Art. 55. Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola realizzabili dall'imprenditore agricolo in assenza di programma aziendale

1. In coerenza con l'art. 71 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii. in assenza di programma aziendale sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola sono consentiti, sempreché non comportino il mutamento della destinazione d'uso agricola, siano salvaguardati i caratteri dell'edilizia storico-testimoniale, e salvo i limiti e le condizioni previste nel Titolo 4 Parte 2 delle presenti norme, i seguenti interventi:

  1. a) manutenzione straordinaria di cui all'articolo 135, comma 2, lettera b), L.R. 65/2014;
  2. b) restauro risanamento conservativo di cui all'articolo 135, comma 2, lettera c), L.R. 65/2014;
  3. c) ristrutturazione edilizia conservativa di cui all'articolo 5, delle presenti norme;
  4. d) interventi pertinenziali di cui all'articolo 7 delle presenti norme;
  5. e) interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le esigenze delle persone con disabilità;
  6. f) interventi volti alla sostituzione di coperture in eternit con pannelli fotovoltaici integrati;
  7. g) interventi relativi all'innovazione necessaria per il miglioramento dell'efficienza energetica;
  8. h) addizioni volumetriche di cui all'articolo 6 delle presenti norme nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 e al comma 4 del presente articolo;
  9. i) ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui all'articolo 4, delle presenti norme;
  10. j) ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti di cui all'articolo 15 delle presenti norme;
  11. k) piscine, nonché impianti sportivi, di cui all'articolo 134, comma 1, lettera m), L.R. 65/2014 nel rispetto di quanto disciplinato all'art. 85 delle presenti norme;
  12. l) gli interventi costituenti attività edilizia libera ex art.136 L.R. 65/2014.

2. Alle medesime condizioni di cui al comma 1, del presente articolo sono riservati all'imprenditore agricolo professionale, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalle presenti norme, gli interventi di cui all'art. 71, commi 1bis e 2, L.R. 65/2014.

3. Gli interventi di cui ai precedenti commi, possono comportare un aumento del numero delle unità immobiliari residenziali, ove già esistenti nell'edificio, ferma restando la destinazione d'uso agricola.

4. Gli interventi di addizione volumetrica non devono comportare il costituirsi di superfetazioni ovvero di parti non organiche con i caratteri tipologici dell'edificio ed essere realizzati nel rispetto dell'impianto complessivo, della tipologia e dei caratteri architettonici dell'edificio nonché del contesto di riferimento.

5. Tutti gli interventi consentiti devono, comunque, tenere conto delle limitazioni e prescrizioni in relazione alla classe di riferimento di cui al Titolo 2 Parte 2 delle presenti norme.