Piano Operativo
Art. 56. Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola mediante programma aziendale
1. Salvo i limiti e le condizioni previste dal Titolo 2 Parte 2 delle presenti norme, sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola, previa approvazione del programma aziendale, sono consentiti gli interventi di cui all'art. 72, comma 1, lett. a), L.R. 65/2014 e ss.mm.ii. nonché gli interventi di cui all'art. 72 comma 1 lett. b bis), b ter).
2. Nel territorio agricolo sono, altresì, consentiti gli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all'art. 134, comma 1, lett. f), L.R. 65/2014, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 57 comma 2 delle presenti norme, e sui soli edifici agricoli classificati con classe 4.1 e 4.2 facenti parte di aziende con superfici uguali o superiori ai minimi di cui all'art. 62, secondo le specifiche di seguito individuate, con esclusione di quanto individuato negli elaborati cartografici DIS01.1, DIS01.2 e DIS01.3- Disciplina paesaggistica e disciplina dei suoli in territorio rurale in scala 1:10.000, rispetto a:
- a) pertinenze di centri e nuclei storici;
- b) ambiti periurbani;
- c) sistemazioni agrarie storiche;
- d) ambiti di protezione storico-ambientale;
- e) tratti di percorsi con elevata panoramicità;
- f) boschi.
3. Gli interventi di cui al presente articolo, sono consentiti nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 72 comma 2 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii.