Piano Operativo
Art. 52. Ambiti di pertinenza di centri e nuclei storici
1. Il presente P.O., in coerenza ai contenuti del P.S.I.M., riconosce nel territorio rurale gli ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici quali aree ad elevato valore paesaggistico il cui assetto concorre alla valorizzazione dei centri e dei nuclei storici di cui costituiscono il contesto. Il P.O. rappresenta i suddetti ambiti di pertinenza di centri e nuclei storici nelle tavole DIS01.1, DIS01.2 e DIS01.3 in scala 1:10.000.
2. All'interno di detti ambiti non è consentita alcuna nuova edificazione ad eccezione di:
- a) annessi agricoli di cui alla Parte 5 delle presenti norme;
- b) manufatti di cui all'art. 64 quando sia dimostrata l'impossibilità di altra localizzazione;
- c) impianti tecnologici di pubblica utilità.
3. Qualora la classificazione del patrimonio edilizio esistente consenta per gli edifici eventualmente presenti in detti ambiti l'addizione volumetrica, questa è limitata al 10% del volume totale (Vtot) esistente mentre sono sempre esclusi gli interventi ristrutturazione edilizia ricostruttiva, ad eccezione quanto previsto all'art.15 delle presenti norme.
4. Gli interventi di cui al comma 2 non devono in alcun modo pregiudicare:
- d) i coni visivi di intervisibilità del nucleo storico;
- e) la trama fondiaria preesistente;
- f) la viabilità locale di origine storica;
- g) la leggibilità dei rapporti storicamente consolidati tra il nucleo storico e il contesto ambientale e paesaggistico di riferimento.
5. Gli interventi di addizione volumetrica non devono comportare superfetazioni ovvero parti non organiche con i caratteri tipologici dell'edificio esistente ed essere realizzati nel rispetto dell'impianto complessivo, della tipologia e dei caratteri architettonici dell'edificio nonché del contesto di riferimento.
6. Gli elaborati progettuali relativi agli interventi ammessi ai sensi del presente articolo, devono adeguatamente rappresentare la considerazione degli aspetti elencati ai commi 4 e 5.
7. Negli ambiti di pertinenza di centri e nuclei storici non sono ammesse le seguenti funzioni:
- a) I.I, C;
- b) le funzioni escluse dall'art.81 c.3.