Art. 48. Disposizioni generali

1. Il presente P.O. in coerenza ai contenuti del P.S.I.M., perimetra il territorio rurale costituito dalle aree agricole e forestali, dai nuclei rurali, dai nuclei storici, dalle aree ad elevato grado di naturalità, dalle ulteriori aree che, pur ospitando funzioni non agricole, non costituiscono territorio urbanizzato.

2. Il P.O. dettaglia la seguente articolazione del territorio rurale, distinta con apposito segno grafico nell'elaborato cartografico DIS01.1, DIS01.2 e DIS01.3 in scala 1:10.000 e DIS02a, DIS02b, DIS02c, DIS02d, DIS02e, DIS02f in scala 1:2.000:

  1. a) nuclei storici;
  2. b) nuclei rurali;
  3. c) ambiti periurbani;
  4. d) ambiti di pertinenza di centri e nuclei storici.

3. Nel territorio rurale il P.O. persegue i seguenti obiettivi generali:

  1. I. garantire la riproduzione del patrimonio territoriale con particolare riguardo alla tutela della funzionalità idrogeologica ed ecologica;
  2. II. recuperare i terreni agricoli delle aree degradate in fase di abbandono;
  3. III. favorire la permanenza e la diffusione dell'ecomosaico e quindi l'alternanza di tipologie di coperture del suolo complesse ed eterogenee;
  4. IV. garantire il migliore inserimento paesaggistico degli interventi che interessano l'assetto geomorfologico ed idraulico, privilegiando, ove possibile, l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.

4. Nel territorio rurale sono ammessi gli interventi in ragione della classe attribuita alle singole unità edilizie di cui al Titolo 2 della Parte2. Al fine di limitare la trasformazione dei manufatti precari (realizzati con materiali eterogenei), attraverso il cambio di destinazione d'uso, anche se regolarizzati, in civile abitazione o a carattere produttivo, si ammette la riqualificazione degli stessi attraverso solo opere di manutenzione straordinaria.

5. La realizzazione di nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibile, ivi incluse quelle connesse all'attività agricola, anche amatoriale, e turistico-ricreativa, sono ammesse a condizione che gli interventi non alterino negativamente la qualità percettiva dei luoghi, garantendo, attraverso atto di obbligo, il ripristino dei luoghi al cessare dell'uso.

6. Nel territorio rurale non sono ammesse le seguenti funzioni:

  1. a) I.I, C;
  2. b) le funzioni escluse dall'art.81 c.3.