Art. 64. Manufatti per l'attività agricola amatoriale

1. I manufatti per l'attività agricola amatoriale possono essere realizzati interamente in legno o altri materiali leggeri, ancorati al suolo senza opere di fondazione, basamenti e/o opere permanenti in muratura.

2. I manufatti per l'attività agricola amatoriale hanno esclusiva destinazione di rimessaggio di prodotti, attrezzi, macchinari agricoli, sono privi di dotazioni idonee all'utilizzo abitativo, commerciale, artigianale e/o ricreativo, ancorché saltuario o temporaneo, sono ammesse unicamente dotazioni inerenti la trasformazione dei prodotti agricoli a titolo indicativo acquaio, fornelli di dimensioni strettamente necessarie.

3. L'installazione dei manufatti per l'attività agricola amatoriale è consentita se non sussistono sul fondo costruzioni stabili legittime utilizzabili allo stesso scopo.

4. Il posizionamento dei manufatti per l'attività agricola amatoriale deve limitare al massimo l'impatto paesaggistico complessivo. Ferme restando le disposizioni che discendono da fonti sovraordinate, la realizzazione di tali manufatti è ammessa in tutto il territorio rurale ad eccezione che nei seguiti ambiti:

  1. a) pertinenze dei centri e dei nuclei storici, di cui all'art.52 delle presenti norme;
  2. b) ambiti di protezione storico-ambientale, di cui all'art.83 delle presenti norme;
  3. c) tratti di percorsi con elevata panoramicità, di cui al comma 5 dell'art.73 delle presenti norme;
  4. d) boschi, di cui all'art.78 delle presenti norme, ad eccezione del castagneto da frutto.

5. La realizzazione dei manufatti di cui al presente articolo non deve interrompere la linearità delle;

  1. a) formazioni lineari arboree;
  2. b) formazioni lineari arbustive;

laddove si rendesse necessario l'eliminazione di una porzione delle stesse, l'intervento dovrà prevedere interventi di infoltimento privilegiando l'uso delle specie esistenti e se esotiche la loro sostituzione con specie coerenti con il contesto.

6. Il posizionamento dei manufatti per l'attività agricola amatoriale deve essere contestualizzato con l'assetto agrario esistente.

7. I soggetti abilitati all'installazione dei manufatti per l'attività agricola amatoriale di cui al presente articolo sono gli operatori dell'agricoltura amatoriale e/o del tempo libero, ovvero privati cittadini e/o soggetti che svolgono attività agricole a livello amatoriale e/o per autoconsumo.

  1. 8. La superficie dei manufatti per l'attività agricola amatoriale di cui al presente articolo non può comunque superare i 35 mq di Superficie coperta ed è determinata in funzione delle destinazioni a vigneto, frutteto, orto, oliveto, seminativo castagneto da frutto, solo per quest'ultimo può essere ricompresa l'area boscata, e dei seguenti parametri:
  1. a) manufatti di Superficie coperta pari a mq 35 a servizio di superficie minima maggiore o uguale a 20.000 mq;
  2. b) manufatti di Superficie coperta massima pari a mq 20 a servizio di superficie minima compresa tra 10.001 a 20.000 mq;
  3. c) manufatti di Superficie coperta massima a mq 15 a servizio di superficie minima compresa tra 3.001 a 10.000 mq;
  4. d) manufatti di Superficie coperta massima pari a mq 10 a servizio di superficie minima minore di 3.000.

9. Le superfici di cui al precedente comma devono essere contigue e non conseguire da frazionamenti parziali di fondi agricoli posti in essere successivamente alla data di approvazione del presente P.O..

10. La realizzazione dei manufatti per l'attività agricola amatoriale di cui al presente articolo è consentita previa sottoscrizione di apposita dichiarazione a firma del proprietario del terreno contenente:

  1. a) l'impegno a mantenere in produzione i terreni cui il manufatto è riferito;
  2. b) l'impegno alla rimozione del manufatto al cessare dell'attività agricola o nel caso che vengano meno le superfici minime previste dal precedente comma 8;
  3. c) l'impegno a non alienare il manufatto dal fondo su cui insiste.

11. E' consentita la realizzazione di un unico manufatto per ogni proprietà contigue.