Art. 68. Recinzioni

1. Ai fini della tutela e della valorizzazione del paesaggio, nel territorio rurale sono consentite nuove recinzioni, nel rispetto dei seguenti criteri:

  1. a) limitare l'accorpamento dei campi coltivati;
  2. b) non introdurre caratteri urbani all'interno dei paesaggi rurali, quali recinzioni con muretti, cancellate ecc, siepi topiarizzate (geometriche) con specie arbustive invasive e decontestualizzate, in particolare a delimitazione delle proprietà private (anche se di insediamenti recenti).

2. Le recinzioni devono garantire:

  1. a) il mantenimento dell'accessibilità pedonale alla viabilità poderale dichiarata di uso pubblico o facente parte di percorsi storico/escursionistici formalmente riconosciuti
  2. b) la fruizione collettiva del paesaggio.
  3. c) In corrispondenza dei varchi è permessa la realizzazione a terra di griglie metalliche tubolari atte a impedire il passaggio di ungulati o di ulteriori strutture atte comunque a salvaguardare il pregio paesaggistico e storico di tali viabilità e delle visuali dalle stesse fruibili, nonché la percorribilità delle stesse.

3. In caso di aree destinate ad allevamenti, è consentita la realizzazione di staccionate lignee e/o con reti a maglia sciolta comunque di altezza non superiore a due metri.

4. Sono vietate le recinzioni realizzate con rete metallica ad eccezione di quella a maglia sciolta, filo spinato o simili, ad eccezione dei seguenti casi:

  1. a) in presenza di allevamenti zootecnici bradi e semi-bradi o come protezione da ungulati;
  2. b) per la recinzione di piccole superfici poste in continuità con l'edificato ai fini della protezione di allevamenti avicunicoli a carattere familiare;
  3. c) per la delimitazione dei resedi e delle aree di pertinenza dei manufatti a servizio delle aziende agricole minori e del tempo libero;

5. Le recinzioni con rete metallica non dovranno presentare cordolo/fondazione continua.

6. Recinzioni in muratura sono consentite solo se ad integrazione ed in continuità con muri esistenti.