Art. 59. Costruzione di annessi agricoli da parte di aziende agricole che non raggiungono i requisiti per la presentazione del programma aziendale

1. In coerenza con l'art. 6 del D.P.G.R. 63R/2016 la costruzione di nuovi annessi agricoli minimi, di cui all'art. 73, comma 5, L.R. 65/2014, strettamente necessari all'attività delle aziende agricole che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del programma aziendale è consentita per fondi sprovvisti di annessi agricoli o con annessi agricoli aventi complessivamente SE di cui all'art.10 del DPGR 39/R/2018 inferiore a 300 mq.

2. La costruzione di nuovi annessi agricoli di cui al presente articolo è ammessa purché l'azienda agricola mantenga in produzione terreni per superfici maggiori o uguali a 50% delle superfici indicate al successivo art. 62 delle presenti norme.

3. La realizzazione di nuovi annessi agricoli di cui al comma 2 è ammessa in tutto il territorio rurale, ferme restando le disposizioni che discendono da fonti sovraordinate, con le ulteriori limitazioni individuate nelle tavole DIS01.1, DIS01.2 e DIS01.3 in scala 1:10.000 rispetto a:

  1. a) pertinenze di centri e nuclei storici;
  2. b) ambiti periurbani;
  3. c) sistemazioni agrarie storiche;
  4. d) ambiti di protezione storico-ambientale;
  5. e) tratti di percorsi con elevata panoramicità;
  6. f) boschi.

4. La realizzazione di annessi non deve, altresì, interrompere la linearità delle;

  1. a) formazioni lineari arboree;
  2. b) formazioni lineari arbustive;

laddove si rendesse necessario l'eliminazione di una porzione delle stesse, l'intervento dovrà prevedere interventi di infoltimento privilegiando l'uso delle specie esistenti e se esotiche la loro sostituzione con specie coerenti con il contesto.

5. La costruzione di nuovi annessi agricoli deve comunque essere commisurata alle dimensioni dell'attività dell'azienda.

6. Gli annessi agricoli di cui al presente articolo, in coerenza con l'art. 117 delle presenti norme e con il P.I.T./P.P.R., ferma restando la considerazione delle esigenze produttive aziendali e gli indirizzi contenuti nel P.T.C.P. della Provincia di Firenze, devono essere realizzati con materiali ed elementi tipologici confacenti ad un corretto inserimento paesaggistico ed ambientale, con particolare riferimento all'edilizia sostenibile, ai fabbricati in legno ed i fabbricati tradizionali nonché alla utilizzazione delle energie rinnovabili.

7. La costruzione di nuovi annessi agricoli non è soggetta al rispetto delle superfici fondiarie minime nel caso di imprenditori agricoli esercitanti in via prevalente una delle seguenti attività:

  1. a) allevamento intensivo di bestiame (15 mq a capo);
  2. b) trasformazione/lavorazione e vendita diretta dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento;
  3. c) acquicoltura;
  4. d) allevamento di fauna selvatica;
  5. e) cinotecnica;
  6. f) allevamenti zootecnici minori;
  7. g) allevamento di equidi.

8. Di norma, per le attività di cui alle lettere b, c, d, e, e f del precedente comma, la dimensione massima dei nuovi annessi non potrà superare i 150 mq di S.E. e comunque, le superfici fondiarie minime di cui all'art. 6 comma 5 del D.P.G.R. 63R/2016 necessarie per la costruzione di tali annessi saranno stabilite sulla base del tipo di attività/allevamento tenendo conto delle necessità che dovranno essere adeguatamente dimostrate nel rispetto dei requisiti previsti dalle vigenti normative.