Piano Operativo
Art. 70. Interventi sul patrimonio edilizio che comportano il mutamento della destinazione d'uso agricola
1. Ai sensi dell'art. 83 c. 1 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii. è consentito il mutamento della destinazione agricola degli edifici rurali.
2. Per gli interventi di cui al comma 1 si applicano le modalità e le procedure di cui all'art. 83 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii..
3. Per il mutamento della destinazione agricola degli annessi e degli edifici rurali ad uso abitativo con inizio lavori successivo al 15 aprile 2007 (entrata in vigore D.P.G.R. 5R/2007) vale quanto disciplinato dall'art. 81 c.1 e c.3 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii.. Per il mutamento della destinazione agricola degli edifici rurali compresi quelli ad uso abitativo con inizio lavori antecedente al 15 aprile 2007 vale quanto disciplinato dall'art. 81 c.2 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii..
4. Gli interventi che comportano mutamento della destinazione d'uso e/o frazionamento verso la funzione residenziale sono ammissibili se l'unità interessata presenta una S.E. non inferiore a mq 60 come definita dall'art. 10 DPGR 39/R/2018, e che presenti i requisiti igienico sanitari prescritti per le unità abitative con le dotazioni minime di legge e le prescrizioni del regolamento edilizio, con le limitazioni di cui al comma 6.
5. Per gli interventi di cui al comma 4 ricadenti su immobili classe 1, 2 e 2* la S.E. minima, come definita al comma 4, è aumentata a 70 mq.
6. Ove l'intervento comporti perdita della destinazione agricola per S.E. pari o superiore a mq 500, il mutamento è soggetto a previa approvazione di programma aziendale avente valenza di Piano attuativo ovvero, ove il proprietario non rivesta qualifica di imprenditore agricolo, di Piano di recupero, nel rispetto dei requisiti che seguono:
- a) l'intervento deve assicurare il mantenimento delle superfici e delle sistemazioni pertinenziali contenute nel titolo abilitativo con cui si è provveduto alla realizzazione del manufatto oggetto di mutamento di destinazione.
7. Il cambio di destinazione d'uso dalla funzione agricola verso la funzione turistico ricettiva è ammesso secondo il procedimento di cui al precedente comma 6, entro i limiti di mq 800 di S.E., ancorché posto in essere in distinti interventi.
8. Gli interventi di sistemazione ambientale da realizzare, ai sensi dell'art. 83 comma 4 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii., per le aree di pertinenza di dimensioni non inferiori ad un ettaro sono disciplinati all'art. 53 delle presenti norme.
9. Gli edifici/manufatti che alla data di adozione del presente Piano Operativo siano realizzati con materiali eterogenei e/o precari non potranno mutare la destinazione d'uso verso la residenziale.