Art. 25 P - Aree a parcheggio pubblico

1. Si considerano aree per parcheggio le parti del territorio specificamente dedicate alla sosta dei veicoli, che possono essere aree scoperte e/o realizzate anche lungo strada.

2. Sono individuate con apposito segno grafico negli elaborati cartografici DIS01.1, DIS01.2 e DIS01.3 in scala 1:10.000 e DIS02a, DIS02b, DIS02c, DIS02d, DIS02e, DIS02f in scala 1:2.000.

3. Nelle aree di cui al precedente comma si possono prevedere parcheggi esclusivamente destinati alle auto, alle moto, ai pullman o misti.

4. All'interno delle aree a parcheggio devono essere previsti appositi spazi per la sosta delle biciclette, attrezzati con rastrelliere, nella misura di almeno 1 posto bicicletta ogni 10 posti auto.

5. Lo stallo per parcheggi a pettine e a lisca non può avere dimensioni inferiori a 5,00 x 2,50 mt; per i parcheggi in linea le dimensioni non possono essere inferiori a 5,00 x 2,00 mt.

6. Gli accessi e percorsi veicolari interni devono essere distinti da accessi e percorsi pedonali e ciclabili.

7. Le aree di cui al presente articolo devono inoltre prevedere la presenza di:

  1. a) colonnine a consumo di ricarica elettrica in misura adeguata al fabbisogno;
  2. b) un sistema di regimazione delle acque piovane.

8. E' consentita, previa verifica di compatibilità al Codice della Strada, la realizzazione di attrezzature accessorie per il commercio su area pubblica per merceologie quali fiori ed edicole di giornali, con una superficie coperta non superiore ai limiti stabiliti dai relativi piani di settore.

9. Per i parcheggi di superficie maggiore di 150 mq devono essere previste zone d'ombra, individuando uno stallo inerbito ed alberato ogni 5 stalli, oltre ad aiuole inerbite e alberate ai bordi e centrali tra file di stalli, la cui larghezza non potrà essere inferiore ai 2,00 mt.

10. Le aree individuate dal presente P.O. come aree a parcheggio pubblico esistente possono essere trasformate in area camper service di progetto. A tal fine l'area potrà essere dotata di impianto di adduzione e smaltimento igienico sanitario, colonnine di ricarica elettrica a pagamento anche ad uso automatizzato. Trattandosi di aree di sosta veicolare dovranno avere le caratteristiche dei parcheggi di cui all'art. 19, gli stalli dovranno essere in un numero massimo di 30 unità. Il Comune gestirà direttamente l'area, ovvero previa convenzione con soggetto privato.