettuali finalizzate alla produzione di energia per l'autoconsumo da fonti rinnovabili devono essere integrate all'architettura;
  8. h) predisposizione degli accorgimenti necessari alla riduzione degli impatti per i nuovi interventi da realizzare;
  9. i) rispetto della conformazione morfologica dei siti ed in particolare, i limiti superiori delle coperture non dovranno superare le linee di crinale o le vette dei poggi nelle aree collinari;
  10. j) dimostrazione della fattibilità dell'intervento in riferimento al consumo delle risorse ambientali e alle problematiche di natura idrogeologica;
  11. k) applicazione dei criteri costruttivi atti a ridurre i consumi ed i fabbisogni energetici.

3. La realizzazione della residenza rurale di cui al comma 2 è ammessa in tutto il territorio rurale, ferme restando le disposizioni che discendono da fonti sovraordinate, con con le ulteriori limitazioni individuate nelle tavole DIS01.1, DIS01.2 e DIS01.3 in scala 1:10.000 rispetto a:

  1. a) pertinenze di centri e nuclei storici;
  2. b) nuclei storici;
  3. c) ambiti periurbani;
  4. d) sistemazioni agrarie storiche;
  5. e) ambiti di protezione storico-ambientale;
  6. f) tratti di percorsi con elevata panoramicità;
  7. g) boschi.

4. La realizzazione di unità abitative non deve, inoltre, interrompere la continuità delle:

  1. a) formazioni lineari arboree;
  2. b) formazioni lineari arbustive;

laddove si rendesse necessario l'eliminazione di una porzione delle stesse, l'intervento dovrà prevedere interventi di infoltimento privilegiando l'uso delle specie esistenti e se esotiche la loro sostituzione con specie coerenti con il contesto.

Art. 59. Costruzione di annessi agricoli da parte di aziende agricole che non raggiungono i requisiti per la presentazione del programma aziendale

1. In coerenza con l'art. 6 del D.P.G.R. 63R/2016 la costruzione di nuovi annessi agricoli minimi, di cui all'art. 73, comma 5, L.R. 65/2014, strettamente necessari all'attività delle aziende agricole che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del programma aziendale è consentita per fondi sprovvisti di annessi agricoli o con annessi agricoli aventi complessivamente SE di cui all'art.10 del DPGR 39/R/2018 inferiore a 300 mq.

2. La costruzione di nuovi annessi agricoli di cui al presente articolo è ammessa purché l'azienda agricola mantenga in produzione terreni per superfici maggiori o uguali a 50% delle superfici indicate al successivo art. 62 delle presenti norme.

3. La realizzazione di nuovi annessi agricoli di cui al comma 2 è ammessa in tutto il territorio rurale, ferme restando le disposizioni che discendono da fonti sovraordinate, con le ulteriori limitazioni individuate nelle tavole DIS01.1, DIS01.2 e DIS01.3 in scala 1:10.000 rispetto a:

  1. a) pertinenze di centri e nuclei storici;
  2. b) ambiti periurbani;
  3. c) sistemazioni agrarie storiche;
  4. d) ambiti di protezione storico-ambientale;
  5. e) tratti di percorsi con elevata panoramicità;
  6. f) boschi.

4. La realizzazione di annessi non deve, altresì, interrompere la linearità delle;

  1. a) formazioni lineari arboree;
  2. b) formazioni lineari arbustive;

laddove si rendesse necessario l'eliminazione di una porzione delle stesse, l'intervento dovrà prevedere interventi di infoltimento privilegiando l'uso delle specie esistenti e se esotiche la loro sostituzione con specie coerenti con il contesto.

5. La costruzione di nuovi annessi agricoli deve comunque essere commisurata alle dimensioni dell'attività dell'azienda.

6. Gli annessi agricoli di cui al presente articolo, in coerenza con l'art. 117 delle presenti norme e con il P.I.T./P.P.R., ferma restando la considerazione delle esigenze produttive aziendali e gli indirizzi contenuti nel P.T.C.P. della Provincia di Firenze, devono essere realizzati con materiali ed elementi tipologici confacenti ad un corretto inserimento paesaggistico ed ambientale, con particolare riferimento all'edilizia sostenibile, ai fabbricati in legno ed i fabbricati tradizionali nonché alla utilizzazione delle energie rinnovabili.

7. La costruzione di nuovi annessi agricoli non è soggetta al rispetto delle superfici fondiarie minime nel caso di imprenditori agricoli esercitanti in via prevalente una delle seguenti attività:

  1. a) allevamento intensivo di bestiame (15 mq a capo);
  2. b) trasformazione/lavorazione e vendita diretta dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento;
  3. c) acquicoltura;
  4. d) allevamento di fauna selvatica;
  5. e) cinotecnica;
  6. f) allevamenti zootecnici minori;
  7. g) allevamento di equidi.

8. Di norma, per le attività di cui alle lettere b, c, d, e, e f del precedente comma, la dimensione massima dei nuovi annessi non potrà superare i 150 mq di S.E. e comunque, le superfici fondiarie minime di cui all'art. 6 comma 5 del D.P.G.R. 63R/2016 necessarie per la costruzione di tali annessi saranno stabilite sulla base del tipo di attività/allevamento tenendo conto delle necessità che dovranno essere adeguatamente dimostrate nel rispetto dei requisiti previsti dalle vigenti normative.

Art. 60. Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (P.A.P.M.A.A.)

1. Il programma aziendale dovrà specificare gli obiettivi economici e strutturali che l'azienda intende conseguire, descrivere la situazione attuale e individuare gli interventi agronomici nonché gli interventi ambientali, gli interventi edilizi, le fasi ed i tempi di realizzazione, verificando preventivamente la conformità con la strumentazione urbanistico territoriale e regolamentare comunale, provinciale e regionale.

2. Il programma aziendale è redatto in conformità con quanto disposto all'art. 74 della L.R. 65/2014 e dal D.G.P.R. 63R/2016 e deve contenere i seguenti dati minimi:

  1. a) l'anagrafica aziendale;
  2. b) la descrizione della situazione attuale dell'azienda;
  3. c) la descrizione degli interventi programmati e della situazione aziendale a regime;
  4. d) la descrizione dettagliata degli interventi edilizi necessari per migliorare le condizioni di vita e di lavoro dell'imprenditore agricolo nonché per il potenziamento delle strutture produttive e delle attività connesse accompagnata da idonea rappresentazione grafica, articolata a seconda dell'intervento edilizio prospettato;
  5. e) la verifica di conformità degli interventi programmati con la vigente strumentazione urbanistica del comune e della provincia;
  6. f) una relazione concernente gli effetti attesi degli interventi programmati sulle risorse ambientali e paesaggistiche;
  7. g) l'indicazione di massima dei tempi e delle fasi di realizzazione del programma stesso.

3. La descrizione della situazione attuale dell'azienda deve indicare:

  1. a) la superficie fondiaria aziendale, individuata in termini catastali e graficamente rappresentata con l'indicazione delle parti interessate dal programma aziendale;
  2. b) la superficie agraria utilizzata, comprensiva degli ordinamenti colturali;
  3. c) la determinazione delle ore lavoro necessarie alla conduzione dell'azienda sulla base dell'ordinamento colturale sopra indicato;
  4. d) gli impianti, le infrastrutture e le dotazioni aziendali;
  5. e) gli edifici esistenti con specificazioni in termini di ubicazione, volumi complessivi e superfici utili, legittimità urbanistico-edilizia, tipologia e caratteristiche costruttive, stato di manutenzione ed effettiva utilizzazione a carattere residenziale o produttivo;
  6. f) l'individuazione delle eventuali risorse paesaggistiche ed ambientali oggetto di trasformazione a seguito dell'attuazione del programma, con particolare riferimento alle seguenti tipologie:
    • - le formazioni lineari arboree ed arbustive non colturali, indicandone le specie e la consistenza;
    • - le alberature segnaletiche di confine o di arredo;
    • - gli individui arborei fuori foresta tutelati ai sensi della normativa vigente nonché le formazioni arboree e/o arbustive igrofile;
    • - i corsi d'acqua naturali o artificiali nonché la rete scolante artificiale principale;
    • - le sistemazioni agrarie storiche;
    • - le risorse paesaggistiche ed ambientali e, in particolare, i manufatti aventi valore paesaggistico, storico o testimoniale censiti dagli enti pubblici territoriali di cui alla Parte 6 delle presenti norme;
    • - la viabilità rurale esistente.

4. La descrizione degli interventi programmati e della situazione aziendale a regime è articolata in ordine a:

  1. a) l'utilizzazione delle superfici aziendali e gli ordinamenti colturali adottati;
  2. b) le eventuali attività programmate e connesse a quelle agricole;
  3. c) la determinazione delle ore lavoro necessarie alla conduzione dell'azienda sulla base dell'ordinamento colturale a regime;
  4. d) gli eventuali interventi di miglioramento ambientale connessi con le attività di trasformazione colturale programmate e gli eventuali interventi di sistemazione ambientale delle pertinenze degli edifici;
  5. e) gli eventuali interventi ritenuti necessari per il perseguimento degli obiettivi di tutela paesaggistica e naturalistica delle presenti norme;
  6. f) l'indicazione di impianti, infrastrutture e dotazioni aziendali necessari per il raggiungimento degli obiettivi programmati.

5. La descrizione dettagliata degli interventi edilizi necessari per migliorare le condizioni di vita e di lavoro dell'imprenditore agricolo nonché per il potenziamento delle strutture produttive e delle attività connesse accompagnata da idonea rappresentazione grafica, articolata a seconda dell'intervento edilizio prospettato deve evidenziare:

  1. a) gli edifici esistenti ritenuti non necessari e non coerenti con le finalità economiche e strutturali del programma e non più collegati o collegabili, anche con adeguamenti edilizi, all'attività programmata, con la individuazione delle relative pertinenze;
  2. b) gli edifici da realizzare, in rapporto di stretta funzionalità con gli interventi programmati sui fondi rurali, con specificazioni in termini di ubicazione, volumi e superfici utili, tipologia, caratteristiche costruttive e porzioni dell'azienda cui ciascun edificio è riferito;
  3. c) gli edifici esistenti, con l'individuazione delle superfici dell'azienda cui ciascun edificio sia funzionale, nonché gli altri eventuali interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente.

6. L'indicazione di massima dei tempi e delle fasi di realizzazione del programma stesso consiste in un coerente cronoprogramma delle attività con indicati:

  1. a) gli interventi agronomici;
  2. b) gli interventi di miglioramento ambientale ove previsti, di cui all'art. 53;
  3. c) gli interventi di natura edilizia.

7. Il differimento della realizzazione di alcuni interventi, non comporta modificazione del programma aziendale e della convenzione (o atto d'obbligo unilaterale) connessa. Il differimento può avvenire previa comunicazione al Comune e nel rispetto della necessaria correlazione tra tutti gli interventi previsti dal programma aziendale

8. Non costituiscono modificazione del programma aziendale le varianti agli interventi edilizi programmati, comprese le varianti in corso d'opera, che risultino conformi agli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, coerenti sotto il profilo agronomico con gli assetti colturali e produttivi dell'azienda previsti dal programma aziendale approvato, e che comunque:

  1. a) non comportino incremento della superficie calpestabile (Scal) complessiva di nuova realizzazione prevista dal programma aziendale;
  2. b) non comportino incremento superiore al 20% della superficie calpestabile (Scal) per singolo edificio di nuova realizzazione;
  3. c) non interessino edifici o complessi edilizi di interesse storico-testimoniale di cui agli artt. 10 e 11 delle presenti norme;
  4. d) non comportino modifiche alla tipologia degli edifici di nuova costruzione programmati;
  5. e) non interessino beni oggetto di programmi aziendali con valore di piano attuativo.

9. I programmi aziendali disciplinano gli eventuali frazionamenti delle aziende agricole, preordinati o meno ad atti di trasferimento immobiliare ed accompagnati o meno dalla modifica della destinazione d'uso degli edifici esistenti. In tal caso i programmi aziendali:

  1. a) perseguono il mantenimento delle funzioni di presidio del territorio rurale su tutta l'area interessata dal Programma, favorendo, attraverso specifici obblighi contenuti nella relativa convenzione, il perdurare del rapporto pertinenziale tra gli edifici e i fondi individuati per un periodo di tempo non inferiore ai dieci anni;
  2. b) limitano il fabbisogno di nuovi annessi agricoli stabili in caso di trasferimento immobiliare. A tal fine le aree di pertinenza agricola attribuite agli edifici esistenti interessano - salve eccezionali e motivate ipotesi - tutta la superficie corrispondente alla consistenza originaria dell'azienda agricola;
  3. c) prevengono i fenomeni di parcellizzazione fondiaria, evitando la ripartizione della superficie aziendale in piccoli appezzamenti di terreno, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati.

10. Il dimensionamento delle nuove costruzioni previste dal programma aziendale è determinato tenendo conto dell'obbligo di procedere prioritariamente al recupero e alla riqualificazione architettonico-funzionale degli eventuali annessi agricoli non utilizzati esistenti su uno o più appezzamenti di proprietà dell'azienda richiedente.

11. I programmi agricoli, che interessino le formazioni lineari arboree di cui all'art. 73, devono essere corredati da idonea documentazione e rappresentazione della consistenza vegetazionale degli individui arborei nonché da specifici progetti volti a reintegrarne la continuità.

12. I programmi agricoli che interessino le aree delle formazioni ripariali devono essere corredati da idonea documentazione e rappresentazione della consistenza vegetazionale nonché da specifici progetti volti a reintegrare la continuità delle fasce ripariali.

Art. 61. Programma aziendale con valore di piano attuativo

1. Il programma aziendale ha valore di piano attuativo:

  1. a) qualora preveda nuova edificazione di annessi agricoli stabili con S.E. di cui all'art.10 del DPGR 39/R/2018 superiore a mq 300;
  2. b) qualora preveda il recupero dei complessi edilizi o degli edifici con una S.E. maggiore di 500 mq o la riconversione d'uso da altre destinazioni a destinazioni residenziale, commerciale al dettaglio, turistico ricettiva e direzionale di servizio;
  3. c) qualora preveda la realizzazione di nuovi manufatti edilizi il cui sedime ricada nei nuclei rurali e negli ambiti di pertinenza di centri e nuclei storici, di cui agli artt. 50 e 52 delle presenti norme;
  4. d) qualora preveda interventi di addizione volumetrica, ristrutturazione ricostruttiva e sostituzione edilizia su immobili nell'ambito di Beni di interesse storico artistico di cui all'art. 74 delle presenti norme, e nuclei storici di cui all'art. 49 delle presenti norme.

2. Il programma aziendale ha altresì valore di piano attuativo nei casi di cui all'art. 107, comma 4, L.R. 65/2014.

3. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 1, a corredo degli elaborati progettuali di cui all'art. 109 della L.R. 65/2014 devono essere prodotte:

  1. a) documentazione fotografica dalla breve - media - lunga distanza da e verso il bene oggetto di tutela, e del complesso e dell'area di pertinenza;
  2. b) sezioni territoriali adeguate alla tipologia di intervento, all'andamento morfologico dei suoli, all'inserimento trasversale, redatte allo stato attuale e di progetto.

Art. 62. Superfici fondiarie minime

1. Le superfici fondiarie minime da mantenere in produzione per consentire la costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo o di nuovi annessi agricoli, sono:

  1. a) 0,8 ettari per colture ortoflorovivaistiche specializzate, riducibili a 0,6 ettari quando almeno il 50% delle colture è protetto in serra;
  2. b) 3 ettari per vigneti e frutteti in coltura specializzata;
  3. c) 4 ettari per oliveto in coltura specializzata e seminativo irriguo;
  4. d) 6 ettari per colture seminative, seminativo arborato, prato, prato irriguo;
  5. e) 10 ettari per i castagneti da frutto, l'arboricoltura da legno e le tartufaie coltivate come definite dalla normativa regionale;
  6. f) 30 ettari per altre superfici boscate ed assimilate.

2. Per i fondi agricoli con terreni di diverso ordinamento colturale la superficie fondiaria minima si intende raggiunta quando risulti maggiore o uguale ad uno la somma dei quozienti ottenuti dividendo le superfici dei terreni di ciascuna qualità colturale per le relative superfici fondiarie minime previste al comma 1 del presente articolo.

3. Per le aziende biologiche iscritte nell'elenco regionale operatori biologici di cui alla specifica normativa di settore, le superfici fondiarie minime di cui al comma 1 del presente articolo sono ridotte del 30%.

4. Le variazioni delle superfici fondiarie di cui al comma 1 del presente articolo conseguenti a provvedimenti della Regione o della Provincia sono automaticamente recepite dalle presenti norme senza che ciò costituisca variante all'atto di governo.

5. La costruzione di nuovi annessi agricoli non è soggetta al rispetto delle superfici fondiarie minime nel caso di imprenditori agricoli di cui all'art. 59, c. 7 delle presenti norme.

6. I programmi agricoli, che interessino le formazioni lineari arboree di cui all'art. 73, devono essere corredati da idonea documentazione e rappresentazione della consistenza vegetazionale degli individui arborei nonché da specifici progetti volti a reintegrarne la continuità.

7. I programmi agricoli che interessino le aree delle formazioni ripariali devono essere corredati da idonea documentazione e rappresentazione della consistenza vegetazionale nonché da specifici progetti volti a reintegrare la continuità delle fasce ripariali.

Titolo 3 NORMATIVA DELLE TRASFORMAZIONI DA PARTE DI SOGGETTI DIVERSI DALL'IMPRENDITORE AGRICOLO

Art. 63. Trasformazioni delle aree di pertinenza degli edifici

1. Gli interventi e le sistemazioni che interessano aree di pertinenza degli edifici con destinazione non agricola, comprese le installazioni stagionali di cui all'art. 136, comma 2, lett. c bis), L.R. 65/2014 situati in territorio rurale devono:

  1. a) assicurare il mantenimento delle caratteristiche di ruralità delle aree di pertinenza, nonché i caratteri tipologici e i materiali propri dei resedi;
  2. b) privilegiare il riutilizzo di manufatti esistenti nell'area di pertinenza;
  3. c) non comportare alterazione della struttura morfologica dei terreni;

2. Gli interventi di cui al presente articolo devono perseguire le indicazioni di cui all'art.73 delle presenti norme.

Art. 64. Manufatti per l'attività agricola amatoriale

1. I manufatti per l'attività agricola amatoriale possono essere realizzati interamente in legno o altri materiali leggeri, ancorati al suolo senza opere di fondazione, basamenti e/o opere permanenti in muratura.

2. I manufatti per l'attività agricola amatoriale hanno esclusiva destinazione di rimessaggio di prodotti, attrezzi, macchinari agricoli, sono privi di dotazioni idonee all'utilizzo abitativo, commerciale, artigianale e/o ricreativo, ancorché saltuario o temporaneo, sono ammesse unicamente dotazioni inerenti la trasformazione dei prodotti agricoli a titolo indicativo acquaio, fornelli di dimensioni strettamente necessarie.

3. L'installazione dei manufatti per l'attività agricola amatoriale è consentita se non sussistono sul fondo costruzioni stabili legittime utilizzabili allo stesso scopo.

4. Il posizionamento dei manufatti per l'attività agricola amatoriale deve limitare al massimo l'impatto paesaggistico complessivo. Ferme restando le disposizioni che discendono da fonti sovraordinate, la realizzazione di tali manufatti è ammessa in tutto il territorio rurale ad eccezione che nei seguiti ambiti:

  1. a) pertinenze dei centri e dei nuclei storici, di cui all'art.52 delle presenti norme;
  2. b) ambiti di protezione storico-ambientale, di cui all'art.83 delle presenti norme;
  3. c) tratti di percorsi con elevata panoramicità, di cui al comma 5 dell'art.73 delle presenti norme;
  4. d) boschi, di cui all'art.78 delle presenti norme, ad eccezione del castagneto da frutto.

5. La realizzazione dei manufatti di cui al presente articolo non deve interrompere la linearità delle;

  1. a) formazioni lineari arboree;
  2. b) formazioni lineari arbustive;

laddove si rendesse necessario l'eliminazione di una porzione delle stesse, l'intervento dovrà prevedere interventi di infoltimento privilegiando l'uso delle specie esistenti e se esotiche la loro sostituzione con specie coerenti con il contesto.

6. Il posizionamento dei manufatti per l'attività agricola amatoriale deve essere contestualizzato con l'assetto agrario esistente.

7. I soggetti abilitati all'installazione dei manufatti per l'attività agricola amatoriale di cui al presente articolo sono gli operatori dell'agricoltura amatoriale e/o del tempo libero, ovvero privati cittadini e/o soggetti che svolgono attività agricole a livello amatoriale e/o per autoconsumo.

  1. 8. La superficie dei manufatti per l'attività agricola amatoriale di cui al presente articolo non può comunque superare i 35 mq di Superficie coperta ed è determinata in funzione delle destinazioni a vigneto, frutteto, orto, oliveto, seminativo castagneto da frutto, solo per quest'ultimo può essere ricompresa l'area boscata, e dei seguenti parametri:
  1. a) manufatti di Superficie coperta pari a mq 35 a servizio di superficie minima maggiore o uguale a 20.000 mq;
  2. b) manufatti di Superficie coperta massima pari a mq 20 a servizio di superficie minima compresa tra 10.001 a 20.000 mq;
  3. c) manufatti di Superficie coperta massima a mq 15 a servizio di superficie minima compresa tra 3.001 a 10.000 mq;
  4. d) manufatti di Superficie coperta massima pari a mq 10 a servizio di superficie minima minore di 3.000.

9. Le superfici di cui al precedente comma devono essere contigue e non conseguire da frazionamenti parziali di fondi agricoli posti in essere successivamente alla data di approvazione del presente P.O..

10. La realizzazione dei manufatti per l'attività agricola amatoriale di cui al presente articolo è consentita previa sottoscrizione di apposita dichiarazione a firma del proprietario del terreno contenente:

  1. a) l'impegno a mantenere in produzione i terreni cui il manufatto è riferito;
  2. b) l'impegno alla rimozione del manufatto al cessare dell'attività agricola o nel caso che vengano meno le superfici minime previste dal precedente comma 8;
  3. c) l'impegno a non alienare il manufatto dal fondo su cui insiste.

11. E' consentita la realizzazione di un unico manufatto per ogni proprietà contigue.

Art. 65. Box per il ricovero amatoriale di equini

1. La realizzazione di manufatti per il ricovero amatoriale di equini è consentita nell'intero territorio rurale, nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo. è ammessa la realizzazione di un solo manufatto in alternativa tra quelli consentiti per il ricovero di animali domestici. ed in particolare ricovero equini, ricovero di animali di bassa corte, felini e cani, ricovero bovini, suini e ovicaprini di cui al presente articolo e ai successivi artt. 66 e 67.

2. E' consentita la realizzazione di box per il ricovero di equini, e di un relativo annesso per il deposito del fieno, nel rispetto dei seguenti criteri:

  1. a) superficie fondiaria minima non inferiore a mq 1000;
  2. b) realizzati in legno o altri materiali leggeri anche tradizionali tipici della zona ed altezza massima 3,00 m;
  3. c) superficie coperta massima del box di 9 mq per capo, fino ad un massimo di superficie di 27 mq per tre capi;
  4. d) superficie coperta massima dell'annesso pari a mq 5 mq per capo;
  5. e) il numero massimo dei capi pari a tre unità;
  6. f) siano posti a distanza superiore a metri 100 da edifici residenziali della stessa proprietà e a distanza di metri 200 da edifici residenziali di altra proprietà, a distanze di cui alle normative di settore da confini di proprietà e dalle strade.

3. La realizzazione dei box di cui al presente articolo è subordinata alla sottoscrizione di apposita dichiarazione a firma del proprietario del terreno contenente:

  1. a) l'impegno a mantenere le strutture in buone condizioni e decoro;
  2. b) l'impegno alla rimozione dei manufatti al cessare delle esigenze;
  3. c) l'impegno a non alienare il manufatto dal fondo su cui insiste.

4. Ferme restando le disposizioni che discendono da fonti sovraordinate, la realizzazione di tali manufatti è ammessa in tutto il territorio rurale ad eccezione che nei seguiti ambiti:

  1. a) pertinenze dei centri e dei nuclei storici di cui all'art. 52 delle presenti norme;
  2. b) ambiti periurbani di cui all'art. 51 delle presenti norme;
  3. c) sistemazioni agrarie storiche di cui al comma 9 dell'art.73 delle presenti norme;
  4. d) ambiti di protezione storico-ambientale, di cui all'art.83 delle presenti norme;
  5. e) tratti di percorsi con elevata panoramicità di cui al comma 5 dell'art.73 delle presenti norme con le relative eventuali limitazioni.

5. La realizzazione dei manufatti di cui al presente articolo non deve interrompere la linearità delle;

  1. a) formazioni lineari arboree;
  2. b) formazioni lineari arbustive;

laddove si rendesse necessario l'eliminazione di una porzione delle stesse, l'intervento dovrà prevedere interventi di infoltimento privilegiando l'uso delle specie esistenti e se esotiche la loro sostituzione con specie coerenti con il contesto.

Art. 66. Altri manufatti per il ricovero amatoriale di animali di bassa corte, felini e cani

1. Nel territorio rurale è consentita la realizzazione di ricoveri per animali di bassa corte ad uso amatoriale, felini e cani aventi le seguenti caratteristiche:

  1. a) superficie massima dello spazio recintato di mq 25;
  2. b) recinzione metallica con paletti in legno di altezza max. di mt. 1,80 e con la possibilità di collocare la recinzione anche in copertura;
  3. c) manufatto per il ricovero avente superficie coperta non maggiore al 50% dell'area recintata realizzato in legno o altri materiali leggeri anche tradizionali tipici della zona e di altezza massima 2,40 m;
  4. d) mitigazioni con schermature con siepi di piante autoctone per limitare l'impianto visivo dei manufatti;
  5. e) superficie fondiaria minima non inferiore a mq 1000;
  6. f) siano posti a distanza superiore a metri 100 da edifici residenziali della stessa proprietà e a distanza di metri 200 da edifici residenziali di altra proprietà, a distanze di cui alle normative di settore da confini di proprietà e dalle strade.

2. La realizzazione dei ricoveri di cui al presente articolo è subordinata alla sottoscrizione di apposita dichiarazione a firma del proprietario del terreno contenente:

  1. a) l'impegno a mantenere le strutture in buone condizioni e decoro;
  2. b) l'impegno alla rimozione dei manufatti al cessare delle esigenze;
  3. c) l'impegno a non alienare il manufatto dal fondo su cui insiste.

3. La realizzazione dei ricoveri ferme restando le disposizioni che discendono da fonti sovraordinate, è ammessa in tutto il territorio rurale ad eccezione di:

  1. a) tratti di percorsi con elevata panoramicità di cui al comma 5 dell'art. 73 delle presenti norme con le relative eventuali limitazioni;
  2. b) boschi di cui all'art. 78 delle presenti norme.

4. La realizzazione dei manufatti di cui al presente articolo non deve interrompere la linearità delle:

  1. a) formazioni lineari arboree;
  2. b) formazioni lineari arbustive;

laddove si rendesse necessario l'eliminazione di una porzione delle stesse, l'intervento dovrà prevedere interventi di infoltimento privilegiando l'uso delle specie esistenti e se esotiche la loro sostituzione con specie coerenti con il contesto.

5. Le strutture di cui al presente articolo sono ammesse per la detenzione di animali a scopo amatoriale in numero massimo di:

  1. a) cinque esemplari canini;
  2. b) dieci felini;
  3. c) dieci unità da bassa corte.

6. I ricoveri devono soddisfare le esigenze igieniche ed essere agevolmente lavabili e disinfettabili: le acque di scolo derivanti dal lavaggio dovranno obbligatoriamente esser sottoposte ad adeguato trattamento, al fine di garantire la tutela dei corpi idrici ricettori e delle acque sotterranee.

7. Le strutture di cui al presente articolo non possono essere alienate separatamente dal fondo sul quale insistono e devono essere rimosse al cessare dell'attività.

8. E' ammessa la realizzazione di un solo manufatto in alternativa tra quelli consentiti per il ricovero di animali domestici ed in particolare ricovero equini, ricovero di animali di bassa corte, felini e cani, ricovero bovini, suini e ovicaprini di cui al presente articolo e agli artt. 65 e 67.

Art. 67. Manufatti per il ricovero di bovini, suini e ovicaprini

1. La realizzazione di manufatti per il ricovero amatoriale di bovini, suini e ovicaprini è consentita nell'intero territorio rurale, nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo. E' ammessa la realizzazione di un solo manufatto in alternativa tra quelli consentiti per il ricovero di animali domestici. ed in particolare ricovero equini, ricovero di animali di bassa corte, felini e cani, ricovero bovini, suini e ovicaprini di cui al presente articolo e ai precedenti artt. 65 e 66.

2. E' consentita la realizzazione di box per il ricovero di bovini, suini e ovicaprini nel rispetto dei seguenti criteri:

  1. a) realizzato in legno o altri materiali leggeri anche tradizionali tipici della zona;
  2. b) superficie coperta massima del box di 15 mq per capo bovino o suino e 4,5 mq per capo ovicaprino, fino ad un massimo di superficie di 45 mq e di altezza massima 3,00 m;
  3. c) il numero massimo dei capi pari a:
    • - tre unità per bovini o suini;
    • - dieci unità per gli ovicaprini;
  4. d) siano posti a distanza superiore a metri 100 da edifici residenziali della stessa proprietà e a distanza di metri 200 da edifici residenziali di altra proprietà, a distanze di cui alle normative di settore da confini di proprietà e dalle strade;
  5. e) superficie fondiaria minima non inferiore a mq 1.000.

3. Ferme restando le disposizioni che discendono da fonti sovraordinate, la realizzazione di tali manufatti è ammessa in tutto il territorio rurale ad eccezione che nei seguiti ambiti:

  1. a) pertinenze dei centri e dei nuclei storici di cui all'art. 52 delle presenti norme;
  2. b) tratti di percorsi con elevata panoramicità di cui al comma 5 dell'art. 73 delle presenti norme con le relative eventuali limitazioni;
  3. c) boschi di cui all'art. 78 delle presenti norme.

4. La realizzazione dei manufatti di cui al presente articolo non deve interrompere la linearità delle:

  1. a) formazioni lineari arboree;
  2. b) formazioni lineari arbustive;

laddove si rendesse necessario l'eliminazione di una porzione delle stesse, l'intervento dovrà prevedere interventi di infoltimento privilegiando l'uso delle specie esistenti e se esotiche la loro sostituzione con specie coerenti con il contesto.

5. La realizzazione dei box di cui al presente articolo è subordinata alla sottoscrizione di apposita dichiarazione a firma del proprietario del terreno contenente:

  1. a) l'impegno a mantenere le strutture in buone condizioni e decoro;
  2. b) l'impegno alla rimozione dei manufatti al cessare delle esigenze;
  3. c) l'impegno a non alienare il manufatto dal fondo su cui insiste.

Art. 68. Recinzioni

1. Ai fini della tutela e della valorizzazione del paesaggio, nel territorio rurale sono consentite nuove recinzioni, nel rispetto dei seguenti criteri:

  1. a) limitare l'accorpamento dei campi coltivati;
  2. b) non introdurre caratteri urbani all'interno dei paesaggi rurali, quali recinzioni con muretti, cancellate ecc, siepi topiarizzate (geometriche) con specie arbustive invasive e decontestualizzate, in particolare a delimitazione delle proprietà private (anche se di insediamenti recenti).

2. Le recinzioni devono garantire:

  1. a) il mantenimento dell'accessibilità pedonale alla viabilità poderale dichiarata di uso pubblico o facente parte di percorsi storico/escursionistici formalmente riconosciuti
  2. b) la fruizione collettiva del paesaggio.
  3. c) In corrispondenza dei varchi è permessa la realizzazione a terra di griglie metalliche tubolari atte a impedire il passaggio di ungulati o di ulteriori strutture atte comunque a salvaguardare il pregio paesaggistico e storico di tali viabilità e delle visuali dalle stesse fruibili, nonché la percorribilità delle stesse.

3. In caso di aree destinate ad allevamenti, è consentita la realizzazione di staccionate lignee e/o con reti a maglia sciolta comunque di altezza non superiore a due metri.

4. Sono vietate le recinzioni realizzate con rete metallica ad eccezione di quella a maglia sciolta, filo spinato o simili, ad eccezione dei seguenti casi:

  1. a) in presenza di allevamenti zootecnici bradi e semi-bradi o come protezione da ungulati;
  2. b) per la recinzione di piccole superfici poste in continuità con l'edificato ai fini della protezione di allevamenti avicunicoli a carattere familiare;
  3. c) per la delimitazione dei resedi e delle aree di pertinenza dei manufatti a servizio delle aziende agricole minori e del tempo libero;

5. Le recinzioni con rete metallica non dovranno presentare cordolo/fondazione continua.

6. Recinzioni in muratura sono consentite solo se ad integrazione ed in continuità con muri esistenti.

Art. 69. Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione non agricola

1. Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola, nel territorio rurale, sono ammessi, oltre agli interventi di cui all'art. 79, comma 1, L.R. 65/2014, gli interventi indicati al Titolo 2 Parte 2 delle presenti norme sulla base della classificazione attribuita a ciascun edificio dal presente P.O. con le precisazioni ed integrazioni contenute nei successivi commi.

2. Al fine di rendere idonei gli edifici alle esigenze connesse all'attività venatoria sono consentiti gli interventi di cui al comma 1 senza incrementi di volume.

3. Gli interventi di cui al comma 1 possono comportare un incremento delle unità immobiliari fino ad un massimo di n. 3 per edificio, da verificarsi ad ogni singolo intervento.

4. Gli interventi che comportano mutamento della destinazione d'uso e/o frazionamento verso la funzione residenziale sono ammissibili se l'unità interessata presenta una S.E. non inferiore a mq 60 come definita dall'art. 10 DPGR 39/R/2018, e che presenti i requisiti igienico sanitari prescritti per le unità abitative con le dotazioni minime di legge e le prescrizioni del regolamento edilizio, con le limitazioni di cui al comma 6.

5. Per gli interventi di cui al comma 4 ricadenti su immobili classe 1, 2 e 2* la S.E. minima, come definita al comma 4, è aumentata a 70 mq.

6. Gli edifici/manufatti che alla data di adozione del presente Piano Operativo siano realizzati con materiali eterogenei e/o precari non potranno mutare la destinazione d'uso verso la residenziale.

Art. 70. Interventi sul patrimonio edilizio che comportano il mutamento della destinazione d'uso agricola

1. Ai sensi dell'art. 83 c. 1 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii. è consentito il mutamento della destinazione agricola degli edifici rurali.

2. Per gli interventi di cui al comma 1 si applicano le modalità e le procedure di cui all'art. 83 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii..

3. Per il mutamento della destinazione agricola degli annessi e degli edifici rurali ad uso abitativo con inizio lavori successivo al 15 aprile 2007 (entrata in vigore D.P.G.R. 5R/2007) vale quanto disciplinato dall'art. 81 c.1 e c.3 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii.. Per il mutamento della destinazione agricola degli edifici rurali compresi quelli ad uso abitativo con inizio lavori antecedente al 15 aprile 2007 vale quanto disciplinato dall'art. 81 c.2 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii..

4. Gli interventi che comportano mutamento della destinazione d'uso e/o frazionamento verso la funzione residenziale sono ammissibili se l'unità interessata presenta una S.E. non inferiore a mq 60 come definita dall'art. 10 DPGR 39/R/2018, e che presenti i requisiti igienico sanitari prescritti per le unità abitative con le dotazioni minime di legge e le prescrizioni del regolamento edilizio, con le limitazioni di cui al comma 6.

5. Per gli interventi di cui al comma 4 ricadenti su immobili classe 1, 2 e 2* la S.E. minima, come definita al comma 4, è aumentata a 70 mq.

6. Ove l'intervento comporti perdita della destinazione agricola per S.E. pari o superiore a mq 500, il mutamento è soggetto a previa approvazione di programma aziendale avente valenza di Piano attuativo ovvero, ove il proprietario non rivesta qualifica di imprenditore agricolo, di Piano di recupero, nel rispetto dei requisiti che seguono:

  1. a) l'intervento deve assicurare il mantenimento delle superfici e delle sistemazioni pertinenziali contenute nel titolo abilitativo con cui si è provveduto alla realizzazione del manufatto oggetto di mutamento di destinazione.

7. Il cambio di destinazione d'uso dalla funzione agricola verso la funzione turistico ricettiva è ammesso secondo il procedimento di cui al precedente comma 6, entro i limiti di mq 800 di S.E., ancorché posto in essere in distinti interventi.

8. Gli interventi di sistemazione ambientale da realizzare, ai sensi dell'art. 83 comma 4 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii., per le aree di pertinenza di dimensioni non inferiori ad un ettaro sono disciplinati all'art. 53 delle presenti norme.

9. Gli edifici/manufatti che alla data di adozione del presente Piano Operativo siano realizzati con materiali eterogenei e/o precari non potranno mutare la destinazione d'uso verso la residenziale.