Piano Operativo
Art. 49. Nuclei storici
1. Il presente P.O. in coerenza ai contenuti del P.S.I.M., riconosce i seguenti nuclei storici:
- - Corniolo
- - Ferracciano
- - Madonna dei tre Fiumi
- - Montepulico
- - San Giovanni Maggiore
2. Il P.O. rappresenta i suddetti nuclei storici nelle tavole DIS01.1, DIS01.2 e DIS01.3 in scala 1:10.000 e li disciplina in ordine a:
- a) Descrizione;
- a) Obiettivi;
- b) Limiti di ammissibilità delle funzioni.
3. Nei nuclei storici di cui al precedente comma non sono ammesse le seguenti funzioni:
- a) I.I, C, CD.III;
- b) A1, A2;
- c) A3 circoscritte alle sole attività integrative di servizio;
- d) le funzioni escluse dall'art.81 c.3.
4. All'interno del perimetro dei nuclei storici sono ammessi gli interventi di cui alla classe attribuita alle singole unità edilizie di cui al Titolo 2 della Parte2. Al fine di limitare la trasformazione dei manufatti precari (realizzati con materiali eterogenei), attraverso il cambio di destinazione d'uso, anche se regolarizzati, in civile abitazione o a carattere produttivo, si ammette la riqualificazione degli stessi attraverso solo opere di manutenzione straordinaria, ove tali manufatti non siano stati oggetto di specifica schedatura del patrimonio edilizio esistente. Sono comunque escluse nuove costruzioni comprese quelle previste dal Tiolo 2 della presente parte.
5. Gli interventi di gestione e trasformazione dei nuclei storici devono assicurare la tutela paesaggistica attraverso un insieme sistematico di criteri. Gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, fatti comunque salvi quelli necessari alla sicurezza idraulica, sono ammessi a condizione che:
- a) non alterino l'assetto idrogeologico e garantiscano la conservazione dei valori ecosistemici paesaggistici, la salvaguardia delle opere di sistemazione idraulico agraria e di interesse storico e/o paesaggistico testimoniale con particolare riferimento alle sistemazioni agrarie storiche e alle formazioni lineari arboree e arbustive;
- b) non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo e non occludano i varchi e le visuali panoramiche sia dai tracciati accessibili al pubblico che dai Nuclei storici;
- c) non concorrano alla formazione di fronti urbani continui, se non coerenti alle morfologie insediative presenti.
6. La realizzazione di nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibile, ivi incluse quelle connesse all'attività agricola, anche amatoriale, e turistico-ricreativa, sono ammesse a condizione che gli interventi non alterino negativamente la qualità percettiva dei luoghi garantendo il ripristino dei luoghi al cessare dell'uso.
7. Nei nuclei storici non è ammessa la realizzazione delle piscine, come normate all'art. 85 delle presenti norme, con la esclusione delle destinazioni turistico ricettiva e agricola - agriturismo.