Piano Operativo
Art. 33 Disposizioni generali
1. Il P.O. assume come territorio urbanizzato, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 65/2014 ed in coerenza al P.S.I.M., i seguenti insediamenti:
- - Borgo San Lorenzo
- - Casaglia
- - Grezzano
- - Luco di Mugello
- - Panicaglia
- - Polcanto
- - Rabatta
- - Ronta
- - Sagginale
- - Villa Martini
- - Razzuolo.
2. Il P.O., all'interno territorio urbanizzato di cui al precedente comma e in coerenza con il P.S.I.M., riconosce, nelle tavole DIS02a, DIS02b, DIS02c, DIS02d, DIS02e e DIS02f in scala 1:2.000, i seguenti morfotipi urbani:
- a) TS.1 - Morfotipo urbano storico compatto
- b) TS.2 - Morfotipo storicizzato
- c) TR.3 - Morfotipo ad isolati aperti e blocchi prevalentemente residenziali
- d) TR.4 - Morfotipo delle urbanizzazioni contemporanee di edilizia pianificata
- e) TR.5 - Morfotipo puntiforme
- f) TR.6 - Morfotipo a tipologie miste
- g) TR.7 - Morfotipo delle urbanizzazioni contemporanee sfrangiato di margine
- h) TPS.1 - Morfotipo delle urbanizzazioni contemporanee a proliferazione produttiva
- i) TPS.2 - Morfotipo a piattaforme produttive - commerciali - direzionali
- j) TPS.3 - Insule specializzate
3. La gestione del patrimonio edilizio esistente è regolata dalle disposizioni di cui al Titolo 2, Parte 2 in combinato disposto con il presente titolo, sulla base dei morfotipi urbani, di cui al precedente comma, disciplinandoli in ordine a:
- a) descrizione;
- b) obiettivi;
- c) limiti di ammissibilità delle funzioni;
- d) interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente;
- e) interventi pertinenziali;
- f) prescrizioni e/o indirizzi particolari.
4. Sul patrimonio edilizio esistente nel territorio urbanizzato sono ammessi gli interventi indicati al Titolo 2 Parte 2 delle presenti norme sulla base della classificazione attribuita a ciascun edificio dal presente P.O. con le precisazioni ed integrazioni contenute nei successivi articoli di cui al presente titolo e quelle di cui alla parte 6 delle presenti norme.
5. Gli interventi che comportano mutamento della destinazione d'uso verso la funzione residenziale e/o il frazionamento di preesistente unità abitativa di immobili già residenziali, sono ammissibili qualora assicurino per ciascuna unità immobiliare una superficie minima di mq 60 di S.E. come definita dall'art. 10 DPGR 39/R/2018, esclusi i locali che non presentino i requisiti igienico sanitari prescritti per le unità abitative con le dotazioni minime di legge e le prescrizioni del regolamento edilizio.