Piano Operativo
Art. 58. Interventi di nuova edificazione mediante programma aziendale - residenza agricola
1. Ai sensi dell'art. 73 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii. la costruzione di nuovi edifici rurali è consentita all'imprenditore agricolo soltanto se necessaria alla conduzione del fondo, all'esercizio delle altre attività agricole e di quelle ad esse connesse. Resta fermo l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, se coerente con la tipologia di questi ultimi.
2. La costruzione di nuovi edifici rurali ad uso residenza agricola è consentita nel territorio rurale ove ne sia dimostrata la necessità in rapporto alla conduzione aziendale per una SU (di cui all'art. 12 D.P.G.R. 39/R/2018) massima di 110 mq per unità abitativa che comunque non può eccedere i 150 metri quadrati di superficie calpestabile (Scal) di cui all'art.11 del DPGR 39/R/2018, commisurando l'intervento alle esigenze della famiglia dell'imprenditore o dei salariati fissi e nel rispetto dei seguenti criteri:
- a) ubicazione nel rispetto della viabilità territoriale e poderale esistente e con opere edilizie che garantiscano una continuità con le proprietà tipologiche e morfologiche dell'edilizia rurale esistente. L'accesso ad eventuali locali interrati dovrà essere assicurato mediante scale, rampe della larghezza massima di ml. 4,00, ovvero montacarichi ubicati all'interno della proiezione a terra della superficie coperta dell'edificio.
- b) ubicazione nel rispetto dell'andamento naturale dei terreni, conseguendo aggregazione significante con i fabbricati esistenti, evitando movimenti di terra che alterino sostanzialmente la struttura morfologica complessiva del sito;
- c) realizzazione in muratura, con materiali di finitura il più possibile simili a quelli prescritti per le costruzioni a uso abitativo.
- d) realizzazione della copertura a capanna o a padiglione con falde inclinate con una pendenza compresa tra il 25% e 30%, e con un aggetto di gronda non superiore a ml 0,70. Il manto di copertura dovrà essere realizzato in tegole di laterizio e coerente al contesto paesaggistico. Nei casi in cui la morfologia dei terreni lo permetta è ammessa la realizzazione di tetti-giardino.
- e) mantenimento, a seguito degli interventi edilizi, della rete scolante e del sistema delle acque superficiali;
- f) ubicazione dei nuovi interventi edilizi solo in prossimità dei nuclei poderali, se esistenti, e lungo strade esistenti. Non è consentita l'apertura di nuove strade se non strettamente funzionali e di accesso ai fondi agricoli;
- g) impianto planivolumetrico impostato con volumi netti e piante regolari. è vietata la realizzazione di balconi e terrazze, abbaini e terrazze a tasca. Materiali, colori, coperture ed elementi di finitura di tipo tradizionale rurale e del contesto locale utilizzati anche tramite approcci contemporanei in modo da non produrre effetti dannosi di "vernacolarismo". Le soluzioni progettuali finalizzate alla produzione di energia per l'autoconsumo da fonti rinnovabili devono essere integrate all'architettura;
- h) predisposizione degli accorgimenti necessari alla riduzione degli impatti per i nuovi interventi da realizzare;
- i) rispetto della conformazione morfologica dei siti ed in particolare, i limiti superiori delle coperture non dovranno superare le linee di crinale o le vette dei poggi nelle aree collinari;
- j) dimostrazione della fattibilità dell'intervento in riferimento al consumo delle risorse ambientali e alle problematiche di natura idrogeologica;
- k) applicazione dei criteri costruttivi atti a ridurre i consumi ed i fabbisogni energetici.
3. La realizzazione della residenza rurale di cui al comma 2 è ammessa in tutto il territorio rurale, ferme restando le disposizioni che discendono da fonti sovraordinate, con con le ulteriori limitazioni individuate nelle tavole DIS01.1, DIS01.2 e DIS01.3 in scala 1:10.000 rispetto a:
- a) pertinenze di centri e nuclei storici;
- b) nuclei storici;
- c) ambiti periurbani;
- d) sistemazioni agrarie storiche;
- e) ambiti di protezione storico-ambientale;
- f) tratti di percorsi con elevata panoramicità;
- g) boschi.
4. La realizzazione di unità abitative non deve, inoltre, interrompere la continuità delle:
- a) formazioni lineari arboree;
- b) formazioni lineari arbustive;
laddove si rendesse necessario l'eliminazione di una porzione delle stesse, l'intervento dovrà prevedere interventi di infoltimento privilegiando l'uso delle specie esistenti e se esotiche la loro sostituzione con specie coerenti con il contesto.