Art. 44. Verde di connessione ambientale

1. Le aree di cui al presente articolo costituiscono elementi verdi che per la loro eterogeneità e localizzazione nel tessuto urbano concorrono alla qualificazione ambientale e paesaggistica degli insediamenti e, in relazione a specifiche localizzazioni, elementi di connessione tra i tessuti urbani e il territorio rurale. L'individuazione delle presenti aree è coerente al P.S.I.M. in cui sono riconosciute le aree di riqualificazione e rigenerazione.

2. Le aree di cui al precedente comma sono identificate con apposito segno grafico negli elaborati DIS01.1, DIS01.2 e DIS01.3 in scala 1:10.000, DIS02a, DIS02b, DIS02c e DIS02d in scala 1:2.000.

3. Sugli edifici e/o complessi edilizi esistenti sono ammessi gli interventi urbanistico-edilizi previsti nelle presenti norme, sulla base della classificazione ad essi attribuita.

4. Nelle aree di pertinenza degli edifici e/o complessi edilizi ricadenti all'interno delle aree di cui al presente articolo è prescritta la sistemazione a verde, senza possibilità di alcun intervento edilizio ad eccezione di quelli derivanti dal precedente comma, fatti salvi i manufatti di arredo dei giardini (fontane; gazebo; pergolati; etc.), che non impermeabilizzino una superficie maggiore del 5% della pertinenza.

5. Le aree verdi di connessione ambientale possono essere utilizzate esclusivamente per destinazioni compatibili con le suddette sistemazioni a verde con esclusione di qualsiasi costruzione anche a carattere precario, fatto salvo per le opere che rivestono carattere di interesse pubblico.

6. Le aree verdi di connessione ambientale non concorrono all'applicazione dei parametri urbanistici, se non diversamente prescritto in norme specifiche per zone o sottozone.

7. In dette aree è ammessa la realizzazione di aree per attività ludico-sportive, attività agricole, anche con forme legate al part time, all'autoconsumo, alla socialità ed al tempo libero, ovvero attività all'aperto complementari alla residenza.

8. In dette aree è ammessa la creazione di orti urbani secondo quanto disciplinato all'art. 26 delle presenti norme.