Art. 121. Normative coordinate

1. La normativa del P.O. di cui al presente elaborato si completa delle specifiche norme attinenti a:

  1. a) la disciplina riferita all'integrità fisica del territorio, mediante la quale le previsioni relative alle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio sono poste in relazione con un compendio selezionato e coordinato delle previsioni e disposizioni vigenti in materia geologica e idraulica;
  2. b) la valutazione di fattibilità idrogeologica degli interventi, anche ai fini del vincolo idrogeologico di cui alle vigenti norme regionali, in base all'approfondimento degli studi di natura idrogeologica, geologica ed idraulica contenuti nel P.S.I.M.;
  3. c) le disposizioni di tutela riferite alle invarianti strutturali del territorio individuate dal P.S.I.M.;
  4. d) le discipline speciali finalizzate alla tutela, valorizzazione e/o riqualificazione paesaggistica, ambientale, storico-culturale ed insediativa del patrimonio territoriale, urbanistico ed edilizio;
  5. e) gli indirizzi progettuali e le indicazioni operative per la riqualificazione e/o la caratterizzazione dello spazio pubblico;
  6. f) la disciplina delle trasformazioni non materiali del territorio;
  7. g) la valutazione ambientale strategica (V.A.S.) degli effetti territoriali derivanti dalle previsioni del P.O.;
  8. h) la tutela e conservazione dei siti Natura2000.

Art. 122. Salvaguardia e disciplina transitoria

1. Ai sensi dell'art. 103 della l.r. n. 65 del 2014, a far data dalla delibera di consiglio comunale di adozione del presente P.O. e sino alla esecutività del medesimo, il Comune sospende ogni determinazione sulle istanze di permesso di costruire (PdC) qualora i loro contenuti siano in contrasto con le previsioni contenute nel P.O. adottato.

2. A far data dalla delibera di adozione del P.O. è altresì sospesa l'efficacia delle Segnalazioni Certificate di Inizio di Attività (SCIA), delle Comunicazioni di Inizio Lavori Asseverate (CILA) e delle Comunicazioni di Inizio Lavori (CIL) presentate dopo la delibera di Consiglio Comunale di adozione del P.O., o non ancora efficaci a tale data, qualora i loro contenuti siano in contrasto con le previsioni contenute nel P.O. adottato.

3. La sospensione di cui ai commi 1 e 2 opera fino all'approvazione del P.O. e comunque non oltre tre anni dal provvedimento di adozione del P.O..

4. Nelle more dell'approvazione del presente P.O. potranno essere approvate le varianti al vigente R.U. per la previsione e realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico agli strumenti urbanistici ai sensi dell'art. 34 della l.r. n. 65 del 2014 i cui procedimenti siano già stati avviati alla data della delibera di consiglio comunale di adozione del presente P.O., che il nuovo strumento intende confermare.

5. Nei casi di cui al comma 4, l'istruttoria e l'attuazione dei relativi interventi è disciplinata dalle previsioni del vigente R.U. e successive varianti.

Art. 123. Aree sottoposte a Piani attuavi recepiti dalla strumentazione urbanistica previgente

1. Sono fatte salvi - ed identificati con apposito segno grafico negli elaborati DIS01.1, DIS01.2, DIS01.3 in scala 1:10.000 e DIS02a, DIS02b, DIS02c, DIS02d, DIS02e, DIS02f in scala 1:2.000 - i Piani attuativi approvati, non ancora ultimati, ovvero per i quali è in validità la relativa Convenzione: per tali aree continuano ad applicarsi le norme tecniche del Piano attuativo.

2. All'atto del rilascio dell'abitabilità, le aree interne al perimetro del Territorio Urbanizzato, assumono automaticamente la disciplina del morfotipo, così come cartografato nello specifico negli elaborati DIS02a, DIS02b, DIS02c, DIS02d, DIS02e, DIS02f in scala 1:2.000.

3. Successivamente alla realizzazione dei PdR, per gli edifici e le aree nel territorio rurale, sono consentiti gli interventi di seguito elencati:

  1. a) manutenzione ordinaria;
  2. b) manutenzione straordinaria;
  3. c) restauro-risanamento conservativo.

4. I Piani attuativi di cui al precedente comma sono di seguito enumerati:

  1. a) PA-01 - Grezzano, convenzionato il 15/11/2006 con atto notarile rep.n. 279.429 fascicolo n. 22872;
  2. b) PA-02 - Luco di Mugello, convenzionato il 25/10/2011 con atto notarile rep.n. 14632 fascicolo n. 5600;
  3. c) PA-03 - Luco di Mugello, convenzionato il 23/10/2007 con atto notarile rep.n. 281.651 fascicolo n. 24212;
  4. d) PA-04 - Luco di Mugello, convenzionato il 27/03/2012 con atto notarile rep.n. 290.569 fascicolo n. 29704;
  5. e) PA-05 - Panicaglia, convenzionato il 16/09/2003 con atto notarile rep.n. 9770 fascicolo n. 3754;
  6. f) PA-06 - Borgo San Lorenzo, convenzionato il 27/07/2006 con atto notarile rep.n. 11001 fascicolo n. 3463;
  7. g) PA-07 - La Torre, convenzionato il 6/11/1986 con atto notarile rep.n. 12468 fascicolo n. 6091;
  8. h) PA-08 - Borgo San Lorenzo, convenzionato il 7/10/2010 con atto notarile rep.n. 14053 fascicolo n. 5377;
  9. i) PA-09 - Borgo San Lorenzo, convenzionato il 23/03/2012 con atto notarile rep.n. 29810 fascicolo n. 4488;
  10. j) PA-10 - Borgo San Lorenzo, convenzionato il 31/10/2007 con atto notarile rep.n. 60006 fascicolo n. 25513;
  11. k) PA-11 - via Caiani, Borgo San Lorenzo, convenzionato il 13/11/2020 con atto notarile rep.n. 11647 fascicolo n. 8307;
  12. l) PA-12 - viale della Resistenza, Borgo San Lorenzo, convenzionato il 21/12/2021 con atto notarile rep.n. 14975 fascicolo n. 9932;
  13. m) PA-13 - Ronta, convenzionato il 07/07/2021 con atto notarile rep.n. 10787 fascicolo n. 8665;
  14. n) PA-14 - Panicaglia, convenzionato il 16/11/2021 con atto notarile rep.n. 12708 fascicolo n. 9087;
  15. o) PA-15 - Rabatta, convenzionato il 20/02/1980 con atto notarile rep.n. 40410 fascicolo n. 10327;
  16. p) PA -16 - Borgo San Lorenzo, convenzionato il 5/05/2021 con atto notarile rep.n. 54456 fascicolo n. 27024;
  17. q) PA-17 - Luco di Mugello, convenzionato il 28/12/2021 con atto notarile rep.n. 14988 fascicolo n. 9945;
  18. r) PA -18 - Borgo San Lorenzo, convenzionato il 10/01/2001 con atto notarile rep.n. 1716.
  19. s) PA -19 - Borgo San Lorenzo, convenzionato il 15/10/2021 con atto notarile rep.n. 14867, fascicolo n. 9854.
  20. t) PA -20 - Via Faentina - Panicaglia, convenzionato il 24/04/2021 con atto notarile rep.n. 306312, fascicolo n. 40905.

5. Gli immobili ricompresi in Piani attuativi o progetti unitari ultimati alla data di adozione del presente atto di governo del territorio sono disciplinati dal Titolo 2, Parte 2 relativo alle trasformazioni consentite sul patrimonio edilizio esistente.

6. Sono altresì fatte salve le previsioni dei P.A.P.M.A.A. di cui all'art.74 della L.R. 65/2014 già convenzionate per la relativa durata delle stesse.

Art. 124. Rapporti con il Regolamento Edilizio

1. Le previsioni, anche di natura procedimentale, di cui al presente P.O. prevalgono su eventuali disposizioni difformi del Regolamento Edilizio vigente al momento di approvazione del presente strumento.

Art. 125. Aree interessate dalle previsioni del "Piano comunale di protezione civile"

1. Le aree interessate dal "Piano comunale di protezione civile", approvato con D.G.U. n. 13 del Febbraio 2018 e con D.C.C. n. 16 del Luglio 2018, sono individuate con apposito segno grafico negli elaborati DIS01.1, DIS01.2, DIS01.3 in scala 1:10.000 e DIS02a, DIS02b, DIS02c, DIS02d, DIS02e, DIS02f in scala 1:2.000.

2. Tali aree devono essere mantenute permanentemente in condizioni idonee a rispondere nel migliore dei modi alle esigenze organizzative delle unità di intervento ed ai provvedimenti necessari a garantire la sicurezza e l'assistenza alla popolazione in situazioni di emergenza.

3. Salvo diverse disposizioni del Piano di cui al comma 1, nelle aree di cui trattasi possono essere esercitate tutte le attività consentite dal presente P.O., a condizione che non comportino:

  1. a) alterazioni significative alla morfologia dei terreni;
  2. b) realizzazione di nuove consistenze edilizie;
  3. c) installazione di manufatti di qualsivoglia tipologia;
  4. d) depositi di merci e materiali a cielo aperto;
  5. e) altre modifiche o trasformazioni in genere che comunque rechino pregiudizio o riducano l'efficacia delle previsioni contenute nel vigente "Piano comunale di protezione civile".

4. Sono comunque consentite le opere e/o le installazioni che si rendano necessarie per inderogabili motivi di interesse pubblico collegati alle specifiche situazione di emergenza.

5. Il "Piano comunale di protezione civile" costituisce parte integrante del P.O. ed è aggiornato in caso di eventi calamitosi. Tali aggiornamenti costituiscono variante automatica al P.O..