Piano Operativo
Art. 80. Aree sensibili di fondovalle
1. Sono le aree rappresentate e definite dall'art. 3 del P.T.C.P. di Firenze e sono individuate negli elaborati QC.06.1, QC.06.2, e QC.06.3 - Beni culturali, paesaggistici ed ulteriori tutele in scala 1:10.000.
2. In detti ambiti è vietata la localizzazione di attività di agricampeggio e agrisosta per camper.
3. Il P.O. consente:
- a) interventi e usi strettamente funzionali allo svolgimento delle attività esistenti e riconversioni verso funzioni che abbiano un minor impatto sull'ambito fluviale;
-
- I. mantenimento degli ecosistemi più naturali, con la rimozione o la mitigazione dei fattori di frammentazione e di isolamento e la realizzazione o il potenziamento dei corridoi di connessione ecologica;
- II. impedimento di ogni forma di degrado fisico ed estetico delle sponde fluviali e lacustri, favorendo il recupero di tratti degradati, la rimozione degli elementi deturpanti, il ripristino di condizioni di elevata naturalità;
- III. riduzione del rischio idraulico, mantenimento e miglioramento delle condizioni fisiche ed ambientali esistenti nelle aree naturalmente predisposte alla laminazione delle piene, individuando, se necessario, casse di espansione naturali, valorizzazione ed intensificazione delle funzioni idrauliche svolte.
Art. 81. Ambiti di reperimento per l'istituzione di parchi, riserve e aree naturali protette di interesse locale
1. Sono gli ambiti di reperimento per l'istituzione di parchi, riserve e aree naturali protette di interesse locale, le aree del territorio aperto che, per caratteristiche ambientali e naturali, possono essere oggetto di istituzione ad area protetta in coerenza all'art. 10 del P.T.C.P. di Firenze e sono individuati negli elaborati QC.06.1, QC.06.2, e QC.06.3 - Beni culturali, paesaggistici ed ulteriori tutele in scala 1:10.000.
1. Vi sono sempre ammessi interventi manutentivi delle risorse florofaunistiche e vegetazionali esistenti, in modo da conservare tale patrimonio di interesse naturalistico ed ambientale, da destinare, dietro apposita regolamentazione a cura degli enti competenti, a funzioni ricreative e culturali.
2. Unicamente tramite approvazione di programma aziendale, sono ammesse nuove costruzioni rurali, comunque in adiacenza di nuclei o preesistenze edilizie e con l'osservanza dei criteri di contestualizzazione morfologica. A tale scopo i relativi progetti dovranno essere corredati da dettagliate descrizione dei materiali, delle finiture, dei colori con cui saranno eseguite le costruzioni, fornendo inoltre rilievi grafici e fotografici dell'area d'intervento dai quali siano visibili le caratterizzazioni tipo-morfologiche degli edifici esistenti, le preesistenze arboree e le sistemazioni delle pertinenze.
3. Le destinazioni d'uso ritenute non congruenti con gli obiettivi di tutela dei presenti ambiti, fatte salve quelle esistenti, sono le seguenti:
- a) I, C, CD.III.
4. Sul patrimonio edilizio esistente, fatte salve le eventuali limitazioni di cui al Titolo 2, Parte 2, sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia ricostruttiva RR2 di cui all'art. 5 delle presenti norme, a condizione che l'intervento determini una trasformazione edilizia e urbanistica coerente con gli obiettivi di tutela paesaggistica del presente ambito.
Art. 82. Aree fragili del territorio aperto
1. Sono aree fragili, le parti di territorio rurale caratterizzate da forme di antropizzazione, testimonianze di colture agrarie, ecosistemi naturali, la cui scomparsa o depauperazione costituirebbe la perdita di un rilevante bene della collettività di cui all'art. 11 del P.T.C.P. di Firenze e sono individuate negli elaborati QC.06.1, QC.06.2, e QC.06.3 - Beni culturali, paesaggistici ed ulteriori tutele in scala 1:10.000.
2. In tali aree, sono ammessi interventi di:
- a) conservazione degli edifici di interesse storico-architettonico, di cui agli artt. 10 e 11 delle presenti norme e delle loro relazioni con il territorio rurale;
- b) tutela della qualità del suolo agricolo;
- c) manutenzione del paesaggio agrario e dei suoi elementi costituivi quali sistemazioni idraulico agrarie, colture arboree e piante arboree non colturali quali formazioni lineari arboree, formazioni lineari arbustive, alberi camporili, di cui all'art. 73 delle presenti norme;
- d) manutenzione delle componenti geomorfologiche e difesa del suolo da rischi geologici o idrogeologici;
- e) recupero del patrimonio edilizio esistente, fatte salve le eventuali limitazioni di cui al Titolo 2, Parte 2.
3. Unicamente tramite approvazione di un programma aziendale sono ammesse nuove costruzioni rurali, preferibilmente in adiacenza di nuclei rurali, o preesistenze edilizie, a meno che il Piano Aziendale non dimostri la necessità di realizzazioni in altre localizzazioni, e con l'osservanza dei criteri di contestualizzazione morfologica. A tale scopo i relativi progetti dovranno essere corredati da dettagliate descrizione dei materiali, delle finiture, dei colori con cui saranno eseguite le costruzioni, fornendo inoltre rilievi grafici e fotografici dell'area d'intervento dai quali siano visibili le caratterizzazioni tipo-morfologiche degli edifici esistenti, le preesistenze arboree e le sistemazioni delle pertinenze.
4. Sono inoltre ammessi gli interventi previsti nelle schede progetto di cui all'elaborato DIS03 - Disciplina delle aree di trasformazione.
Art. 83. Ambiti di protezione storico ambientale
1. Il P.O. assume le parti del territorio che conservano le caratteristiche della struttura insediativa originaria sia nelle forme di organizzazione territoriale sia in quelle tipologiche dei manufatti e degli spazi liberi di pertinenza, nonché particolari aree di singolare bellezza o importanza, in conformità al P.S.I.M. in recepimento dell'art. 12 del P.T.C.P. e sono individuate negli elaborati QC.06.1, QC.06.2, e QC.06.3 - Beni culturali, paesaggistici ed ulteriori tutele in scala 1:10.000.
2. In coerenza con la disciplina del P.T.C.P. il P.O. assume le seguenti prescrizioni:
- a) divieto di nuove costruzioni stabili o provvisorie di qualsiasi tipo salve le eccezioni di cui alla lettera c);
- b) divieto di utilizzazione dei terreni a scopo di deposito se non connesso a operazioni di carattere transitorio;
- c) possibilità di realizzare impianti tecnologici per pubblica utilità e manufatti agricoli di cui sia dimostrata la necessità dai programmi aziendali e di cui non sia possibile la localizzazione esterna all'area;
- d) possibilità di ampliare gli edifici, in misura non superiore al 10% della volumetria esistente.
3. Gli ampliamenti di cui alla lettera d) del comma precedente, quando ammissibili secondo la specifica disciplina devono:
- a) evitare impatti visivi contrastanti e rispettare le regole tradizionali di insediamento, nonché il rapporto con il contesto ambientale, con gli insediamenti esistenti, con il sistema degli accessi e con gli spazi liberi di pertinenza;
- b) non comportare alterazioni delle caratteristiche morfologiche, strutturali e tipologiche degli insediamenti di interesse storico-culturale.
Art. 84. Tutela paesaggistica negli interventi edilizi
1. Ai fini della tutela paesaggistica gli interventi sugli edifici di classe 1, classe 2 e 2* e nelle aree di cui al Titolo 3 e 4 della presente Parte dovranno essere privilegiate le soluzioni che inseriscano i nuovi spessori a ridosso di pareti interne e all'intradosso dei solai.
2. Su tutti gli edifici presenti nel territorio comunale gli interventi di coibentazione sulle coperture e sulle facciate:
- a) nel caso in cui gli interventi siano previsti sull'esterno degli edifici, i maggiori spessori non dovranno comportare la variazione delle caratteristiche delle facciate e/o della copertura dell'edificio (es: nel caso di edifici storici che sono spesso dotati di cornici, marcapiani, davanzali, gronda con gioghetto, ecc.);
- b) ove il fabbricato/unità immobiliare ricada in una cortina muraria prospiciente uno spazio pubblico l'installazione di cappotti non deve alterare l'allineamento della cortina sia in senso orizzontale che verticale.
3. Interventi per l'installazione di impianti solari termici e fotovoltaici:
- a) è ammessa la realizzazione di impianti per la riduzione del fabbisogno o l'autosufficienza energetica degli edifici o dei complessi edilizi mediante l'installazione di impianti solari termici e fotovoltaici prevedendo che:
- I. negli edifici e nei complessi edilizi di classe 1, 2 e 2* nei morfotipi TS.1 e TS.2 e nuclei storici, l'installazione dovrà essere integrata nella copertura adottando ogni possibile soluzione tecnica per armonizzarne l'impatto visivo unitamente al conseguimento della maggiore efficienza energetica;
- II. negli edifici e nei complessi edilizi e nei morfotipi diversi da quelli di cui al punto precedente, l'installazione dovrà avvalersi di tecniche e materiali che, unitamente al conseguimento della maggiore efficienza energetica, assicurino una soluzione architettonica ottimale, ovvero gli elementi del nuovo impianto dovranno essere complanari alla copertura esistente;
- III. eventuali serbatoi di accumulo dovranno essere installati all'interno delle volumetrie esistenti;
- IV. nel caso che l'installazione venga proposta sulla facciata dell'edificio, l'inserimento non dovrà interessare la facciata prospiciente la pubblica Via;
- V. l'installazione dovrà essere arretrata rispetto al filo di gronda almeno per tutta la sua sporgenza e mantenersi comunque in qualsiasi punto ad una quota inferiore rispetto a quella di colmo dell'edificio;
- VI. dovranno comunque essere garantite le prospettive ed i coni ottici limitrofi significativi;
- VII. è ammessa l'installazione di pannelli su annessi o manufatti pertinenziali.
- VIII. è ammessa l'installazione su pergolati, come definiti all'art. 137 comma 1 lettera a) punto 1) della L.R. 65/2014, purché tali pannelli siano posizionati ad una distanza minima di 10 cm l'uno dall'altro e non offrano riparo dalle precipitazioni atmosferiche.
Art. 85. Piscine ed ulteriori opere autonome a corredo degli edifici
1. Costituiscono interventi di nuova costruzione, ai sensi dell'art. 8bis delle presenti norme, incidenti sulle risorse essenziali del territorio le opere autonome a corredo di edifici comportanti la trasformazione in via permanente del suolo inedificato, quali le attrezzature sportive ad uso privato di seguito elencate a titolo esemplificativo:
- a) piscine;
- b) campi da tennis;
- c) campi da calcetto;
- d) locali interrati o prevalentemente interrati;
- e) volumi tecnici interrati o prevalentemente interrati.
2. Ferme restando le disposizioni che discendono da fonti sovraordinate, i manufatti sono ammessi con l'ulteriore esclusione rispetto a:
- a) sistemazioni agrarie storiche di cui al comma 9 dell'art.73 delle presenti norme;
- b) tratti di percorsi con elevata panoramicità di cui al comma 5 dell'art.73 delle presenti norme;
- c) boschi di cui dell'art.78 delle presenti norme.
3. La realizzazione dei manufatti di cui al presente articolo non deve interrompere la linearità delle:
- a) formazioni lineari arboree;
- b) formazioni lineari arbustive;
laddove si rendesse necessario l'eliminazione di una porzione delle stesse, l'intervento dovrà prevedere interventi di infoltimento privilegiando l'uso delle specie esistenti e se esotiche la loro sostituzione con specie coerenti con il contesto.
4. E' consentita la realizzazione di una sola opera autonoma di corredo tra quelle indicate alle lettere a), b) e c) del comma 1 del presente articolo per ogni complesso edilizio unitario, ovvero per ogni edificio isolato se non facente parte di un complesso edilizio unitario, a prescindere dal numero di unità immobiliari esistenti o derivanti da eventuali frazionamenti. Una seconda opera autonoma di corredo è consentita solo nel caso di complessi edilizi unitari il cui volume totale risulti superiore a mc. 3.000 ovvero un'area di pertinenza di superficie superiore a 5.000 mq Sono da considerarsi 'complessi edilizi unitari':
- a) i nuclei costituiti da due o più edifici tra loro contigui di origine coeva e/o legati tra loro da nessi funzionali storicizzati e consolidati;
- b) i nuclei costituiti da due o più edifici tra loro contigui, non legati tra loro da nessi funzionali storicizzati e consolidati, ma con evidenti relazioni sotto il profilo insediativo e/o paesaggistico.
5. In ipotesi di pluralità di proprietari è richiesto esplicito atto di assenso da parte di tutti gli aventi titolo.
6. La realizzazione delle opere autonome di cui al presente articolo a corredo degli edifici è consentita a condizione che gli interventi:
- a) non comportino sensibili trasformazioni planoaltimetriche alla giacitura dei terreni, interessando solo quelli con pendenza non superiore al 20% (certificata dal rilievo quotato da allegare al progetto);
- b) i movimenti di terra necessari per la sistemazione del piano di campagna adiacente le attrezzature dovranno essere limitati e di modesta entità;
- c) le attrezzature dovranno essere localizzate su un'area in chiaro rapporto di pertinenza con l'immobile o il complesso immobiliare di riferimento. In presenza di cause ostative di natura orografica, di accessibilità o di salvaguardia delle visuali percettive di paesaggio, è ammesso un incremento della distanza di 50 ml, misurata dagli spigoli dell'edificio, fino ad un massimo del 10%;
- d) il dimensionamento delle attrezzature dovrà essere proporzionato all'immobile o all'attività di cui esse costituiscono pertinenza;
- e) le attrezzature dovranno adattarsi alla struttura geomorfologica del terreno e dovranno rispettare gli allineamenti del tessuto agrario, con particolare riferimento agli allineamenti contermini;
- f) non presuppongano la demolizione di sistemazioni agrarie storiche né compromettano i tracciati della viabilità storicizzata;
- g) non prevedano volumetrie che fuoriescano visibilmente dal profilo originario del terreno;
- h) garantiscano un corretto inserimento paesaggistico mediante soluzioni morfologiche, localizzazioni e sistemazioni a verde delle aree circostanti coerenti con la semiologia dei luoghi, rispettando in particolare i segni della tessitura territoriale (allineamenti con muri a retta, balzi, filari, siepi, etc.) e gli assetti vegetazionali esistenti;
- i) usufruiscano di un approvvigionamento idrico autonomo, senza gravare sull'acquedotto pubblico.
- j) qualora ricadano in aree di pertinenza agli edifici di particolare valore storico-culturale e architettonico, la loro localizzazione dovrà comunque escludere le porzioni antistanti il fronte principale del fabbricato;
- k) dovranno essere previste idonee schermature arboree o arbustive di essenze locali.
7. Piscine
- a) La superficie massima delle piscine (superficie netta della vasca) è:
- I. ad uso residenza privata, pari a mq 100;
- II. a servizio dei complessi agrituristici, pari a mq 200;
- III. a servizio delle strutture turistico-ricettive, pari a mq 300, fatte salve diverse e specifiche indicazioni.
- b) La profondità massima consentita della piscina è pari a ml. 2,00. Il vano tecnico deve essere interrato ed avere un'altezza massima di 2,20 ml. Possono essere realizzati vani per servizi accessori con una superficie edificabile (S.E.) massima di mq 12,00.
- c) La piscina deve presentare colore di rivestimento interno intonato all'ambiente circostante, con preferenza per i verdi, i grigi e le terre ed esclusi in ogni caso l'azzurro, il verde - azzurro, il turchese e l'acquamarina. In ogni modo materiali e colorazioni dei rivestimenti non devono conseguire una colorazione finale "azzurra" della specchiatura della piscina in funzione.
- d) Per le piscine pertinenziali ad attività di tipo ricettivo potrà essere ammessa una copertura stagionale di tipo retraibile o smontabile. Sono ammesse solo coperture a filo pavimento di colore simile alla pavimentazione circostante.
- e) Sono ammesse pavimentazione di bordo piscina con larghezza massima mt. 1,20 realizzate con materiali e coloriture coerenti col contesto circostante. Si privilegia l'uso di pavimentazione realizzate con tecniche e materiali che consentano il percolamento delle acque.
8. Campi da tennis o da calcetto
- a) I campi da tennis o da calcetto ad uso privato possono essere realizzati all'interno delle aree di pertinenza. La recinzione, ove necessaria, deve essere realizzata con rete a maglia sciolta di altezza non superiore a 4,00 ml.
- b) Il fondo dei campi da tennis deve essere realizzato con una finitura che garantisca un corretto inserimento paesaggistico e totalmente permeabile.
9. Locali interrati o prevalentemente interrati
- a) I locali interrati o prevalentemente interrati sono consentiti:
- I. nell'ambito della area di sedime del fabbricato;
- II. nella misura massima del 30% della stessa area di sedime;
- III. con una altezza massima di 2,40 m.
10. I progetti delle opere di cui al presente articolo devono essere corredati:
- I. da uno studio di inserimento (con raffronto tra lo stato di fatto e quello di progetto);
- II. dalla indicazione dettagliata dei movimenti di terra;
- III. da una relazione geologico-tecnica atta a dimostrare la fattibilità dell'intervento.
11. Nel territorio rurale, la costruzione di attrezzature sportive di cui al presente articolo legata a strutture turistico-ricettive deve essere gestita unitariamente per l'intera struttura. Alla cessazione dell'attività, dovrà essere prevista la rimozione di tutte le attrezzature sportive pertinenziali eseguite, pena il divieto di cambio di destinazione d'uso degli immobili.
12. I volumi tecnici interrati o prevalentemente interrati, delle dimensioni strettamente necessarie all'alloggiamento di apparecchiature tecnologiche, possono essere collocati anche fuori della proiezione dell'edificio soprastante solo ove le vigenti norme di sicurezza non consentano l'utilizzazione di vani esistenti ovvero non consentano la loro collocazione entro la proiezione dell'edificio soprastante, fermo restando comunque il rispetto delle disposizioni che regolano i singoli morfotipi, di cui al Titolo 1, Parte 4 o ambiti di paesaggio di cui all'art. 72 della presente normativa.