Piano Operativo
Art. 53. Interventi di sistemazione ambientale
1. I progetti degli interventi di sistemazione ambientale devono prevedere opere di riqualificazione ambientale e paesaggistica: riguardano le aree di pertinenza agricola, di dimensioni non inferiori ad un ettaro opportunamente individuate dal progetto edilizio correlato.
2. Gli interventi di cui al precedente comma, devono garantire un assetto dei luoghi paragonabile a quello ottenibile con l'attività agricola, ivi compresa la tutela e la valorizzazione delle invarianti strutturali e delle risorse naturali e/o essenziali esistenti nelle aree interessate, concorrendo in tal modo al presidio e alla conservazione degli assetti agrari e ambientali secondo i seguenti fini:
- a) salvaguardare l'assetto idrogeologico, armonizzandosi con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto, quanto a forma, dimensioni, orientamento evitando i rimodellamenti della configurazione orografica che possono danneggiare o eliminare le sistemazioni delle pendici esistenti;
- b) tutelare l'integrità complessiva degli assetti agricoli e l'efficienza della infrastrutturazione ecologica ivi presente, che ha valenza paesaggistica, quali gli elementi lineari e puntuali vegetazionali. A titolo esemplificativo: le fasce di vegetazione lineare arboree ed arbustive, le sistemazioni agrarie storiche come meglio identificati nell'elaborato DIS01.1, DIS01.2 e DIS01.3 in scala 1:10.000;
- c) garantire la continuità della viabilità interpoderale sia per finalità di servizio allo svolgimento delle attività agricole che per la fruizione del paesaggio rurale. Eventuali percorsi di nuova realizzazione devono essere progettati nel rispetto del minor consumo di suolo e dotati di arredi vegetali coerenti con il contesto evitando specie esotiche o infestanti. Il fondo del tracciato deve essere naturale e dotato di sistemazioni idrauliche quali scoline, traverse e quanto necessario per limitare i fenomeni erosivi;
- d) conservare le aree boscate e le formazioni arboree avente valore paesaggistico come meglio identificate nell'elaborato DIS01 in scala 1:10.000;
- e) recuperare gli assetti originali delle aree di intervento evitando trasformazioni incoerenti con lo stato originario e cambiamenti fuori scala;
- f) polizza fideiussoria corrispondente all'importo dell'opere maggiorata del 30%;
- g) relazione idrogeologica.
3. Gli interventi di sistemazione ambientale dovranno essere perseguiti al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2. Lo scomputo degli specifici oneri è consentito solo a fronte di interventi di rilevanza pubblica o di interesse pubblico e/o generale, quali, a titolo indicativo e non esaustivo:
- a) conservazione e/o ripristino di formazioni lineari arboree ed arbustive non colturali, di arredo, di confine, e comunque fuori foresta favorendo l'eliminazione di specie invasive;
- b) rinaturalizzazione di fasce ripariali sia in forma arborea, arbustiva o arboreo-arbustiva e degli eventuali lembi di specie planiziarie, evitandone la manomissione o la riduzione;
- c) manutenzione della rete scolante artificiale, le opere di intercettamento e convogliamento delle acque superficiali e gli interventi finalizzati all'integrità fisica del territorio;
- d) la conservazione e ripristino delle sistemazioni agrarie quali muri a secco, terrazzamenti, ciglionamenti dando priorità alle sistemazioni agrarie storiche di cui all'art. 73, su cui dovranno essere utilizzati materiali e modalità costruttive tradizionali del territorio mugellano;
- e) manutenzione e/o ripristino delle strade vicinali e della viabilità rurale in genere aperta al pubblico transito;
- f) recupero e manutenzione e nuova realizzazione della sentieristica in bosco consentendone l'accessibilità e la fruizione pubblica;
- g) completamento, potenziamento e realizzazione di corridoi ecologici con manutenzione e/o reimpianto di vegetazione arborea ed arbustiva utilizzando specie vegetali coerenti con il contesto;
- h) sostituzione di filari formati da specie invasive con specie autoctone;
- i) sostituzione di filari con individui malati o pericolosi per la sicurezza pubblica con nuovi individui di analoghe specie;
- j) interventi su viabilità poderale per limitare l'erosione con ingegneria naturalistica quali: terra stabilizzata, canalette laterali, traverse e sistemazioni di pendici.
4. Gli interventi di sistemazione ambientale devono essere presentati con appositi elaborati progettuali composti dalla seguente documentazione:
- a) relazione tecnica descrittiva delle opere;
- b) rilievo planoaltimetrico delle aree soggette agli interventi di sistemazione ambientale su cartografia in adeguata scala;
- c) documentazione fotografica dello stato attuale dei luoghi soggetti agli interventi;
- d) lo stato di progetto delle opere di sistemazione ambientale;
- e) computo metrico estimativo delle opere di sistemazione ambientale sulla base dei prezziari regionali vigenti.
5. Al termine dei lavori, al fine di ottenere lo svincolo delle garanzie offerte, il titolare dell'autorizzazione deve presentare:
- a) la relazione finale di asseveramento, con documentazione fotografica, attestante la conformità dell'opera realizzata al progetto iniziale;
- b) gli elaborati cartografici alle scale di cui sopra;
- c) il computo metrico a consuntivo.
6. Non rientrano nelle opere di sistemazione ambientale a titolo indicativo e non esaustivo:
- a) gli interventi in prevenzione dagli incendi definiti dal piano antincendio boschivo regionale (art. 74 L.R. 39/2000)
- b) gli interventi di prevenzione del rischio idrogeologico e idraulico individuati all'interno del Documento Operativo per la Difesa del Suolo previsto dall'art. 3 della L.R. 80/2015;
- c) gli interventi di tutela della fauna e della flora protette previste dalla L.R. 80/2015;
- d) gli interventi di manutenzione ordinaria;
- e) gli interventi di cui al comma 3 non documentati da idonee elaborazioni che ne comprovino la necessità di esecuzione.