Piano Operativo
Art. 9 Disposizioni generali
1. Il P.O. sulla base di una dettagliata campagna di rilevazione del patrimonio edilizio presente nel territorio comunale, definisce la classificazione dei singoli edifici, complessi edilizi e consistenze edilizie in genere, sulla base di una valutazione combinata della qualità architettonica, delle valenze storico-testimoniali, delle caratteristiche morfotipologiche delle costruzioni, nonché del loro rapporto con il morfotipo urbano di riferimento o l'ambito del territorio rurale.
2. La documentazione di analisi del patrimonio edilizio esistente, di supporto alla classificazione di cui al Titolo della presente Parte, è contenuta nelle schede del patrimonio edilizio esistente di cui agli elaborati QC.02 e QC.04.
3. Il patrimonio edilizio presente nel territorio comunale è distinto nelle seguenti classi di valore:
- a) edifici ricompresi nella Classe 1 - Edifici o complessi vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e gli edifici pubblici con più di 70 anni;
- b) edifici ricompresi nella Classe 2 e classe 2* - Edifici o complessi di rilevante valore storico - architettonico
- c) edifici ricompresi nelle Classi 3 - Edifici o complessi di modesto valore, neutri e/o compatibili rispetto al contesto
- e) edifici ricompresi nella Classe 4.2 - Edifici o complessi di nullo valore, detrattori dei caratteri del contesto
4. Nel patrimonio edilizio presente nel territorio comunali sono ricompresi gli edifici diruti indicati nella schedatura del patrimonio edilizio esistente con la lettera R e disciplinati dall'art.15 delle presenti norme.
5. Sulla base delle classi di valore sono specificati nel presente Titolo gli interventi ammissibili sui singoli edifici e/o complessi edilizi, con riferimento alle singole categorie di intervento definite dalle vigenti norme regionali, come ulteriormente articolate e dettagliate dalle disposizioni delle presenti norme e nel rispetto delle limitazioni e/o prescrizioni di cui ai seguenti articoli. In caso di contrasto si applicano le disposizioni più restrittive.
6. Non sono classificati dal P.O.:
- a) i manufatti e le consistenze edilizie interrate;
- b) gli edifici e i manufatti non desumibili dalla cartografia aerofotogrammetrica di base, se non presenti nell'aggiornamento cartografico speditivo. Comunque gli edifici e manufatti legittimamente in essere ma non rappresentati, si considerano ricadenti in questa specifica di cui all'articolo 16;
- c) i manufatti di modestissima entità, anche precari o prefabbricati.
7. Si specifica che la rappresentazione di un immobile in una scheda non è condizione sufficiente per attestarne la conformità, la quale non prescinde dalla verifica della legittimità urbanistica ai sensi dell'art. 9bis del dpr380/2001 e dell'art. 133 della LR 65/2014.
8. Le disposizioni di cui al presente Titolo sono integrate dalle limitazioni e/o prescrizioni riferite a ciascun morfotipo di cui al Titolo 1, Parte 4, al territorio rurale di cui alla Parte 5 e alla tutela del paesaggio, dell'ambiente e della qualità degli insediamenti di cui alla Parte 6 delle presenti Norme.
9. Con riferimento alla classificazione operata dal presente strumento resta comunque ferma la facoltà per il Comune di procedere, anche su motivata segnalazione/richiesta di tecnico abilitato incaricato dalla proprietà, ai sensi dell'art. 3 c. 4 delle presenti norme.
10. Al fine di promuovere il risparmio energetico, sono incentivati gli interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente nel territorio comunale, in coerenza ai disposti della L.R. 11/2011, alla disciplina del presente titolo, e con le limitazioni contenute al Titolo 1 della Parte 4, della Parte 5 e della Parte 6, prevedendo la riduzione degli oneri di cui al seguente comma.
11. Ai sensi della L.R. 65/2104, al fine di agevolare gli interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico, il contributo di cui all'articolo 183 della suddetta legge è ridotto in misura non inferiore al 50% rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali, fatto salvo la facoltà del comune di Borgo San Lorenzo di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso.
12. Gli edifici, i complessi edilizi e le consistenze edilizie in genere realizzati posteriormente al 1954 e non ricompresi nel campo di applicazione di cui ai seguenti artt. 10-16, sono soggetti ad una valutazione combinata della qualità architettonica, delle valenze storico-testimoniali, delle caratteristiche morfotipologiche delle costruzioni, nonché del loro rapporto con il morfotipo urbano di riferimento o l'ambito del territorio rurale, attraverso una relazione a firma di tecnico abilitato. In caso di riscontro del valore storico - architettonico del manufatto, il medesimo è sottoposto alle seguenti categorie di intervento edilizio:
- a) manutenzione ordinaria e straordinaria, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'immobile;
- b) restauro e risanamento conservativo;
- c) ristrutturazione edilizia conservativa - RC1 e RC2.
13. Il PO riconosce il valore dei manufatti ferroviari legati alla linea ferroviaria faentina (opere d'arte quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: ponti, edifici, rifornitori idrici, cantoniere, ecc) e di cui per un riferimento tipologico rimanda alla pubblicazione "Inaugurazione della ferrovia Firenze-Faenza, 23 aprile 1893" (https://mostre.sba.unifi.it/tesori-inesplorati/it/135/la-ferrovia-firenze-faenza). Gli interventi su tali manufatti sono supportati da una relazione di approfondimento storico-architettonico e paesaggistico da parte del proponente, e sono sottoposti a parere della commissione comunale paesaggistica.
Art. 10 Edifici ricompresi nella Classe 1 - Edifici o complessi edilizi vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004, edifici pubblici con più di 70 anni e edifici o complessi edilizi di rilevante valore storico - architettonico
1. E' attribuita la Classe 1 agli edifici e/o complessi edilizi, unitamente alle loro pertinenze, che costituiscono componenti fondamentali dell'identità storico-culturale del territorio e capisaldi degli assetti insediativi e paesaggistici (comprensivi quindi degli edifici pubblici la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni).
2. Sugli edifici o complessi edilizi di Classe 1 sono consentite, nel rispetto delle limitazioni e/o prescrizioni, di cui al presente articolo le seguenti categorie di intervento edilizio:
- a) manutenzione ordinaria e straordinaria senza modifiche ai prospetti;
- b) restauro e risanamento conservativo;
- c) ristrutturazione edilizia conservativa - RC1.
3. Gli interventi sugli edifici e/o complessi edilizi di Classe 1 sono finalizzati alla conservazione dell'integrità materiale e al recupero degli organismi edilizi, alla loro protezione, alla trasmissione dei loro valori culturali. Sono supportati da approfondite analisi storiche, tipologiche, morfologiche sull'edificio o complesso edilizio, e assicurano pertanto piena compatibilità con:
- a) l'impianto morfotipologico dell'edificio e/o del complesso edilizio;
- b) la conservazione dei materiali, dei caratteri costruttivi, degli elementi decorativi originari;
- c) i caratteri spaziali e formali dell'edificio (o dei singoli edifici del complesso);
- d) la conservazione dell'autenticità storico-costruttiva del sistema di aggregazione volumetrica e di stratificazione dell'edificio e/o del complesso edilizio.
4. Negli edifici e complessi edilizi di classe 1 non è consentita la realizzazione di balconi e terrazze di qualsivoglia tipologia, ivi comprese quelle a tasca. E' ammessa la deroga alle vigenti norme igienico-sanitarie, previo parere della ASL, per quanto riguarda altezze, rapporti illuminanti, ventilazione naturale, superficie minima dei vani, ove il rispetto puntuale di tali disposizioni comporti contrasto con gli obiettivi culturali e le esigenze di tutela di cui al presente articolo.
5. Negli edifici e complessi edilizi di classe 1 sono consentiti interventi finalizzati al recupero dei sottotetti a fini abitativi nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. 5/2010, previo parere della Soprintendenza ove l'edificio risulti vincolato dalla parte II del Codice e in presenza di edifici o complessi edilizi di rilevante valore storico-architettonico previa presentazione della relazione di compatibilità di cui all'art. 138 della LR 65/2014 e comma 10 del presente articolo.
6. Il frazionamento in più unità immobiliari non deve comportare separazioni o elementi incongrui nelle parti dell'edificio o del complesso edilizio dotate di una propria individualità e unitarietà architettonica e funzionale, né porsi in contraddizione con le stratificazioni aggregative che hanno dato luogo alla configurazione attuale dell'immobile.
7. E' ammessa la deroga alle vigenti norme igienico-sanitarie, previo parere della ASL, per quanto riguarda altezze, rapporti illuminanti, ventilazione naturale, superficie minima dei vani, ove il rispetto puntuale di tali disposizioni comporti contrasto con gli obiettivi culturali e le esigenze di tutela di cui al presente articolo.
8. Non è consentita la realizzazione di cantine e vani accessori interrati o seminterrati in genere. La realizzazione di volumi tecnici interrati, delle dimensioni strettamente necessarie all'alloggiamento di apparecchiature tecnologiche, è consentita solo ove le vigenti norme di sicurezza non consentano l'utilizzazione di vani esistenti con le prescrizioni previste dall'art.7. In tal caso i volumi tecnici devono essere collocati fuori della proiezione dell'edificio.
9. Ferme restando eventuali limitazioni e/o prescrizioni derivanti dalla disciplina di cui al Titolo 1, Parte 4, sono ammesse le destinazioni d'uso previste dalle presenti norme per i singoli Morfotipi, aree o ambiti territoriali in cui ricadono gli edifici, a condizione che la destinazione prevista risulti compatibile con le esigenze di tutela di cui al presente articolo.
10. Conformemente ai metodi e alle tecniche del restauro, i progetti edilizi debbono assicurare, documentandola con specifici elaborati, un'adeguata qualificazione degli interventi proposti sotto il profilo storico, morfologico e paesaggistico, attraverso appropriate modalità di intervento e accurata scelta dei materiali, dei colori e delle tecniche costruttive, previa presentazione della relazione di compatibilità di cui all'art. 138 della L.R. 65/2014. Può essere prescritta l'adozione di particolari materiali, tipologie e modalità di intervento, coerenti e compatibili con quelle originarie, al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.
11. Fatta eccezione per interventi localizzati di manutenzione ordinaria o straordinaria, gli elaborati tecnici di progetto riferiti ad edifici e/o complessi edilizi di Classe 1 devono contenere la rappresentazione delle rispettive aree di pertinenza (parchi storici, giardini formali, pertinenze paesistiche storicizzate o meno) con la individuazione e la descrizione dei caratteri identificativi e degli elementi qualificanti (pavimentazioni, arredi, formazioni arboree decorative, terrazzamenti, etc.), nonché una dettagliata descrizione dei relativi interventi di conservazione e/o di valorizzazione, ove previsti, da attuarsi nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente comma 10.
12. Nelle aree di pertinenza degli edifici o complessi ricadenti in Classe 1:
- a) non sono consentite nuove recinzioni, o sistemazioni in genere, che alterino il rapporto storicamente consolidato tra edifici e spazi aperti limitrofi (giardini, aree di pertinenza storicizzate, territorio aperto);
- b) non possono essere realizzati frazionamenti nei resedi attraverso recinzioni o separazioni fisiche permanenti di qualunque natura. Tale disposizione si applica anche qualora siano state identificate parti di detta pertinenza ad esclusivo uso di nuove unità abitative;
- c) gli interventi relativi alle componenti stabili di arredo degli spazi aperti (pavimentazioni, illuminazione, cancellate, etc.) devono prevedere l'impiego di materiali nobili e il ricorso a tipologie coerenti con i caratteri storicizzati dell'edificio o del complesso edilizio;
- d) per eventuali nuovi impianti arborei e arbustivi è prescritto il ricorso alle specie autoctone e/o tipiche del paesaggio locale;
- e) non possono essere realizzate le piscine di cui all'art. 85, con la esclusione delle destinazioni turistico ricettiva e agricola - agriturismo.
13. Restano ferme le disposizioni relative ai requisiti e alle condizioni per il mutamento della destinazione d'uso di cui agli artt. 69 e 70 delle presenti norme.
Art. 11 Edifici ricompresi nella Classe 2 e Classe 2* - Edifici o complessi edilizi di valore storico - architettonico
1. E' attribuita la Classe 2 agli edifici o complessi edilizi edificati anteriormente all'anno 1954, riconosciuti nel P.S.I.M. quale invariante strutturale del territorio comunale e pertanto dal P.O. di valore storico - architettonico.
2. E' attribuita la Classe 2* agli edifici o complessi edilizi riconosciuti di valore storico - architettonico, testimoniali dell'identità urbana del territorio borghigiano.
3. Sugli edifici o complessi edilizi di Classe 2 e 2* sono consentite, nel rispetto delle limitazioni e/o prescrizioni di cui al presente articolo, le seguenti categorie di intervento edilizio:
- a) manutenzione ordinaria e straordinaria, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'immobile;
- b) restauro e risanamento conservativo;
- c) ristrutturazione edilizia conservativa - RC1;
- d) ristrutturazione edilizia ricostruttiva - RR1;
- e) addizioni volumetriche - AV (ad esclusione degli edifici ricompresi nella classe 2*);
- f) interventi pertinenziali - IP;
- g) nuova edificazione - NE, ad esclusione degli edifici ricompresi nella classe 2*.
4. Le soluzioni progettuali devono assicurare, documentandola con specifici elaborati, un'adeguata qualificazione degli interventi proposti sotto il profilo storico, morfologico e paesaggistico, attraverso appropriate modalità di intervento e accurata scelta dei materiali, dei colori e delle tecniche costruttive, al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo e un corretto inserimento dell'intervento nel contesto, anche per favorire l'uso razionale dell'energia e di fonti energetiche rinnovabili.
5. Sugli edifici di Classe 2 è altresì ammessa la realizzazione di soppalchi anche comportanti incremento di superficie utile (S.U.) con le modalità stabilite nel Regolamento edilizio.
6. Sugli edifici di Classe 2, con modalità coerenti e compatibili con le caratteristiche tipologiche, architettoniche e strutturali dell'edificio oggetto di intervento, è consentita, solo sul fronte non prospiciente lo spazio pubblico, la realizzazione di balconi o terrazze, qualora non esistenti. La realizzazione di terrazze a tasca sarà ammessa con esclusione degli edifici ricadenti nei morfotipi TS1 e TS2 e nei nuclei storici. La realizzazione di balconi o terrazze è limitata ad una per unità immobiliare, con superficie massima mq 6, distanza dal confine 1,5 m. e profondità massima di 1,50 m.
7. Negli edifici e complessi edilizi di classe 2* non è consentita la realizzazione di balconi e terrazze di qualsivoglia tipologia, ivi comprese quelle a tasca. E' ammessa la deroga alle vigenti norme igienico-sanitarie, previo parere della ASL, per quanto riguarda altezze, rapporti illuminanti, ventilazione naturale, superficie minima dei vani, ove il rispetto puntuale di tali disposizioni comporti contrasto con gli obiettivi culturali e le esigenze di tutela di cui al presente articolo.
8. Negli edifici e complessi edilizi di classe 2 e di classe 2* sono consentiti interventi finalizzati al recupero dei sottotetti a fini abitativi nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. 5/2010, previa presentazione della relazione di compatibilità di cui all'art. 138 della LR 65/2014 e al comma 13 del presente articolo.
9. Sugli edifici di Classe 2 è altresì, ammessa, una tantum, l'installazione di infissi per tamponamento di logge e porticati esistenti sul fronte non prospiciente lo spazio pubblico, a condizione che l'intervento risulti sia ascrivibile alla normativa sul risparmio energetico e sia realizzate con le caratteristiche delle serre solari di cui all'art. 57 del D.P.G.R. 39/R/2018 e compatibile con le caratteristiche tipologiche, architettoniche dell'edificio oggetto di intervento nonché con il contesto di riferimento e purchè siano rispettate le vigenti norme igienico-sanitarie.
10. Sugli edifici di Classe 2 fermo restando il rispetto di quanto disposto relativamente ai limiti di superficie per ciascuna unità immobiliare, è consentito il frazionamento in più unità, purché realizzato con modalità compatibili con le caratteristiche tipologiche, architettoniche e strutturali dell'edificio oggetto di intervento. In particolare l'intervento di frazionamento tiene conto:
- a) del processo di formazione dell'edificio (sincronico, diacronico) e delle eventuali trasformazioni che hanno dato luogo alla configurazione attuale dell'edificio (o dei singoli edifici del complesso);
- b) delle parti dotate di una propria individualità architettonica e funzionale.
11. Sugli edifici di Classe 2 è ammessa la realizzazione di cantine e/o di vani accessori interrati o seminterrati. I volumi tecnici interrati di altezza inferiore a 2,40 m. I volumi tecnici interrati delle dimensioni strettamente necessarie all'alloggiamento di apparecchiature tecnologiche, possono essere collocati fuori della proiezione dell'edificio soprastante solo ove le vigenti norme di sicurezza non consentano l'utilizzazione di vani esistenti ovvero non consentano la loro collocazione entro la proiezione dell'edificio soprastante, fermo restando comunque il rispetto delle disposizioni che regolano i singoli morfotipi o ambiti territoriali.
12. Sugli edifici di Classe 2 è consentito una tantum un incremento volumetrico realizzabile in alternativa mediante:
- a) interventi pertinenziali, come definiti all'art. 7 delle presenti norme, ad eccezione del morfotipo TS1, TS2, TR3 e dei Nuclei storici ove il limite è fissato in 30 mc di VTot di cui all'art.22 del DPGR 39/R/2018 per i quali vale quanto indicato, rispettivamente, dagli artt. 34, 35 e 49 delle presenti norme. Nel territorio rurale sono consentiti nella misura massima di 60 mc di VTot.
- b) addizioni volumetriche, come definite dall'art. 6 delle presenti norme, finalizzate a migliorare e/o a razionalizzare l'utilizzo dell'immobile. Nelle aree di cui all'art. 52 sono ammesse con le limitazioni di cui allo stesso articolo. Tale incremento non è ammesso per gli edifici ricadenti all'interno dei Morfotipi storici TS.1, TS.2 e dei Nuclei storici di cui rispettivamente agli artt. 34 e 49. Le addizioni volumetriche devono essere collocate in aderenza alla facciata non prospiciente lo spazio pubblico, o comunque a facciate non visibili dalla pubblica via. In ogni caso, le addizioni volumetriche sono ammesse se:
- - l'intervento risulta pienamente compatibile con i caratteri tipologici, formali, costruttivi e strutturali dell'edificio preesistente e garantisce un corretto inserimento nel contesto di riferimento: a tal fine la soluzione progettuale analizza in particolare i rapporti planoaltimetrici dell'intervento sia con l'edificio che con il tessuto circostante (allineamenti, profili, linee di gronda, scansioni dei prospetti sugli spazi pubblici, etc.);
- - l'intervento sia proposto da tutti i proprietari dell'immobile interessato dall'incremento una tantum;
- - non potrà essere realizzato se ricorre la casistica di cui all'art. 4, c. 4.
13. Sugli edifici di Classe 2* è consentito un incremento volumetrico realizzabile mediante interventi pertinenziali realizzabili solo sul fronte non prospiciente lo spazio pubblico, come definiti dall'art. 7 delle presenti norme, ad eccezione del morfotipo TS1, TS2 e dei nuclei storici ove il limite è fissato in 30 mc di V tot art. 22 del DPGR 39/R/2018, per i quali vale quanto indicato rispettivamente dagli artt. 34, 35 e 49 delle presenti norme. Nel territorio rurale sono consentiti nella misura massima di 60 mc di VTot.
14. Sugli edifici di Classe 2 e Classe 2* è consentita la modifica dei prospetti purché gli interventi risultino coerenti con gli elementi architettonici, tipologici, e formali caratterizzanti il contesto urbano di riferimento e contribuiscano all'eliminazione di eventuali elementi disarmonici originati da modifiche apportate in epoche successive a quella di costruzione previa presentazione della relazione di compatibilità di cui all'art. 138 della LR 65/2014.
15. Per gli edifici o complessi edilizi di Classe 2 e di Classe 2* la realizzazione di nuove sistemazioni o elementi di arredo (recinzioni, cancelli, pavimentazioni, sistemazioni arboree, etc.) nelle aree pertinenziali degli edifici o complessi edilizi è attuata con criteri e tecniche costruttive coerenti con il contesto e garantisce comunque la salvaguardia di eventuali sistemazioni e/o elementi di arredo aventi rilevanza storica o testimoniale.
16. Gli interventi di cui ai commi precedenti devono riguardare l'intero complesso edilizio nell'ambito del morfotipo TR.4 di cui all'art. 37 delle presenti norme, mediante progetto unitario che potrà essere eseguito per stralci.
17. Gli edifici o complessi edilizi che per vetustà, calamità naturali, eventi bellici o cause accidentali, manifestassero un crollo di consistente entità, afferente ad una porzione dell'involucro edilizio maggiore al 50% della sua consistenza originaria, sono soggetti alle prescrizioni per gli edifici diruti di cui all'art. 15 delle presenti norme, anche se classificati in classe 2 o 2*.
18. Restano ferme le disposizioni relative ai requisiti e alle condizioni per il mutamento della destinazione d'uso di cui agli artt. 69 e 70 delle presenti norme.
19. Sugli edifici di Classe 2* non sono consentite:
- a) addizioni volumetriche di cui all'art. 6;
- b) piscine di cui all'art. 85.
Art. 12 Edifici ricompresi nella Classe 3 - Edifici o complessi di modesto valore, neutri e/o compatibili rispetto al contesto
1. E' attribuita la Classe 3 agli edifici di varia tipologia (edifici multipiano in linea, tipologie a torre, a blocco, aggregazioni lineari di case a schiera, etc.) unifamiliari o plurifamiliari, di formazione successiva agli anni cinquanta del secolo scorso, privi di interesse sotto il profilo architettonico e/o morfologico, ma sostanzialmente coerenti o quantomeno compatibili con il contesto urbano, periurbano o rurale di riferimento.
2. Gli edifici di Classe 3 comprendono anche gli annessi agricoli stabili realizzati in applicazione delle norme regionali per la tutela e valorizzazione del territorio rurale.
3. Sugli edifici di Classe 3 sono consentite, nel rispetto delle limitazioni e/o prescrizioni di cui al presente articolo, le seguenti categorie di intervento edilizio:
- c) manutenzione ordinaria e straordinaria, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'immobile;
- d) restauro e risanamento conservativo;
- e) ristrutturazione edilizia conservativa - RC1 e RC2;
- f) ristrutturazione edilizia ricostruttiva - RR1 e RR2;
- g) addizione volumetrica - AV;
- h) interventi pertinenziali - IP;
- i) nuova edificazione - NE.
4. Sugli edifici o complessi edilizi di Classe 3 sono consentiti gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva con incremento volumetrico nei limiti massimi del 20% del volume legittimo demolito con il mantenimento dell'edificio nell'area di sedime ad eccezione di comprovate problematiche di carattere geologico. Nelle aree urbane l'intervento dovrà essere finalizzato al ripristino degli allineamenti planoaltimetrici del morfotipo di riferimento.
5. Gli interventi di addizione volumetrica non sono ammessi all'interno dei Morfotipi TS1, TS2 e dei Nuclei storici di cui rispettivamente agli artt. 34 e 50 delle presenti norme. Gli interventi di addizione volumetrica non potranno essere realizzati se non ricorre la casistica di cui all'art. 4, c. 4.
6. Sugli edifici o complessi edilizi di Classe 3 sono consentiti gli interventi pertinenziali nella misura massima del 20% del volume esistente, e comunque tenendo conto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
- a) del territorio rurale ove il limite è fissato a 60 mc di V Tot;
- b) dei Morfotipi TS.1, TS.2 e TR.3 e dei nuclei storici ove il limite è fissato a 30 mc di V Tot per i quali vale quanto indicato rispettivamente dagli artt. 34, 35 e 49 delle presenti norme.
7. La realizzazione di interventi pertinenziali, sistemazioni arboree e arbustive, recinzioni, cancelli, pavimentazioni, elementi di arredo etc. nelle aree di pertinenza degli edifici di Classe 3 è attuata con criteri e tecniche costruttive coerenti con il contesto, nel rispetto delle limitazioni e/o prescrizioni contenute nelle norme che regolano i singoli morfotipi ed il territorio rurale.
8. Negli edifici a destinazione produttiva, su un solo lato e in aderenza al manufatto, per le funzioni di carico e scarico o deposito, è consentita la realizzazione di una tettoia con profondità massima di m.4,00 e comunque non eccedente il lato del fabbricato.
9. Gli interventi di cui al precedente comma 3 lettere d), e) e f) devono riguardare l'intero complesso edilizio nell'ambito del morfotipo TR.4 di cui all'art. 46 delle presenti norme, mediante progetto unitario da eseguirsi anche a stralci.
10. I progetti edilizi - in particolare quelli riferiti ad interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva, di demolizione e ricostruzione (parziale o totale), nonché quelli comunque comportanti incrementi volumetrici - debbono assicurare, documentandola con specifici elaborati, un'adeguata qualificazione degli interventi proposti attraverso soluzioni architettoniche finalizzate a garantire un corretto inserimento dell'intervento nel contesto. A tale scopo sono corredati da una ampia documentazione fotografica estesa all'intorno (urbano, periurbano, rurale) di riferimento e dalla relazione di compatibilità di cui all'art. 138 della LR 65/2014.
11. Gli edifici o complessi edilizi che per vetustà, calamità naturali, eventi bellici o cause accidentali, manifestassero un crollo di consistente entità, afferente ad una porzione dell'involucro edilizio maggiore al 50% della sua consistenza originaria, sono soggetti alle prescrizioni per gli edifici diruti di cui all'art. 15 delle presenti norme, anche se classificati in classe 3.
12. Restano ferme le disposizioni relative ai requisiti e alle condizioni per il mutamento della destinazione d'uso di cui agli artt. 69 e 70 delle presenti norme.
Art. 13 Edifici ricompresi nella Classe 4.1 - Edifici o complessi di nullo valore, non in contrasto con i caratteri del contesto
1. E' attribuita la Classe 4.1 agli edifici di varia tipologia (edifici multipiano in linea, tipologie a torre, a blocco, aggregazioni lineari di case a schiera, etc.) unifamiliari o plurifamiliari, privi di interesse sotto il profilo architettonico e/o morfologico, ma sostanzialmente coerenti o quantomeno compatibili con il contesto urbano, periurbano o rurale di riferimento.
2. Gli edifici di Classe 4.1 comprendono anche gli annessi agricoli stabili realizzati in applicazione delle norme regionali per la tutela e valorizzazione del territorio rurale.
3. Sugli edifici di Classe 4.1 sono consentite, nel rispetto delle limitazioni e/o prescrizioni di cui al presente articolo, le seguenti categorie di intervento edilizio:
- a) manutenzione ordinaria e straordinaria;
- b) restauro e risanamento conservativo;
- c) ristrutturazione edilizia conservativa - RC1, RC2 e RC3;
- d) ristrutturazione edilizia ricostruttiva - RR1 e RR2;
- e) addizione volumetrica - AV;
- f) interventi pertinenziali - IP;
- g) nuova edificazione - NE.
4. Sugli edifici o complessi edilizi di Classe 4.1 sono consentiti gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva con incremento volumetrico nei limiti massimi del 20% del volume legittimo demolito con il mantenimento dell'edificio nell'area di sedime ad eccezione di comprovate problematiche di carattere geologico. Nelle aree urbane l'intervento dovrà essere finalizzato al ripristino degli allineamenti planoaltimetrici del morfotipo di riferimento.
5. Gli interventi di addizione volumetrica non sono ammessi all'interno dei Morfotipi TS.1, TS.2 e dei Nuclei storici di cui rispettivamente agli artt. 34, 35 e 49 delle presenti norme.
6. Sugli edifici o complessi edilizi di Classe 4.1 sono consentiti gli interventi pertinenziali nella misura massima del 20% del volume esistente, ad esclusione:
- a) del territorio rurale ove il limite è fissato a 20 mq di S.E.;
- b) dei Morfotipi TS.1 e dei nuclei storici ove il limite è fissato a 10 mq di S.E. per i quali vale quanto indicato rispettivamente dagli artt. 34 e 50 delle presenti norme.
7. I progetti edilizi - in particolare quelli riferiti ad interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva, di demolizione e ricostruzione (parziale o totale), nonché quelli comunque comportanti incrementi volumetrici - debbono assicurare, documentandola con specifici elaborati, un'adeguata qualificazione degli interventi proposti attraverso soluzioni architettoniche finalizzate a garantire un corretto inserimento dell'intervento nel contesto. A tale scopo sono corredati da una ampia documentazione fotografica estesa all'intorno (urbano, periurbano, rurale) di riferimento.
8. La realizzazione di interventi pertinenziali, sistemazioni arboree e arbustive, recinzioni, cancelli, pavimentazioni, elementi di arredo etc. nelle aree di pertinenza degli edifici di Classe 4.1 è attuata con criteri e tecniche costruttive coerenti con il contesto, nel rispetto delle limitazioni e/o prescrizioni contenute nelle norme che regolano i singoli morfotipi.
9. Negli edifici a destinazione produttiva, su un solo lato e in aderenza al manufatto, per le funzioni di carico e scarico o deposito, è consentita la realizzazione di una tettoia con profondità massima di m.4,00 e comunque non eccedente il lato del fabbricato.
10. Gli interventi di cui al precedente comma 3 lettere d), e) e f) devono riguardare l'intero complesso edilizio nell'ambito del morfotipo TR.4, mediante progetto unitario da eseguirsi anche a stralci.
11. Gli edifici o complessi edilizi che per vetustà, calamità naturali, eventi bellici o cause accidentali, manifestassero un crollo di consistente entità, afferente ad una porzione dell'involucro edilizio maggiore al 50% della sua consistenza originaria, sono soggetti alle prescrizioni per gli edifici diruti di cui all'art. 15 delle presenti norme, anche se classificati in classe 3.
12. Restano ferme le disposizioni relative ai requisiti e alle condizioni per il mutamento della destinazione d'uso di cui agli artt. 69 e 70 delle presenti norme.
Art. 14 Edifici ricompresi nella Classe 4.2 - Edifici o complessi di nullo valore, detrattori dei caratteri del contesto
1. E' attribuita la Classe 4.2 agli edifici di varia tipologia (edifici multipiano in linea, tipologie a torre, a blocco, aggregazioni lineari di case a schiera, etc.) unifamiliari o plurifamiliari, in genere di formazione successiva agli anni cinquanta del secolo scorso, incongrui sotto il profilo architettonico e/o morfologico e sostanzialmente detrattori rispetto ai caratteri del contesto urbano, periurbano o rurale di riferimento. Per tali edifici il presente P.O. prescrive esclusivamente interventi volti alla mera conservazione del manufatto o alla sua ricostruzione o sostituzione.
2. Sugli edifici di Classe 4.2 sono consentite, nel rispetto delle limitazioni e/o prescrizioni di cui al presente articolo, le seguenti categorie di intervento edilizio:
- a) manutenzione ordinaria e straordinaria;
- b) ristrutturazione edilizia conservativa - RC1, limitatamente alla modifica dei prospetti
- c) ristrutturazione edilizia ricostruttiva - RR2, con possibilità di contestuale incremento volumetrico nei limiti del 20% del volume legittimo demolito finalizzati al solo ripristino degli allineamenti planoaltimetrici del morfotipo di riferimento con esclusione del contesto del morfotipo TS.1;
- d) nuova edificazione - NE, limitatamente ai volumi tecnici interrati di cui all'art. 7, c. 5.
3. Gli edifici o complessi edilizi sottoposti alla ristrutturazione edilizia ricostruttiva - RR2 di cui al comma 2 lett. c) possono modificare la propria classe di valore secondo l'art. 3 c. 4 delle presenti norme.
4. Restano ferme le disposizioni relative ai requisiti e alle condizioni per il mutamento della destinazione d'uso di cui agli artt. 69 e 70 delle presenti norme.
Art. 15 Ricostruzione di edifici diruti - Classe R
1. Gli edifici diruti sono individuati negli elaborati DIS01.1, DIS01.2 e DIS01.3 in scala 1:10.000 con apposito segno grafico (lettera R) e nelle schede tematiche del patrimonio edilizio esistente QC.02 e QC.04.
2. E' consentita la ricostruzione di edifici diruti - per vetustà, calamità naturali, eventi bellici o cause accidentali - con interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva RR3, come definiti all'art. 4 delle presenti norme, purché siano rispettate le modalità di cui ai successivi commi 3, 4, 5 e sussistano i seguenti requisiti concorrenti:
- a) esistenza del perimetro murario, ancorché diruto;
- b) produzione da parte dell'avente titolo di documentazione in ordine alla preesistenza e alla consistenza planivolumetrica del fabbricato originario;
- c) l'edificio da ricostruire sia accessibile da una viabilità carrabile esistente e quindi non richieda la realizzazione di nuova viabilità ma solo il ripristino della viabilità esistente, né opere di urbanizzazione che inducano movimenti di terra o sistemazioni che alterino il carattere eventualmente rinaturalizzato dei luoghi.
3. La consistenza planivolumetrica deve essere rilevabile da elementi strutturali riscontrabili in loco nonché da dati dimensionali direttamente desumibili da documentazione grafica e/o fotografica significativa tanto nel riferimento dimensionale che nell'effettiva localizzazione dell'edificio. Il riscontro in sito di elementi fisici probanti la consistenza planimetrica può essere confermato anche da altra documentazione dalla quale sia inequivocabilmente desumibile la consistenza volumetrica e il profilo altimetrico. Non assumono valore di accertamento della consistenza planivolumetrica le prove testimoniali.
4. L'intervento di ricostruzione deve riproporre il più fedelmente possibile le caratteristiche tipologiche, formali e costruttive dell'edificio preesistente, garantendo dal punto di vista paesaggistico e ambientale, anche nell'uso dei materiali e nelle tecniche di finitura, un corretto inserimento nel contesto di riferimento.
5. Le funzioni ammesse sono quelle del morfotipo in cui il rudere ricade o quelle stabilite per il territorio rurale di cui al Titolo 1 della Parte 5 delle presenti norme.
6. L'intervento non può comportare traslazione del fabbricato originario.
7. Restano ferme le disposizioni relative ai requisiti e alle condizioni per il mutamento della destinazione d'uso di cui agli artt. 69 e 70 delle presenti norme.
8. Gli edifici o complessi edilizi sottoposti alla ristrutturazione edilizia ricostruttiva - RR3 di cui al comma 2 possono modificare la propria classe di valore secondo l'art. 3 c. 4 delle presenti norme.
Art. 16 Edifici e manufatti privi di classificazione ed edifici non schedati / non classificati
1. Gli edifici e i manufatti ricadenti nel territorio urbanizzato privi di classificazione assumono le prescrizioni contenute nelle norme che regolano i singoli morfotipi di appartenenza di cui al Titolo 1 della Parte 4. Per tutti gli altri edifici, appartenenti al territorio rurale, valgono le disposizioni dei seguenti commi contenute in questo articolo.
2. Nel caso in cui l'edificio sia notificato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 sono ammessi gli interventi consentiti agli edifici ricompresi nella classe di valore 1 di cui all'art. 10 delle presenti norme.
3. Nel caso in cui l'edificio risulti realizzato precedentemente all'anno 1954 (riferimento volo aereo 1954) sono ammessi gli interventi consentiti agli edifici ricompresi nella classe di valore 2 di cui all'art. 11 delle presenti norme. Qualora gli edifici e i manufatti siano di tipo precario, o prefabbricato e/o costituiti da multimateriali si dovranno comunque ricomprendere nella classe 4.2 di cui all'art.14 delle presenti norme.
4. Nel caso in cui l'edificio risulti realizzato successivamente all'anno 1954 (riferimento volo aereo 1954) sono ammessi gli interventi consentiti agli edifici ricompresi nella classe 3 di cui all'art. 12 delle presenti norme. Qualora gli edifici e i manufatti siano di tipo precario, o prefabbricato e/o costituiti da multimateriali si dovranno comunque ricomprendere nella classe 4.2 di cui all'art.14 delle presenti norme.
5. Restano ferme le disposizioni relative ai requisiti e alle condizioni per il mutamento della destinazione d'uso di cui agli artt. 69 e 70 delle presenti norme.