Art. 54. Installazione di manufatti aziendali temporanei e di ulteriori manufatti ad uso agricolo in assenza di programma aziendale

1. In coerenza con l'art. 70 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii. l'installazione di manufatti aziendali temporanei (anche per l'eventuale vendita diretta dei prodotti legati all'agricoltura) ancorché realizzati con strutture in materiale leggero e semplicemente ancorati a terra senza opere murarie per un periodo non superiore a due anni, comprese le serre, aventi le suddette caratteristiche, è consentita nell'intero territorio rurale, ferme restando le disposizioni che discendono da fonti sovraordinate, con l'ulteriore esclusione rispetto alle aree boscate ai sensi della L.R. 39/2000.

2. Le serre e ulteriori manufatti di cui all'art. 70, comma 3, L.R. 65/2014 e ss.mm.ii. (anche per la vendita diretta dei prodotti legati all'agricoltura):

  1. a) devono avere altezza massima non superiore a 4 metri in gronda e a 7 metri al culmine; nel caso di serre con tipologia a tunnel è considerata solo l'altezza al culmine.
  2. b) non possono mutare destinazione d'uso;
  3. c) possono essere oggetto esclusivamente di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria;
  4. d) devono avere superficie non superiore a quanto strettamente funzionale alle esigenze dell'azienda.

3. Per l'installazione dei manufatti di cui al presente articolo devono essere rispettate le disposizioni del D.P.G.R. 63R/2016.

4. Per tali manufatti sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria.