Piano Operativo
Art. 34 TS.1 - Morfotipo urbano storico compatto
1. Il morfotipo TS.1 è caratterizzato da tessuti compatti di matrice storica medioevale, organizzati prevalentemente in relazione alla morfologia orografica e alla fase di territorializzazione basso medievale in cui sono state realizzate le città murate a cura della Repubblica fiorentina. Il margine è sovente ben definito dalla cinta muraria e può essere in contatto o con il territorio rurale, o con aree cuscinetto a carattere rurale e/o con le aree di espansione successive. Le strutture edilizie sono edificate con cortina edilizia prevalentemente continua ed edifici allineati al fronte stradale. E' forte il rapporto diretto con la strada e la presenza di mixitè funzionale adeguata, con collocazione di servizi ai piani terra degli edifici. E' possibile riscontrare la presenza di edifici con funzioni specialistiche. Il tipo edilizio prevalente è abbastanza omogeneo con edifici pluripiano in linea di differenti altezze.
2. Il P.O. per il presente morfotipo persegue i seguenti obiettivi specifici:
- a) tutelare la struttura ad isolati, chiusi o semichiusi, incrementando nel contempo la dotazione e la qualità dei servizi, della rete di spazi pubblici e del verde urbano;
- b) evitare la saturazione delle corti e spazi interni con interventi di nuova edificazione;
- c) evitare l'inserimento di architetture contemporanee fuori scala e monofunzionali;
- d) mantenere e creare dei varchi nella cortina edilizia continua per favorire l'utilizzo pubblico e semipubblico degli spazi interni con la creazione di una rete continua di spazi fruibili (percorsi ciclopedonali, ecc.);
- e) progettare la "rete degli spazi pubblici", in connessione ai servizi a scala di quartiere localizzati ai piani terra degli edifici, prevedendo la trasformazione delle aree aperte presenti (marciapiedi, slarghi, parcheggi, ecc) come occasioni per incrementare la dotazione e la qualità della rete dello spazio pubblico e del tessuto connettivo ciclo-pedonale.
3. Nel presente morfotipo non sono ammesse le seguenti funzioni di cui all'art. 18:
- a) I.I, C, CD.III;
- b) A1, A2;
- c) A3 circoscritte alle sole attività integrative di servizio;
- d) R, circoscritto ai piani terra.
4. Negli edifici non classificati presenti all'interno del morfotipo TS.1 sono escluse le seguenti categorie di intervento:
- a) ristrutturazione edilizia ricostruttiva: RR1, RR2 e RR3;
- b) addizione volumetrica - AV;
- c) nuova edificazione - NE.
5. Sugli edifici non classificati presenti all'interno del morfotipo TS.1 è consentita la modifica dei prospetti purché gli interventi risultino coerenti con gli elementi architettonici, tipologici, e formali caratterizzanti il contesto urbano di riferimento e contribuiscano all'eliminazione di eventuali elementi disarmonici originati da modifiche apportate in epoche successive a quella di costruzione previa presentazione della relazione di compatibilità di cui all'art. 138 della LR 65/2014.
6. Nel morfotipo TS1 gli interventi pertinenziali sono finalizzati al riordino e riqualificazione di tali ambiti urbani nonché alla sostituzione di manufatti impropri e devono rispettare le seguenti prescrizioni:
- a) privilegiare la demolizione dei manufatti impropri esistenti all'interno del resede di riferimento. In tal caso è ammessa la realizzazione di interventi pertinenziali nella misura massima del 10% del volume totale (Vtot) esistente dell'edificio principale, in misura non superiore alla volumetria demolita e comunque non inferiore a quella prescritta dalla lettera b);
- b) gli interventi pertinenziali di nuova realizzazione sono ammessi nella misura massima di 30 mc di V tot di cui all'art. 22 del DPGR 39/R/2018, esclusivamente in assenza di pertinenze già esistenti;
- c) non essere realizzati in aderenza all'edificio principale né sul fronte principale;
- d) essere realizzati con materiali e finiture coerenti con quelli dell'edificio principale e nel rispetto dei caratteri architettonici e storico-culturali degli edifici e del contesto.
7. Nel morfotipo TS1 non è ammessa la realizzazione delle piscine, come normate all'art. 85 delle presenti norme, con la esclusione della destinazione turistico ricettiva.