Piano Operativo
Art. 61. Programma aziendale con valore di piano attuativo
1. Il programma aziendale ha valore di piano attuativo:
- a) qualora preveda nuova edificazione di annessi agricoli stabili con S.E. di cui all'art.10 del DPGR 39/R/2018 superiore a mq 300;
- b) qualora preveda il recupero dei complessi edilizi o degli edifici con una S.E. maggiore di 500 mq o la riconversione d'uso da altre destinazioni a destinazioni residenziale, commerciale al dettaglio, turistico ricettiva e direzionale di servizio;
- c) qualora preveda la realizzazione di nuovi manufatti edilizi il cui sedime ricada nei nuclei rurali e negli ambiti di pertinenza di centri e nuclei storici, di cui agli artt. 50 e 52 delle presenti norme;
- d) qualora preveda interventi di addizione volumetrica, ristrutturazione ricostruttiva e sostituzione edilizia su immobili nell'ambito di Beni di interesse storico artistico di cui all'art. 74 delle presenti norme, e nuclei storici di cui all'art. 49 delle presenti norme.
2. Il programma aziendale ha altresì valore di piano attuativo nei casi di cui all'art. 107, comma 4, L.R. 65/2014.
3. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 1, a corredo degli elaborati progettuali di cui all'art. 109 della L.R. 65/2014 devono essere prodotte:
- a) documentazione fotografica dalla breve - media - lunga distanza da e verso il bene oggetto di tutela, e del complesso e dell'area di pertinenza;
- b) sezioni territoriali adeguate alla tipologia di intervento, all'andamento morfologico dei suoli, all'inserimento trasversale, redatte allo stato attuale e di progetto.