Piano Operativo
Art. 24 AC - Attrezzature di interesse collettivo
1. Le attrezzature di interesse collettivo sono aree ed immobili di proprietà dell'Amministrazione Comunale, ovvero di privati, destinati ad attività di pubblico interesse come meglio specificate all'art. 21, c. 3, lett. b).
2. Sono individuate con apposito segno grafico negli elaborati DIS02a, DIS02b, DIS02c, DIS02d, DIS02e, DIS02f su base C.T.R. in scala 1:2.000 e DIS01.1, DIS01.2, DIS01.3 su base C.T.R. in scala 1:10.000.
3. Le aree per servizi di interesse collettivo sono classificate zone F ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.
4. In queste aree, oltre alle destinazioni d'uso specificate al comma 1 del presente articolo, sono ricompresi tutti gli spazi funzionalmente connessi a questa, quali a titolo esemplificativo: pertinenze scoperte, giardini, parcheggi interni, locali tecnici, etc.
5. Su iniziativa dell'Amministrazione Comunale sarà sempre possibile, sulla base di progetti di opere pubbliche approvati secondo le procedure di legge, procedere a variazioni di destinazione ovvero individuare nuove funzioni di questo tipo in aree ed immobili di proprietà pubblica.
6. Con le medesime modalità sarà possibile effettuare sulle aree ed edifici di cui al presente articolo tutti gli interventi di ristrutturazione, ampliamento, ovvero nuova costruzione che si rendano necessari in base a motivate esigenze di interesse pubblico, qualora le condizioni ed il rispetto dell'ambiente, le caratteristiche storiche, i valori architettonici lo consentano, purchè sia garantita una facile accessibilità mediante collegamenti alla rete pedonale e ciclabile, e la prossimità alle fermate del trasporto pubblico.
7. Al fine di implementare i servizi offerti è consentito l'inserimento di attività commerciali di somministrazione all'interno delle attrezzature AC2 fino al limite del 25% della S.E. esistente e per una superfice, comunque, non superiore a 250 mq
8. Gli interventi di ampliamento o di nuova edificazione di edifici di interesse collettivo non potranno superare il 50% di superfice coperta rispetto all'area individuata dal Piano della quale dovrà essere comunque assicurata una percentuale minima permeabile del 30%.
9. Nei seguenti commi sono disciplinate specifiche tipologie di attrezzature di interesse collettivo richiamate al comma 1.
10. Servizi religiosi - AC4:
- a) sono sempre ammessi interventi di adeguamento dei servizi esistenti, comprese addizioni volumetriche per attività complementari, anche fuori sagoma nel rispetto dei caratteri storico-architettonici e tipologici degli edifici esistenti;
- b) gli interventi di ampliamento o di nuova edificazione non potranno superare il 50% di superfice coperta rispetto all'area individuata dal Piano della quale dovrà essere comunque assicurata una percentuale minima permeabile del 30%.
11. Servizi sociali e assistenziali - AC1:
- a) le aree per le Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) rivolte ad anziani non autosufficienti e ad altri soggetti non autosufficienti, non assistibili a domicilio, comprendono, oltre agli spazi tutelari ed alberghieri, gli spazi per attività mediche, infermieristiche e riabilitative a queste complementari;
- b) sono sempre ammessi interventi di adeguamento funzionale dei servizi esistenti, comprese addizioni funzionali per attività medico/riabilitative, anche fuori sagoma nel rispetto dei caratteri storico-architettonici e tipologici degli edifici esistenti, nella misura del 20% e comunque nella misura massima di 200 mq di S.E.. Detto ampliamento è condizionato dall'eliminazione di eventuali superfetazioni esistenti e consentirà un'altezza massima adeguata al contesto edilizio circostante.
- c) gli interventi di ampliamento di cui alla precedente lettera, o di nuova edificazione, non potranno superare il 50% di superfice coperta rispetto al lotto fondiario del quale dovrà essere comunque assicurata una percentuale minima permeabile del 30%.
12. Impianti per il trattamento e lo stoccaggio dei rifiuti e delle acque reflue - AC5:
- a) il piano riconosce le aree destinate alla raccolta e allo stoccaggio temporaneo di rifiuti vegetali, ferrosi e ingombranti solidi destinati alla periodica rimozione;
- b) a tale scopo potranno essere trasformate aree già destinate ad attrezzature collettive in ordine ad un progetto di opera pubblica;
- c) dette aree dovranno essere opportunamente schermate alla pubblica vista mediante siepi vegetali di specie locali.
13. Servizi cimiteriali - AC8:
- a) all'interno delle aree cimiteriali e delle relative fasce di rispetto sono consentiti esclusivamente interventi di adeguamento e/o di ampliamento degli insediamenti cimiteriali. L'intervento su dette aree è riservato ai soggetti preposti;
- b) attorno alle aree cimiteriali sono da considerarsi le relative fasce di rispetto nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni legislative. La fascia è soggetta alle disposizioni di cui alla successiva lettera;
- c) all'interno della fascia di rispetto sono ammessi, gli interventi previsti dall'art. 338 del R.D.1265/1934 (Testo unico Leggi sanitarie);
- d) per quanto non specificamente disposto dal presente comma si rinvia alle vigenti leggi sanitarie ed alle specifiche disposizioni in materia di polizia mortuaria;
- e) all'interno del territorio rurale, o all'interno delle fasce di rispetto cimiteriale nel territorio urbanizzato, nel rispetto di eventuali limiti, prescrizioni e/o indicazioni dettate dalle autorità competenti, è consentito realizzare un'area cimiteriale per animali d'affezione purché proporzionata al contesto territoriale di riferimento. Le caratteristiche del sito prescelto, la modesta estensione dell'area interessata e le modalità dell'intervento, da attuarsi con tecniche e materiali facilmente reversibili, devono garantire un corretto inserimento paesaggistico, con minime alterazioni morfologiche del terreno e dell'assetto vegetazionale, contenendo al massimo l'impatto visivo e perseguendo il decoro proprio dei luoghi di sepoltura. La realizzazione dell'intervento sarà subordinata all'approvazione di un progetto unitario esteso all'intera area e alla stipula di apposita convenzione che ne identifichi gli obblighi temporali delle opere previste, nel rispetto di quanto sopra e le modalità di gestione delle inumazioni in conformità alle norme sanitarie, desumibile da apposito parere dell'azienda sanitaria U.F. veterinaria. Sono sempre fatte salve le verifiche geologiche relative alla classe di fattibilità dell'area e i vincoli di tutela sovraordinati.