Piano Operativo
Art. 103. Riferimenti generali
1. Le trasformazioni urbanistico edilizie nei territori soggetti a rischio di esondazione devono essere oggetto di studi per valutarne la "fattibilità idraulica", definita come l'insieme degli interventi necessari alla gestione del rischio di alluvioni, conseguendo un livello di rischio medio R2 (LR 41/2018). La disciplina è regolata nelle norme del Piano Gestione Rischio Alluvioni distrettuale, per quanto riguarda l'assegnazione dei livelli di pericolosità, e dalla LR 41/2018 per la gestione dei rischi di alluvione;
2. La quota zero di riferimento per la progettazione edilizia è rappresentata dal valore della somma della quota media assoluta del piano campagna e dell'eventuale rialzamento di protezione idraulica contenuto nelle prescrizioni di fattibilità (franco di sicurezza e battente idraulico);
3. il franco di sicurezza nelle aree soggette ad allagamento, avente funzione di riduzione della vulnerabilità, è dimensionato, in relazione alle dinamiche esondative cui è soggetto il sito, in aggiunta al valore del battente locale:
- - cm 30 per battenti di esondazione fino a m 1,00
- - cm 50 per battenti di esondazione superiori a m 1,00
Art. 104. Misure tese alla riduzione di pericolosità e magnitudo
1. Ai sensi della LR 41/2018 art.8, la gestione del rischio di alluvioni è raggiunta mediante la realizzazione delle seguenti opere finalizzate al raggiungimento almeno di un livello di rischio medio R2 mediante misure tese alla riduzione di pericolosità e magnitudo:
- I. Tipologia a) OPERE IDRAULICHE SUI CORSI D'ACQUA che assicurano l'assenza di allagamenti avendo come riferimento le alluvioni poco frequenti, ossia fino a Tr=200 anni. Le opere idrauliche sono realizzate prima o contestualmente all'attuazione degli interventi, con attestazione di agibilità degli immobili oggetto di trasformazione subordinata al collaudo delle opere idrauliche stesse.
- II. Tipologia b) OPERE IDRAULICHE SUI CORSI D'ACQUA che riducono gli allagamenti per eventi poco frequenti, ossia fino a Tr=200 anni con conseguimento almeno della classe di magnitudo moderata (battente indicativamente compreso fra m 0,30 e 0,50) unitamente a opere di sopraelevazione realizzate senza aggravio delle condizioni di rischio in altre zone. Interventi ed opere sono previsti negli strumenti urbanistici comunali e sono realizzati previa verifica di compatibilità idraulica della struttura idraulica competente. Le opere idrauliche sono realizzate prima o contestualmente all'attuazione degli interventi, con attestazione di agibilità degli immobili oggetto di trasformazione subordinata al collaudo delle opere idrauliche stesse. Il non aggravio delle condizioni di rischio, definito come volume idrico sottratto alla esondazione, è assicurato mediante opere o interventi di drenaggio in corpo idrico recettore o di trasferimento in altre aree. In quest'ultimo caso a condizione che non si incrementi la classe di magnitudo idraulica (moderata) e che sia prevista dagli strumenti urbanistici la stipula di convenzione fra proprietario e comune prima della realizzazione dell'intervento.
2. Ai sensi della L.R. 41/2018 art.8, la gestione del rischio di alluvioni è raggiunta mediante la realizzazione delle seguenti opere finalizzate al raggiungimento almeno di un livello di rischio medio R2 mediante misure tese alla riduzione della vulnerabilità:
- I. Tipologia c) OPERE DI SOPRAELEVAZIONE (rialzamento soprabattente con relativo franco di sicurezza) conseguendo la classe di rischio R2 e assicurando il non aggravio nelle aree vicine. Le opere idrauliche sono realizzate prima o contestualmente all'attuazione degli interventi, con attestazione di agibilità degli immobili oggetto di trasformazione subordinata al collaudo delle opere idrauliche stesse. Il non aggravio delle condizioni di rischio in altre aree, definito come volume idrico sottratto alla esondazione, è assicurato mediante opere o interventi di drenaggio in corpo idrico recettore o trasferimento in altre aree. In quest'ultimo caso a condizione che non si incrementi la classe di magnitudo idraulica (moderata) e che sia prevista dagli strumenti urbanistici la stipula di convenzione fra proprietario e comune prima della realizzazione dell'intervento.
- II. Tipologia d) INTERVENTI DI DIFESA LOCALE del singolo elemento (paratoie, porte stagne ecc.)
Art. 105. Gestione del rischio alluvioni nella pianificazione urbanistica comunale
1. Nelle zone soggette ad alluvioni frequenti e poco frequenti l'individuazione, a cura dei comuni, delle opere ai fini del raggiungimento di almeno un livello di rischio R2 è contenuta nel P.O. e relative varianti, unitamente alla valutazione dei costi e dei benefici ambientali.
Art. 106. Aree destinate ad opera di regimazione idraulica
1. Le casse di espansione e le opere di compensazione idraulica ex D.C.R. 230/94, sono evidenziate con apposito segno grafico nelle tavole DIS01.2 in scala 1:10.000 e DIS02d in scala 1:2.000
2. Le casse di espansione sono necessarie per il contenimento del rischio idraulico in quanto finalizzate alla laminazione delle portate di piena dei corsi d'acqua, pertanto non sono ammissibili trasformazioni che interferiscano con tale funzione prioritaria.
3. Nelle aree di compensazione idraulica realizzate ai sensi della D.C.R. 230/1994, con morfologia in depressione, sono ammessi quando necessari solo interventi ed opere finalizzati alla gestione idraulica delle acque invasate (per esempio impianti di sollevamento), manutenzione, messa in sicurezza e inserimento ambientale.
4. Integra la disciplina del presente articolo quanto disposto nella Parte 7 delle presenti norme.
Art. 107. Condizioni di fattibilita' idraulica all'interno del territorio urbanizzato
1. Fattibilità in aree non soggette a rischio di alluvioni
- a) Ad interventi e previsioni esterni ad aree colpite da esondazione non si attribuiscono prescrizioni specifiche per il conseguimento del titolo abilitativo, salvo opportune indicazioni di misure per il riordino o ripristino del drenaggio superficiale;
- b) nelle aree presidiate da sistemi arginali per il contenimento delle alluvioni fino ad una distanza massima di m 300 dal piede, così come definite nella LR 41/2018 art.2, per gli interventi di nuova costruzione a prescindere dalla pericolosità sono previste misure per la gestione del rischio di alluvioni nell'ambito del Piano di protezione civile comunale. A tal fine il comune, entro centottanta giorni dal rilascio del titolo abilitativo, aggiorna il relativo Piano e lo trasmette alla struttura regionale competente.
2. Fattibilità non subordinata a prescrizioni in aree soggette a rischio di alluvioni
La certificazione dei seguenti casi, non espressamente individuati nell'art. 12 della L.R. 41/2018, è subordinata ad adeguata documentazione con elaborati grafici e cartografici riferiti agli studi idraulici del P.S. sono consentiti:
- - incrementi volumetrici in qualsiasi condizione di pericolosità e magnitudo idraulica a condizione che non costituiscano ostacolo al deflusso delle acque, non sottraggano volumi di laminazione e non aggravino le condizioni di rischio in altre aree (p.es. soprabattente);
- - interventi sulle parti di manufatto con piano di calpestio sottobattente senza modifica dell'involucro edilizio (aperture esterne) direttamente interessato dal fenomeno alluvionale con qualsiasi magnitudo;
- - interventi sulle parti di manufatto con piano di calpestio sottobattente con modifica dell'involucro edilizio direttamente interessato dal fenomeno alluvionale in condizioni di magnitudo moderata;
- - mutamenti di destinazione d'uso in funzione residenziale o adibiti a pernottamento nelle parti di manufatto con piano di calpestio sottobattente in condizioni di magnitudo moderata per alluvioni poco frequenti.
In assenza di specifici riferimenti normativi nella LR 41/2018 si ritiene comunque di gestire il rischio con misure più cautelative, appropriate e sostenibili, ricorrendo p.es. a tipologie edilizie di difesa locale.
3. Fattibilità subordinata a prescrizioni in aree soggette a rischio di alluvioni
- a) La fattibilità in condizioni di pericolosità da alluvioni poco frequenti (P2) e con qualsiasi magnitudo idraulica è subordinata a interventi di abbassamento della vulnerabilità mediante opere di sopraelevazione (tipologia c dell'art.8 della L.R. 41/2018, ovvero rialzamento soprabattente oltre franco di sicurezza): tali opere sono appositamente previste nello strumento urbanistico previa verifica dell'autorità idraulica competente.
- b) La gestione del rischio di alluvione in classe R2 mediante opere di sopraelevazione dovrà garantire la trasparenza idraulica; nel caso di occupazione di volume significativo (p.es. argine in terra) tale requisito dovrà essere verificato con specifico studio di modellistica dinamica (l'obbligatorio riferimento sono gli studi idraulici del PS), ovvero assicurando il non aggravio del rischio nella aree vicine mediante drenaggio in corpo idrico ricettore o trasferimento a condizione che nelle aree di trasferimento non si incrementi la classe di magnitudo moderata e che negli strumenti urbanistici sia prevista la stipula di una convenzione fra comune e proprietario prima della realizzazione dell'intervento; le opere di sopraelevazione sono realizzate prima o contestualmente all'attuazione dell'intervento urbanistico edilizio.
- c) Sono consentiti:
- - interventi di nuova costruzione
- - volumi interrati (limitatamente alle condizioni di magnitudo moderata) a condizione che non sia superato il rischio medio R2
- - incrementi volumetrici (anche in condizioni di alluvioni frequenti) anche con demolizione e ricostruzione di parti o nuovi manufatti purché funzionali all'ampliamento.
- d) La fattibilità in condizioni di pericolosità per alluvioni frequenti (P3) e con qualsiasi magnitudo idraulica è subordinata a interventi di riduzione di pericolosità e magnitudo mediante opere idrauliche (tipologia a,b). Per le relative preliminari verifiche idrauliche sulle opere strutturali relative ai corsi d'acqua responsabili dell'allagamento, l'obbligatorio riferimento sono gli studi idraulici del P.S.I.M., prevedendo per le nuove previsioni l'individuazione delle opere negli atti di pianificazione comunali.
- e) Non sono consentiti nei volumi interrati esistenti mutamenti di destinazione d'uso e frazionamenti in residenziale o comunque adibiti a pernottamento.
- f) Sono consentiti gli interventi edilizi di nuova costruzione a condizione che sia realizzata una delle opere idrauliche di tipologia a e b dell'art.8 della L.R. 41/2018.
- g) In condizioni di magnitudo moderata, possono essere realizzati interventi di nuova costruzione e mutamenti di destinazione d'uso in funzione residenziale, ricorrendo a opere di sola sopraelevazione soprabattente oltre franco di sicurezza (tipologia c dell'art.8 della L.R. 41/2018), essendo già conseguita la richiesta condizione di magnitudo moderata prevista con la tipologia b. Tale requisito dovrà essere verificato con appropriate valutazioni idrauliche contenenti, se necessario, modellazioni numeriche in grado di rappresentare le dinamiche di esondazione caratteristiche del sito. I relativi esiti costituiscono necessaria condizione per l'attuazione dell'intervento. Gli studi idraulici di verifica potranno essere condotti in fase di piano attuativo o di intervento diretto quando saranno definiti gli indirizzi della progettazione (ubicazione degli edifici, parcheggi, movimenti di terra). In tal caso la gestione del rischio di alluvione mediante opere di sopraelevazione dovrà assicurare il non aggravio del rischio nelle aree vicine mediante drenaggio delle acque in corpo idrico ricettore o trasferimento a condizione che aree di trasformazione e aree di trasferimento siano in magnitudo moderata. Tale soluzione richiede previa verifica dell'autorità idraulica e previsione negli strumenti urbanistici di stipula di una convenzione fra comune e proprietario prima della realizzazione dell'intervento. Tutte le opere idrauliche di tipologia a) e b) dell'art.8 della L.R. 41/2018, sono realizzate prima o contestualmente all'attuazione dell'intervento edilizio e l'attestazione di agibilità degli immobili è subordinata al collaudo di tali opere.
- h) Non sono consentiti ospedali, case di cura, strutture strategiche e impianti.
- i) Limitatamente alla realizzazione degli interventi edilizi di demolizione, con parziale o totale ricostruzione senza incrementi volumetrici, la fattibilità in condizioni di pericolosità da alluvioni frequenti (P3) e poco frequenti (P2) e con qualsiasi magnitudo idraulica è subordinata a interventi di abbassamento della vulnerabilitàmediante opere di difesa locale (tipologia d); sono consentiti interventi di demolizione e ricostruzione del singolo elemento edilizio mediante interventi di difesa locale in corrispondenza di ogni apertura sottobattente del singolo elemento edilizio: p.es. paratoie, infissi impermeabili in relazione al battente di esondazione, cui si aggiunge il franco di sicurezza.
- j) Sono comunque ammessi gli incrementi volumetrici che non costituiscono ostacolo al deflusso delle acque, non sottraggono volume di laminazione e non aggravano le condizioni di rischio in altre aree.
- k) Per tutti i casi non espressamente trattati nel presente testo si rimanda a quanto prescritto agli artt.11 e 12 della L.R. 41/2018.
4. Fattibilità di infrastrutture lineari e a rete
- a) E' consentita la realizzazione di nuove infrastrutture a sviluppo lineare e relative pertinenze in condizioni di pericolosità per alluvioni poco frequenti P2 con qualsiasi magnitudo idraulica a condizione che sia assicurato il non aggravio delle condizioni di rischio nella altre aree, che non sia superato il rischio medio R2 e che siano previste misure preventive per regolare l'utilizzo in caso di eventi alluvionali;
- b) è consentita la realizzazione di nuove infrastrutture a sviluppo lineare e relative pertinenze in condizioni di pericolosità per alluvioni frequenti P3 con qualsiasi magnitudo idraulica a condizione che sia realizzata una delle opere idrauliche di tipologia a), b) e c); per le condizioni di attuazione collegate alle opere idrauliche di tipologia a), b) e c) si rimanda ai precedenti articoli del presente titolo;
- c) è consentito l'adeguamento e ampliamento di infrastrutture a sviluppo lineare esistenti e relative pertinenze in condizioni di pericolosità per alluvioni poco frequenti P2 e frequenti P3 con qualsiasi magnitudo idraulica a condizione che sia assicurato il non aggravio delle condizioni di rischio nelle altre aree, che non sia superato il rischio medio R2 e che siano previste misure preventive per regolare l'utilizzo in caso di eventi alluvionali;
- d) in aree di pericolosità per alluvioni poco frequenti P2 e frequenti P3 e con qualsiasi magnitudo idraulica sono consentite le piste ciclopedonali a condizione che sia assicurato il non aggravio delle condizioni di rischio nelle altre aree e che siano previste misure preventive per regolare l'utilizzo in caso di eventi alluvionali;
- e) in aree di pericolosità per alluvioni poco frequenti P2 e frequenti P3 e con qualsiasi magnitudo idraulica sono consentiti parcheggi di superficie a condizione che sia assicurato il non aggravio delle condizioni di rischio nelle altre aree, che non sia superato il rischio medio R2 e che siano previste misure preventive per regolare l'utilizzo in caso di eventi alluvionali;
- f) in aree di pericolosità per alluvioni poco frequenti P2 e frequenti P3 e con qualsiasi magnitudo idraulica sono consentite nuove infrastrutture di distribuzione a rete e relativi adeguamento e ampliamento a condizione che sia assicurato il non aggravio delle condizioni di rischio nelle altre aree;
- g) per tutti i casi non espressamente trattati nel presente testo si rimanda a quanto prescritto all'art.13 della L.R. 41/2018.
Art. 108. Condizioni di fattibilità idraulica all'esterno del territorio urbanizzato
1. Interventi consentiti
- a) Sono consentiti gli interventi edilizi all'esterno del territorio urbanizzato alle condizioni degli interventi edilizi all'interno del territorio urbanizzato. Per le condizioni di attuazione collegate alle opere idrauliche di tipologia a), b) e c) dell'art.8 della L.R. 41/2018, si rimanda agli articoli del titolo;
- b) sono consentiti interventi di nuova costruzione in condizioni di pericolosità per alluvioni poco frequenti P2 con magnitudo idraulica moderata. In assenza di specifici riferimenti normativi nella L.R. 41/2018 si ritiene comunque di gestire il rischio se necessario con misure più cautelative, appropriate e sostenibili, ricorrendo p.es. a tipologie edilizie di difesa locale;
- c) sono consentiti interventi di nuova costruzione in condizioni di pericolosità per alluvioni poco frequenti P2 con magnitudo idraulica severa e molto severa a condizione che sia realizzata una delle opere di tipologia a), b) dell'art.8 della L.R. 41/2018;
- d) è consentita la realizzazione di nuove infrastrutture a sviluppo lineare e relative pertinenze in condizioni di pericolosità per alluvioni poco frequenti P2 con qualsiasi magnitudo idraulica a condizione che sia realizzata una delle opere idrauliche di tipologia a), b) e c) dell'art.8 della L.R. 41/2018;
- e) sono consentiti nuovi edifici rurali in condizioni di pericolosità per alluvioni poco frequenti P2 e frequenti P3 con qualsiasi magnitudo idraulica a condizione che sia realizzata una delle opere di tipologia a), b) e c) dell'art.8 della L.R. 41/2018;
- f) sono consentiti gli annessi agricoli in condizioni di pericolosità per alluvioni poco frequenti P2 e frequenti P3 con qualsiasi magnitudo idraulica a condizione che non costituiscano ostacolo al deflusso delle acque e non sottraggano volume di laminazione;
- g) per tutti i casi non espressamente trattati nel presente testo si rimanda a quanto prescritto all'art.16 della L.R. 41/2018.