Art. 65. Box per il ricovero amatoriale di equini

1. La realizzazione di manufatti per il ricovero amatoriale di equini è consentita nell'intero territorio rurale, nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo. è ammessa la realizzazione di un solo manufatto in alternativa tra quelli consentiti per il ricovero di animali domestici. ed in particolare ricovero equini, ricovero di animali di bassa corte, felini e cani, ricovero bovini, suini e ovicaprini di cui al presente articolo e ai successivi artt. 66 e 67.

2. E' consentita la realizzazione di box per il ricovero di equini, e di un relativo annesso per il deposito del fieno, nel rispetto dei seguenti criteri:

  1. a) superficie fondiaria minima non inferiore a mq 1000;
  2. b) realizzati in legno o altri materiali leggeri anche tradizionali tipici della zona ed altezza massima 3,00 m;
  3. c) superficie coperta massima del box di 9 mq per capo, fino ad un massimo di superficie di 27 mq per tre capi;
  4. d) superficie coperta massima dell'annesso pari a mq 5 mq per capo;
  5. e) il numero massimo dei capi pari a tre unità;
  6. f) siano posti a distanza superiore a metri 100 da edifici residenziali della stessa proprietà e a distanza di metri 200 da edifici residenziali di altra proprietà, a distanze di cui alle normative di settore da confini di proprietà e dalle strade.

3. La realizzazione dei box di cui al presente articolo è subordinata alla sottoscrizione di apposita dichiarazione a firma del proprietario del terreno contenente:

  1. a) l'impegno a mantenere le strutture in buone condizioni e decoro;
  2. b) l'impegno alla rimozione dei manufatti al cessare delle esigenze;
  3. c) l'impegno a non alienare il manufatto dal fondo su cui insiste.

4. Ferme restando le disposizioni che discendono da fonti sovraordinate, la realizzazione di tali manufatti è ammessa in tutto il territorio rurale ad eccezione che nei seguiti ambiti:

  1. a) pertinenze dei centri e dei nuclei storici di cui all'art. 52 delle presenti norme;
  2. b) ambiti periurbani di cui all'art. 51 delle presenti norme;
  3. c) sistemazioni agrarie storiche di cui al comma 9 dell'art.73 delle presenti norme;
  4. d) ambiti di protezione storico-ambientale, di cui all'art.83 delle presenti norme;
  5. e) tratti di percorsi con elevata panoramicità di cui al comma 5 dell'art.73 delle presenti norme con le relative eventuali limitazioni.

5. La realizzazione dei manufatti di cui al presente articolo non deve interrompere la linearità delle;

  1. a) formazioni lineari arboree;
  2. b) formazioni lineari arbustive;

laddove si rendesse necessario l'eliminazione di una porzione delle stesse, l'intervento dovrà prevedere interventi di infoltimento privilegiando l'uso delle specie esistenti e se esotiche la loro sostituzione con specie coerenti con il contesto.