Art. 50. Nuclei rurali

1. Il presente P.O. in coerenza ai contenuti del P.S.I.M., riconosce i seguenti nuclei rurali:

  • - Arliano
  • - Faltona
  • - La Ruzza
  • - Le Case di Risolaia
  • - Le Pergole
  • - Marzano
  • - Piazzano
  • - Poggiforzoli
  • - Poggio Salaiole
  • - Pulicciano
  • - Salto
  • - Lutiano
  • - Viterete.

2. Il P.O. rappresenta i suddetti nuclei rurali nelle tavole DIS01.1, DIS01.2 e DIS01.3 in scala 1:10.000 e li disciplina in ordine a:

  1. a) Descrizione;
  2. b) Obiettivi;
  3. c) Limiti di ammissibilità delle funzioni.

3. Nei nuclei rurali di cui al precedente comma non sono ammesse le seguenti funzioni:

  1. a) I.I, C, CD.III;
  2. b) A1, A2;
  3. c) A3 circoscritte alle sole attività integrative di servizio;
  4. d) le funzioni escluse dall'art.81 c.3.

4. All'interno del perimetro dei nuclei rurali sono ammessi gli interventi di cui alla classe attribuita alle singole unità edilizie di cui al Titolo 2 della Parte2 nel rispetto della morfologia insediativa originaria del nucleo rurale. Al fine di limitare la trasformazione dei manufatti precari (realizzati con materiali eterogenei), attraverso il cambio di destinazione d'uso, anche se regolarizzati, in civile abitazione o a carattere produttivo, si ammette la riqualificazione degli stessi attraverso solo opere di manutenzione straordinaria, ove tali manufatti non siano stati oggetto di specifica schedatura del patrimonio edilizio esistente.

5. Ferma la disciplina di cui al presente articolo e di cui all'art. 36 delle presenti norme, è altresì prevista la possibilità di procedere alla realizzazione di adeguate infrastrutture e servizi alla popolazione residente e all'attuazione di progetti di riqualificazione del territorio rurale di rilevanza ed interesse comunale, con peculiare attenzione alla valorizzazione dei caratteri identitari delle rispettive aree e attività rurali che connotano il territorio borghigiano.

6. Gli interventi di cui al precedente comma dovranno, in via prioritaria, essere attuati per il tramite del recupero e trasformazione del patrimonio edilizio esistente, con rispetto dei caratteri di ruralità e delle esistenti relazioni dimensionali.

7. Previa verifica della impossibilità di attuazione dei richiamati interventi per il tramite del recupero e/o trasformazione del patrimonio edilizio esistente potranno altresì essere proposti per i medesimi scopi di cui al comma 6, progetti di ampliamento del nucleo rurale, con realizzazione di ulteriori strutture.

8. Gli interventi di cui al precedente comma potranno essere proposti da soggetti rappresentanti almeno la maggioranza delle proprietà ricadenti nel nucleo rurale, con necessaria partecipazione del titolare delle aree individuate per l'insediamento delle strutture da realizzarsi in ampliamento.

9. Tali strutture non potranno avere dimensioni superiori a 200 mq di S.E. e dovranno comunque essere realizzate nel rispetto dei caratteri di ruralità del nucleo e delle esistenti relazioni dimensionali.

10. Le strutture ed opere a tal fine realizzate dovranno essere vincolate, con apposito atto notarile debitamente trascritto, alle destinazioni di interesse pubblico individuate nelle presenti disposizioni e meglio specificate in sede progettuale. Le strutture dovranno avere carattere di temporaneità ed essere rimosse alla decadenza dell'interesse pubblico, nonché carattere di reversibilità in relazione al consumo di suolo.