Art. 112. Ambito di applicazione

1. In relazione all'elaborato VAS01 le misure di mitigazione e/o compensazione rappresentano le condizioni alla trasformazione o le misure previste per impedire, ridurre e compensare gli eventuali impatti significativi sull'ambiente a seguito dell'attuazione del P.O.. Tali misure emergono dagli impatti delle trasformazioni sull'ambiente e pertanto si raccomanda che, in fase di implementazione e di attuazione degli interventi previsti dal P.O., ci si allinei in ordine generale alle misure di mitigazione descritte nel presente titolo ed in particolare a quanto riportato nell'elaborato richiamato.

Art. 113. Tutela della risorsa idrica

1. Il Piano Strutturale Intercomunale nella Carta della Tutela dele Risorse Idrogeologiche (QC.B04) individua la rete dei pozzi e delle sorgenti destinate all'approvvigionamento del pubblico acquedotto, con le relative zone di rispetto e di tutela assoluta:

  1. a) La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni; essa deve avere ha un'estensione in caso di acque sotterrane di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, e deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad alle relative infrastrutture di servizio.
  2. b) La zona di rispetto e costituita da un'area di 200 metri di raggio dal punto di captazione, salvo diversa indicazione, includendo quindi anche la zona di tutela assoluta. In questa zona sono vietati l'insediamento dei centri di pericolo e lo svolgimento delle attività previste dall'art. 94 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale", come declinate in parte dalla delibera di giunta regionale n. 872 del 13 luglio 2020, tali aree (giugno 2023) risultano al momento interessate da un processo di revisione ai sensi del D.G.R.T. 872/2020.

2. Nella medesima carta sono individuate le classi di permeabilità dei terreni, fornendo pertanto una indicazione preliminare sulla potenziale vulnerabilità delle risorse idriche del sottosuolo. Le trasformazioni urbanistiche ed infrastrutturali dovranno necessariamente confrontarsi con le condizioni di fragilità idrogeologica eventualmente presenti onde adottare soluzioni progettuali che non introducono fattori di pressione che possano alterare significativamente, lo stato qualitativo della risorsa.

3. Nelle aree D4 e D3 relative alla perimetrazione delle aree a diversa disponibilità della risorsa idrica del Piano Bilancio Idrico dell'Autorità di Bacino distrettuale, non possono essere autorizzate nuove attività industriali idroesigenti o attività florovivaistiche che ricorrano all'approvvigionamento idrico da risorse idriche sotterranee. Le trasformazioni urbanistiche ed infrastrutturali dovranno necessariamente confrontarsi con le condizioni di fragilità idrogeologica eventualmente presenti onde adottare soluzioni progettuali che non introducono fattori di pressione che possano alterare significativamente, lo stato quantitativo della risorsa.

4. Al fine di valutare l'eventuale impatto quantitativo e qualitativo sul sottosuolo e sulle acque sotterranee connesso alla realizzazione di nuove infrastrutture interrate, volumi interrati, opere strutturali e fondali, che possano alterare il locale assetto idrogeologico, le nuove previsioni urbanistiche dovranno essere dotate di un appropriato quadro conoscitivo ante operam, che contenga dati idrogeologici di sito, necessari per delineare la fattibilità dell'intervento, individuando eventuali misure di mitigazione e monitoraggio, nell'ottica di una tutela delle risorse idriche sotterranee.

5. Sono ammesse le opere di captazione di risorse idriche sotterranee per usi domestici e destinati al consumo umano, a servizio di insediamenti residenziali e ricettivi, previa dimostrazione circa l'impossibilità tecnico economica di allacciarsi al pubblico acquedotto.

6. Il reticolo idrografico e di gestione è individuato dalla Regione attuando quanto disposto dalla Legge regionale 79/2012. Il reticolo idraulico, così come definito dalla legge, è soggetto alle misure di tutela e alla salvaguardia di m 10 dalle sponde derivante dall'art. 96.f del R.D. 523/1904, oltre che ai disposti di cui alla L.R. 80/2015 e L.R. 41/2018.

7. Al fine di favorire il corretto uso della risorsa idrica nonché la riduzione dei prelievi idrici e l'eliminazione degli sprechi, gli interventi sono subordinati, fatto salvo i soli casi di comprovata impossibilità tecnica:

  1. a) all'allaccio con la rete acquedottistica;
  2. b) alla preventiva valutazione del fabbisogno idrico ed alla contestuale verifica di sostenibilità con l'Ente Gestore, nei casi di previsione e progettazione delle aree di trasformazione;
  3. c) a perseguire la riduzione della quantità di acqua dispersa da tubazioni acquedottistiche, attraverso il rinnovamento e la sostituzione di tutti i tratti affetti dal problema, sulla base delle indicazioni che potranno essere individuate dall'Ente Gestore nell'ambito della previsione e progettazione delle aree di trasformazione;
  4. d) alla raccolta e al reimpiego delle acque meteoriche per usi compatibili;
  5. e) all'utilizzo di sistemi per la riduzione dei consumi idrici;
  6. f) al recupero ed al riciclo delle acque reflue, depurate, per usi compatibili.

8. Al fine di preservare lo stato qualitativo della risorsa idrica sotterranea e superficiale, gli interventi sono subordinati, fatto salvo i soli casi di comprovata impossibilità tecnica:

  1. a) a garantire ove possibile l'allaccio all'infrastruttura fognaria; qualora ciò non fosse possibile è necessario adottare le migliori tecnologie per la depurazione a piè d'utenza e lo smaltimento dei reflui, nel rispetto degli standard qualitativi richiesti in base al ricettore finale ed in ragione della vulnerabilità idrogeologica;
  2. b) all'adozione di specifiche ed adeguate misure di depurazione, a piè d'utenza, nel caso di recupero e riciclo delle acque reflue per usi irrigui o, in alternativa, sia prevista la dispersione delle stesse sul suolo o sottosuolo;
  3. c) alla raccolta e il reimpiego delle acque meteoriche per usi compatibili;
  4. d) laddove, al di fuori delle aree di trasformazione, si venga a creare la possibilità di allacciamento per aree non servite da pubblica fognatura, sarà compito dell'Ente gestore valutarne la fattibilità anche in ragione dei nuovi carichi reflui prodotti e delle caratteristiche della rete in loco.

9. Le modifiche del coefficiente di deflusso conseguenti ad interventi urbanistico-edilizi ed infrastrutturali, con incremento di superficie coperta (Sc), ovvero derivanti dalla realizzazione di piazzali e parcheggi, sistemazioni esterne e loro modifiche, fatto salvo quanto già espressamente indicato all'articolo seguente, devono essere compensate mediante:

  1. a) modalità costruttive e materiali di rivestimento di piazzali e parcheggi di tipologia idonea a consentire l'infiltrazione delle acque meteoriche nel sottosuolo;
  2. b) opere di autocontenimento, quando non sia verificata l'efficienza delle reti idrologiche naturali o artificiali di recapito delle acque del lotto interessato dall'intervento.

10. I nuovi spazi pubblici destinati a piazzali, parcheggi e viabilità ciclopedonale, devono essere realizzati con modalità costruttive che consentano l'infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque. Sono consentite deroghe a tale disposizione solo per comprovati motivi di sicurezza o di tutela dei beni culturali e paesaggistici.

11. Il convogliamento diretto delle acque piovane in fognatura o in corsi d'acqua superficiali deve essere evitato quando è possibile dirigere le acque in aree adiacenti con superficie permeabile, a condizione che non si determinino danni conseguenti a ristagno e/o che non sussistano rischi di inquinamento del suolo e del sottosuolo.

12. La realizzazione di parcheggi e spazi pubblici e privati deve essere attuata con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l'impermeabilizzazione e permettano l'infiltrazione delle acque nel suolo, evitando fenomeni di contaminazione delle acque sotterranee e superficiali da parte di scarichi di qualsiasi natura e di qualsiasi provenienza.

Art. 114. Integrità fisica del territorio

1. Le nuove previsioni urbanistiche ed infrastrutturali, non dovranno comportare alterazioni dell'equilibrio idrogeologico e delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche dei luoghi e dovranno inoltre garantire il mantenimento e/o recupero delle funzioni ecosistemiche svolte dal suolo.

2. Nelle fasi progettuali attuative è necessario operare una suddivisione che consenta di differenziare il consumo di suolo permanente da quello reversibile.

3. Qualsiasi intervento di iniziativa pubblica o privata che coinvolga versanti o pendici caratterizzate da terrazzamenti e sistemazioni agrarie funzionali alla corretta regimazione delle acque, non dovrà alterarne gli equilibri e la morfologia del terreno, garantendo e se del caso migliorando il locale assetto idrogeologico locale.

4. Laddove vi siano interventi di recupero e/o rigenerazione urbana è necessario provvedere ad incrementare e contabilizzare le superfici di destrutturazione per il recupero dei servizi ecosistemici del suolo. Nei casi in cui vi sia perdita di funzioni ecosistemiche occorrerà prevedere misure di mitigazione opportunamente valutate anche in ragione della fattibilità tecnica (es. infiltrazione e raccolta dell'acqua piovana per l'assorbimento dell'acqua, tetti verdi per la ritenzione dell'acqua, la biodiversità e la termoregolazione; pareti verdi per il raffrescamento; fattorie e orti urbani per la produzione di biomassa).

5. Ai fini della trasformazione urbanistica, nonché per gli interventi edilizi diretti volti al cambio di destinazione d'uso di immobili con destinazioni produttive, industriali o artigianali da convertire a usi di tipo residenziale, verde pubblico o assimilabili (nidi, scuole, etc.), è necessario prevedere l'esecuzione di indagini preliminari per la verifica dell'integrità ambientale del sito.

6. Gli interventi su terreni che comportino trasformazioni degli assetti del territorio, come movimenti di terra, modificazione dello stato e consistenza delle colture arboree, modifiche delle opere di regimazione delle acque superficiali e profonde, sono consentiti se realizzati in conformità delle norme di tutela del presente P.O..

Art. 115. Inquinamento elettromagnetico ed impianti per il trasporto dell'energia

1. Gli interventi di trasformazione e/o riqualificazione degli assetti insediativi suscettibili di determinare permanenze umane prolungate in prossimità degli impianti di radiocomunicazione e/o in prossimità di linee elettriche ad alta tensione, sono subordinati ad una preventiva valutazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici indotti. In particolare, qualora gli interventi siano adibiti a funzioni abitative ovvero ad altre funzioni comportanti la permanenza di persone per periodi giornalieri superiori a 4 ore, in prossimità di elettrodotti ad alta tensione, il proponente la trasformazione deve produrre apposita documentazione che attesti la definizione delle fasce di rispetto secondo quanto indicato agli art. 5 e 6 del D.P.C.M. 8 luglio 2003 e ss.mm.ii..

2. Nei singoli casi specifici in cui il richiedente intende costruire ad una distanza dalla linea elettrica inferiore alla Dpa, dovrà essere preventivamente richiesto al gestore il calcolo esatto della fascia di rispetto lungo le necessarie sezioni della linea, al fine di consentire una corretta valutazione dell'induzione magnetica.

3. Il proponente trasformazioni che comportino l'installazione di impianti tecnologici, a rete e puntuali, per il trasporto dell'energia, delle materie prime e per le telecomunicazioni, prevede misure atte a:

  1. a) Minimizzare l'impatto visivo;
  2. b) Garantire la salvaguardia dei valori paesaggistici, idrogeologici e di area protetta;
  3. c) Garantire la tutela dall'inquinamento idrico, acustico, atmosferico ed elettromagnetico.
  4. d) Salvaguardare flora e fauna.

Art. 116. Riduzione inquinamento atmosferico e miglioramento mobilità urbana

1. Per le aree di trasformazione anche correlate a mutamenti della destinazione d'uso, che comportino rilevanti incrementi di carico urbanistico, sono sviluppati scenari previsionali in termini di emissioni inquinanti in atmosfera (sia dirette che indirette) e individuate misure di mitigazione monitoraggio e compensazione.

2. Per le suddette aree al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico legato agli insediamenti ed al traffico indotto, dovrà essere valutata:

  1. a) la dotazione di parcheggi esistenti e delle aree di sosta nelle aree limitrofe, per l'eventuale adeguamento ove necessario;
  2. b) la fattibilità di interventi atti a sviluppare elementi di connessione intermodale con i limitrofi punti di interesse;
  3. c) la possibilità di realizzare percorsi ciclabili e pedonali di collegamento sia con la rete ciclopedonale esistente ed in progetto, che con le fermate dei servizi di trasporto pubblico locale;
  4. d) l'installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici;
  5. e) per gli edifici, la possibilità di ricorrere a fonti di energia rinnovabili e sostenibili (pompe di calore, pannelli solari, pannelli fotovoltaici, etc.) al fine di abbattere le emissioni climalteranti prodotte dall'utilizzo dei combustibili fossili;
  6. f) la possibilità di favorire l'utilizzo di mezzi ad alimentazione elettrica nei distretti a destinazione produttiva, artigianale e direzionale;
  7. g) l'installazione di stalli per bici nei pressi di punti attrattori.
  8. 3. Nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi espressi al precedente comma, dovrà inoltre essere realizzato uno specifico studio del traffico che verifichi i livelli di servizio delle strade interessate, e restano in pregiudicato tutti gli aspetti sulla sostenibilità della rete stradale limitrofa.

Art. 117. Sostenibilità edilizia e risparmio energetico

1. In tutto il territorio comunale deve essere perseguito il contenimento dei consumi energetici ed il ricorso a fonti energetiche rinnovabili.

2. Gli interventi devono raggiungere le migliori prestazioni possibili, alla luce del quadro normativo vigente, adottando soluzioni progettuali per massimizzare l'isolamento termico degli edifici e utilizzare materiali da costruzione isolanti nell'ottica dell'efficientamento energetico.

3. Dovranno essere predisposte idonee schermature, anche di tipo vegetale, per la riduzione del carico termico solare estivo.

4. In sede di progettazione, compatibilmente con il sistema vincolistico presente:

  1. a) deve essere valutata la possibilità di realizzazione, anche parziale, di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili dotati di opportuni sistemi di accumulo energetico;
  2. b) devono essere adottate soluzioni progettuali che consentano l'accesso ottimale alla radiazione solare e all'utilizzo accorto dei venti prevalenti per favorire la climatizzazione e il raffrescamento naturale degli edifici;
  3. c) nell'ambito della riqualificazione di aree produttive privilegiare tetti e pareti verdi.
  4. d) valutare la possibilità di adottare impianti geotermici a bassa entalpia;
  5. e) in caso di nuova costruzione o ristrutturazione di un intero edificio composto da almeno quattro unità immobiliari a medesima destinazione d'uso, dovranno essere installati impianti termici centralizzati.

5. Tutti gli interventi necessari per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono subordinati ai relativi atti di assenso, autorizzazioni o nulla osta, quali autorizzazioni ambientali, paesaggistiche, di tutela del patrimonio storico-artistico, della salute o della incolumità, obbligatorie ai sensi delle normative di settore. In tal senso sono ammessi su tutto il territorio comunale i seguenti impianti, con le possibili limitazioni imposte da vincoli e/o direttive e norme vigenti:

  1. a) impianti solari termici integrati sulle coperture di edifici e manufatti;
  2. b) impianti solari fotovoltaici, integrati o parzialmente integrati sulle coperture di edifici e manufatti, finalizzati all'autoconsumo, per uso domestico o per attività aziendali;
  3. c) ad eccezione del territorio urbanizzato, possono essere realizzati impianti fotovoltaici a terra, nel rispetto delle restrizioni localizzative imposte dal P.A.E.R. (aree idonee / non idonee), ed in ragione di quanto richiamato nelle successive modifiche normative introdotte in materia di semplificazione. Tali interventi non dovranno comunque compromettere le funzioni ecosistemiche dei suoli. Tali soluzioni dovranno essere subordinate ad una preliminare verifica da parte di tecnici abilitati atta a dimostrare i suddetti requisiti.

Art. 118. Miglioramento del clima urbano e sviluppo/mantenimento delle connessioni verdi

1. Ogni intervento deve contribuire alla riduzione delle isole di calore, al miglioramento del comfort termico, allo sviluppo/mantenimento delle connessioni verdi ed al miglioramento della permeabilità dei suoli e del drenaggio. A tal fine, ogni intervento, fatto salvo comprovata impossibilità tecnica o in funzione dei vincoli esistenti, deve:

  1. a) prevedere specifiche formazioni arboree di forma e di opportune dimensioni al fine di massimizzare le superfici ombreggiate e quindi limitare il fenomeno di isola di calore;
  2. b) mantenere nella misura massima possibile le dotazioni, a verde, esistenti nell'area di trasformazione, valorizzando la funzione di ombreggiatura e di mitigazione delle ondate di calore;
  3. c) prevedere lungo il perimetro del lotto che confina con viabilità ad elevato flusso veicolare, fasce verdi di spessore opportuno con lo scopo di mitigare rumore, vento, irraggiamento e qualità dell'aria;
  4. d) mantenere le componenti verdi e le superfici permeabili esistenti ed eventualmente aumentarne la superficie, al fine di garantire il mantenimento di un indice di permeabilità fondiaria pari ad almeno il 25% della stessa, anche mediante interventi di recupero e rinaturalizzazione del suolo ove necessari;
  5. e) adottare soluzioni progettuali per ridurre le superfici di suolo impermeabile realizzando parcheggi e/o pertinenze drenanti allo scopo di valorizzare l'effetto regolatore del suolo;
  6. f) privilegiare per il verde soluzioni di continuità tra verde pubblico e verde privato sia in termini spaziali che di consistenza e tipologia, riducendo al minimo la frammentazione di queste aree;
  7. g) garantire il mantenimento degli elementi vegetazionali che insistono sulle direttrici di connessione indicate nella struttura ecosistemica del P.S.I.M. laddove questi presentino una consistenza funzionale alla rete ecologica. In tali porzioni sono privilegiate azioni volte alla sostituzione di individui malati o deperienti, all'eliminazione/sostituzione di specie aliene invasive, alla manutenzione della consistenza esistente, all'inserimento di collegamenti verdi a fare da ponte, mediante messa a dimora di elementi arborei/arbustivi (filari, siepi, boschetti isolati).

Art. 119. Produzione rifiuti ed economia circolare

1. La realizzazione degli interventi è subordinata alla valutazione, nelle successive fasi di progettazione attuativa, della quantità e delle caratteristiche dei rifiuti urbani e speciali che saranno prodotti, sulla scorta delle funzioni insediate, ed il loro impatto sul sistema di raccolta esistente, adottando ogni soluzione per la minimizzazione del quantitativo prodotto, nel quadro di valorizzare la raccolta differenziata.

2. In presenza di interventi di recupero e/o di rigenerazione urbana che prevedano comunque attività di demolizione, in fase di progettazione, nel rispetto del quadro normativo vigente e del contesto ambientale di riferimento, deve essere dimostrata la possibilità che almeno il 70%, calcolato rispetto al peso lordo totale, dei rifiuti speciali non pericolosi ricadenti nel Capitolo 17 "Rifiuti delle attività di costruzione e demolizione" sia inviato a recupero (R1-R13). Sia altresì dimostrata, fatto salvo la presenza di compromissione della risorsa, il riutilizzo del terreno naturale all'interno dell'area di intervento, riducendo al minimo la produzione di rifiuti.

3. Il soggetto avente titolo ad operare la trasformazione è tenuto a verificare preliminarmente e di concerto con l'ente gestore:

  1. a) la quantità e le caratteristiche dei rifiuti urbani e speciali, che saranno prodotti dalle funzioni insediate ed il loro impatto sul sistema di raccolta esistente;
  2. b) nell'ambito della trasformazione, le eventuali aree/strutture necessarie a soddisfare le esigenze di raccolta differenziata e non, dei rifiuti prodotti, opportunamente schermati al fine di abbattere le emissioni odorigene e visive e opportunamente dimensionati allo scopo permettere il transito dei mezzi dell'ente gestore.

Art. 120. Aspetti socio-economici

1. Al fine di potenziare lo sviluppo socio-economico nel territorio comunale si dovrà garantire l'accessibilità web di ultima generazione a tutto il territorio comunale in particolare nelle aree che risultano marginali rispetto al sistema di reti e connessione esistenti e di progetto.