Piano Operativo
Art. 22 Dotazioni minime per gli standard urbanistici e monetizzazioni
1. Nelle schede di cui all'elaborato DIS03 - Disciplina delle aree di trasformazione sono quantificate le dotazioni minime di standard comunque dovute, la cui definizione qualitativa è affidata al Piano Attuativo o Permesso di Costruire Convenzionato, nel rispetto delle presenti norme.
2. Ai fini del dimensionamento residenziale del P.O., la dotazione minima per standard (spazi riservati alle attrezzature scolastiche, alle attività collettive, al verde e ai parcheggi pubblici) si intendono soddisfatte per non meno di 24 mq/ab, salva diversa previsione contenuta nell'elaborato di cui al precedente comma e conformemente a quanto previsto nel P.S.I.M., secondo la seguente ripartizione:
- a) mq 4,50/ab. aree per attrezzature scolastiche (asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo);
- b) mq 2,50/ab. aree per attrezzature di interesse collettivo;
- c) mq 12,00/ab. aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport;
- d) mq 5,00/ab. aree a parcheggio pubblico.
A tal fine il rapporto S.E. residenziale/abitante è pari a 34 mq/ab.
3. Ove non indicate dalle presenti norme, la dotazione di aree da destinare a standard, richieste per gli interventi, a destinazione residenziale, di nuova edificazione, demolizione con ricostruzione o che comportino un aumento del carico urbanistico non dovranno essere inferiori alle quantità definite al comma 2.
4. Ai sensi del D.M. 1444/68, per i nuovi insediamenti a destinazione commerciale, direzionale, la superficie da destinare ad attività collettive, verde e parcheggi pubblici (escluse le sedi viarie) non può essere inferiore a:
- a) 80 mq/100 mq di S.E. di cui almeno la metà destinata a parcheggi;
- b) nelle Zone Omogenee "A" e "B" tali dotazioni di standard possono essere ridotte del 50% e come meglio dettagliato nella tabella di cui al seguente comma 7.
5. Ai nuovi insediamenti a destinazione turistico-ricettiva si applicano le dotazioni minime di cui al precedente comma 4.
6. Nei nuovi insediamenti di carattere industriale e artigianale la superficie da destinare ad attività collettive, verde e parcheggi pubblici (escluse le sedi viarie) non dovrà essere inferiore a 15 mq/100 mq S.E. (compresi commerciale all'ingrosso e depositi commerciali).
7. Gli standard urbanistici dovuti possono essere monetizzati nella quota massima ammissibile indicata nella tabella di cui al presente comma, nei seguenti casi:
- a) interventi di ristrutturazione urbanistica, di nuova edificazione e di ristrutturazione edilizia ricostruttiva tramite demolizione e ricostruzione;
- b) altri interventi comportanti incremento del carico urbanistico qualora l'acquisizione di aree a standard non risulti possibile, per mezzo di idonea dimostrazione, o qualora non sia ritenuta dall'Amministrazione rispondente agli interessi dell'Ente per estensione, conformazione o localizzazione, con specifico atto motivato proposto dal competente servizio Patrimonio, su proposizione del soggetto richiedente.
| Morfotipi territorio urbanizzato | Monetizzazione |
|---|---|
| TS.1 | 100% |
| TS.2 | 100% |
| TR.3 | 50% |
| TR.4 | 50% |
| TR.5 | 50% |
| TR.6 | 50% |
| TR.7 | Non ammessa |
| TPS.1 | 30% |
| TPS.2 | Non ammessa |
| TPS.3 | Non ammessa |
8. Ai fini del calcolo economico inerente la monetizzazione, il soggetto proponente dovrà attenersi a quanto previsto nel regolamento comunale per la monetizzazione di cui alla D.C.C. n. 24 del 30.07.2018.
9. La monetizzazione deve essere richiesta dall'interessato unitamente al titolo abilitativo secondo le disposizioni del regolamento comunale richiamato al precedente comma.