Art. 42 TPS.2 - Morfotipo a piattaforme produttive - commerciali- direzionali

1. Il morfotipo TPS.2 è caratterizzato da aree specializzate per grandi attrezzature, destinate all'insediamento di funzioni specialistiche, commerciali/produttive e servizi di interesse locale e territoriale autonome e separate dal contesto urbano di riferimento. Possono essere inglobati nelle aree urbane o localizzati all'esterno degli insediamenti, la caratteristica è comunque la giustapposizione e l'assenza di relazioni con il contesto urbano o ambientale in cui sono inseriti. Il margine è netto, i tessuti sono spesso recintati. Destinazione esclusivamente commerciale/produttiva, con presenza sporadica di residenze nate a servizio delle attività produttive. Totale assenza di spazi pubblici, fatto salvo i piazzali adibiti a parcheggio. Talvolta sono presenti minimi servizi legati ai lavoratori che gravitano nell'area. Rapporto con la strada di solito assente fatto salvo l'accesso all'insediamento. Prevalentemente complessi monofunzionali specialistici. Tipologie di insediamento molto diversificate e specifiche in base al tipo di funzione da insediare.

2. Il P.O. per il presente morfotipo persegue i seguenti obiettivi specifici:

  1. a) creare relazioni con il contesto urbano di riferimento (riqualificare gli accessi alla città, ecc.);
  2. b) progettare il margine con il territorio rurale attraverso gli interventi mirati alla salvaguadia di varchi e visuali;
  3. c) mascherare con vegetazione idonea i margini e curare paesaggisticamente il rapporto visivo con il contesto;
  4. d) incrementare la superficie a verde disimpermeabilizzando il suolo soprattutto in corrispondenza delle aree parcheggio e degli altri spazi aperti;
  5. e) riqualificare gli insediamenti produttivi ricostruendo le relazioni urbanistiche, ambientali e paesaggistiche;
  6. f) attrezzare ecologicamente le aree produttivo commerciali-direzionali sul modello delle A.P.E.A.;
  7. g) trasformare le aree produttive in occasioni per sperimentare strategie di ecosostenibilità e produzione di energie rinnovabili (fotovoltaico, minieolico, biomasse, minidraulico, rifiuti di lavorazioni, ecc.) anche per contribuire alla definizione di progetti legati alla costituzione delle comunità energetiche;
  8. h) sfruttare le superfici pavimentate e le coperture di edifici, tettoie, ecc per la produzione di energie alternative.

3. Nel presente morfotipo non sono ammesse le seguenti funzioni di cui all'art. 18:

  1. a) R, T;
  2. b) A1, A2;
  3. c) A3 circoscritte alle sole attività integrative di servizio.

4. Eventuali ulteriori limitazioni alle destinazioni d'uso ammesse nel presente tessuto potranno essere regolamentate con specifico atto da approvare da parte del consiglio Comunale previa concertazione con le associazioni di categoria.

5. Negli immobili presenti all'interno dei tessuti TPS.2 sono escluse le seguenti categorie di intervento:

  1. a) ristrutturazione edilizia ricostruttiva: RR1, RR3;
  2. b) addizioni volumetriche - AV, fatta salva la possibilità di realizzazione di una tettoia, su un solo lato e in aderenza al manufatto, per le funzioni di carico e scarico o deposito, con profondità massima di m.4,00 e comunque non eccedente il lato del fabbricato;
  3. c) interventi pertinenziali - IP, fatta salva la possibilità di realizzazione di una tettoia, su un solo lato e in aderenza al manufatto, per le funzioni di carico e scarico o deposito, con profondità massima di m.4,00 e comunque non eccedente il lato del fabbricato.

6. Gli interventi edilizi sulle costruzioni esistenti con destinazione industriale e artigianale ai sensi dell'art.99 della l.r. 65/2014, ricadenti in tale tessuto non dovranno determinare la creazione di nuove unità immobiliari aventi una superficie utile inferiore a mq 300.

7. Nel presente tessuto, ad integrazione delle destinazioni consentite di cui al comma 5, sono ammesse inoltre la destinazione d'uso per medie strutture di vendita.

8. In relazione alla destinazione d'uso per commercio di dettaglio, è ammesso l'insediamento di nuovi esercizi in locali aventi una estensione che consenta di realizzare una superficie di vendita di almeno mq 250; in tal caso, anche in presenza di interventi di ristrutturazione edilizia, dovranno essere reperiti gli spazi minimi a parcheggio previsti per legge (per la sosta stanziale nella misura stabilita dall'art. 2, secondo comma, della legge 24.03.1989, n. 122 e per la sosta di relazione nella misura minima di 1 mq per ogni mq di superficie di vendita).

9. Le eventuali porzioni degli edifici e/o complessi edilizi legittimamente adibite ad uso abitativo possono essere oggetto di interventi edilizi non eccedenti la ristrutturazione edilizia conservativa RC3, a condizione che non siano costituite nuove unità immobiliari ad uso residenziale.