Art. 69. Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione non agricola

1. Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola, nel territorio rurale, sono ammessi, oltre agli interventi di cui all'art. 79, comma 1, L.R. 65/2014, gli interventi indicati al Titolo 2 Parte 2 delle presenti norme sulla base della classificazione attribuita a ciascun edificio dal presente P.O. con le precisazioni ed integrazioni contenute nei successivi commi.

2. Al fine di rendere idonei gli edifici alle esigenze connesse all'attività venatoria sono consentiti gli interventi di cui al comma 1 senza incrementi di volume.

3. Gli interventi di cui al comma 1 possono comportare un incremento delle unità immobiliari fino ad un massimo di n. 3 per edificio, da verificarsi ad ogni singolo intervento.

4. Gli interventi che comportano mutamento della destinazione d'uso e/o frazionamento verso la funzione residenziale sono ammissibili se l'unità interessata presenta una S.E. non inferiore a mq 60 come definita dall'art. 10 DPGR 39/R/2018, e che presenti i requisiti igienico sanitari prescritti per le unità abitative con le dotazioni minime di legge e le prescrizioni del regolamento edilizio, con le limitazioni di cui al comma 6.

5. Per gli interventi di cui al comma 4 ricadenti su immobili classe 1, 2 e 2* la S.E. minima, come definita al comma 4, è aumentata a 70 mq.

6. Gli edifici/manufatti che alla data di adozione del presente Piano Operativo siano realizzati con materiali eterogenei e/o precari non potranno mutare la destinazione d'uso verso la residenziale.