Piano Operativo
Art. 23 AS - Aree per attrezzature scolastiche
1. Le aree per attrezzature scolastiche sono individuate con apposito segno grafico negli elaborati DIS02a, DIS02b, DIS02c, DIS02d, DIS02e, DIS02f su base C.T.R. in scala 1:2.000 e DIS01.1, DIS01.2, DIS01.3 su base C.T.R. in scala 1:10.000.
2. Nel perseguire l'obiettivo primario di migliorare la dotazione di scuole e qualificare quelle esistenti rispetto ai diversi tipi di domanda il P.O. prescrive di:
- a) garantire l'accessibilità e la sosta a tutti gli utenti eliminando barriere per soggetti diversamente abili;
- b) prevedere una rete di percorsi interni raccordata con i percorsi esterni all'area, sia ciclabili che pedonali;
- c) connettere tali aree con la rete dei trasporti pubblici;
- d) adeguare alle normative vigenti in materia antisismica e di riqualificazione energetica gli edifici esistenti, privilegiando, laddove tecnicamente possibile, l'utilizzo di tecnologie in cui la componente vegetale è componente essenziale;
- e) garantire l'incremento della dotazione verde secondo i criteri progettuali per giardini e parchi pubblici di cui all'art. 26 delle presenti norme, dotando altresì gli stessi di attrezzature per lo sport collettivo ed individuale, prevedendo la dotazione di alberature che garantiscano comfort ambientale e ombreggiatura laterale degli edifici, oltre a costituire connessione ecologica con altri spazi verdi pubblici e privati;
- f) aprire l'utilizzo dei plessi scolastici ad altri utenti promuovendo gradi di fruizione dilatati nel tempo (arco della giornata soprattutto per quanto riguarda palestre e impianti sportivi annessi.
3. Per l'adeguamento dei servizi esistenti e per l'implementazione di attività ad essi complementari sono sempre ammessi interventi di addizione volumetrica, nel rispetto dei caratteri storico-architettonici e tipologici degli edifici esistenti.
4. Gli interventi di ampliamento o di nuova edificazione non potranno superare il 50% di superfice coperta rispetto all'area scolastica individuata dal Piano della quale dovrà essere comunque assicurata una percentuale minima permeabile del 30%.
5. I posti auto da realizzare all'interno delle aree scolastiche, anche in ragione della tipologia e classificazione delle medesime, sono dimensionati secondo le disposizioni di legge.
6. Devono essere altresì previsti, all'interno del resede delle strutture scolastiche, i seguenti spazi per la sosta delle biciclette:
- a) AS0 - scuole per l'infanzia asilo nido: area minima di 10 mq;
- b) AS1 - scuole per l'infanzia materna: area minima di 10 mq;
- c) AS2 - scuola primaria: area minima di 10 mq;
- d) AS3 - scuola secondaria di primo grado: area minima di 10 mq;
- e) AS4 - scuola secondaria di secondo grado: almeno 1 mq ogni 10 studenti.