Piano Operativo
Art. 45. Luoghi della centralità urbana
1. Sono percorsi di spazio pubblico identificativi e qualificanti degli insediamenti esistenti e sono riconosciuti nel capoluogo e in tutti i singoli insediamenti del comune con apposito segno cartografico negli elaborati DIS02a, DIS02b, DIS02c, DIS02d, DIS02e, DIS02f in scala 1:2.000.
2. Il P.O. al fine di tutelarne il ruolo di centralità, confermando e sviluppando la corrispondenza tra centro storico e centralità, mediante il mantenimento e l'incremento delle funzioni urbane di rilevanza sociale, funzioni di pregio e rappresentative dal punto di vista culturale, sociale e istituzionale, persegue la loro accessibilità mediante trasporto pubblico e una rete di mobilità lenta (percorsi ciclopedonali).
3. Di tali percorsi costituiscono elementi qualificativi:
- a) la proprietà pubblica degli insiemi spaziali destinati a strade, piazze, percorsi pedonali e ciclabili, aree verdi;
- b) l'utilizzazione di tali insiemi spaziali per attività pubbliche o di interesse pubblico quali mercati, manifestazioni culturali, sociali, religiose;
- c) le pavimentazioni, gli elementi di decoro e simbolici, nonché le sistemazioni in genere aventi rilevanza di memoria storica;
- d) le alberature, gli allineamenti arborei e le recinzioni vegetali storicizzate.
4. Nel rispetto degli elementi qualificativi di cui al comma 3, nei percorsi della centralità urbana di cui al presente articolo è favorito l'esercizio delle seguenti attività:
- a) il pubblico passaggio con eventuale esclusione dei veicoli a motore;
- b) la sosta connessa a relazioni di tipo sociale, culturale, economico, etc.;
- c) le manifestazioni pubbliche, sociali, culturali e religiose;
- d) i mercati all'aperto;
- e) l'uso del suolo pubblico per pubblici esercizi.
5. Gli elementi qualificativi di cui al comma 3 sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale e simbolica. Sono altresì oggetto di azioni di valorizzazione culturale e sociale in quanto luoghi della centralità urbana e di identificazione della comunità locale.
6. Gli interventi sui percorsi della centralità urbana di cui al presente articolo sono essenzialmente finalizzati:
- a) alla tutela e/o al recupero degli elementi qualificativi cui al comma 3;
- b) alla valorizzazione degli elementi caratterizzanti e/o identitari eventualmente presenti;
- c) al rafforzamento del ruolo strutturante e ordinatore nei confronti dell'ambito insediativo di riferimento;
- d) alla creazione di un sistema integrato di relazioni funzionali a livello urbano e territoriale;
- e) alla formazione o al ripristino di una identità formale unitaria.
7. Le aree di cui al presente articolo costituiscono ambiti strategici per la riqualificazione degli assetti insediativi e/o ambientali, anche in rapporto agli elementi ordinatori dello spazio pubblico e pertanto sono suscettibili di trasformazione attraverso progetti di natura pubblica, ovvero progetti specifici, di contrasto alla desertificazione delle funzioni essenziali per il mantenimento del presidio residenziale, finalizzati alla valorizzazione delle centralità urbane per la promozione dell'identità cittadina e della coesione sociale.
8. In relazione al precedente comma assumono particolare rilevanza i progetti per la rivitalizzazione delle funzioni, commerciali e di servizio, con particolare riferimento ai centri commerciali naturali, ex artt. 110-111 L.R. 62/2018 da attivarsi nelle piazze del capoluogo, come Piazza del Popolo, Piazza Castelvecchio, Piazza Dante, Piazza Cavour, area del Centro Commerciale Naturale, e in tutte le centralità nelle differenti frazioni, in una logica di nuovi servizi e funzioni che evitino la desertificazione commerciale.
9. Con riferimento agli spazi pubblici, che sono beni culturali ope legis, si richiama quanto disposto dall'art. 106 del D.Lgs. 42/2004 in relazione alla concessione in uso, la quale è subordinata all'autorizzazione del Ministero della cultura.