Piano Operativo
Art. 21 Disposizioni generali
1. Le aree ed attrezzature per servizi pubblici e/o di interesse collettivo sono le aree ove insistono o possono essere realizzate attrezzature e spazi pubblici nonché attrezzature e servizi di interesse comune, volte al soddisfacimento delle esigenze sociali, culturali, religiose, ricreative, formative e sanitarie dei cittadini, nonché a favorire le relazioni sociali ed economiche e ad ospitare le manifestazioni pubbliche della collettività insediata.
2. Le aree di cui al comma 1, genericamente denominate aree per standard, e differenziate tra esistenti e di progetto, e tra la scala sovracomunale e quella comunale, sono individuate con apposito segno grafico negli elaborati DIS02a, DIS02b, DIS02c, DIS02d, DIS02e, DIS02f su base C.T.R. in scala 1:2.000 e DIS01.1, DIS01.2, DIS01.3 su base C.T.R. in scala 1:10.000.
3. Le aree per standard sono articolate nelle seguenti tipologie:
- a) AS - aree per attrezzature scolastiche comprensive di:
- - AS0 - scuole per l'infanzia: asilo nido
- - AS1 - scuole per l'infanzia: materna
- - AS2 - scuola primaria
- - AS3 - scuola secondaria di primo grado
- - AS4 - scuola secondaria di secondo grado
- b) AC - aree per attrezzature di interesse collettivo comprensive di:
- - AC1 - servizi sociali e assistenziali quali: centri di assistenza, case di riposo, residenze protette
- - AC2 - servizi culturali, ricreativi e assimilati: musei, spazi espositivi, auditori, sale convegni e mostre, biblioteche, circoli
- - AC3 - servizi ospedalieri e sanitari quali: presidi ospedalieri, distretti sanitari
- - AC4 - servizi religiosi quali: chiese, conventi, oratori, edifici e sale per il culto di qualunque religione
- - AC5 - impianti per il trattamento e lo stoccaggio dei rifiuti e delle acque reflue
- - AC6 - servizi amministrativi e assimilati quali: servizi comunali e della protezione civile, attrezzature per la pubblica sicurezza, della finanza e militari
- - AC7 - servizi per la mobilità quali stazioni passeggeri e merci
- - AC8 - servizi cimiteriali
- - AC9 - edilizia residenziale pubblica
- - AC10 - strutture tecniche e tecnologiche quali: impianti per la distribuzione di energia elettrica, gas e acqua, telefonia
- c) Aree a parcheggio pubblico
- d) Aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport comprensive di:
- - Verde pubblico attrezzato
- - VS - Verde sportivo: palestre, piscine, palazzetti dello sport, centri sportivi polivalenti, campi sportivi
- - Vo - Orti urbani
- - Vsc - Area sgambatura cani
4. Rientrano nella categoria di destinazione d'uso per attrezzature di servizio pubbliche le attività private che offrano servizi o attrezzature analoghi a quelli pubblici e che comunque rivestano interesse pubblico, realizzate da associazioni e privati, previa stipula di convenzione che ne disciplini l'uso pubblico.
5. Se non diversamente specificato nei successivi articoli, all'interno della medesima categoria è sempre consentito il passaggio tra le diverse sottocategorie senza che ciò comporti variante al P.O., ferma comunque la sussistenza ai requisiti di legge.
6. La realizzazione, la trasformazione o l'ampliamento delle attrezzature, impianti, servizi e infrastrutture ricadenti nelle aree di cui al presente articolo è correlata e proporzionata alle esigenze funzionali degli Enti competenti o soggetti gestori. Le attrezzature e gli impianti possono comprendere spazi per portierato e sorveglianza. Gli interventi devono in ogni caso perseguire il contenimento dell'impatto paesaggistico e ambientale, nonché assicurare il rispetto:
- a) delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di sicurezza, di prevenzione incendi, di superamento delle barriere architettoniche, di antisismica, di compatibilità e sicurezza ambientale;
- b) dei limiti di esposizione umana ai campi elettromagnetici;
- c) delle norme vincolistiche e delle salvaguardie di qualsiasi natura.
7. Nelle aree di cui al presente articolo possono essere ammesse tutte le categorie di intervento di cui al Titolo 1, Parte 2, nella misura necessaria a garantire:
- a) la rispondenza alle esigenze di pubblica utilità, per i nuovi edifici, impianti e/o servizi;
- b) il mantenimento o il miglioramento dei livelli prestazionali, per gli edifici, impianti e/o servizi esistenti.
8. Nelle aree di cui al presente articolo gli interventi sono riservati all'Amm./ne Comunale (o all'Ente pubblico proprietario, se diverso dall'Amm./ne Comunale), che può attivare i procedimenti espropriativi di legge.
9. La realizzazione degli interventi previsti nelle aree per standard è consentita anche a soggetti privati aventi titolo, senza ricorso all'acquisizione del bene al patrimonio pubblico:
- a) il soggetto privato attua la destinazione pubblicistica previo convenzionamento con l'Amministrazione a garanzia della fruibilità del bene e previa acquisizione dei prescritti titoli abilitativi, se necessari;
- b) sono consentiti interventi privati compatibili - previo parere dell'Ufficio Lavori pubblici ovvero deliberazione del Consiglio comunale in ipotesi di approvazione di Piano attuativo o Progetto unitario - con la destinazione pubblicistica (chioschi; edicole; esercizi di vicinato; attrezzature per il gioco ed il tempo libero, etc.);
- c) sono consentiti nel sottosuolo - previo parere dell'Ufficio Lavori pubblici ovvero delibazione del Consiglio comunale in ipotesi di approvazione Piano attuativo o Progetto unitario - interventi da parte del soggetto privato avente titolo quali autorimesse, box-auto, depositi, nonché spazi per servizi, fermo restando il rispetto delle norme in materia igienico-sanitaria e delle specifiche disposizioni statali e regionali per ciascuna destinazione d'uso.
10. Nelle fattispecie di cui al precedente comma 9, gli interventi di cui alle lett. b) e c) possono essere realizzati solo contestualmente alla realizzazione della destinazione pubblicistica.
11. Nelle fattispecie di cui al precedente comma 9, l'intervento è subordinato alla stipula di una apposita convenzione con l'Amm./ne Comunale da stipulare prima dell'acquisizione dei necessari titoli abilitativi, con la quale sono disciplinati:
- a) le modalità, i tempi e le adeguate garanzie riferite alla realizzazione delle opere in soprasuolo, da eseguirsi da parte del privato avente titolo a propria cura e spese;
- b) il regime giuridico del suolo e le modalità di gestione, ferma la destinazione pubblicistica del bene.
12. I progetti di sistemazione delle aree devono garantire il rispetto delle disposizioni contenute nel Titolo 1, Parte 4 delle presenti norme. Inoltre, in presenza di spazi pubblici è prescritto il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 37.
13. Gli accessi esistenti ai lotti privati che ricadono all'interno di aree di cui al presente articolo possono essere mantenuti nella fase attuativa - nella ubicazione attuale o in altra ritenuta più idonea dall'Amm./ne Comunale - previa stipula di un'apposita convenzione regolante l'attribuzione degli oneri di realizzazione e di manutenzione degli stessi.
14. Nelle aree destinate a verde attrezzato e a verde sportivo è consentita la realizzazione di attrezzature e sistemazioni per attività sportive, ricreative e/o culturali, come meglio specificato nel presente Titolo.
15. Nelle more della realizzazione delle previsioni del P.O., gli aventi titolo su aree per standard di nuova previsione possono disporre delle stesse per uso privato, purché tali forme di utilizzazione non comportino:
- a) alterazioni significative alla morfologia dei terreni;
- b) realizzazione di consistenze edilizie e impianti sportivi; installazione di manufatti di qualsivoglia tipologia;
- c) depositi di merci e materiali a cielo libero;
- d) realizzazione di muri di cinta o recinzioni con parti in muratura;
- e) opere eccedenti la manutenzione straordinaria su edifici o manufatti legittimi esistenti.
16. Nelle more della realizzazione delle previsioni del P.O. ogni intervento privato nelle aree di cui trattasi è inoltre subordinato alla produzione di un atto unilaterale d'obbligo con esplicita rinuncia al plus-valore derivante dalle opere realizzate a cura e spese del soggetto privato interessato.
Art. 22 Dotazioni minime per gli standard urbanistici e monetizzazioni
1. Nelle schede di cui all'elaborato DIS03 - Disciplina delle aree di trasformazione sono quantificate le dotazioni minime di standard comunque dovute, la cui definizione qualitativa è affidata al Piano Attuativo o Permesso di Costruire Convenzionato, nel rispetto delle presenti norme.
2. Ai fini del dimensionamento residenziale del P.O., la dotazione minima per standard (spazi riservati alle attrezzature scolastiche, alle attività collettive, al verde e ai parcheggi pubblici) si intendono soddisfatte per non meno di 24 mq/ab, salva diversa previsione contenuta nell'elaborato di cui al precedente comma e conformemente a quanto previsto nel P.S.I.M., secondo la seguente ripartizione:
- a) mq 4,50/ab. aree per attrezzature scolastiche (asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo);
- b) mq 2,50/ab. aree per attrezzature di interesse collettivo;
- c) mq 12,00/ab. aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport;
- d) mq 5,00/ab. aree a parcheggio pubblico.
A tal fine il rapporto S.E. residenziale/abitante è pari a 34 mq/ab.
3. Ove non indicate dalle presenti norme, la dotazione di aree da destinare a standard, richieste per gli interventi, a destinazione residenziale, di nuova edificazione, demolizione con ricostruzione o che comportino un aumento del carico urbanistico non dovranno essere inferiori alle quantità definite al comma 2.
4. Ai sensi del D.M. 1444/68, per i nuovi insediamenti a destinazione commerciale, direzionale, la superficie da destinare ad attività collettive, verde e parcheggi pubblici (escluse le sedi viarie) non può essere inferiore a:
- a) 80 mq/100 mq di S.E. di cui almeno la metà destinata a parcheggi;
- b) nelle Zone Omogenee "A" e "B" tali dotazioni di standard possono essere ridotte del 50% e come meglio dettagliato nella tabella di cui al seguente comma 7.
5. Ai nuovi insediamenti a destinazione turistico-ricettiva si applicano le dotazioni minime di cui al precedente comma 4.
6. Nei nuovi insediamenti di carattere industriale e artigianale la superficie da destinare ad attività collettive, verde e parcheggi pubblici (escluse le sedi viarie) non dovrà essere inferiore a 15 mq/100 mq S.E. (compresi commerciale all'ingrosso e depositi commerciali).
7. Gli standard urbanistici dovuti possono essere monetizzati nella quota massima ammissibile indicata nella tabella di cui al presente comma, nei seguenti casi:
- a) interventi di ristrutturazione urbanistica, di nuova edificazione e di ristrutturazione edilizia ricostruttiva tramite demolizione e ricostruzione;
- b) altri interventi comportanti incremento del carico urbanistico qualora l'acquisizione di aree a standard non risulti possibile, per mezzo di idonea dimostrazione, o qualora non sia ritenuta dall'Amministrazione rispondente agli interessi dell'Ente per estensione, conformazione o localizzazione, con specifico atto motivato proposto dal competente servizio Patrimonio, su proposizione del soggetto richiedente.
| Morfotipi territorio urbanizzato | Monetizzazione |
|---|---|
| TS.1 | 100% |
| TS.2 | 100% |
| TR.3 | 50% |
| TR.4 | 50% |
| TR.5 | 50% |
| TR.6 | 50% |
| TR.7 | Non ammessa |
| TPS.1 | 30% |
| TPS.2 | Non ammessa |
| TPS.3 | Non ammessa |
8. Ai fini del calcolo economico inerente la monetizzazione, il soggetto proponente dovrà attenersi a quanto previsto nel regolamento comunale per la monetizzazione di cui alla D.C.C. n. 24 del 30.07.2018.
9. La monetizzazione deve essere richiesta dall'interessato unitamente al titolo abilitativo secondo le disposizioni del regolamento comunale richiamato al precedente comma.
Art. 23 AS - Aree per attrezzature scolastiche
1. Le aree per attrezzature scolastiche sono individuate con apposito segno grafico negli elaborati DIS02a, DIS02b, DIS02c, DIS02d, DIS02e, DIS02f su base C.T.R. in scala 1:2.000 e DIS01.1, DIS01.2, DIS01.3 su base C.T.R. in scala 1:10.000.
2. Nel perseguire l'obiettivo primario di migliorare la dotazione di scuole e qualificare quelle esistenti rispetto ai diversi tipi di domanda il P.O. prescrive di:
- a) garantire l'accessibilità e la sosta a tutti gli utenti eliminando barriere per soggetti diversamente abili;
- b) prevedere una rete di percorsi interni raccordata con i percorsi esterni all'area, sia ciclabili che pedonali;
- c) connettere tali aree con la rete dei trasporti pubblici;
- d) adeguare alle normative vigenti in materia antisismica e di riqualificazione energetica gli edifici esistenti, privilegiando, laddove tecnicamente possibile, l'utilizzo di tecnologie in cui la componente vegetale è componente essenziale;
- e) garantire l'incremento della dotazione verde secondo i criteri progettuali per giardini e parchi pubblici di cui all'art. 26 delle presenti norme, dotando altresì gli stessi di attrezzature per lo sport collettivo ed individuale, prevedendo la dotazione di alberature che garantiscano comfort ambientale e ombreggiatura laterale degli edifici, oltre a costituire connessione ecologica con altri spazi verdi pubblici e privati;
- f) aprire l'utilizzo dei plessi scolastici ad altri utenti promuovendo gradi di fruizione dilatati nel tempo (arco della giornata soprattutto per quanto riguarda palestre e impianti sportivi annessi.
3. Per l'adeguamento dei servizi esistenti e per l'implementazione di attività ad essi complementari sono sempre ammessi interventi di addizione volumetrica, nel rispetto dei caratteri storico-architettonici e tipologici degli edifici esistenti.
4. Gli interventi di ampliamento o di nuova edificazione non potranno superare il 50% di superfice coperta rispetto all'area scolastica individuata dal Piano della quale dovrà essere comunque assicurata una percentuale minima permeabile del 30%.
5. I posti auto da realizzare all'interno delle aree scolastiche, anche in ragione della tipologia e classificazione delle medesime, sono dimensionati secondo le disposizioni di legge.
6. Devono essere altresì previsti, all'interno del resede delle strutture scolastiche, i seguenti spazi per la sosta delle biciclette:
- a) AS0 - scuole per l'infanzia asilo nido: area minima di 10 mq;
- b) AS1 - scuole per l'infanzia materna: area minima di 10 mq;
- c) AS2 - scuola primaria: area minima di 10 mq;
- d) AS3 - scuola secondaria di primo grado: area minima di 10 mq;
- e) AS4 - scuola secondaria di secondo grado: almeno 1 mq ogni 10 studenti.
Art. 24 AC - Attrezzature di interesse collettivo
1. Le attrezzature di interesse collettivo sono aree ed immobili di proprietà dell'Amministrazione Comunale, ovvero di privati, destinati ad attività di pubblico interesse come meglio specificate all'art. 21, c. 3, lett. b).
2. Sono individuate con apposito segno grafico negli elaborati DIS02a, DIS02b, DIS02c, DIS02d, DIS02e, DIS02f su base C.T.R. in scala 1:2.000 e DIS01.1, DIS01.2, DIS01.3 su base C.T.R. in scala 1:10.000.
3. Le aree per servizi di interesse collettivo sono classificate zone F ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.
4. In queste aree, oltre alle destinazioni d'uso specificate al comma 1 del presente articolo, sono ricompresi tutti gli spazi funzionalmente connessi a questa, quali a titolo esemplificativo: pertinenze scoperte, giardini, parcheggi interni, locali tecnici, etc.
5. Su iniziativa dell'Amministrazione Comunale sarà sempre possibile, sulla base di progetti di opere pubbliche approvati secondo le procedure di legge, procedere a variazioni di destinazione ovvero individuare nuove funzioni di questo tipo in aree ed immobili di proprietà pubblica.
6. Con le medesime modalità sarà possibile effettuare sulle aree ed edifici di cui al presente articolo tutti gli interventi di ristrutturazione, ampliamento, ovvero nuova costruzione che si rendano necessari in base a motivate esigenze di interesse pubblico, qualora le condizioni ed il rispetto dell'ambiente, le caratteristiche storiche, i valori architettonici lo consentano, purchè sia garantita una facile accessibilità mediante collegamenti alla rete pedonale e ciclabile, e la prossimità alle fermate del trasporto pubblico.
7. Al fine di implementare i servizi offerti è consentito l'inserimento di attività commerciali di somministrazione all'interno delle attrezzature AC2 fino al limite del 25% della S.E. esistente e per una superfice, comunque, non superiore a 250 mq
8. Gli interventi di ampliamento o di nuova edificazione di edifici di interesse collettivo non potranno superare il 50% di superfice coperta rispetto all'area individuata dal Piano della quale dovrà essere comunque assicurata una percentuale minima permeabile del 30%.
9. Nei seguenti commi sono disciplinate specifiche tipologie di attrezzature di interesse collettivo richiamate al comma 1.
10. Servizi religiosi - AC4:
- a) sono sempre ammessi interventi di adeguamento dei servizi esistenti, comprese addizioni volumetriche per attività complementari, anche fuori sagoma nel rispetto dei caratteri storico-architettonici e tipologici degli edifici esistenti;
- b) gli interventi di ampliamento o di nuova edificazione non potranno superare il 50% di superfice coperta rispetto all'area individuata dal Piano della quale dovrà essere comunque assicurata una percentuale minima permeabile del 30%.
11. Servizi sociali e assistenziali - AC1:
- a) le aree per le Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) rivolte ad anziani non autosufficienti e ad altri soggetti non autosufficienti, non assistibili a domicilio, comprendono, oltre agli spazi tutelari ed alberghieri, gli spazi per attività mediche, infermieristiche e riabilitative a queste complementari;
- b) sono sempre ammessi interventi di adeguamento funzionale dei servizi esistenti, comprese addizioni funzionali per attività medico/riabilitative, anche fuori sagoma nel rispetto dei caratteri storico-architettonici e tipologici degli edifici esistenti, nella misura del 20% e comunque nella misura massima di 200 mq di S.E.. Detto ampliamento è condizionato dall'eliminazione di eventuali superfetazioni esistenti e consentirà un'altezza massima adeguata al contesto edilizio circostante.
- c) gli interventi di ampliamento di cui alla precedente lettera, o di nuova edificazione, non potranno superare il 50% di superfice coperta rispetto al lotto fondiario del quale dovrà essere comunque assicurata una percentuale minima permeabile del 30%.
12. Impianti per il trattamento e lo stoccaggio dei rifiuti e delle acque reflue - AC5:
- a) il piano riconosce le aree destinate alla raccolta e allo stoccaggio temporaneo di rifiuti vegetali, ferrosi e ingombranti solidi destinati alla periodica rimozione;
- b) a tale scopo potranno essere trasformate aree già destinate ad attrezzature collettive in ordine ad un progetto di opera pubblica;
- c) dette aree dovranno essere opportunamente schermate alla pubblica vista mediante siepi vegetali di specie locali.
13. Servizi cimiteriali - AC8:
- a) all'interno delle aree cimiteriali e delle relative fasce di rispetto sono consentiti esclusivamente interventi di adeguamento e/o di ampliamento degli insediamenti cimiteriali. L'intervento su dette aree è riservato ai soggetti preposti;
- b) attorno alle aree cimiteriali sono da considerarsi le relative fasce di rispetto nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni legislative. La fascia è soggetta alle disposizioni di cui alla successiva lettera;
- c) all'interno della fascia di rispetto sono ammessi, gli interventi previsti dall'art. 338 del R.D.1265/1934 (Testo unico Leggi sanitarie);
- d) per quanto non specificamente disposto dal presente comma si rinvia alle vigenti leggi sanitarie ed alle specifiche disposizioni in materia di polizia mortuaria;
- e) all'interno del territorio rurale, o all'interno delle fasce di rispetto cimiteriale nel territorio urbanizzato, nel rispetto di eventuali limiti, prescrizioni e/o indicazioni dettate dalle autorità competenti, è consentito realizzare un'area cimiteriale per animali d'affezione purché proporzionata al contesto territoriale di riferimento. Le caratteristiche del sito prescelto, la modesta estensione dell'area interessata e le modalità dell'intervento, da attuarsi con tecniche e materiali facilmente reversibili, devono garantire un corretto inserimento paesaggistico, con minime alterazioni morfologiche del terreno e dell'assetto vegetazionale, contenendo al massimo l'impatto visivo e perseguendo il decoro proprio dei luoghi di sepoltura. La realizzazione dell'intervento sarà subordinata all'approvazione di un progetto unitario esteso all'intera area e alla stipula di apposita convenzione che ne identifichi gli obblighi temporali delle opere previste, nel rispetto di quanto sopra e le modalità di gestione delle inumazioni in conformità alle norme sanitarie, desumibile da apposito parere dell'azienda sanitaria U.F. veterinaria. Sono sempre fatte salve le verifiche geologiche relative alla classe di fattibilità dell'area e i vincoli di tutela sovraordinati.
Art. 25 P - Aree a parcheggio pubblico
1. Si considerano aree per parcheggio le parti del territorio specificamente dedicate alla sosta dei veicoli, che possono essere aree scoperte e/o realizzate anche lungo strada.
2. Sono individuate con apposito segno grafico negli elaborati cartografici DIS01.1, DIS01.2 e DIS01.3 in scala 1:10.000 e DIS02a, DIS02b, DIS02c, DIS02d, DIS02e, DIS02f in scala 1:2.000.
3. Nelle aree di cui al precedente comma si possono prevedere parcheggi esclusivamente destinati alle auto, alle moto, ai pullman o misti.
4. All'interno delle aree a parcheggio devono essere previsti appositi spazi per la sosta delle biciclette, attrezzati con rastrelliere, nella misura di almeno 1 posto bicicletta ogni 10 posti auto.
5. Lo stallo per parcheggi a pettine e a lisca non può avere dimensioni inferiori a 5,00 x 2,50 mt; per i parcheggi in linea le dimensioni non possono essere inferiori a 5,00 x 2,00 mt.
6. Gli accessi e percorsi veicolari interni devono essere distinti da accessi e percorsi pedonali e ciclabili.
7. Le aree di cui al presente articolo devono inoltre prevedere la presenza di:
- a) colonnine a consumo di ricarica elettrica in misura adeguata al fabbisogno;
- b) un sistema di regimazione delle acque piovane.
8. E' consentita, previa verifica di compatibilità al Codice della Strada, la realizzazione di attrezzature accessorie per il commercio su area pubblica per merceologie quali fiori ed edicole di giornali, con una superficie coperta non superiore ai limiti stabiliti dai relativi piani di settore.
9. Per i parcheggi di superficie maggiore di 150 mq devono essere previste zone d'ombra, individuando uno stallo inerbito ed alberato ogni 5 stalli, oltre ad aiuole inerbite e alberate ai bordi e centrali tra file di stalli, la cui larghezza non potrà essere inferiore ai 2,00 mt.
10. Le aree individuate dal presente P.O. come aree a parcheggio pubblico esistente possono essere trasformate in area camper service di progetto. A tal fine l'area potrà essere dotata di impianto di adduzione e smaltimento igienico sanitario, colonnine di ricarica elettrica a pagamento anche ad uso automatizzato. Trattandosi di aree di sosta veicolare dovranno avere le caratteristiche dei parcheggi di cui all'art. 19, gli stalli dovranno essere in un numero massimo di 30 unità. Il Comune gestirà direttamente l'area, ovvero previa convenzione con soggetto privato.
Art. 26 Aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport
1. Le aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport sono comprensive di:
- a) Verde pubblico attrezzato
- b) VS - Verde sportivo: palestre, piscine, palazzetti dello sport, centri sportivi polivalenti, campi sportivi
- c) Vo - Orti urbani
- d) Vsc - Area sgambatura cani
2. Le aree di cui al precedente comma sono individuate con apposito segno grafico negli elaborati DIS02a, DIS02b, DIS02c, DIS02d, DIS02e, DIS02f su base C.T.R. in scala 1:2.000 e DIS01.1, DIS01.2, DIS01.3 su base C.T.R. in scala 1:10.000.
3. Le aree a verde pubblico attrezzato possono avere diversa estensione e sistemazione, possono essere connotate dalla presenza importante di vegetazione e dalla prevalenza di suoli permeabili. Inoltre possono prevedere: aree con manto vegetativo, praticabili e non, elementi vegetali, aree agricole, bacini o vasche d'acqua, aree per il gioco e lo sport, aree per la sosta, percorsi pedonali e piste ciclabili, percorsi carrabili di servizio, aree per cani. Possono avere un carattere naturalistico, ornamentale oppure ospitare attrezzature per lo svolgimento di attività ludiche e sportive leggere.
4. All'interno delle aree di cui al precedente comma:
- a) è possibile realizzare chioschi e per attività complementari di servizio, che siano con essi compatibili. Sono considerate tali anche le attività complementari strettamente necessarie alla fruizione confortevole dello spazio aperto quali chioschi di commercio alimentare su area pubblica, per la somministrazione di alimenti e bevande;
- b) i chioschi devono avere dimensione coerente alla specifica disciplina di settore. La realizzazione/gestione dei chioschi su area pubblica segue le disposizioni attuative di competenza dell'ufficio LLPP in applicazione di specifici regolamenti che stabiliscono modalità attuative, durata e costi tariffari in base alle dimensioni del suolo occupato. La loro realizzazione è inoltre soggetta all'acquisizione preventiva di un qualsivoglia titolo edilizio, se dovuta al momento dell'istanza.
5. Le aree destinate a verde sportivo possono essere costituite da: impianti di varia natura coperti e scoperti, aree con manto vegetativo, praticabili e non, elementi vegetali, aree per il gioco, aree per la sosta, percorsi pedonali e piste ciclabili.
6. In relazione alle aree di cui al precedente comma:
- a) è possibile coprire i campi sportivi esistenti con installazioni stagionali, aventi funzioni di supporto all'attività esistente e collegati a volumi già presenti nell'area sportiva. Il collegamento e la struttura leggera dovranno garantire l'integrazione paesaggistica nel rispetto della morfologia dei luoghi e dei segni tradizionali della tessitura agraria o naturale del paesaggio (corsi d'acqua, viabilità poderale o vicinale, terrazzamenti, vegetazione, aree boscate etc.), senza interferire con visuali panoramiche e con elementi del sistema insediativo storico;
- b) ove non già presenti manufatti o spazi utilizzabili, all'interno delle aree destinate ad impianti sportivi, è ammessa la realizzazione di strutture per attività complementari di servizio da concordarsi con l'Amministrazione comunale, rispetto al perseguimento degli specifici interessi pubblici. La scelta localizzativa e le caratteristiche di tali strutture deve essere adeguata al contesto ambientale e paesaggistico di riferimento;
- c) è altresì ammessa la realizzazione di strutture edilizie di servizio quali spogliatoi, servizi, depositi, locali accessori, fino ad un rapporto di copertura massimo del 20% della superficie dell'area di pertinenza.
7. Le aree destinate a orti sociali e urbani sono di proprietà dell'Amministrazione Comunale, ovvero di privati e soggette a vincolo preordinato all'esproprio. Queste sono destinate all'attività di coltivazione degli orti sociali, ricompresi nelle aree a verde pubblico, a verde urbano o connettivo.
8. Le aree di cui al precedente comma dovranno essere oggetto di una progettazione unitaria, al fine di poter evidenziare l'armonia delle soluzioni adottate, soprattutto in riferimento ai sistemi per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento delle acque piovane, secondo le seguenti specificazioni:
- a) la superficie minima di ciascun orto dovrà essere di 50 mq La suddivisione tra i diversi lotti è ammessa attraverso l'utilizzo di apparati vegetazionali bassi;
- b) potranno essere realizzati manufatti in legno di uso accessorio, di dimensioni da valutare nell'ambito del progetto unitario; i progetti dovranno comunque tendere ad evitare la proliferazione degli annessi riunendoli in opportune collocazioni. Potrà essere realizzato n.1 manufatto in legno ad uso accessorio, di dimensioni da valutare nell'ambito del progetto unitario, per un uso condiviso, da collocare in un'area opportuna secondo indicazioni dell'ufficio tecnico comunale;
- c) l'Amministrazione Comunale potrà attivare iniziative in merito agli orti a carattere sociale anche con il ricorso all'acquisizione delle aree ed all'assegnazione in diritto di superficie delle medesime, previa stipula di apposite convenzioni.
9. Le aree verde sgambatura cani sono individuate all'interno di aree verdi pubbliche. In tali aree non vige, salvo casi specifici, l'obbligo di guinzaglio/museruola e l'accesso/utilizzo è subordinato al rispetto di specifiche norme comportamentali. Dette aree sono opportunamente segnalate, recintate e dotate di un solo ingresso, così da consentire agli accompagnatori un idoneo controllo della mobilità dei cani in esse introdotti.
10. La gestione delle aree di cui al precedente comma può essere concessa, previa stipula di apposita convenzione ad enti e/o associazioni regolarmente costituiti ed aventi nelle proprie finalità la tutela degli animali, che ne facciano richiesta all'Ente. Presso le aree di sgambamento deve essere affisso un avviso, chiaro e ben visibile, recante le condizioni generali di responsabilità che si intendono notificate a chiunque acceda all'area. Sono vietati utilizzi dell'area diversi dallo sgambamento cani, eccetto la realizzazione di iniziative ludico - educative a favore dei cani stessi, e la realizzazione di manufatti di qualsiasi genere.
11. I giardini e i parchi pubblici possono essere beni culturali qualora siano oggetto di un provvedimento espresso di tutela o siano tutelati ope legis. In tal caso qualsiasi intervento resta sottoposto all'art. 21 del D.Lgs. 42/2004.