Art. 66. Altri manufatti per il ricovero amatoriale di animali di bassa corte, felini e cani

1. Nel territorio rurale è consentita la realizzazione di ricoveri per animali di bassa corte ad uso amatoriale, felini e cani aventi le seguenti caratteristiche:

  1. a) superficie massima dello spazio recintato di mq 25;
  2. b) recinzione metallica con paletti in legno di altezza max. di mt. 1,80 e con la possibilità di collocare la recinzione anche in copertura;
  3. c) manufatto per il ricovero avente superficie coperta non maggiore al 50% dell'area recintata realizzato in legno o altri materiali leggeri anche tradizionali tipici della zona e di altezza massima 2,40 m;
  4. d) mitigazioni con schermature con siepi di piante autoctone per limitare l'impianto visivo dei manufatti;
  5. e) superficie fondiaria minima non inferiore a mq 1000;
  6. f) siano posti a distanza superiore a metri 100 da edifici residenziali della stessa proprietà e a distanza di metri 200 da edifici residenziali di altra proprietà, a distanze di cui alle normative di settore da confini di proprietà e dalle strade.

2. La realizzazione dei ricoveri di cui al presente articolo è subordinata alla sottoscrizione di apposita dichiarazione a firma del proprietario del terreno contenente:

  1. a) l'impegno a mantenere le strutture in buone condizioni e decoro;
  2. b) l'impegno alla rimozione dei manufatti al cessare delle esigenze;
  3. c) l'impegno a non alienare il manufatto dal fondo su cui insiste.

3. La realizzazione dei ricoveri ferme restando le disposizioni che discendono da fonti sovraordinate, è ammessa in tutto il territorio rurale ad eccezione di:

  1. a) tratti di percorsi con elevata panoramicità di cui al comma 5 dell'art. 73 delle presenti norme con le relative eventuali limitazioni;
  2. b) boschi di cui all'art. 78 delle presenti norme.

4. La realizzazione dei manufatti di cui al presente articolo non deve interrompere la linearità delle:

  1. a) formazioni lineari arboree;
  2. b) formazioni lineari arbustive;

laddove si rendesse necessario l'eliminazione di una porzione delle stesse, l'intervento dovrà prevedere interventi di infoltimento privilegiando l'uso delle specie esistenti e se esotiche la loro sostituzione con specie coerenti con il contesto.

5. Le strutture di cui al presente articolo sono ammesse per la detenzione di animali a scopo amatoriale in numero massimo di:

  1. a) cinque esemplari canini;
  2. b) dieci felini;
  3. c) dieci unità da bassa corte.

6. I ricoveri devono soddisfare le esigenze igieniche ed essere agevolmente lavabili e disinfettabili: le acque di scolo derivanti dal lavaggio dovranno obbligatoriamente esser sottoposte ad adeguato trattamento, al fine di garantire la tutela dei corpi idrici ricettori e delle acque sotterranee.

7. Le strutture di cui al presente articolo non possono essere alienate separatamente dal fondo sul quale insistono e devono essere rimosse al cessare dell'attività.

8. E' ammessa la realizzazione di un solo manufatto in alternativa tra quelli consentiti per il ricovero di animali domestici ed in particolare ricovero equini, ricovero di animali di bassa corte, felini e cani, ricovero bovini, suini e ovicaprini di cui al presente articolo e agli artt. 65 e 67.