Art. 4 Definizione degli interventi

1. Le definizioni degli interventi di nuova edificazione, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro-risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ricostruttiva e ristrutturazione urbanistica, ed i relativi regimi abilitativi, sono definite dalle vigenti fonti statali e regionali.

2. Eventuali prescrizioni sulle modalità di attuazione degli interventi sono desumibili dal Titolo 2 della presente Parte, dal Titolo 1 della Parte 4 e dalla Porte 6 delle presenti Norme.

3. Sono sempre ammessi gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all'adeguamento degli immobili per le esigenze delle persone con disabilità.

4. Gli interventi di addizione volumetrica non risultano realizzabili successivamente o congiuntamente a interventi di ristrutturazione ricostruttiva (RR1, RR2 e RR3).

5. Nei seguenti articoli sono dettagliate alcune tipologie di intervento.