Piano Operativo
Art. 62. Superfici fondiarie minime
1. Le superfici fondiarie minime da mantenere in produzione per consentire la costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo o di nuovi annessi agricoli, sono:
- a) 0,8 ettari per colture ortoflorovivaistiche specializzate, riducibili a 0,6 ettari quando almeno il 50% delle colture è protetto in serra;
- b) 3 ettari per vigneti e frutteti in coltura specializzata;
- c) 4 ettari per oliveto in coltura specializzata e seminativo irriguo;
- d) 6 ettari per colture seminative, seminativo arborato, prato, prato irriguo;
- e) 10 ettari per i castagneti da frutto, l'arboricoltura da legno e le tartufaie coltivate come definite dalla normativa regionale;
- f) 30 ettari per altre superfici boscate ed assimilate.
2. Per i fondi agricoli con terreni di diverso ordinamento colturale la superficie fondiaria minima si intende raggiunta quando risulti maggiore o uguale ad uno la somma dei quozienti ottenuti dividendo le superfici dei terreni di ciascuna qualità colturale per le relative superfici fondiarie minime previste al comma 1 del presente articolo.
3. Per le aziende biologiche iscritte nell'elenco regionale operatori biologici di cui alla specifica normativa di settore, le superfici fondiarie minime di cui al comma 1 del presente articolo sono ridotte del 30%.
4. Le variazioni delle superfici fondiarie di cui al comma 1 del presente articolo conseguenti a provvedimenti della Regione o della Provincia sono automaticamente recepite dalle presenti norme senza che ciò costituisca variante all'atto di governo.
5. La costruzione di nuovi annessi agricoli non è soggetta al rispetto delle superfici fondiarie minime nel caso di imprenditori agricoli di cui all'art. 59, c. 7 delle presenti norme.
6. I programmi agricoli, che interessino le formazioni lineari arboree di cui all'art. 73, devono essere corredati da idonea documentazione e rappresentazione della consistenza vegetazionale degli individui arborei nonché da specifici progetti volti a reintegrarne la continuità.
7. I programmi agricoli che interessino le aree delle formazioni ripariali devono essere corredati da idonea documentazione e rappresentazione della consistenza vegetazionale nonché da specifici progetti volti a reintegrare la continuità delle fasce ripariali.