Piano Operativo
Art. 67. Manufatti per il ricovero di bovini, suini e ovicaprini
1. La realizzazione di manufatti per il ricovero amatoriale di bovini, suini e ovicaprini è consentita nell'intero territorio rurale, nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo. E' ammessa la realizzazione di un solo manufatto in alternativa tra quelli consentiti per il ricovero di animali domestici. ed in particolare ricovero equini, ricovero di animali di bassa corte, felini e cani, ricovero bovini, suini e ovicaprini di cui al presente articolo e ai precedenti artt. 65 e 66.
2. E' consentita la realizzazione di box per il ricovero di bovini, suini e ovicaprini nel rispetto dei seguenti criteri:
- a) realizzato in legno o altri materiali leggeri anche tradizionali tipici della zona;
- b) superficie coperta massima del box di 15 mq per capo bovino o suino e 4,5 mq per capo ovicaprino, fino ad un massimo di superficie di 45 mq e di altezza massima 3,00 m;
- c) il numero massimo dei capi pari a:
- - tre unità per bovini o suini;
- - dieci unità per gli ovicaprini;
- d) siano posti a distanza superiore a metri 100 da edifici residenziali della stessa proprietà e a distanza di metri 200 da edifici residenziali di altra proprietà, a distanze di cui alle normative di settore da confini di proprietà e dalle strade;
- e) superficie fondiaria minima non inferiore a mq 1.000.
3. Ferme restando le disposizioni che discendono da fonti sovraordinate, la realizzazione di tali manufatti è ammessa in tutto il territorio rurale ad eccezione che nei seguiti ambiti:
- a) pertinenze dei centri e dei nuclei storici di cui all'art. 52 delle presenti norme;
- b) tratti di percorsi con elevata panoramicità di cui al comma 5 dell'art. 73 delle presenti norme con le relative eventuali limitazioni;
- c) boschi di cui all'art. 78 delle presenti norme.
4. La realizzazione dei manufatti di cui al presente articolo non deve interrompere la linearità delle:
- a) formazioni lineari arboree;
- b) formazioni lineari arbustive;
laddove si rendesse necessario l'eliminazione di una porzione delle stesse, l'intervento dovrà prevedere interventi di infoltimento privilegiando l'uso delle specie esistenti e se esotiche la loro sostituzione con specie coerenti con il contesto.
5. La realizzazione dei box di cui al presente articolo è subordinata alla sottoscrizione di apposita dichiarazione a firma del proprietario del terreno contenente:
- a) l'impegno a mantenere le strutture in buone condizioni e decoro;
- b) l'impegno alla rimozione dei manufatti al cessare delle esigenze;
- c) l'impegno a non alienare il manufatto dal fondo su cui insiste.