Art. 57. Interventi di nuova edificazione mediante programma aziendale - annessi agricoli

1. Ai sensi dell'art. 73 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii. la costruzione di nuovi edifici rurali è consentita all'imprenditore agricolo soltanto se necessaria alla conduzione del fondo, all'esercizio delle altre attività agricole e di quelle ad esse connesse. Resta fermo l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, se coerente con la tipologia di questi ultimi.

2. La costruzione di nuovi annessi agricoli è consentita:

  1. a) previa approvazione del programma aziendale;
  2. b) a condizione che l'intervento non comporti rilevanti modificazioni della morfologia dei luoghi;
  3. c) senza dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo;
  4. d) privilegiando la dislocazione degli annessi in prossimità del centro aziendale e comunque in localizzazioni in cui risulti minimo l'impegno di suolo per creazione viabilità ed altre strutture di servizio;
  5. e) evitando la frammentazione dei fondi e l'eccessiva proliferazione di edifici nel territorio rurale;
  6. f) evitando posizioni di belvedere panoramico o di mezza costa su terreni collinari.

3. La realizzazione degli annessi di cui al comma 2 è ammessa in tutto il territorio rurale, ferme restando le disposizioni che discendono da fonti sovraordinate, con le ulteriori limitazioni individuate nelle tavole DIS01.1, DIS01.2 e DIS01.3 in scala 1:10.000 rispetto a:

  1. a) pertinenze di centri e nuclei storici;
  2. b) nuclei storici;
  3. c) ambiti periurbani;
  4. d) sistemazioni agrarie storiche;
  5. e) ambiti di protezione storico-ambientale;
  6. f) tratti di percorsi con elevata panoramicità;
  7. g) boschi.

4. La realizzazione di annessi non deve, inoltre, interrompere la continuità delle:

  1. a) formazioni lineari arboree;
  2. b) formazioni lineari arbustive;

laddove si rendesse necessario l'eliminazione di una porzione delle stesse, l'intervento dovrà prevedere interventi di infoltimento privilegiando l'uso delle specie esistenti e se esotiche la loro sostituzione con specie coerenti con il contesto.

5. Gli annessi agricoli stabili sono costruzioni destinate in via esclusiva ad usi agricolo-produttivi o di supporto alle attività aziendali, ivi comprese quelle faunistico-venatorie, e prive di dotazioni idonee ad utilizzo abitativo, commerciale non aziendale, artigianale e/o ricreativo, ancorché saltuario o temporaneo.

6. Gli annessi agricoli possono configurarsi, in tutto o in parte, come locali interrati o seminterrati, costituendo volumetrie computate come volume edificabile (VE) ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 39R/2018.

7. Gli annessi agricoli devono essere di norma realizzati in prossimità di strade o viabilità vicinali o poderali esistenti, limitando al massimo la realizzazione di nuovi tracciati. E' comunque fatta salva la facoltà dell'Amm.ne Comunale, in sede di valutazione dei progetti edilizi, di impartire indicazioni in senso diverso al fine di mitigare il più possibile l'effetto visivo generato dai nuovi annessi.

8. I nuovi manufatti devono essere ubicati al suolo rispettando l'andamento naturale dei terreni, conseguendo aggregazione significante con i fabbricati esistenti, evitando movimenti di terra che alterino sostanzialmente la struttura morfologica complessiva del sito.

9. L'accesso ad eventuali locali interrati dovrà essere assicurato mediante scale, rampe della larghezza massima di ml. 4,00, ovvero montacarichi ubicati all'interno della proiezione a terra della superficie coperta dell'edificio.

10. La copertura dovrà essere a capanna o a padiglione con falde inclinate con una pendenza compresa tra il 25% e 30%, e con un aggetto di gronda non superiore a ml. 0,70. Il manto di copertura dovrà essere realizzato in tegole di laterizio e coerente al contesto paesaggistico. Per tutti i manufatti con S.E. superiore ai 1.000 mq la pendenza della copertura non potrà essere superiore al 25%. Nei casi in cui la morfologia dei terreni lo permetta è ammessa la realizzazione di tetti-giardino.

11. Gli annessi agricoli realizzati ai sensi della presente norma non possono mutare la destinazione d'uso agricola.

12. La volumetria dei nuovi annessi è determinata ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 39R/2018.

13. Gli annessi agricoli devono essere realizzati con particolare riferimento all'edilizia sostenibile nonché all'utilizzazione delle energie rinnovabili in coerenza con l'art. 117 delle presenti norme e con il P.I.T./P.P.R., ferma restando la considerazione delle esigenze produttive aziendali e gli indirizzi contenuti nel P.T.C.P. della Provincia di Firenze.