Art. 60. Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (P.A.P.M.A.A.)

1. Il programma aziendale dovrà specificare gli obiettivi economici e strutturali che l'azienda intende conseguire, descrivere la situazione attuale e individuare gli interventi agronomici nonché gli interventi ambientali, gli interventi edilizi, le fasi ed i tempi di realizzazione, verificando preventivamente la conformità con la strumentazione urbanistico territoriale e regolamentare comunale, provinciale e regionale.

2. Il programma aziendale è redatto in conformità con quanto disposto all'art. 74 della L.R. 65/2014 e dal D.G.P.R. 63R/2016 e deve contenere i seguenti dati minimi:

  1. a) l'anagrafica aziendale;
  2. b) la descrizione della situazione attuale dell'azienda;
  3. c) la descrizione degli interventi programmati e della situazione aziendale a regime;
  4. d) la descrizione dettagliata degli interventi edilizi necessari per migliorare le condizioni di vita e di lavoro dell'imprenditore agricolo nonché per il potenziamento delle strutture produttive e delle attività connesse accompagnata da idonea rappresentazione grafica, articolata a seconda dell'intervento edilizio prospettato;
  5. e) la verifica di conformità degli interventi programmati con la vigente strumentazione urbanistica del comune e della provincia;
  6. f) una relazione concernente gli effetti attesi degli interventi programmati sulle risorse ambientali e paesaggistiche;
  7. g) l'indicazione di massima dei tempi e delle fasi di realizzazione del programma stesso.

3. La descrizione della situazione attuale dell'azienda deve indicare:

  1. a) la superficie fondiaria aziendale, individuata in termini catastali e graficamente rappresentata con l'indicazione delle parti interessate dal programma aziendale;
  2. b) la superficie agraria utilizzata, comprensiva degli ordinamenti colturali;
  3. c) la determinazione delle ore lavoro necessarie alla conduzione dell'azienda sulla base dell'ordinamento colturale sopra indicato;
  4. d) gli impianti, le infrastrutture e le dotazioni aziendali;
  5. e) gli edifici esistenti con specificazioni in termini di ubicazione, volumi complessivi e superfici utili, legittimità urbanistico-edilizia, tipologia e caratteristiche costruttive, stato di manutenzione ed effettiva utilizzazione a carattere residenziale o produttivo;
  6. f) l'individuazione delle eventuali risorse paesaggistiche ed ambientali oggetto di trasformazione a seguito dell'attuazione del programma, con particolare riferimento alle seguenti tipologie:
    • - le formazioni lineari arboree ed arbustive non colturali, indicandone le specie e la consistenza;
    • - le alberature segnaletiche di confine o di arredo;
    • - gli individui arborei fuori foresta tutelati ai sensi della normativa vigente nonché le formazioni arboree e/o arbustive igrofile;
    • - i corsi d'acqua naturali o artificiali nonché la rete scolante artificiale principale;
    • - le sistemazioni agrarie storiche;
    • - le risorse paesaggistiche ed ambientali e, in particolare, i manufatti aventi valore paesaggistico, storico o testimoniale censiti dagli enti pubblici territoriali di cui alla Parte 6 delle presenti norme;
    • - la viabilità rurale esistente.

4. La descrizione degli interventi programmati e della situazione aziendale a regime è articolata in ordine a:

  1. a) l'utilizzazione delle superfici aziendali e gli ordinamenti colturali adottati;
  2. b) le eventuali attività programmate e connesse a quelle agricole;
  3. c) la determinazione delle ore lavoro necessarie alla conduzione dell'azienda sulla base dell'ordinamento colturale a regime;
  4. d) gli eventuali interventi di miglioramento ambientale connessi con le attività di trasformazione colturale programmate e gli eventuali interventi di sistemazione ambientale delle pertinenze degli edifici;
  5. e) gli eventuali interventi ritenuti necessari per il perseguimento degli obiettivi di tutela paesaggistica e naturalistica delle presenti norme;
  6. f) l'indicazione di impianti, infrastrutture e dotazioni aziendali necessari per il raggiungimento degli obiettivi programmati.

5. La descrizione dettagliata degli interventi edilizi necessari per migliorare le condizioni di vita e di lavoro dell'imprenditore agricolo nonché per il potenziamento delle strutture produttive e delle attività connesse accompagnata da idonea rappresentazione grafica, articolata a seconda dell'intervento edilizio prospettato deve evidenziare:

  1. a) gli edifici esistenti ritenuti non necessari e non coerenti con le finalità economiche e strutturali del programma e non più collegati o collegabili, anche con adeguamenti edilizi, all'attività programmata, con la individuazione delle relative pertinenze;
  2. b) gli edifici da realizzare, in rapporto di stretta funzionalità con gli interventi programmati sui fondi rurali, con specificazioni in termini di ubicazione, volumi e superfici utili, tipologia, caratteristiche costruttive e porzioni dell'azienda cui ciascun edificio è riferito;
  3. c) gli edifici esistenti, con l'individuazione delle superfici dell'azienda cui ciascun edificio sia funzionale, nonché gli altri eventuali interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente.

6. L'indicazione di massima dei tempi e delle fasi di realizzazione del programma stesso consiste in un coerente cronoprogramma delle attività con indicati:

  1. a) gli interventi agronomici;
  2. b) gli interventi di miglioramento ambientale ove previsti, di cui all'art. 53;
  3. c) gli interventi di natura edilizia.

7. Il differimento della realizzazione di alcuni interventi, non comporta modificazione del programma aziendale e della convenzione (o atto d'obbligo unilaterale) connessa. Il differimento può avvenire previa comunicazione al Comune e nel rispetto della necessaria correlazione tra tutti gli interventi previsti dal programma aziendale

8. Non costituiscono modificazione del programma aziendale le varianti agli interventi edilizi programmati, comprese le varianti in corso d'opera, che risultino conformi agli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, coerenti sotto il profilo agronomico con gli assetti colturali e produttivi dell'azienda previsti dal programma aziendale approvato, e che comunque:

  1. a) non comportino incremento della superficie calpestabile (Scal) complessiva di nuova realizzazione prevista dal programma aziendale;
  2. b) non comportino incremento superiore al 20% della superficie calpestabile (Scal) per singolo edificio di nuova realizzazione;
  3. c) non interessino edifici o complessi edilizi di interesse storico-testimoniale di cui agli artt. 10 e 11 delle presenti norme;
  4. d) non comportino modifiche alla tipologia degli edifici di nuova costruzione programmati;
  5. e) non interessino beni oggetto di programmi aziendali con valore di piano attuativo.

9. I programmi aziendali disciplinano gli eventuali frazionamenti delle aziende agricole, preordinati o meno ad atti di trasferimento immobiliare ed accompagnati o meno dalla modifica della destinazione d'uso degli edifici esistenti. In tal caso i programmi aziendali:

  1. a) perseguono il mantenimento delle funzioni di presidio del territorio rurale su tutta l'area interessata dal Programma, favorendo, attraverso specifici obblighi contenuti nella relativa convenzione, il perdurare del rapporto pertinenziale tra gli edifici e i fondi individuati per un periodo di tempo non inferiore ai dieci anni;
  2. b) limitano il fabbisogno di nuovi annessi agricoli stabili in caso di trasferimento immobiliare. A tal fine le aree di pertinenza agricola attribuite agli edifici esistenti interessano - salve eccezionali e motivate ipotesi - tutta la superficie corrispondente alla consistenza originaria dell'azienda agricola;
  3. c) prevengono i fenomeni di parcellizzazione fondiaria, evitando la ripartizione della superficie aziendale in piccoli appezzamenti di terreno, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati.

10. Il dimensionamento delle nuove costruzioni previste dal programma aziendale è determinato tenendo conto dell'obbligo di procedere prioritariamente al recupero e alla riqualificazione architettonico-funzionale degli eventuali annessi agricoli non utilizzati esistenti su uno o più appezzamenti di proprietà dell'azienda richiedente.

11. I programmi agricoli, che interessino le formazioni lineari arboree di cui all'art. 73, devono essere corredati da idonea documentazione e rappresentazione della consistenza vegetazionale degli individui arborei nonché da specifici progetti volti a reintegrarne la continuità.

12. I programmi agricoli che interessino le aree delle formazioni ripariali devono essere corredati da idonea documentazione e rappresentazione della consistenza vegetazionale nonché da specifici progetti volti a reintegrare la continuità delle fasce ripariali.