Titolo 1 ADEGUAMENTO DEL QUADRO DELLE PERICOLOSITA'

Art. 96. Elaborati di riferimento

1. La presente disciplina si pone in diretta relazione con i contenuti dei seguenti elaborati cartografici (tavole di quadro conoscitivo del presente nuovo P.O. e tavole del vigente P.S.I.M.):

  • PSI Mugello:
    1. - QC.B01 Carta geologica
    2. - QC.B03 Carta litologico-tecnica e dei dati di base
    3. - QC.B04 Carta della tutela della risorsa idrogeologica
    4. - STR04 Carta della pericolosità idraulica
  • Nuovo PO Borgo San Lorenzo:
    1. - GEO01 Carta delle aree ed elementi esposti a fenomeni geologici
    2. - GEO02 Carta delle aree ed elementi esposti a fenomeni alluvionali
    3. - GEO03 Carta della vulnerabilità sismica
    4. - GEO04 Carta della esposizione sismica
    5. - GEO05 Carta delle aree a rischio sismico
    6. - GEO06 Carta geomorfologica
    7. - GEO07 Carta della pericolosità geologica
    8. - GEO08 Carta di Microzonazione sismica - FA010
    9. - GEO09 Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica
    10. - GEO10 Carta delle pericolosità sismica locale
    11. - GEO11 Relazione geologica idraulica e sismica
    12. - GEO12 Carta geomorfologica di dettaglio

Art. 97. Classificazione di pericolosità geologica

1. L'elaborato "GEO07 Carta della pericolosità geologica" consente di migliorare la rappresentazione e l'origine delle criticità geomorfologiche e geologiche, descritte e cartografate in maniera dettagliata su tutto il territorio nell'elaborato "GEO06 Carta geomorfologica". La normativa correlata contiene articolate indicazioni prescrittive da adottare per gli interventi di trasformazione del territorio.

2. Il presente articolo disciplina gli ambiti territoriali soggetti a pericolosità geologica nel rispetto:

  • - delle norme per prevenzione del rischio idrogeologico di cui alle vigenti norme di attuazione del Piano di Bacino del fiume Arno, stralcio "Assetto Idrogeologico" (PAI) dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno,
  • - in applicazione agli areali di mappa ricadenti nelle classi P4 e P3 delle adottate mappe del Piano di Bacino, stralcio "assetto idrogeologico per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica (PAI) dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale di cui alla Del. AdB Distrettuale n. 20 del 20.12.2019.

3. Al fine dell'immediata comprensione della recente nomenclatura e classificazione della pericolosità geologica/geomorfologica fra i disposti normativi in vigenza di cui al PAI del bacino dell'Arno (AdB) e il PAI del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale Distrettuale (ADAS), e il DPGR 5/R/2020, si riporta il seguente schema semplificativo relativo alla sintetica identificazione del campo di classificazione della pericolosità (espressa in forma numerica) e della relativa aggettivazione nel tempo e nei vari disposti.

DPGR n. 5/R/2020 PAI AdB Arno PAI Distrettuale App. Sett.
G.4 (molto elevata) P.F.4 (molto elevata) P.4 (molto elevata)
G.3 (elevata) P.F.3 (elevata) P.3a (elevata)
G.2 (media) P.F.2 (media) P.2 (media)
G.1 (bassa) P.F.1 (moderata) P.1 (bassa)

4. Nelle tavole "GEO07 Carta della pericolosità geologica", ai sensi della normativa regionale vigente (DPGR 5/R/2020, allegato A, paragrafo C.1), con adattamenti relativi a considerazioni sulla casistica locale, sono individuate le aree ricadenti negli ambiti corrispondenti alle seguenti classi di pericolosità geologica:

Pericolosità geologica molto elevata (G4-P4):
Aree in cui sono presenti fenomeni di franosità attiva a dinamica gravitativa e relative aree di evoluzione (frane di scivolamento e colata lenta, di crollo, per erosione di sponda, franosità diffusa di versante), aree con presenza di intensi fenomeni attivi di tipo erosivo dovuti all'azione di acque incanalate o di versante.

Pericolosità geologica elevata (G3-P3a):
Aree potenziale instabilità e relative aree di evoluzione con fenomeni franosi quiescenti di cui non è possibile escludere la riattivazione, con presenza di indicatori geomorfologici diretti quali aree interessate in passato da dissesti e/o segni precursori.
Aree con caratteri di elevata propensione al dissesto di tipo gravitativo come litologia e acclività, aree soggette a processi di morfodinamica fluviale, aree soggette a deformazioni superficiali plastiche come soliflussioni, a processi di degrado di carattere antropico, aree caratterizzate da terreni con scadenti caratteristiche geomeccaniche, conoidi pedemontane e corpi detritici su versanti con pendenze superiori a 15 gradi

Pericolosità geologica media (G2-P2):
Aree in cui sono riconoscibili fenomeni geomorfologici attualmente inattivi per mutate condizioni morfoclimatiche; aree con media propensione al dissesto per geomorfologia, litologia e pendenza che tuttavia possono evolvere le loro condizioni di stabilità; corpi detritici su versanti con pendenze inferiori a 15 gradi.
Viene inoltre introdotta, in continuità con gli studi geomorfologici svolti per il PSI del Mugello, una classe di pericolosità geologica medio-elevata G2pl che accomuna terreni caratterizzati da potenziale instabilità per litologia, acclività o giacitura.

Pericolosità geologica bassa (G1-P1):
Aree in cui i processi geomorfologici e le caratteristiche litologiche e di pendenza non costituiscono fattori predisponenti a processi morfoevolutivi.

Art. 98. Classificazione di pericolosità sismica locale

1. Nelle tavole "GEO10 Carta della Pericolosità Simica Locale", ai sensi della normativa regionale vigente (DPGR 5/R/2020, allegato A, paragrafo C.3), sono individuate le aree ricadenti nelle seguenti classi di pericolosità sismica, come definite nell'articolato regionale, in relazione alla valutazione degli effetti locali e di sito, con adattamenti relativi a considerazioni sulla casistica locale. Tale valutazione è basata sugli studi di MS di livello 1, 2 e 3 realizzati nel novero dell'attività di Microzonazione Sismica, i cui contenuti di nuova realizzazione ed esistenti vanno ad integrare il "quadro conoscitivo" ai sensi del D.P.G.R. 5/R/2020.

  • Pericolosità sismica locale molto elevata (S4 - S4L - S4FAC):
    • S4 - aree suscettibili di instabilità di versante attiva e relative zone di evoluzione come classificate in P4-G4, che potrebbero subire una accentuazione dovuta ad effetti dinamici che possono verificarsi in occasione di eventi sismici
    • S4FAC - aree interessate da deformazioni legate alla presenza di faglie attive e faglie capaci (faglie che potenzialmente possono creare deformazione in superficie)
    • S4L - terreni suscettibili di liquefazione dinamica accertata mediante indagini geotecniche oppure notizie storiche specifiche
  • Pericolosità sismica locale elevata (S3 - S3F - S4L):
    • S3 - zone stabili suscettibili di amplificazioni locali caratterizzati da un alto contrasto di impedenza sismica atteso tra copertura e substrato rigido entro alcune decine di metri dal piano di campagna
    • S3 - zone stabili suscettibili di amplificazioni locali con fattore di amplificazione calcolato mediante studi di microzonazione in FA0105 > 1.4
    • S3F - aree interessate da elevata propensione al dissesto o potenzialmente instabili (frane quiescenti) come classificate in P3-G3, suscettibili a subire una riattivazione dovuta ad effetti dinamici che possono verificarsi in occasione di eventi sismici
    • S3L - zone potenzialmente suscettibili di liquefazione dinamica in corrispondenza di terreni all'interno dei quali le conoscenze geologiche disponibili non possono escludere la presenza di orizzonti a rischio di liquefazione;
  • Pericolosità sismica locale media (S2 - S2*):
    • S2 - zone stabili suscettibili di amplificazione topografica a causa delle pendenze elevate (superiori a 15°)
    • S2 - zone stabili suscettibili di amplificazioni locali con fattore di amplificazione calcolato mediante studi di microzonazione in FA0105 < 1.4
    • S2 - zone interessate da dissesti inattivi, classificate in P2-G2
    • S2* - zone stabili suscettibili di amplificazioni locali connessi con contrasti di impedenza sismica attesa oltre alcune decine di metri dal piano campagna e con frequenza fondamentale del terreno indicativamente inferiore a 1hz
  • Pericolosità sismica locale bassa (S1):
    • - zone stabili caratterizzate dalla presenza di litotipi assimilabili al substrato rigido in affioramento con morfologia avente inclinazione inferiore a 15° e dove non si ritengono probabili i fenomeni di amplificazione o instabilità indotta dalla sollecitazione sismica.

Art. 99. Classificazione di pericolosità da alluvioni

1. La pericolosità in relazione al rischio di alluvioni viene classificata in base alla frequenza ovvero al tempo di ritorno dei fenomeni alluvionali. Il seguente schema fornisce le equivalenze fra le classi di pericolosità nelle diverse normative vigenti a parità di tempi di ritorno.

2. Le tavole dell'elaborato di P.S.I.M. "STR04 Carta della pericolosità idraulica" riportano le classi di pericolosità da alluvioni articolate secondo i disposti di cui al comma C.2 dell'allegato A del D.P.G.R. 5/R e desunte dai seguenti elementi conoscitivi:

  • - studio di modellazione idrologico idraulica quantitativa realizzato per il vigente P.S.I.M. del Mugello, svolto ai sensi della L.R. 41/2018
  • - mappe di pericolosità da alluvione fluviale di cui all'art. n. 2 della Disciplina di Piano del "Piano di Gestione del Rischio di Alluvione (P.G.R.A.) - Secondo ciclo di gestione - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale"

3. Gi studi idraulici di P.S.I.M. annoverano la disponibilità delle cartografie dei battenti e delle velocità delle acque di esondazione (ove disponibile), dalle quali è calcolabile la classe di magnitudo idraulica (combinazione del battente e della velocità della corrente in una determinata area, associata allo scenario relativo alle alluvioni poco frequenti - art. 2 comma 1, lettera h della L.R. n. 41/2018). Di seguito viene riportato uno schema semplificativo relativo alla determinazione della classe di magnitudo idraulica in funzione della determinazione o meno della velocità della corrente.

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  • - "magnitudo idraulica moderata": valori di battente inferiori o uguali a 0,5 m e velocità inferiore a 1 m/sec. Nei casi che la velocità non sia determinata battente uguale o inferiore a 0,3 m;
  • - "magnitudo idraulica severa": valori di battente inferiori o uguali a 0,5 m e velocità superiore a 1 m/sec, oppure battente superiore a 0,5 m e inferiore o uguale a 1 m e velocità inferiore o uguale a 1 m/sec. Nei casi che la velocità non sia determinata battente superiore a 0,3 m e inferiore o uguale a 0,5 m;
  • - "magnitudo idraulica molto severa": battente superiore a 0,5 m e inferiore e uguale a 1 m e velocità superiore a 1 m/sec, oppure battente superiore a 1 m. Nei casi in cui la velocità non sia determinata battenti superiori a 0,5 m.

4. La caratterizzazione delle aree a pericolosità da alluvioni è effettuata secondo la seguente classificazione ai sensi del D.P.G.R. 5R/2020 Allegato A C.2:

  • Pericolosità da alluvioni frequenti (P3):
    • - aree interessate da allagamenti per eventi frequenti (Tr fino a 30 anni);
    • - aree di fondovalle fuori dal territorio urbanizzato in assenza di studi idrologici idraulici dove ricorrano contestualmente le seguenti condizioni: notizie storiche di inondazioni e situazioni altimetriche sfavorevoli (quote inferiori a m 2 dal piede esterno d'argine o in mancanza dal ciglio di sponda).
  • Pericolosità da alluvioni poco frequenti (P2):
    • - aree interessate da allagamenti per eventi poco frequenti (Tr fino a 200 anni);
    • - aree di fondovalle fuori dal territorio urbanizzato in assenza di studi idrologici idraulici dove ricorrano almeno una delle seguenti condizioni: notizie storiche di inondazioni o situazione altimetrica sfavorevole (quote inferiori a m 2 dal piede esterno d'argine o in mancanza dal ciglio di sponda).
  • Pericolosità da alluvioni rare (P1):
    • - aree interessate da allagamenti per eventi rari o di estrema intensità locale (atti di pianificazione del Bacino);
    • - aree di fondovalle e le aree collinari prossime ai corsi d'acqua fuori dal territorio urbanizzato in assenza di studi idrologici idraulici dove ricorrano le seguenti condizioni: non si hanno notizie storiche di inondazioni e sono in situazione altimetrica favorevole (quote superiori a m 2 dal piede esterno d'argine o in mancanza dal ciglio di sponda).

Titolo 2 CRITERI GENERALI DI FATTIBILITA' GEOLOGICA E SISMICA

Art. 100. Criteri di fattibilità geologica

1. Fattibilità in aree a pericolosità geologica molto elevata G4 (pericolosità da dissesti geomorfologici P4):

  1. I. sono consentite le misure di protezione per gli insediamenti esistenti tese alla riduzione della pericolosità o alla riduzione del rischio, a seguito di espressione di parere dell'Autorità di bacino;
  2. II. sono consentiti gli interventi riguardanti la coltivazione e il ripristino di aree destinate ad attività estrattiva o mineraria incluse nei piani regionali;
  3. III. non sono consentite nuove previsioni residenziali, commerciali, ricettive, produttive; non sono consentite previsioni di nuove opere pubbliche riferite a servizi essenziali nè previsioni di nuove aree destinate ad impianti;
  4. IV. non sono consentiti nuovi impianti di contenimento delle acque, quali dighe e invasi artificiali;
  5. V. sono consentiti gli interventi di "nuova costruzione", come definiti dalla L.R. 41/2018 art. 2, e le nuove infrastrutture lineari e a rete solo a condizione che venga preventivamente operata una declassificazione dell'area a classe G3 o inferiore mediante studi geomorfologici di dettaglio (comprensivi di rilievi, indagini geognostiche e geofisiche, opportuni sistemi di monitoraggio ecc.) e conseguenti interventi di messa in sicurezza, oltre al contestuale riesame delle mappe di pericolosità da frana del PAI; tali interventi devono rispondere ai seguenti requisiti: non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, non limitare la possibilità di interventi definitivi di stabilizzazione, consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza. La durata del monitoraggio relativo agli interventi di messa in sicurezza è concordata fra comune e struttura regionale competente in relazione alla tipologia del dissesto;
  6. VI. limitatamente alla realizzazione opere e infrastrutture pubbliche non riferite a servizi essenziali e non altrimenti delocabilizzabili e agli ampliamenti e ristrutturazioni su quelle esistenti, essi possono essere realizzati attraverso la preventiva realizzazione di misure di protezione e consolidamento; le opere pubbliche o di interesse pubblico devono in ogni caso essere realizzate senza aggravare le condizioni di stabilità delle aree contermini e in modo da consentire la manutenzione delle misure di protezione;
  7. VII. sono consentiti interventi sul patrimonio edilizio esistente con le seguenti tipologie: attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, demolizione e ricostruzione, aumenti di superficie coperta e volume, ampliamenti e adeguamento delle infrastrutture a sviluppo lineare e a rete. Gli interventi sono subordinati alla valutazione che non vi sia peggioramento delle condizioni di instabilità del versante, aggravio delle condizioni di rischio per la pubblica incolumità e che non sia compromessa la possibilità di realizzare il consolidamento dell'area e la manutenzione delle opere di consolidamento. Tali valutazioni sono definite sulla base di indagini proporzionate alla dimensione delle opere;
  8. VIII. per gli interventi di modesta o irrilevante consistenza, di norma aventi tipologia di casi soggetti a "attività di edilizia libera" e "senza rilevanza edilizia", viene richiesta per manufatti appoggiati sul terreno una relazione geologica semplificata contenente un rilievo geomorfologico ed accompagnata dalla dichiarazione del Progettista sulla tipologia dell'opera, salvo comunque quanto previsto dalla disciplina di settore.

2. Fattibilità in aree a pericolosità geologica elevata G3 (pericolosità da dissesti geomorfologici P3a):

  1. I. sono consentiti gli interventi di "nuova costruzione" come definiti dalla LR 41/2018 art.2, le nuove previsioni residenziali, commerciali, ricettive, produttive e di nuove opere pubbliche, gli impianti o le nuove infrastrutture a sviluppo lineare e a rete. La fattibilità è subordinata all'esito di studi geologici, rilievi e indagini geognostiche finalizzati a definire le effettive condizioni di stabilità. Se da tali studi emerge la necessità di interventi di messa in sicurezza, essi vengono individuati e dimensionati in sede di piano attuativo o di intervento diretto e sono realizzati preventivamente alle opere. Tali interventi devono rispondere ai seguenti requisiti: non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, non limitare la possibilità di interventi definitivi di stabilizzazione, consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza. La durata del monitoraggio relativo agli interventi di messa in sicurezza è concordata fra comune e struttura regionale competente in relazione alla tipologia del dissesto. Il raggiungimento delle condizioni di sicurezza costituisce presupposto per il rilascio di titoli abilitativi. Analoghe condizioni si applicano per tutti i casi non espressamente richiamati nella Disciplina Pai dell'AdB distrettuale;
  2. II. ulteriori prescrizioni possono contenere anche la richiesta di verifica dell'assenza di eventuali interferenze fra edifici e opere dello stesso comparto o con manufatti esterni, definendo gli eventuali necessari interventi di consolidamento. Nel caso di realizzazione di più edifici lo studio geologico è corredato da specifico elaborato con planimetrie e sezioni indicanti la sequenza temporale delle fasi di cantiere e finalizzato a garantire la sicurezza delle varie fasi di cantiere;
  3. III. sono consentiti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che comportano la demolizione e ricostruzione, o aumenti di superficie coperta o di volume, e degli interventi di ampliamento e adeguamento di infrastrutture a sviluppo lineare e a rete; la fattibilità è subordinata alla valutazione che non vi sia un peggioramento delle condizioni di instabilità del versante e un aggravio delle condizioni di rischio per la pubblica incolumità;
  4. IV. sono consentiti gli interventi riguardanti la coltivazione e il ripristino di aree destinate ad attività estrattiva o mineraria incluse nei piani regionali;
  5. V. per gli interventi di modesta o irrilevante consistenza, di norma aventi tipologia di casi soggetti a "attività di edilizia libera" e "senza rilevanza edilizia", viene richiesta per manufatti appoggiati sul terreno una relazione geologica semplificata contenente un rilievo geomorfologico ed accompagnata dalla dichiarazione del Progettista sulla tipologia dell'opera, salvo comunque quanto previsto dalla disciplina di settore.

3. Fattibilità in aree a pericolosità geologica medio-elevata G2pl:

  1. I. in condizioni di pericolosità geologica medio-elevata G2pl per potenziale predisposizione all'instabilità sono consentiti interventi che non determinino condizioni di instabilità e non modifichino negativamente i processi geomorfologici nell'area interessata dagli interventi stessi;
  2. II. la fattibilità è subordinata all'esecuzione di specifiche indagini geologiche e geotecniche a livello edificatorio in applicazione delle norme vigenti in materia NTC2018 e DPGR 1R/2020, al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area e di evitare che si determinino condizioni di instabilità. Le prescrizioni per il rilascio dei titoli abilitativi sono specificate alla luce delle risultanze delle indagini, compresi gli aspetti riguardanti scavi per fondazioni o per altra attività da affrontare nella relazione geologica e geotecnica a supporto del progetto;
  3. III. per gli interventi di modesta o irrilevante consistenza, di norma aventi tipologia di casi soggetti a "attività di edilizia libera" e "senza rilevanza edilizia", viene richiesta per manufatti appoggiati sul terreno una relazione geologica semplificata contenente un rilievo geomorfologico ed accompagnata dalla dichiarazione del Progettista sulla tipologia dell'opera, salvo comunque quanto previsto dalla disciplina di settore.

4. Fattibilità in aree a pericolosità geologica media G2 (pericolosità da dissesti geomorfologici P2):

  1. I. sono consentiti tutti gli interventi. La fattibilità è subordinata all'esecuzione di specifiche indagini geologiche e geotecniche a livello edificatorio in applicazione delle norme vigenti in materia NTC2018 e DPGR 1R/2020, al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area e di evitare che si determinino condizioni di instabilità. Le prescrizioni per il rilascio dei titoli abilitativi sono specificate alla luce delle risultanze delle indagini, compresi gli aspetti riguardanti scavi per fondazioni o per altra attività da affrontare nella relazione geologica e geotecnica a supporto del progetto;
  2. II. per gli interventi di modesta o irrilevante consistenza o ricadenti in aree senza problematiche di stabilità, di norma aventi tipologia di casi soggetti a "attività di edilizia libera" e "senza rilevanza edilizia", non sono indicate particolari prescrizioni, salvo comunque quanto previsto dalle discipline di settore. E' sufficiente la dichiarazione del Progettista sulla tipologia dell'opera.

5. Fattibilità in aree a pericolosità geologica bassa G1 (pericolosità da dissesti geomorfologici P1):

  1. I. sono consentiti tutti gli interventi. Per le nuove costruzioni, come definite dalla LR 41/2018 art.2, la fattibilità è subordinata alla esecuzione di indagini geologiche e geotecniche in applicazione delle norme vigenti in materia: NTC2018 e DPGR 1R/2022;
  2. II. per gli interventi di modesta o irrilevante consistenza o ricadenti in aree senza problematiche di stabilità, di norma aventi tipologia di casi soggetti a "attività di edilizia libera" e "senza rilevanza edilizia", non sono indicate particolari prescrizioni, salvo comunque quanto previsto dalle discipline di settore. E' sufficiente la dichiarazione del Progettista sulla tipologia dell'opera.

Art. 101. Criteri di fattibilità sismica

1. Fattibilità in aree a pericolosità sismica locale molto elevata S4

  1. I. Nelle zone S4 caratterizzate da instabilità di versante attiva e relative zone di influenza, si applicano le condizioni di fattibilità previste per le aree a pericolosità geologica molto elevata G4 (par. 4.1); per tutti gli interventi consentiti devono essere effettuati studi, rilievi e indagini geognostiche e geofisiche - commisurati alla tipologia dell'opera e alla rilevanza dell'intervento - per la predisposizione di verifiche di stabilità del versante che tengano conto dell'azione sismica in coerenza con quanto indicato nelle "Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da instabilità di versante sismoindotte" - FR, emanate dalla Commissione Nazionale per la Microzonazione Sismica;
  2. II. nelle zone individuate come zone suscettibili di liquefazione dinamica (classe di pericolosità "S4L") sono consentiti interventi di nuova edificazione; la fattibilità è subordinata alla realizzazione di interventi di riduzione della pericolosità sismica dei terreni in conformità a NTC 2018 punto 7.11.3.4, così come indicato nelle "Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da Liquefazione", da progettare in funzione degli esiti delle verifiche delle condizioni di liquefazione dei terreni (valori locali del fattore di sicurezza relativo alla liquefazione e dell'Indice del potenziale di liquefazione).
  3. III. In coerenza con gli studi svolti per il quadro conoscitivo del PSI e con le nuove indagini condotte in sede di PO nelle aree classificate S4L, tali verifiche dovranno essere svolte secondo le modalità descritte in Appendice 1 all'elaborato GEO11 - Relazione geologica idraulica e sismica. Gli esiti di tali verifiche permetteranno di individuare con precisione i livelli suscettibili di liquefazione e valutarne la potenziale influenza a livello delle strutture di progetto, avvalendosi di metodi che stimano i danni per liquefazione in funzione degli spessori degli strati liquefatti e non liquefatti ed in relazione a diversi valori di accellerazione sismica attesa al suolo, come ad esempio quello proposto da Ishihara [Ishihara, K., 1985. Stability of natural deposits during earthquakes. In: Proceedings of the 11th International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering] e Crespellani et al. [Crespellani T., Nardi R., Simoncini C., 1988. La liquefazione del terreno in condizioni sismiche. Zanichelli Ed.]. A titolo esemplificativo e non esaustivo, gli interventi raccomandati di riduzione della pericolosità sismica su edifici sono indicati quali pali drenanti in sabbia, fondazioni profonde, jet-grouting;
  4. IV. non sono ammessi interventi di nuova edificazione nelle aree di rispetto "ZRfac" (pericolosità sismica "S4FAC") interessate da deformazioni legate alla presenza di faglie attive e capaci individuate con uno studio geologico e geomorfologico di dettaglio integrato con indagini geofisiche.
  5. V. La fattibilità degli interventi sul patrimonio edilizio esistente è subordinata all'esecuzione di interventi di miglioramento e adeguamento sismico (in conformità a NTC 2018 par.8.4). Sono fatti salvi gli interventi di riparazione o che non incidono sulle parti strutturali degli edifici; limitatamente alle aree classificate S4L per suscettibilità alla liquefazione, oltre agli interventi di miglioramento o adeguamento, la fattibilità è subordinata anche ad interventi di riduzione della pericolosità da eseguirsi in funzione dell'esito delle verifiche di cui al punto 2).

2. Fattibilità in aree a pericolosità sismica locale elevata S3

  1. I. Nelle zone potenzialmente soggette a liquefazione dinamica (classe di pericolosità "S3L"), la fattibilità per gli interventi di nuova edificazione è subordinata all'esito di indagini geognostiche e verifiche geotecniche delle condizioni di liquefazione dei terreni (valori locali del fattore di sicurezza relativo alla liquefazione e dell'Indice del potenziale di liquefazione) e, in funzione di tale analisi, alla eventuale realizzazione di interventi di riduzione della pericolosità sismica in conformità a NTC 2018 punto 7.11.3.4, così come indicato nelle "Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da Liquefazione"; in coerenza con gli studi svolti per il quadro conoscitivo del PSI e con le nuove indagini condotte in sede di PO, tali verifiche dovranno essere svolte secondo le modalità descritte in in Appendice 1 all'elaborato GEO11 - Relazione geologica idraulica e sismica. Gli esiti di tali verifiche permetteranno di individuare con precisione i livelli suscettibili di liquefazione e valutarne la potenziale influenza a livello delle strutture di progetto, avvalendosi di metodi che stimano i danni per liquefazione in funzione degli spessori degli strati liquefatti e non liquefatti ed in relazione a diversi valori di accellerazione sismica attesa al suolo, come ad esempio quello proposto da Ishihara [Ishihara, K., 1985. Stability of natural deposits during earthquakes. In: Proceedings of the 11th International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering] e Crespellani et al. [Crespellani T., Nardi R., Simoncini C., 1988. La liquefazione del terreno in condizioni sismiche. Zanichelli Ed.]. A titolo esemplificativo e non esaustivo, gli interventi raccomandati di riduzione della pericolosità sismica su edifici sono indicati quali pali drenanti in sabbia, fondazioni profonde, jet-grouting;
  2. II. Nelle aree di instabilità di versante quiescente (classe di pericolosità "S3F"), la fattibilità degli interventi di nuova edificazione è subordinata all'esito di specifiche verifiche, se necessario supportati da indagini geognostiche e geofisiche, finalizzate a definire le effettive condizioni di stabilità che tengano conto dell'azione sismica ed in coerenza con quanto indicato nelle "Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da instabilità di versante sismoindotte" - FR, emanate dalla Commissione Nazionale per la Microzonazione Sismica. Eventuali opere di messa in sicurezza dovranno essere realizzati preventivamente agli interventi;
  3. III. nelle aree di instabilità di versante quiescente (classe di pericolosità "S3F"), per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che comportano la demolizione e ricostruzione, o aumenti di superficie coperta o di volume, e degli interventi di ampliamento e adeguamento di infrastrutture a sviluppo lineare e a rete, la fattibilità è subordinata alla valutazione che non vi sia un peggioramento delle condizioni di instabilità del versante e un aggravio delle condizioni di rischio per la pubblica incolumità, tenendo conto anche dell'azione sismica e in coerenza con quanto indicato nelle "Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da instabilità di versante sismoindotte" - FR, emanate dalla Commissione Nazionale per la Microzonazione Sismica;
  4. IV. nelle zone stabili suscettibili di amplificazione locale per alto contrasto di impedenza sismica fra copertura e substrato (classe di pericolosità "S3"), definita mediante studi di microzonazione di livello 2 o 3 (FA0105>1,4),la fattibilità di tutti gli interventi è effettuata una specifica campagna di indagini geofisiche (quali, ad esempio, profili sismici a riflessione o rifrazione, prove sismiche in foro e, ove risultino significative, profili MASW) e geognostiche (quali ad esempio sondaggi, preferibilmente a carotaggio continuo) che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti per valutare l'entità del (o dei) contrasti di rigidità sismica tra coperture e bedrock sismico o entro le coperture stesse. Nelle zone di bordovalle è opportuna una ricostruzione bidimensionale con prove geofisiche di superficie;
  5. V. la fattibilità degli interventi sul patrimonio edilizio esistente è subordinata all'esecuzione di interventi di miglioramento e adeguamento sismico, in coerenza con le NTC 2018, punto 8.4. Sono fatti salvi gli interventi di riparazione o che non incidono sulle parti strutturali degli edifici; limitatamente alle aree classificate S3L per liquefazione, oltre agli interventi di miglioramento o adeguamento, la fattibilità è subordinata anche ad eventuali interventi di riduzione della pericolosità, da eseguirsi in funzione dell'esito delle verifiche di cui al comma 1);
  6. VI. nella realizzazione o ampliamento di edifici strategici o rilevanti assegnabili alle classi di indagine 3 e 4 e in generale di tutti gli edifici assegnabili alla classe di indagine 4, come individuati dal DPGR 1R/2022, in fase di progettazione la valutazione dell'azione sismica di progetto deve essere supportata da specifiche analisi di risposta sismica locale.

3. Fattibilità in aree a pericolosità sismica locale media S2

  1. I. Non è necessario indicare condizioni specifiche per la fase attuativa o progettuale;
  2. II. nelle aree classificate "S2*", caratterizzate da contrasti di impedenza sismica attesa oltre alcune decine di metri dal piano campagna e con frequenza fondamentale del terreno indicativamente inferiore a 1 hz, la fattibilità delle nuove edificazioni è subordinata alla verifica dell'eventuale insorgenza di fenomeni di doppia risonanza terreno-struttura. Tale verifica è condotta mediante l'analisi combinata della frequenza fondamentale del terreno e del periodo proprio delle tipologie edilizie.

4. Fattibilità in aree a pericolosità sismica locale bassa S1

  1. I. In tali aree non sussistono prescrizioni specifiche per la fase attuativa o per la valida formazione dei titoli abilitativi all'attività edilizia.

5. Fattibilità sismica nelle aree non comprese negli studi di microzonazione

  1. I. Per tutti gli interventi posti all'esterno del perimetro degli studi di microzonazione, pertanto in zone prive di classificazione di pericolosità sismica locale, quando si verifichino le condizioni di pericolosità G3 e G4 valgono le prescrizioni di cui rispettivamente alle classi S3 e S4;
  2. II. in caso di nuove previsioni, si dovranno eseguire indagini per determinare la classe di pericolosità sismica locale con gli stessi criteri adottati per gli studi di microzonazione.

Art. 102. Indicazioni per la progettazione nelle aree oggetto di studi di MS livello 3

1. Nelle aree interessate dagli studi di microzonazione sismica di livello 3 (frazione di Ronta), il soggetto realizzatore dello studio fornisce, per ogni microzona individuata a seguito delle analisi dinamiche di dettaglio, uno spettro di risposta elastico normalizzato e rappresentativo dell'azione sismica prevista per la predetta microzona per due separati tempi di ritorno (475 anni e 50 anni). Tali spettri riportano anche i parametri dipendenti (S, Tb e Tc) ricavati tramite la procedura di normalizzazione: la progettazione di opere ricadenti in classe d'uso II ai sensi delle NTC 2018, caratterizzate da uno stato limite corrispondente ad un medesimo periodo di ritorno dello spettro rappresentativo, può avvalersi direttamente di tale spettro, previa verifica della maggior cautela, stabilita in base al valore di accelerazione spettrale per i periodi di interesse dell'opera, rispetto a quanto ricavabile in termini di spettro di risposta elastico dall'applicazione delle categorie semplificate di sottosuolo. Deve comunque essere sempre verificata la reale corrispondenza delle condizioni geologico-tecniche del sito rispetto al contesto riportato nello studio di MS, mediante criteri di affidabilità, significatività e rappresentatività.

2. Per le medesime opere caratterizzate da differenti periodi di ritorno rispetto a quello utilizzato per lo studio di MS di livello 3, e per le opere ricadenti in classe d'uso I ai sensi delle NTC 2018, il confronto indicato al precedente capoverso è effettuato ricavando lo spettro di risposta elastico in base ai predetti parametri dipendenti associati allo spettro caratteristico, combinandoli con i parametri indipendenti (derivanti dalla localizzazione del sito).

Titolo 3 CRITERI GENERALI DI FATTIBILITA' IDRAULICA

Art. 103. Riferimenti generali

1. Le trasformazioni urbanistico edilizie nei territori soggetti a rischio di esondazione devono essere oggetto di studi per valutarne la "fattibilità idraulica", definita come l'insieme degli interventi necessari alla gestione del rischio di alluvioni, conseguendo un livello di rischio medio R2 (LR 41/2018). La disciplina è regolata nelle norme del Piano Gestione Rischio Alluvioni distrettuale, per quanto riguarda l'assegnazione dei livelli di pericolosità, e dalla LR 41/2018 per la gestione dei rischi di alluvione;

2. La quota zero di riferimento per la progettazione edilizia è rappresentata dal valore della somma della quota media assoluta del piano campagna e dell'eventuale rialzamento di protezione idraulica contenuto nelle prescrizioni di fattibilità (franco di sicurezza e battente idraulico);

3. il franco di sicurezza nelle aree soggette ad allagamento, avente funzione di riduzione della vulnerabilità, è dimensionato, in relazione alle dinamiche esondative cui è soggetto il sito, in aggiunta al valore del battente locale:

  • - cm 30 per battenti di esondazione fino a m 1,00
  • - cm 50 per battenti di esondazione superiori a m 1,00

Art. 104. Misure tese alla riduzione di pericolosità e magnitudo

1. Ai sensi della LR 41/2018 art.8, la gestione del rischio di alluvioni è raggiunta mediante la realizzazione delle seguenti opere finalizzate al raggiungimento almeno di un livello di rischio medio R2 mediante misure tese alla riduzione di pericolosità e magnitudo:

  1. I. Tipologia a) OPERE IDRAULICHE SUI CORSI D'ACQUA che assicurano l'assenza di allagamenti avendo come riferimento le alluvioni poco frequenti, ossia fino a Tr=200 anni. Le opere idrauliche sono realizzate prima o contestualmente all'attuazione degli interventi, con attestazione di agibilità degli immobili oggetto di trasformazione subordinata al collaudo delle opere idrauliche stesse.
  2. II. Tipologia b) OPERE IDRAULICHE SUI CORSI D'ACQUA che riducono gli allagamenti per eventi poco frequenti, ossia fino a Tr=200 anni con conseguimento almeno della classe di magnitudo moderata (battente indicativamente compreso fra m 0,30 e 0,50) unitamente a opere di sopraelevazione realizzate senza aggravio delle condizioni di rischio in altre zone. Interventi ed opere sono previsti negli strumenti urbanistici comunali e sono realizzati previa verifica di compatibilità idraulica della struttura idraulica competente. Le opere idrauliche sono realizzate prima o contestualmente all'attuazione degli interventi, con attestazione di agibilità degli immobili oggetto di trasformazione subordinata al collaudo delle opere idrauliche stesse. Il non aggravio delle condizioni di rischio, definito come volume idrico sottratto alla esondazione, è assicurato mediante opere o interventi di drenaggio in corpo idrico recettore o di trasferimento in altre aree. In quest'ultimo caso a condizione che non si incrementi la classe di magnitudo idraulica (moderata) e che sia prevista dagli strumenti urbanistici la stipula di convenzione fra proprietario e comune prima della realizzazione dell'intervento.

2. Ai sensi della L.R. 41/2018 art.8, la gestione del rischio di alluvioni è raggiunta mediante la realizzazione delle seguenti opere finalizzate al raggiungimento almeno di un livello di rischio medio R2 mediante misure tese alla riduzione della vulnerabilità:

  1. I. Tipologia c) OPERE DI SOPRAELEVAZIONE (rialzamento soprabattente con relativo franco di sicurezza) conseguendo la classe di rischio R2 e assicurando il non aggravio nelle aree vicine. Le opere idrauliche sono realizzate prima o contestualmente all'attuazione degli interventi, con attestazione di agibilità degli immobili oggetto di trasformazione subordinata al collaudo delle opere idrauliche stesse. Il non aggravio delle condizioni di rischio in altre aree, definito come volume idrico sottratto alla esondazione, è assicurato mediante opere o interventi di drenaggio in corpo idrico recettore o trasferimento in altre aree. In quest'ultimo caso a condizione che non si incrementi la classe di magnitudo idraulica (moderata) e che sia prevista dagli strumenti urbanistici la stipula di convenzione fra proprietario e comune prima della realizzazione dell'intervento.
  2. II. Tipologia d) INTERVENTI DI DIFESA LOCALE del singolo elemento (paratoie, porte stagne ecc.)

Art. 105. Gestione del rischio alluvioni nella pianificazione urbanistica comunale

1. Nelle zone soggette ad alluvioni frequenti e poco frequenti l'individuazione, a cura dei comuni, delle opere ai fini del raggiungimento di almeno un livello di rischio R2 è contenuta nel P.O. e relative varianti, unitamente alla valutazione dei costi e dei benefici ambientali.

Art. 106. Aree destinate ad opera di regimazione idraulica

1. Le casse di espansione e le opere di compensazione idraulica ex D.C.R. 230/94, sono evidenziate con apposito segno grafico nelle tavole DIS01.2 in scala 1:10.000 e DIS02d in scala 1:2.000

2. Le casse di espansione sono necessarie per il contenimento del rischio idraulico in quanto finalizzate alla laminazione delle portate di piena dei corsi d'acqua, pertanto non sono ammissibili trasformazioni che interferiscano con tale funzione prioritaria.

3. Nelle aree di compensazione idraulica realizzate ai sensi della D.C.R. 230/1994, con morfologia in depressione, sono ammessi quando necessari solo interventi ed opere finalizzati alla gestione idraulica delle acque invasate (per esempio impianti di sollevamento), manutenzione, messa in sicurezza e inserimento ambientale.

4. Integra la disciplina del presente articolo quanto disposto nella Parte 7 delle presenti norme.

Art. 107. Condizioni di fattibilita' idraulica all'interno del territorio urbanizzato

1. Fattibilità in aree non soggette a rischio di alluvioni

  1. a) Ad interventi e previsioni esterni ad aree colpite da esondazione non si attribuiscono prescrizioni specifiche per il conseguimento del titolo abilitativo, salvo opportune indicazioni di misure per il riordino o ripristino del drenaggio superficiale;
  2. b) nelle aree presidiate da sistemi arginali per il contenimento delle alluvioni fino ad una distanza massima di m 300 dal piede, così come definite nella LR 41/2018 art.2, per gli interventi di nuova costruzione a prescindere dalla pericolosità sono previste misure per la gestione del rischio di alluvioni nell'ambito del Piano di protezione civile comunale. A tal fine il comune, entro centottanta giorni dal rilascio del titolo abilitativo, aggiorna il relativo Piano e lo trasmette alla struttura regionale competente.

2. Fattibilità non subordinata a prescrizioni in aree soggette a rischio di alluvioni
La certificazione dei seguenti casi, non espressamente individuati nell'art. 12 della L.R. 41/2018, è subordinata ad adeguata documentazione con elaborati grafici e cartografici riferiti agli studi idraulici del P.S. sono consentiti:

  • - incrementi volumetrici in qualsiasi condizione di pericolosità e magnitudo idraulica a condizione che non costituiscano ostacolo al deflusso delle acque, non sottraggano volumi di laminazione e non aggravino le condizioni di rischio in altre aree (p.es. soprabattente);
  • - interventi sulle parti di manufatto con piano di calpestio sottobattente senza modifica dell'involucro edilizio (aperture esterne) direttamente interessato dal fenomeno alluvionale con qualsiasi magnitudo;
  • - interventi sulle parti di manufatto con piano di calpestio sottobattente con modifica dell'involucro edilizio direttamente interessato dal fenomeno alluvionale in condizioni di magnitudo moderata;
  • - mutamenti di destinazione d'uso in funzione residenziale o adibiti a pernottamento nelle parti di manufatto con piano di calpestio sottobattente in condizioni di magnitudo moderata per alluvioni poco frequenti.

In assenza di specifici riferimenti normativi nella LR 41/2018 si ritiene comunque di gestire il rischio con misure più cautelative, appropriate e sostenibili, ricorrendo p.es. a tipologie edilizie di difesa locale.

3. Fattibilità subordinata a prescrizioni in aree soggette a rischio di alluvioni

  1. a) La fattibilità in condizioni di pericolosità da alluvioni poco frequenti (P2) e con qualsiasi magnitudo idraulica è subordinata a interventi di abbassamento della vulnerabilità mediante opere di sopraelevazione (tipologia c dell'art.8 della L.R. 41/2018, ovvero rialzamento soprabattente oltre franco di sicurezza): tali opere sono appositamente previste nello strumento urbanistico previa verifica dell'autorità idraulica competente.
  2. b) La gestione del rischio di alluvione in classe R2 mediante opere di sopraelevazione dovrà garantire la trasparenza idraulica; nel caso di occupazione di volume significativo (p.es. argine in terra) tale requisito dovrà essere verificato con specifico studio di modellistica dinamica (l'obbligatorio riferimento sono gli studi idraulici del PS), ovvero assicurando il non aggravio del rischio nella aree vicine mediante drenaggio in corpo idrico ricettore o trasferimento a condizione che nelle aree di trasferimento non si incrementi la classe di magnitudo moderata e che negli strumenti urbanistici sia prevista la stipula di una convenzione fra comune e proprietario prima della realizzazione dell'intervento; le opere di sopraelevazione sono realizzate prima o contestualmente all'attuazione dell'intervento urbanistico edilizio.
  3. c) Sono consentiti:
    • - interventi di nuova costruzione
    • - volumi interrati (limitatamente alle condizioni di magnitudo moderata) a condizione che non sia superato il rischio medio R2
    • - incrementi volumetrici (anche in condizioni di alluvioni frequenti) anche con demolizione e ricostruzione di parti o nuovi manufatti purché funzionali all'ampliamento.
  4. d) La fattibilità in condizioni di pericolosità per alluvioni frequenti (P3) e con qualsiasi magnitudo idraulica è subordinata a interventi di riduzione di pericolosità e magnitudo mediante opere idrauliche (tipologia a,b). Per le relative preliminari verifiche idrauliche sulle opere strutturali relative ai corsi d'acqua responsabili dell'allagamento, l'obbligatorio riferimento sono gli studi idraulici del P.S.I.M., prevedendo per le nuove previsioni l'individuazione delle opere negli atti di pianificazione comunali.
  5. e) Non sono consentiti nei volumi interrati esistenti mutamenti di destinazione d'uso e frazionamenti in residenziale o comunque adibiti a pernottamento.
  6. f) Sono consentiti gli interventi edilizi di nuova costruzione a condizione che sia realizzata una delle opere idrauliche di tipologia a e b dell'art.8 della L.R. 41/2018.
  7. g) In condizioni di magnitudo moderata, possono essere realizzati interventi di nuova costruzione e mutamenti di destinazione d'uso in funzione residenziale, ricorrendo a opere di sola sopraelevazione soprabattente oltre franco di sicurezza (tipologia c dell'art.8 della L.R. 41/2018), essendo già conseguita la richiesta condizione di magnitudo moderata prevista con la tipologia b. Tale requisito dovrà essere verificato con appropriate valutazioni idrauliche contenenti, se necessario, modellazioni numeriche in grado di rappresentare le dinamiche di esondazione caratteristiche del sito. I relativi esiti costituiscono necessaria condizione per l'attuazione dell'intervento. Gli studi idraulici di verifica potranno essere condotti in fase di piano attuativo o di intervento diretto quando saranno definiti gli indirizzi della progettazione (ubicazione degli edifici, parcheggi, movimenti di terra). In tal caso la gestione del rischio di alluvione mediante opere di sopraelevazione dovrà assicurare il non aggravio del rischio nelle aree vicine mediante drenaggio delle acque in corpo idrico ricettore o trasferimento a condizione che aree di trasformazione e aree di trasferimento siano in magnitudo moderata. Tale soluzione richiede previa verifica dell'autorità idraulica e previsione negli strumenti urbanistici di stipula di una convenzione fra comune e proprietario prima della realizzazione dell'intervento. Tutte le opere idrauliche di tipologia a) e b) dell'art.8 della L.R. 41/2018, sono realizzate prima o contestualmente all'attuazione dell'intervento edilizio e l'attestazione di agibilità degli immobili è subordinata al collaudo di tali opere.
  8. h) Non sono consentiti ospedali, case di cura, strutture strategiche e impianti.
  9. i) Limitatamente alla realizzazione degli interventi edilizi di demolizione, con parziale o totale ricostruzione senza incrementi volumetrici, la fattibilità in condizioni di pericolosità da alluvioni frequenti (P3) e poco frequenti (P2) e con qualsiasi magnitudo idraulica è subordinata a interventi di abbassamento della vulnerabilitàmediante opere di difesa locale (tipologia d); sono consentiti interventi di demolizione e ricostruzione del singolo elemento edilizio mediante interventi di difesa locale in corrispondenza di ogni apertura sottobattente del singolo elemento edilizio: p.es. paratoie, infissi impermeabili in relazione al battente di esondazione, cui si aggiunge il franco di sicurezza.
  10. j) Sono comunque ammessi gli incrementi volumetrici che non costituiscono ostacolo al deflusso delle acque, non sottraggono volume di laminazione e non aggravano le condizioni di rischio in altre aree.
  11. k) Per tutti i casi non espressamente trattati nel presente testo si rimanda a quanto prescritto agli artt.11 e 12 della L.R. 41/2018.

4. Fattibilità di infrastrutture lineari e a rete

  1. a) E' consentita la realizzazione di nuove infrastrutture a sviluppo lineare e relative pertinenze in condizioni di pericolosità per alluvioni poco frequenti P2 con qualsiasi magnitudo idraulica a condizione che sia assicurato il non aggravio delle condizioni di rischio nella altre aree, che non sia superato il rischio medio R2 e che siano previste misure preventive per regolare l'utilizzo in caso di eventi alluvionali;
  2. b) è consentita la realizzazione di nuove infrastrutture a sviluppo lineare e relative pertinenze in condizioni di pericolosità per alluvioni frequenti P3 con qualsiasi magnitudo idraulica a condizione che sia realizzata una delle opere idrauliche di tipologia a), b) e c); per le condizioni di attuazione collegate alle opere idrauliche di tipologia a), b) e c) si rimanda ai precedenti articoli del presente titolo;
  3. c) è consentito l'adeguamento e ampliamento di infrastrutture a sviluppo lineare esistenti e relative pertinenze in condizioni di pericolosità per alluvioni poco frequenti P2 e frequenti P3 con qualsiasi magnitudo idraulica a condizione che sia assicurato il non aggravio delle condizioni di rischio nelle altre aree, che non sia superato il rischio medio R2 e che siano previste misure preventive per regolare l'utilizzo in caso di eventi alluvionali;
  4. d) in aree di pericolosità per alluvioni poco frequenti P2 e frequenti P3 e con qualsiasi magnitudo idraulica sono consentite le piste ciclopedonali a condizione che sia assicurato il non aggravio delle condizioni di rischio nelle altre aree e che siano previste misure preventive per regolare l'utilizzo in caso di eventi alluvionali;
  5. e) in aree di pericolosità per alluvioni poco frequenti P2 e frequenti P3 e con qualsiasi magnitudo idraulica sono consentiti parcheggi di superficie a condizione che sia assicurato il non aggravio delle condizioni di rischio nelle altre aree, che non sia superato il rischio medio R2 e che siano previste misure preventive per regolare l'utilizzo in caso di eventi alluvionali;
  6. f) in aree di pericolosità per alluvioni poco frequenti P2 e frequenti P3 e con qualsiasi magnitudo idraulica sono consentite nuove infrastrutture di distribuzione a rete e relativi adeguamento e ampliamento a condizione che sia assicurato il non aggravio delle condizioni di rischio nelle altre aree;
  7. g) per tutti i casi non espressamente trattati nel presente testo si rimanda a quanto prescritto all'art.13 della L.R. 41/2018.

Art. 108. Condizioni di fattibilità idraulica all'esterno del territorio urbanizzato

1. Interventi consentiti

  1. a) Sono consentiti gli interventi edilizi all'esterno del territorio urbanizzato alle condizioni degli interventi edilizi all'interno del territorio urbanizzato. Per le condizioni di attuazione collegate alle opere idrauliche di tipologia a), b) e c) dell'art.8 della L.R. 41/2018, si rimanda agli articoli del titolo;
  2. b) sono consentiti interventi di nuova costruzione in condizioni di pericolosità per alluvioni poco frequenti P2 con magnitudo idraulica moderata. In assenza di specifici riferimenti normativi nella L.R. 41/2018 si ritiene comunque di gestire il rischio se necessario con misure più cautelative, appropriate e sostenibili, ricorrendo p.es. a tipologie edilizie di difesa locale;
  3. c) sono consentiti interventi di nuova costruzione in condizioni di pericolosità per alluvioni poco frequenti P2 con magnitudo idraulica severa e molto severa a condizione che sia realizzata una delle opere di tipologia a), b) dell'art.8 della L.R. 41/2018;
  4. d) è consentita la realizzazione di nuove infrastrutture a sviluppo lineare e relative pertinenze in condizioni di pericolosità per alluvioni poco frequenti P2 con qualsiasi magnitudo idraulica a condizione che sia realizzata una delle opere idrauliche di tipologia a), b) e c) dell'art.8 della L.R. 41/2018;
  5. e) sono consentiti nuovi edifici rurali in condizioni di pericolosità per alluvioni poco frequenti P2 e frequenti P3 con qualsiasi magnitudo idraulica a condizione che sia realizzata una delle opere di tipologia a), b) e c) dell'art.8 della L.R. 41/2018;
  6. f) sono consentiti gli annessi agricoli in condizioni di pericolosità per alluvioni poco frequenti P2 e frequenti P3 con qualsiasi magnitudo idraulica a condizione che non costituiscano ostacolo al deflusso delle acque e non sottraggano volume di laminazione;
  7. g) per tutti i casi non espressamente trattati nel presente testo si rimanda a quanto prescritto all'art.16 della L.R. 41/2018.

Titolo 4 FATTIBILITA' DEGLI INTERVENTI

Art. 109. Fattibilità degli ambiti di trasformazione

1. Le condizioni di fattibilità geologica, idraulica, sismica e correlate a problematiche di natura idrogeologica - per quanto concerne gli ambiti di trasformazione individuati nel presente strumento urbanistico - sono definite nelle "schede di fattibilità" allegate all'elaborato "GEO11 Relazione geologica, idraulica e sismica".

2. Per quanto non specificamente normato nelle "schede di fattibilità" allegate all'elaborato GEO11, si fa riferimento ai vigenti D.P.G.R. 5R/2020, L.R. 41/2018, D.P.G.R. 1R/2022 e NTC2018.

Art. 110. Criteri per il rilascio dei titoli edilizi

1. A fini del rilascio dei titoli edilizi, in relazione agli interventi per cui non si sia provveduto con la relativa scheda di fattibilità di P.O. ma comunque denominati ai sensi della L.R. 65/2014, sarà la stessa Amministrazione Comunale a valutare l'effettiva conformità in sede di rilascio dei sopra citati atti di assenso. I criteri/condizioni/prescrizioni di fattibilità ai sensi del DPGR 5R/2020 saranno definiti, in fase di redazione del relativo supporto geologico mediante confronto fra le pericolosità geologica, sismica ed idraulica e l'articolato normativo regionale e sovraregionale (AdB distrettuale) vigente in materia.

2. Per tali interventi le prescrizioni di fattibilità dovranno essere desunte ed esplicitate dai progettisti tramite l'analisi comparata fra le classificazioni di pericolosità geologica, sismica ed idraulica degli SU vigenti e i riferimenti normativi di cui ai comma 3.2, 3.3 e 3.6 dell'Allegato A al D.P.G.R. 5R/2020, agli artt. 3, 4, 8, 9, 10, 11,12, 13 e 16 della L.R. n. 41/2018 e sua successiva modifica di cui alla L.R. n. 7/2020 e l'articolato normativo (NTA) del presente P.O..

3. Eventuali disposizioni regionali e/o sovraregionali in materia di fattibilità geologica, idraulica e sismica emanate dopo l'entrata in vigore del P.O. si intendono automaticamente recepite nel presente articolo, con effetto sostitutivo di ogni eventuale disposizione difforme.

4. Per la progettazione edilizia di qualsiasi intervento si dovranno comunque applicare le indicazioni tecniche di cui alle NTC2018 e D.P.G.R. 1R/2022.

Art. 111. Tipologie particolari di intervento

1. Ferme restando le disposizioni di cui al D.P.G.R. 1R/2022 e alle NTC 2018, si riportano di seguito alcuni casi particolari di interventi inquadrabili ai sensi della legge urbanistica regionale per i quali non vi è una esplicita attribuzione di condizioni di fattibilità geologica, idraulica e sismica ai sensi del D.P.G.R. 5R/2020.

2. Verde attrezzato, parchi in genere, area verdi a corredo della viabilità di arredo urbano e decoro, area a verde di rispetto, verde pubblico privato, giardini, orti, serre con copertura stagionale, senza opere murarie.
Condizioni di fattibilità geologica: in classe G3 e G4 si prevedano misure di regimazione delle acque di scorrimento superficiale al fine di evitare erosione del terreno e ristagni oltre a verifiche sulla stabilità dei versanti in caso di consistenti movimenti di terra.
Condizioni di fattibilità sismica: nessuna condizione
Condizioni di fattibilità idraulica: nessuna condizione

3. Opere murarie di piccole dimensioni e/o temporanee (anche connesse alle aree a verde), piccoli edifici tecnici, di servizio e per funzioni igienico sanitarie.
Condizioni di fattibilità geologica: in classe G3 e G4 gli interventi sono da trattare come nuove edificazioni di cui al D.P.G.R. 5R/2020. Nessuna condizione in classe G1 e G2.
Condizioni di fattibilità sismica: nessuna condizione
Condizioni di fattibilità idraulica: nessuna condizione

4. Serre con coperture permanenti
Condizioni di fattibilità geologica: in classe G3 e G4 gli interventi sono da trattare come nuove edificazioni di cui al D.P.G.R. 5R/2020. Nessuna condizione in classe G1 e G2.
Condizioni di fattibilità sismica: gli interventi sono da trattare come nuove edificazioni di cui al D.P.G.R. 5R/2020.
Condizioni di fattibilità idraulica: interventi da trattare come nuove costruzioni ai sensi dalla L.R. 41/2018

5. Aree destinate a parcheggi pubblici e/o privati a raso (realizzate con mantenimento delle attuali quote e/o morfologia)
Condizioni di fattibilità geologica: in classe G3 e G4 gli interventi sono da trattare come nuove edificazioni di cui al D.P.G.R. 5R/2020. Nessuna condizione in classe G1 e G2.
Condizioni di fattibilità sismica: nessuna condizione
Condizioni di fattibilità idraulica: interventi da trattare come nuove costruzioni ai sensi dalla L.R. 41/2018 (oppure ai sensi dell'art. 13 della LR 41/2018). I nuovi parcheggi in superficie, indipendentemente dalla magnitudo idraulica, possono essere realizzati nelle aree a pericolosità P2 e P3 a condizione che sia assicurato il non aggravio delle condizioni di rischio in altre aree, che non sia superato il rischio medio R2 e che siano previste misure preventive, quali dispositivi permanenti di informazione del rischio di alluvione e dispositivi di allarme da attivare all'occorrenza, finalizzate a regolarne l'utilizzo in caso di possibilità del verificarsi di eventi alluvionali. Per i nuovi parcheggi in superficie costruiti a raso e ricadenti nelle aree a pericolosità P2 e P3 dovranno altresì prevedersi, per battenti idraulici superiori a 30 cm, sistemi di confinamento dell'area di parcheggio come guard-rail, recinzioni o ulteriori analoghi accorgimenti tecnico-costruttivi, di efficacia comunque comprovata, atti ad impedire il galleggiamento e lo spostamento incontrollato degli automezzi in caso di evento alluvione.

6. Percorsi e aree di sosta pedonale
Condizioni di fattibilità geologica: in classe G3 e G4 si prevedano misure di controllo delle acque superficiali al fine di evitare erosione del terreno e ristagni.
Condizioni di fattibilità sismica: nessuna condizione
Condizioni di fattibilità idraulica: nessuna condizione

7. Realizzazione di strutture precarie come tettoie, annessi agricoli, manufatti per ricovero bestiame e trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli, ecc. con funzione esclusivamente agricola e zootecnica.
Condizioni di fattibilità geologica: in classe G3 e G4 gli interventi sono da trattare come nuove edificazioni di cui al D.P.G.R. 5R/2020. Nessuna condizione in classe G1 e G2.
Condizioni di fattibilità sismica: nessuna condizione
Condizioni di fattibilità idraulica: nessuna condizione

8. Realizzazione di invasi e/o laghi collinari
E' soggetta a norma regionale di settore sovraordinata; opere e manufatti accessori sono da trattare come nuove edificazioni ai sensi del D.P.G.R. 5R/2020
Condizioni di fattibilità geologica: invasi e laghi collinari non sono consentiti in classe G4.
Opere e manufatti accessori in classe G3, G2 e G1 i sono da trattare come nuove edificazioni ai sensi del D.P.G.R. 5R/2020.
Condizioni di fattibilità sismica: nessuna condizione ulteriore alle condizioni di fattibilità geologica
Condizioni di fattibilità idraulica: interventi da valutare di concerto all'autorità competente.

9. Realizzazione di impianti sportivi e piscine all'aperto e relativi locali di servizio
Condizioni di fattibilità geologica: non consentiti in classe G4. Da trattare come nuove edificazioni ai sensi del D.P.G.R. 5R/2020 se in classe G3, G2 e G1.
Condizioni di fattibilità sismica: nessuna condizione ulteriore alle condizioni di fattibilità geologica
Condizioni di fattibilità idraulica: interventi da trattare come nuove costruzioni ai sensi dalla L.R. 41/2018.

10. Depositi all'aperto per materiali vari che non comportino strutture fisse
Condizioni di fattibilità geologica: nessuna condizione
Condizioni di fattibilità sismica: nessuna condizione
Condizioni di fattibilità idraulica: occorre garantire il non superamento delle condizioni di rischio R2.

11. Piccoli edifici e impianti di servizio di infrastrutture a rete inferiori a 50 mq
La norma non prevede limitazioni o differenziazioni in base alle dimensioni pertanto:
Condizioni di fattibilità geologica: in classe G3 e G4 gli interventi sono da trattare come nuove edificazioni di cui al D.P.G.R. 5R/2020. Nessuna condizione in classe G1 e G2.
Condizioni di fattibilità sismica: gli interventi sono da trattare come nuove edificazioni di cui al D.P.G.R. 5R/2020.
Condizioni di fattibilità idraulica: interventi da trattare come nuove costruzioni ai sensi dalla L.R. 41/2018.

Titolo 5 TUTELA DELLE RISORSE AMBIENTALI

Art. 112. Ambito di applicazione

1. In relazione all'elaborato VAS01 le misure di mitigazione e/o compensazione rappresentano le condizioni alla trasformazione o le misure previste per impedire, ridurre e compensare gli eventuali impatti significativi sull'ambiente a seguito dell'attuazione del P.O.. Tali misure emergono dagli impatti delle trasformazioni sull'ambiente e pertanto si raccomanda che, in fase di implementazione e di attuazione degli interventi previsti dal P.O., ci si allinei in ordine generale alle misure di mitigazione descritte nel presente titolo ed in particolare a quanto riportato nell'elaborato richiamato.

Art. 113. Tutela della risorsa idrica

1. Il Piano Strutturale Intercomunale nella Carta della Tutela dele Risorse Idrogeologiche (QC.B04) individua la rete dei pozzi e delle sorgenti destinate all'approvvigionamento del pubblico acquedotto, con le relative zone di rispetto e di tutela assoluta:

  1. a) La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni; essa deve avere ha un'estensione in caso di acque sotterrane di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, e deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad alle relative infrastrutture di servizio.
  2. b) La zona di rispetto e costituita da un'area di 200 metri di raggio dal punto di captazione, salvo diversa indicazione, includendo quindi anche la zona di tutela assoluta. In questa zona sono vietati l'insediamento dei centri di pericolo e lo svolgimento delle attività previste dall'art. 94 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale", come declinate in parte dalla delibera di giunta regionale n. 872 del 13 luglio 2020, tali aree (giugno 2023) risultano al momento interessate da un processo di revisione ai sensi del D.G.R.T. 872/2020.

2. Nella medesima carta sono individuate le classi di permeabilità dei terreni, fornendo pertanto una indicazione preliminare sulla potenziale vulnerabilità delle risorse idriche del sottosuolo. Le trasformazioni urbanistiche ed infrastrutturali dovranno necessariamente confrontarsi con le condizioni di fragilità idrogeologica eventualmente presenti onde adottare soluzioni progettuali che non introducono fattori di pressione che possano alterare significativamente, lo stato qualitativo della risorsa.

3. Nelle aree D4 e D3 relative alla perimetrazione delle aree a diversa disponibilità della risorsa idrica del Piano Bilancio Idrico dell'Autorità di Bacino distrettuale, non possono essere autorizzate nuove attività industriali idroesigenti o attività florovivaistiche che ricorrano all'approvvigionamento idrico da risorse idriche sotterranee. Le trasformazioni urbanistiche ed infrastrutturali dovranno necessariamente confrontarsi con le condizioni di fragilità idrogeologica eventualmente presenti onde adottare soluzioni progettuali che non introducono fattori di pressione che possano alterare significativamente, lo stato quantitativo della risorsa.

4. Al fine di valutare l'eventuale impatto quantitativo e qualitativo sul sottosuolo e sulle acque sotterranee connesso alla realizzazione di nuove infrastrutture interrate, volumi interrati, opere strutturali e fondali, che possano alterare il locale assetto idrogeologico, le nuove previsioni urbanistiche dovranno essere dotate di un appropriato quadro conoscitivo ante operam, che contenga dati idrogeologici di sito, necessari per delineare la fattibilità dell'intervento, individuando eventuali misure di mitigazione e monitoraggio, nell'ottica di una tutela delle risorse idriche sotterranee.

5. Sono ammesse le opere di captazione di risorse idriche sotterranee per usi domestici e destinati al consumo umano, a servizio di insediamenti residenziali e ricettivi, previa dimostrazione circa l'impossibilità tecnico economica di allacciarsi al pubblico acquedotto.

6. Il reticolo idrografico e di gestione è individuato dalla Regione attuando quanto disposto dalla Legge regionale 79/2012. Il reticolo idraulico, così come definito dalla legge, è soggetto alle misure di tutela e alla salvaguardia di m 10 dalle sponde derivante dall'art. 96.f del R.D. 523/1904, oltre che ai disposti di cui alla L.R. 80/2015 e L.R. 41/2018.

7. Al fine di favorire il corretto uso della risorsa idrica nonché la riduzione dei prelievi idrici e l'eliminazione degli sprechi, gli interventi sono subordinati, fatto salvo i soli casi di comprovata impossibilità tecnica:

  1. a) all'allaccio con la rete acquedottistica;
  2. b) alla preventiva valutazione del fabbisogno idrico ed alla contestuale verifica di sostenibilità con l'Ente Gestore, nei casi di previsione e progettazione delle aree di trasformazione;
  3. c) a perseguire la riduzione della quantità di acqua dispersa da tubazioni acquedottistiche, attraverso il rinnovamento e la sostituzione di tutti i tratti affetti dal problema, sulla base delle indicazioni che potranno essere individuate dall'Ente Gestore nell'ambito della previsione e progettazione delle aree di trasformazione;
  4. d) alla raccolta e al reimpiego delle acque meteoriche per usi compatibili;
  5. e) all'utilizzo di sistemi per la riduzione dei consumi idrici;
  6. f) al recupero ed al riciclo delle acque reflue, depurate, per usi compatibili.

8. Al fine di preservare lo stato qualitativo della risorsa idrica sotterranea e superficiale, gli interventi sono subordinati, fatto salvo i soli casi di comprovata impossibilità tecnica:

  1. a) a garantire ove possibile l'allaccio all'infrastruttura fognaria; qualora ciò non fosse possibile è necessario adottare le migliori tecnologie per la depurazione a piè d'utenza e lo smaltimento dei reflui, nel rispetto degli standard qualitativi richiesti in base al ricettore finale ed in ragione della vulnerabilità idrogeologica;
  2. b) all'adozione di specifiche ed adeguate misure di depurazione, a piè d'utenza, nel caso di recupero e riciclo delle acque reflue per usi irrigui o, in alternativa, sia prevista la dispersione delle stesse sul suolo o sottosuolo;
  3. c) alla raccolta e il reimpiego delle acque meteoriche per usi compatibili;
  4. d) laddove, al di fuori delle aree di trasformazione, si venga a creare la possibilità di allacciamento per aree non servite da pubblica fognatura, sarà compito dell'Ente gestore valutarne la fattibilità anche in ragione dei nuovi carichi reflui prodotti e delle caratteristiche della rete in loco.

9. Le modifiche del coefficiente di deflusso conseguenti ad interventi urbanistico-edilizi ed infrastrutturali, con incremento di superficie coperta (Sc), ovvero derivanti dalla realizzazione di piazzali e parcheggi, sistemazioni esterne e loro modifiche, fatto salvo quanto già espressamente indicato all'articolo seguente, devono essere compensate mediante:

  1. a) modalità costruttive e materiali di rivestimento di piazzali e parcheggi di tipologia idonea a consentire l'infiltrazione delle acque meteoriche nel sottosuolo;
  2. b) opere di autocontenimento, quando non sia verificata l'efficienza delle reti idrologiche naturali o artificiali di recapito delle acque del lotto interessato dall'intervento.

10. I nuovi spazi pubblici destinati a piazzali, parcheggi e viabilità ciclopedonale, devono essere realizzati con modalità costruttive che consentano l'infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque. Sono consentite deroghe a tale disposizione solo per comprovati motivi di sicurezza o di tutela dei beni culturali e paesaggistici.

11. Il convogliamento diretto delle acque piovane in fognatura o in corsi d'acqua superficiali deve essere evitato quando è possibile dirigere le acque in aree adiacenti con superficie permeabile, a condizione che non si determinino danni conseguenti a ristagno e/o che non sussistano rischi di inquinamento del suolo e del sottosuolo.

12. La realizzazione di parcheggi e spazi pubblici e privati deve essere attuata con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l'impermeabilizzazione e permettano l'infiltrazione delle acque nel suolo, evitando fenomeni di contaminazione delle acque sotterranee e superficiali da parte di scarichi di qualsiasi natura e di qualsiasi provenienza.

Art. 114. Integrità fisica del territorio

1. Le nuove previsioni urbanistiche ed infrastrutturali, non dovranno comportare alterazioni dell'equilibrio idrogeologico e delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche dei luoghi e dovranno inoltre garantire il mantenimento e/o recupero delle funzioni ecosistemiche svolte dal suolo.

2. Nelle fasi progettuali attuative è necessario operare una suddivisione che consenta di differenziare il consumo di suolo permanente da quello reversibile.

3. Qualsiasi intervento di iniziativa pubblica o privata che coinvolga versanti o pendici caratterizzate da terrazzamenti e sistemazioni agrarie funzionali alla corretta regimazione delle acque, non dovrà alterarne gli equilibri e la morfologia del terreno, garantendo e se del caso migliorando il locale assetto idrogeologico locale.

4. Laddove vi siano interventi di recupero e/o rigenerazione urbana è necessario provvedere ad incrementare e contabilizzare le superfici di destrutturazione per il recupero dei servizi ecosistemici del suolo. Nei casi in cui vi sia perdita di funzioni ecosistemiche occorrerà prevedere misure di mitigazione opportunamente valutate anche in ragione della fattibilità tecnica (es. infiltrazione e raccolta dell'acqua piovana per l'assorbimento dell'acqua, tetti verdi per la ritenzione dell'acqua, la biodiversità e la termoregolazione; pareti verdi per il raffrescamento; fattorie e orti urbani per la produzione di biomassa).

5. Ai fini della trasformazione urbanistica, nonché per gli interventi edilizi diretti volti al cambio di destinazione d'uso di immobili con destinazioni produttive, industriali o artigianali da convertire a usi di tipo residenziale, verde pubblico o assimilabili (nidi, scuole, etc.), è necessario prevedere l'esecuzione di indagini preliminari per la verifica dell'integrità ambientale del sito.

6. Gli interventi su terreni che comportino trasformazioni degli assetti del territorio, come movimenti di terra, modificazione dello stato e consistenza delle colture arboree, modifiche delle opere di regimazione delle acque superficiali e profonde, sono consentiti se realizzati in conformità delle norme di tutela del presente P.O..

Art. 115. Inquinamento elettromagnetico ed impianti per il trasporto dell'energia

1. Gli interventi di trasformazione e/o riqualificazione degli assetti insediativi suscettibili di determinare permanenze umane prolungate in prossimità degli impianti di radiocomunicazione e/o in prossimità di linee elettriche ad alta tensione, sono subordinati ad una preventiva valutazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici indotti. In particolare, qualora gli interventi siano adibiti a funzioni abitative ovvero ad altre funzioni comportanti la permanenza di persone per periodi giornalieri superiori a 4 ore, in prossimità di elettrodotti ad alta tensione, il proponente la trasformazione deve produrre apposita documentazione che attesti la definizione delle fasce di rispetto secondo quanto indicato agli art. 5 e 6 del D.P.C.M. 8 luglio 2003 e ss.mm.ii..

2. Nei singoli casi specifici in cui il richiedente intende costruire ad una distanza dalla linea elettrica inferiore alla Dpa, dovrà essere preventivamente richiesto al gestore il calcolo esatto della fascia di rispetto lungo le necessarie sezioni della linea, al fine di consentire una corretta valutazione dell'induzione magnetica.

3. Il proponente trasformazioni che comportino l'installazione di impianti tecnologici, a rete e puntuali, per il trasporto dell'energia, delle materie prime e per le telecomunicazioni, prevede misure atte a:

  1. a) Minimizzare l'impatto visivo;
  2. b) Garantire la salvaguardia dei valori paesaggistici, idrogeologici e di area protetta;
  3. c) Garantire la tutela dall'inquinamento idrico, acustico, atmosferico ed elettromagnetico.
  4. d) Salvaguardare flora e fauna.

Art. 116. Riduzione inquinamento atmosferico e miglioramento mobilità urbana

1. Per le aree di trasformazione anche correlate a mutamenti della destinazione d'uso, che comportino rilevanti incrementi di carico urbanistico, sono sviluppati scenari previsionali in termini di emissioni inquinanti in atmosfera (sia dirette che indirette) e individuate misure di mitigazione monitoraggio e compensazione.

2. Per le suddette aree al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico legato agli insediamenti ed al traffico indotto, dovrà essere valutata:

  1. a) la dotazione di parcheggi esistenti e delle aree di sosta nelle aree limitrofe, per l'eventuale adeguamento ove necessario;
  2. b) la fattibilità di interventi atti a sviluppare elementi di connessione intermodale con i limitrofi punti di interesse;
  3. c) la possibilità di realizzare percorsi ciclabili e pedonali di collegamento sia con la rete ciclopedonale esistente ed in progetto, che con le fermate dei servizi di trasporto pubblico locale;
  4. d) l'installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici;
  5. e) per gli edifici, la possibilità di ricorrere a fonti di energia rinnovabili e sostenibili (pompe di calore, pannelli solari, pannelli fotovoltaici, etc.) al fine di abbattere le emissioni climalteranti prodotte dall'utilizzo dei combustibili fossili;
  6. f) la possibilità di favorire l'utilizzo di mezzi ad alimentazione elettrica nei distretti a destinazione produttiva, artigianale e direzionale;
  7. g) l'installazione di stalli per bici nei pressi di punti attrattori.
  8. 3. Nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi espressi al precedente comma, dovrà inoltre essere realizzato uno specifico studio del traffico che verifichi i livelli di servizio delle strade interessate, e restano in pregiudicato tutti gli aspetti sulla sostenibilità della rete stradale limitrofa.

Art. 117. Sostenibilità edilizia e risparmio energetico

1. In tutto il territorio comunale deve essere perseguito il contenimento dei consumi energetici ed il ricorso a fonti energetiche rinnovabili.

2. Gli interventi devono raggiungere le migliori prestazioni possibili, alla luce del quadro normativo vigente, adottando soluzioni progettuali per massimizzare l'isolamento termico degli edifici e utilizzare materiali da costruzione isolanti nell'ottica dell'efficientamento energetico.

3. Dovranno essere predisposte idonee schermature, anche di tipo vegetale, per la riduzione del carico termico solare estivo.

4. In sede di progettazione, compatibilmente con il sistema vincolistico presente:

  1. a) deve essere valutata la possibilità di realizzazione, anche parziale, di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili dotati di opportuni sistemi di accumulo energetico;
  2. b) devono essere adottate soluzioni progettuali che consentano l'accesso ottimale alla radiazione solare e all'utilizzo accorto dei venti prevalenti per favorire la climatizzazione e il raffrescamento naturale degli edifici;
  3. c) nell'ambito della riqualificazione di aree produttive privilegiare tetti e pareti verdi.
  4. d) valutare la possibilità di adottare impianti geotermici a bassa entalpia;
  5. e) in caso di nuova costruzione o ristrutturazione di un intero edificio composto da almeno quattro unità immobiliari a medesima destinazione d'uso, dovranno essere installati impianti termici centralizzati.

5. Tutti gli interventi necessari per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono subordinati ai relativi atti di assenso, autorizzazioni o nulla osta, quali autorizzazioni ambientali, paesaggistiche, di tutela del patrimonio storico-artistico, della salute o della incolumità, obbligatorie ai sensi delle normative di settore. In tal senso sono ammessi su tutto il territorio comunale i seguenti impianti, con le possibili limitazioni imposte da vincoli e/o direttive e norme vigenti:

  1. a) impianti solari termici integrati sulle coperture di edifici e manufatti;
  2. b) impianti solari fotovoltaici, integrati o parzialmente integrati sulle coperture di edifici e manufatti, finalizzati all'autoconsumo, per uso domestico o per attività aziendali;
  3. c) ad eccezione del territorio urbanizzato, possono essere realizzati impianti fotovoltaici a terra, nel rispetto delle restrizioni localizzative imposte dal P.A.E.R. (aree idonee / non idonee), ed in ragione di quanto richiamato nelle successive modifiche normative introdotte in materia di semplificazione. Tali interventi non dovranno comunque compromettere le funzioni ecosistemiche dei suoli. Tali soluzioni dovranno essere subordinate ad una preliminare verifica da parte di tecnici abilitati atta a dimostrare i suddetti requisiti.

Art. 118. Miglioramento del clima urbano e sviluppo/mantenimento delle connessioni verdi

1. Ogni intervento deve contribuire alla riduzione delle isole di calore, al miglioramento del comfort termico, allo sviluppo/mantenimento delle connessioni verdi ed al miglioramento della permeabilità dei suoli e del drenaggio. A tal fine, ogni intervento, fatto salvo comprovata impossibilità tecnica o in funzione dei vincoli esistenti, deve:

  1. a) prevedere specifiche formazioni arboree di forma e di opportune dimensioni al fine di massimizzare le superfici ombreggiate e quindi limitare il fenomeno di isola di calore;
  2. b) mantenere nella misura massima possibile le dotazioni, a verde, esistenti nell'area di trasformazione, valorizzando la funzione di ombreggiatura e di mitigazione delle ondate di calore;
  3. c) prevedere lungo il perimetro del lotto che confina con viabilità ad elevato flusso veicolare, fasce verdi di spessore opportuno con lo scopo di mitigare rumore, vento, irraggiamento e qualità dell'aria;
  4. d) mantenere le componenti verdi e le superfici permeabili esistenti ed eventualmente aumentarne la superficie, al fine di garantire il mantenimento di un indice di permeabilità fondiaria pari ad almeno il 25% della stessa, anche mediante interventi di recupero e rinaturalizzazione del suolo ove necessari;
  5. e) adottare soluzioni progettuali per ridurre le superfici di suolo impermeabile realizzando parcheggi e/o pertinenze drenanti allo scopo di valorizzare l'effetto regolatore del suolo;
  6. f) privilegiare per il verde soluzioni di continuità tra verde pubblico e verde privato sia in termini spaziali che di consistenza e tipologia, riducendo al minimo la frammentazione di queste aree;
  7. g) garantire il mantenimento degli elementi vegetazionali che insistono sulle direttrici di connessione indicate nella struttura ecosistemica del P.S.I.M. laddove questi presentino una consistenza funzionale alla rete ecologica. In tali porzioni sono privilegiate azioni volte alla sostituzione di individui malati o deperienti, all'eliminazione/sostituzione di specie aliene invasive, alla manutenzione della consistenza esistente, all'inserimento di collegamenti verdi a fare da ponte, mediante messa a dimora di elementi arborei/arbustivi (filari, siepi, boschetti isolati).

Art. 119. Produzione rifiuti ed economia circolare

1. La realizzazione degli interventi è subordinata alla valutazione, nelle successive fasi di progettazione attuativa, della quantità e delle caratteristiche dei rifiuti urbani e speciali che saranno prodotti, sulla scorta delle funzioni insediate, ed il loro impatto sul sistema di raccolta esistente, adottando ogni soluzione per la minimizzazione del quantitativo prodotto, nel quadro di valorizzare la raccolta differenziata.

2. In presenza di interventi di recupero e/o di rigenerazione urbana che prevedano comunque attività di demolizione, in fase di progettazione, nel rispetto del quadro normativo vigente e del contesto ambientale di riferimento, deve essere dimostrata la possibilità che almeno il 70%, calcolato rispetto al peso lordo totale, dei rifiuti speciali non pericolosi ricadenti nel Capitolo 17 "Rifiuti delle attività di costruzione e demolizione" sia inviato a recupero (R1-R13). Sia altresì dimostrata, fatto salvo la presenza di compromissione della risorsa, il riutilizzo del terreno naturale all'interno dell'area di intervento, riducendo al minimo la produzione di rifiuti.

3. Il soggetto avente titolo ad operare la trasformazione è tenuto a verificare preliminarmente e di concerto con l'ente gestore:

  1. a) la quantità e le caratteristiche dei rifiuti urbani e speciali, che saranno prodotti dalle funzioni insediate ed il loro impatto sul sistema di raccolta esistente;
  2. b) nell'ambito della trasformazione, le eventuali aree/strutture necessarie a soddisfare le esigenze di raccolta differenziata e non, dei rifiuti prodotti, opportunamente schermati al fine di abbattere le emissioni odorigene e visive e opportunamente dimensionati allo scopo permettere il transito dei mezzi dell'ente gestore.

Art. 120. Aspetti socio-economici

1. Al fine di potenziare lo sviluppo socio-economico nel territorio comunale si dovrà garantire l'accessibilità web di ultima generazione a tutto il territorio comunale in particolare nelle aree che risultano marginali rispetto al sistema di reti e connessione esistenti e di progetto.