Piano Operativo
Art. 26 Aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport
1. Le aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport sono comprensive di:
- a) Verde pubblico attrezzato
- b) VS - Verde sportivo: palestre, piscine, palazzetti dello sport, centri sportivi polivalenti, campi sportivi
- c) Vo - Orti urbani
- d) Vsc - Area sgambatura cani
2. Le aree di cui al precedente comma sono individuate con apposito segno grafico negli elaborati DIS02a, DIS02b, DIS02c, DIS02d, DIS02e, DIS02f su base C.T.R. in scala 1:2.000 e DIS01.1, DIS01.2, DIS01.3 su base C.T.R. in scala 1:10.000.
3. Le aree a verde pubblico attrezzato possono avere diversa estensione e sistemazione, possono essere connotate dalla presenza importante di vegetazione e dalla prevalenza di suoli permeabili. Inoltre possono prevedere: aree con manto vegetativo, praticabili e non, elementi vegetali, aree agricole, bacini o vasche d'acqua, aree per il gioco e lo sport, aree per la sosta, percorsi pedonali e piste ciclabili, percorsi carrabili di servizio, aree per cani. Possono avere un carattere naturalistico, ornamentale oppure ospitare attrezzature per lo svolgimento di attività ludiche e sportive leggere.
4. All'interno delle aree di cui al precedente comma:
- a) è possibile realizzare chioschi e per attività complementari di servizio, che siano con essi compatibili. Sono considerate tali anche le attività complementari strettamente necessarie alla fruizione confortevole dello spazio aperto quali chioschi di commercio alimentare su area pubblica, per la somministrazione di alimenti e bevande;
- b) i chioschi devono avere dimensione coerente alla specifica disciplina di settore. La realizzazione/gestione dei chioschi su area pubblica segue le disposizioni attuative di competenza dell'ufficio LLPP in applicazione di specifici regolamenti che stabiliscono modalità attuative, durata e costi tariffari in base alle dimensioni del suolo occupato. La loro realizzazione è inoltre soggetta all'acquisizione preventiva di un qualsivoglia titolo edilizio, se dovuta al momento dell'istanza.
5. Le aree destinate a verde sportivo possono essere costituite da: impianti di varia natura coperti e scoperti, aree con manto vegetativo, praticabili e non, elementi vegetali, aree per il gioco, aree per la sosta, percorsi pedonali e piste ciclabili.
6. In relazione alle aree di cui al precedente comma:
- a) è possibile coprire i campi sportivi esistenti con installazioni stagionali, aventi funzioni di supporto all'attività esistente e collegati a volumi già presenti nell'area sportiva. Il collegamento e la struttura leggera dovranno garantire l'integrazione paesaggistica nel rispetto della morfologia dei luoghi e dei segni tradizionali della tessitura agraria o naturale del paesaggio (corsi d'acqua, viabilità poderale o vicinale, terrazzamenti, vegetazione, aree boscate etc.), senza interferire con visuali panoramiche e con elementi del sistema insediativo storico;
- b) ove non già presenti manufatti o spazi utilizzabili, all'interno delle aree destinate ad impianti sportivi, è ammessa la realizzazione di strutture per attività complementari di servizio da concordarsi con l'Amministrazione comunale, rispetto al perseguimento degli specifici interessi pubblici. La scelta localizzativa e le caratteristiche di tali strutture deve essere adeguata al contesto ambientale e paesaggistico di riferimento;
- c) è altresì ammessa la realizzazione di strutture edilizie di servizio quali spogliatoi, servizi, depositi, locali accessori, fino ad un rapporto di copertura massimo del 20% della superficie dell'area di pertinenza.
7. Le aree destinate a orti sociali e urbani sono di proprietà dell'Amministrazione Comunale, ovvero di privati e soggette a vincolo preordinato all'esproprio. Queste sono destinate all'attività di coltivazione degli orti sociali, ricompresi nelle aree a verde pubblico, a verde urbano o connettivo.
8. Le aree di cui al precedente comma dovranno essere oggetto di una progettazione unitaria, al fine di poter evidenziare l'armonia delle soluzioni adottate, soprattutto in riferimento ai sistemi per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento delle acque piovane, secondo le seguenti specificazioni:
- a) la superficie minima di ciascun orto dovrà essere di 50 mq La suddivisione tra i diversi lotti è ammessa attraverso l'utilizzo di apparati vegetazionali bassi;
- b) potranno essere realizzati manufatti in legno di uso accessorio, di dimensioni da valutare nell'ambito del progetto unitario; i progetti dovranno comunque tendere ad evitare la proliferazione degli annessi riunendoli in opportune collocazioni. Potrà essere realizzato n.1 manufatto in legno ad uso accessorio, di dimensioni da valutare nell'ambito del progetto unitario, per un uso condiviso, da collocare in un'area opportuna secondo indicazioni dell'ufficio tecnico comunale;
- c) l'Amministrazione Comunale potrà attivare iniziative in merito agli orti a carattere sociale anche con il ricorso all'acquisizione delle aree ed all'assegnazione in diritto di superficie delle medesime, previa stipula di apposite convenzioni.
9. Le aree verde sgambatura cani sono individuate all'interno di aree verdi pubbliche. In tali aree non vige, salvo casi specifici, l'obbligo di guinzaglio/museruola e l'accesso/utilizzo è subordinato al rispetto di specifiche norme comportamentali. Dette aree sono opportunamente segnalate, recintate e dotate di un solo ingresso, così da consentire agli accompagnatori un idoneo controllo della mobilità dei cani in esse introdotti.
10. La gestione delle aree di cui al precedente comma può essere concessa, previa stipula di apposita convenzione ad enti e/o associazioni regolarmente costituiti ed aventi nelle proprie finalità la tutela degli animali, che ne facciano richiesta all'Ente. Presso le aree di sgambamento deve essere affisso un avviso, chiaro e ben visibile, recante le condizioni generali di responsabilità che si intendono notificate a chiunque acceda all'area. Sono vietati utilizzi dell'area diversi dallo sgambamento cani, eccetto la realizzazione di iniziative ludico - educative a favore dei cani stessi, e la realizzazione di manufatti di qualsiasi genere.
11. I giardini e i parchi pubblici possono essere beni culturali qualora siano oggetto di un provvedimento espresso di tutela o siano tutelati ope legis. In tal caso qualsiasi intervento resta sottoposto all'art. 21 del D.Lgs. 42/2004.