Piano Operativo
Art. 51. Ambiti periurbani
1. Il presente P.O., in coerenza ai contenuti del P.S.I.M., riconosce nel territorio rurale gli ambiti periurbani come quelle aree limitrofe al territorio urbanizzato, che svolgono funzioni ecosistemiche di rilevanza territoriale, anche in qualità di fasce ecotonali tra corso d'acqua e insediamento. Il P.O. rappresenta i suddetti ambiti periurbani nelle tavole DIS01.1, DIS01.2 e DIS01.3 in scala 1:10.000.
2. Al fine di perseguire la salvaguardia e la valorizzazione delle componenti tradizionali del paesaggio rurale ancora presenti, nonché il mantenimento e il potenziamento delle connessioni ecologiche e fruitive di rilevanza territoriale, negli ambiti periurbani possono essere realizzati gli interventi di cui al seguente comma in coerenza con gli elementi del paesaggio rurale ancora presenti, garantendo il ruolo di connessione ecologica e fruizione tra il territorio urbanizzato e quello rurale, in coordinamento con la normativa di cui alla Parte 6 delle presenti norme.
3. Negli ambiti periurbani sono ammesse forme di agricoltura utilmente integrabili con gli insediamenti urbani quali:
- a) orti sociali;
- b) orti periurbani amatoriali;
- c) agricoltura multifunzionale.
4. Ai fini dell'attività di cui al comma 3, lett. b) e c) è ammessa l'installazione di manufatti amatoriali di cui all'art. 64 delle presenti norme.
5. Ai fini dell'attività di cui al comma 3, lett. a) si rimanda per ulteriore specificazione all'art. 26 delle presenti norme.
6. All'interno del perimetro degli ambiti periurbani sul patrimonio edilizio esistente sono ammessi gli interventi edilizi attribuiti alle singole unità edilizie di cui al Titolo 2 della Parte2. Al fine di limitare la trasformazione dei manufatti precari (realizzati con materiali eterogenei), attraverso il cambio di destinazione d'uso, anche se regolarizzati, in civile abitazione o a carattere produttivo, si ammette la riqualificazione degli stessi attraverso solo opere di manutenzione straordinaria, ove tali manufatti non siano stati oggetto di specifica schedatura del patrimonio edilizio esistente.
7. Negli ambiti periurbani non sono ammesse le seguenti funzioni:
- a) I.I, C;
- b) le funzioni escluse dall'art.81 c.3.