Piano Operativo
Art. 27 Aree per sedi stradali esistenti
1. Sono le aree - pubbliche, di uso pubblico, o a destinazione pubblica - che comprendono, oltre alla rete di viabilità comunale e sovracomunale, esistente o di previsione, i relativi spazi accessori, nonché quelli necessari per consentire e/o organizzare scambi e relazioni fra i diversi mezzi di trasporto pubblici e privati. Negli elaborati cartografici DIS01.1, DIS01.2 e DIS01.3 in scala 1:10.000 e DIS02a, DIS02b, DIS02c, DIS02d, DIS02e, DIS02f in scala 1:2.000., sono individuate a titolo ricognitivo indicativo e non esaustivo:
- a) le sedi stradali esistenti;
- b) linea ferroviaria e strutture di corredo quali le stazioni esistenti;
e con apposito segno grafico di mero valore indicativo:
- a) i principali percorsi pedonali esistenti;
- b) la ciclovia esistente.
2. Sulle aree per sedi stradali, oltre alle carreggiate viarie, è ammessa la realizzazione di:
- a) parcheggi pubblici sul lato stradale, in aggiunta agli standard previsti dal P.O.;
- b) spazi di sosta e parcheggio riservati ai mezzi di trasporto pubblico;
- c) piste ciclabili di cui all'art. 38
3. Sugli spazi pubblici accessori, e più in generale sulle aree scoperte non usufruite per la viabilità, e ad essa immediatamente adiacenti, è ammessa esclusivamente la realizzazione di servizi e/o attrezzature pubbliche o di uso pubblico (percorsi pedonali, piste ciclabili, fermate dei mezzi di trasporto pubblico, arredo urbano, sistemazioni a verde, etc.).
4. Sugli spazi pubblici accessori sono altresì ammessi, solo ove non arrechino intralcio o pericolo per la circolazione e previo specifico atto di assenso dell'Amm.ne Comunale ed idoneo titolo di disponibilità di tali aree:
- a) chioschi e/o strutture in materiali leggeri per rivendite di giornali e biglietti, o per somministrazione di alimenti, da dimensionarsi in coerenza alla specifica normativa di settore;
- b) impianti per la distribuzione dei carburanti con esclusione di quelli ad uso privato;
- c) ogni altro servizio connesso al trasporto pubblico e/o alla viabilità.
5. I percorsi devono essere progettati con caratteristiche che ne garantiscano l'accessibilità e la sicurezza, inoltre, per quanto possibile, devono essere marcati dalla presenza di specie arboree e arbustive che ne definiscano meglio il tracciato e il luogo dove conducono al fine di migliorarne la fruibilità e potenziare le connessioni ambientali, mediante alberature a foglia caduca in particolare in ambito urbano.
6. Gli interventi di esecuzione, manutenzione, di modificazione e/o di integrazione dei tracciati stradali e relativi sottoservizi sono riservati all'Amm.ne Comunale e/o agli Enti istituzionalmente competenti. E' tuttavia consentita l'esecuzione di tali interventi da parte di soggetti privati, previo specifico atto di assenso dell'Amm.ne Comunale e stipula di una convenzione a garanzia della corretta e completa esecuzione delle opere.
7. Qualora la viabilità esistente non asfaltata ricadesse in aree a notevole pendenza con cagione della sicurezza stradale, comprovata da dimostrazione cartografica e fotografica dello stato dei luoghi da presentarsi da parte di tecnico di parte del soggetto richiedente con indicazione, tra l'altro, delle pendenze e dislivelli riscontrati, è ammessa la sistemazione del fondo stradale e delle opere di corredo con materiali diversi ma coerenti per colore e grana ai tratti esistenti e al contesto paesaggistico in cui si colloca, privilegiando metodologie di ingegneria naturalistica.