Piano Operativo
Art. 73. Caratteri costitutivi della struttura paesaggistica patrimoniale
1. Il P.O. distingue i caratteri costitutivi della struttura paesaggistica patrimoniale nell'elaborato DIS01.1, DIS01.2 e DIS01.3 - Disciplina paesaggistica e disciplina dei suoli in territorio rurale in scala 1:10.000 e li enumera con la specifica normativa nei commi seguenti.
2. Aree a verde pubblico e verde ambientale in territorio urbanizzato
- a) Costituiscono elemento di permeabilità ecologica del territorio urbanizzato ed elemento connettivo con il territorio rurale e sono disciplinate all'art. 44 delle presenti norme.
3. Aree pertinenziali dell'edificato sparso in territorio rurale con valenza paesaggistica che corrispondono anche alle "aree di pertinenza dei beni culturali" di cui all'elaborato QC06 - Beni culturali, paesaggistici ed ulteriori tutele.
- a) In queste aree di pertinenza dovranno essere salvaguardati:
- I. il valore percettivo evitando, in particolare, l'intromissione di elementi tecnologici emergenti o con evidente impatto visuale;
- II. l'intervisibilità tra beni culturali e aree limitrofe con particolare riguardo per gli scorci panoramici dalle strade e per i beni ubicati in posizione cacuminale;
- III. gli ordinamenti colturali tradizionali evitando l'occupazione degli spazi agricoli da parte del bosco;
- IV. le sistemazioni idrauliche di impianto storico da recuperare anche in funzione delle nuove esigenze d'uso;
- V. le vecchie tessiture territoriali da valorizzare quali riferimenti ambientali e paesaggistici prioritari per i nuovi assetti strutturali e funzionali delle aree;
- VI. i caratteri architettonici che dovranno essere coerenti per tipologia, materiali, consistenza e aspetti cromatici con i caratteri storicizzati del paesaggio;
- VII. la viabilità minore di impianto storico e relativi elementi di corredo da conservare nei caratteri costruttivi tradizionali, ferma restando, in presenza di inderogabili esigenze tecniche e funzionali, la possibilità di adeguamenti locali compatibili.
- b) In queste aree di pertinenza si dovrà:
- I. mantenere l'unitarietà percettiva delle aree pertinenziali comuni, evitandone la frammentazione fisica (delimitazioni strutturali, ecc.) e visuale (pavimentazioni non omogenee, ecc.), ovvero evitando l'introduzione di elementi di finitura e di arredo che contrastino con la leggibilità dell'insieme, preservando, di contro, le opere complementari che concorrono a definire il carattere identitario del luogo (percorsi, serre, limonaie, fontane, muri, aiole, giardini, ecc.);
- II. mantenere il rapporto gerarchico tra edifici principali e pertinenze, anche conservando i caratteri estetico-percettivi che contraddistinguono il sistema ed evitando demolizioni con conseguenti accorpamenti di volumi che ne comportino la destrutturazione;
- III. integrare nel paesaggio gli equipaggiamenti vegetali, le tettoie, le recinzioni, le schermature, la viabilità di servizio e ogni altro manufatto, garantendo il mantenimento delle relazioni spaziali, funzionali e percettive che caratterizzano il contesto;
- IV. assicurare la compatibilità tra le modalità di riuso del patrimonio insediativo e la tipologia edilizia degli edifici di valore storico, evitando che la monofunzionalizzazione turistica di edifici e aggregati comporti la privatizzazione di luoghi pubblici o di fruizione pubblica del paesaggio.
4. Viabilità storicizzata (primaria e secondaria) e sentieristica
- a) Le attrezzature, gli impianti e le strutture necessarie alla fruizione e alla comunicazione devono essere esito di una progettazione unitaria fondata su principi di integrazione paesaggistica e di minima alterazione dei luoghi e devono assicurare la valorizzazione del contesto paesaggistico.
- b) Ferme restando le esigenze legate alla sicurezza della circolazione, mantenere i caratteri connotativi della trama viaria storicizzata e i manufatti che costituiscono valore storico-documentale, garantendo la continuità e la percorribilità della viabilità e la coerenza degli eventuali nuovi tratti viari con il contesto paesaggistico (tracciati, caratteristiche geometriche, finitura, opere d'arte, equipaggiamento vegetale).
- c) Gli interventi sui percorsi della viabilità storicizzata e della sentieristica sono ammessi a condizione che:
- I. siano conservati i tracciati nella loro consistenza materiale e configurazione, evitando modifiche degli sviluppi longitudinali e trasversali;
- II. siano conservate le opere e i manufatti di corredo di valore storico culturale e documentale;
- III. sia mantenuto l'assetto figurativo delle aree a margine dei tracciati antichi e le alberature a corredo di valore paesaggistico.
5. Aree di elevata visibilità e tratti di percorsi con elevata panoramicità
- a) Sono luoghi assunti storicamente come i più idonei all'esperienza visuale della rilevanza estetica di ampie porzioni di paesaggio e come tali fattori di identità. Sono distinti in cartografia con apposito segno grafico nell'elaborato DIS01.1, DIS01.2 e DIS01.3 in scala 1:10.000.
- b) In quanto capisaldi percettivi, tali luoghi costituiscono nell'insieme una risorsa preordinata alla osservazione delle configurazioni formali dei paesaggi. Sono elementi da tutelare:
- I. la libera accessibilità dei luoghi;
- II. l'assenza di ostacoli alla visione;
- III. la tutela dall'inquinamento luminoso.
- c) Al fine di garantire gli elementi di cui al precedente comma, le fasce laterali ai tracciati di cui al presente articolo sono sottoposte a tutela per una profondità sufficiente affinché la quota sommitale di eventuali nuove edificazioni si situi a quota pari o inferiore a quella del punto di vista più prossimo collocato sul percorso.
- d) La disciplina di cui al comma precedente, in quanto posta a tutela della panoramicità del punto di osservazione, non osta alla realizzazione di manufatti a raso (quali piscine, campi da tennis, parcheggi etc.) o di addizioni volumetriche che, per caratteristiche obiettive e ubicazione (retrostanti manufatti preesistenti legittimi), non risultino visibili dal punto di osservazione.
- e) In corrispondenza dei percorsi di cui al presente articolo, non è ammessa alcuna sopraelevazione di costruzioni esistenti, compresi tralicci, antenne, ripetitori, cartelli pubblicitari, recinzioni e siepi per la profondità di cui alla lett. c) del presente punto.
6. Alberi camporili
- a) Sono riconosciuti perché elementi caratterizzanti degli assetti agricoli e rappresentati da elementi arborei isolati in contesto agricolo cui sono attribuite importanti funzioni paesaggistiche ed ecologiche.
- b) Gli alberi camporili sono individuati come testimonianza biologica e manifestazione del rapporto tra uomo e territorio agricolo e in tal senso sono riconosciuti e tutelati i loro ruoli ecologico, paesaggistico e ambientale.
- c) Al fine di perseguire l'obiettivo di cui al precedente comma, l'insediamento di edifici agricoli o di strade poderali o altre infrastrutture e canalizzazioni, dove ammessi dalle presenti norme, è ammesso ed è prescritto che ogni intervento di trasformazione avvenga ad una distanza minima dal fusto pari al doppio del diametro medio della chioma.
7. Formazioni lineari arboree
- a) Le formazioni lineari arboree sono formazioni intenzionali rispondenti a principi ordinatori come l'allineamento in filari lungo strade o percorsi in genere, o volti a formare confini, o più in generale a costituire forme di arredo e decoro. Possono essere costituite sia da individui di una stessa specie che da una alternanza preordinata di specie diverse. Nel loro insieme costituiscono struttura formale del paesaggio, suo caposaldo visivo e simbolico, nonché elemento di connessione funzionale che partecipa alla rete ecologica comunale.
- b) Sono elementi da tutelare in quanto costituiscono relazione spaziale e percettiva con:
- I. le recinzioni e gli accessi aventi rilevanza di memoria storica;
- II. le sistemazioni e la continuità con le ville;
- III. le sistemazioni planoaltimetriche e le relative opere;
- IV. gli impianti arborei originari;
- V. i percorsi e le sistemazioni al suolo;
- VI. le opere e gli elementi decorativi.
c) Gli elementi di cui alla lett. b) sono soggetti a tutela nella loro consistenza relazionale materiale, botanica e simbolica, ad azioni di ripristino degli elementi mancanti o malati o a rischio per l'incolumità pubblica e di valorizzazione culturale in quanto capisaldi visivi nel paesaggio.
d) In quanto struttura formale del paesaggio devono essere conservate e/o impiantate specie vegetali locali appartenenti alla tradizione. L'impianto di alberature è limitato al reintegro di esemplari mancanti, morti o malati, nel rispetto delle specie arboree e arbustive e delle sedi di impianto originarie; le formazioni a filare possono essere eventualmente potenziate attraverso l'impianto di esemplari della stessa specie lungo l'allineamento storicizzato.
e) Le formazioni lineari con funzione di recinzione aventi rilevanza di memoria storica devono essere conservate e restaurate.
f) I percorsi e gli assi visuali che strutturano i rapporti di continuità fisica e funzionale tra le formazioni di cui al presente articolo e gli edifici che ne costituiscono il principale riferimento storico devono essere conservati nei loro caratteri planoaltimetrici, evitando l'introduzione di qualsiasi elemento che determini ostacolo visivo o soluzione di continuità fisica e/o funzionale e l'introduzione di specie arboree non coerenti, se non per evidenti e inderogabili motivi di interesse pubblico.
8. Formazioni lineari arbustive
- a) Le formazioni lineari arbustive sono elementi costitutivi della rete ecologica cui è affidato un fondamentale ruolo di connessione ecologica e di aree di rifugio per la microfauna.
- b) Il presente P.O. tutela le formazioni lineari arbustive stabilendo l'obbligo di osservare un distacco minimo pari a ml. 10,00 per l'insediamento dei manufatti agricoli ammessi dalle presenti norme.
9. Sistemazioni agrarie storiche
- a) Sono le parti del territorio in cui sono visibili e sufficientemente ben conservate le sistemazioni storiche dei terreni realizzate ai fini delle pratiche colturali agricole storiche. Tali sistemazioni consistono in terrazzamenti, ciglionamenti, percorsi viari rurali ed opere di regimazione idraulico-agrarie, ecc.
- b) Sono elementi da tutelare in quanto costituiscono relazione spaziale e percettiva con:
- I. le caratteristiche planoaltimetriche delle sistemazioni;
- II. le opere di contenimento (ciglioni, lunette, etc.) nel loro stato di consistenza formale e funzionale;
- III. le caratteristiche planoaltimetriche della viabilità e dei percorsi interni a dette aree;
- IV. le alberature segnaletiche (alberi camporili);
- V. il microreticolo idrografico, le opere e le sistemazioni idraulico-agrarie.
- c) Gli elementi di cui alla lett. b), sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale, geomorfologica e idraulica. Al fine di valorizzare il loro contenuto culturale, testimoniale e d'uso, sono ammesse azioni di ripristino di parti mancanti o degradate e devono essere conservati, nei loro caratteri materici, formali e funzionali di presidio idrogeologico, come struttura costitutiva del paesaggio agrario storico.
- d) In tali aree non sono consentite:
- I. la trasformazione e l'eliminazione delle sistemazioni agrarie esistenti;
- II. la costruzione di nuove strade, fatti salvi gli interventi a scala comunale e provinciale giustificati da pubblica necessità;
- III. le trasformazioni morfologiche e ambientali.
- e) In tali aree sono consentite:
- I. il ripristino, la manutenzione e il recupero della rete sentieristica e delle strade vicinali e di servizio;
- II. le attività agricole di coltivazione e di mantenimento dei terreni;
- III. le opere di consolidamento dei terreni attraverso interventi di ingegneria naturalistica a basso impatto ambientale;
- IV. le infrastrutture ed impianti di pubblico interesse, purchè interrate (quali: le reti di trasporto energetico, le reti di acque potabili ed irrigue, le reti di acque luride, ecc.);
- V. gli impianti di irrigazione e di accumulo dell'acqua per uso agricolo, naturalistico e antincendio;
- VI. il recupero del patrimonio edilizio esistente.
- f) L'installazione di tutti i nuovi manufatti di cui alla Parte 5 delle presenti norme dovrà, comunque, essere localizzata oltre una fascia di 15 metri, salvo dimostrata impossibilità.