Piano Operativo
Art. 21 Disposizioni generali
1. Le aree ed attrezzature per servizi pubblici e/o di interesse collettivo sono le aree ove insistono o possono essere realizzate attrezzature e spazi pubblici nonché attrezzature e servizi di interesse comune, volte al soddisfacimento delle esigenze sociali, culturali, religiose, ricreative, formative e sanitarie dei cittadini, nonché a favorire le relazioni sociali ed economiche e ad ospitare le manifestazioni pubbliche della collettività insediata.
2. Le aree di cui al comma 1, genericamente denominate aree per standard, e differenziate tra esistenti e di progetto, e tra la scala sovracomunale e quella comunale, sono individuate con apposito segno grafico negli elaborati DIS02a, DIS02b, DIS02c, DIS02d, DIS02e, DIS02f su base C.T.R. in scala 1:2.000 e DIS01.1, DIS01.2, DIS01.3 su base C.T.R. in scala 1:10.000.
3. Le aree per standard sono articolate nelle seguenti tipologie:
- a) AS - aree per attrezzature scolastiche comprensive di:
- - AS0 - scuole per l'infanzia: asilo nido
- - AS1 - scuole per l'infanzia: materna
- - AS2 - scuola primaria
- - AS3 - scuola secondaria di primo grado
- - AS4 - scuola secondaria di secondo grado
- b) AC - aree per attrezzature di interesse collettivo comprensive di:
- - AC1 - servizi sociali e assistenziali quali: centri di assistenza, case di riposo, residenze protette
- - AC2 - servizi culturali, ricreativi e assimilati: musei, spazi espositivi, auditori, sale convegni e mostre, biblioteche, circoli
- - AC3 - servizi ospedalieri e sanitari quali: presidi ospedalieri, distretti sanitari
- - AC4 - servizi religiosi quali: chiese, conventi, oratori, edifici e sale per il culto di qualunque religione
- - AC5 - impianti per il trattamento e lo stoccaggio dei rifiuti e delle acque reflue
- - AC6 - servizi amministrativi e assimilati quali: servizi comunali e della protezione civile, attrezzature per la pubblica sicurezza, della finanza e militari
- - AC7 - servizi per la mobilità quali stazioni passeggeri e merci
- - AC8 - servizi cimiteriali
- - AC9 - edilizia residenziale pubblica
- - AC10 - strutture tecniche e tecnologiche quali: impianti per la distribuzione di energia elettrica, gas e acqua, telefonia
- c) Aree a parcheggio pubblico
- d) Aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport comprensive di:
- - Verde pubblico attrezzato
- - VS - Verde sportivo: palestre, piscine, palazzetti dello sport, centri sportivi polivalenti, campi sportivi
- - Vo - Orti urbani
- - Vsc - Area sgambatura cani
4. Rientrano nella categoria di destinazione d'uso per attrezzature di servizio pubbliche le attività private che offrano servizi o attrezzature analoghi a quelli pubblici e che comunque rivestano interesse pubblico, realizzate da associazioni e privati, previa stipula di convenzione che ne disciplini l'uso pubblico.
5. Se non diversamente specificato nei successivi articoli, all'interno della medesima categoria è sempre consentito il passaggio tra le diverse sottocategorie senza che ciò comporti variante al P.O., ferma comunque la sussistenza ai requisiti di legge.
6. La realizzazione, la trasformazione o l'ampliamento delle attrezzature, impianti, servizi e infrastrutture ricadenti nelle aree di cui al presente articolo è correlata e proporzionata alle esigenze funzionali degli Enti competenti o soggetti gestori. Le attrezzature e gli impianti possono comprendere spazi per portierato e sorveglianza. Gli interventi devono in ogni caso perseguire il contenimento dell'impatto paesaggistico e ambientale, nonché assicurare il rispetto:
- a) delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di sicurezza, di prevenzione incendi, di superamento delle barriere architettoniche, di antisismica, di compatibilità e sicurezza ambientale;
- b) dei limiti di esposizione umana ai campi elettromagnetici;
- c) delle norme vincolistiche e delle salvaguardie di qualsiasi natura.
7. Nelle aree di cui al presente articolo possono essere ammesse tutte le categorie di intervento di cui al Titolo 1, Parte 2, nella misura necessaria a garantire:
- a) la rispondenza alle esigenze di pubblica utilità, per i nuovi edifici, impianti e/o servizi;
- b) il mantenimento o il miglioramento dei livelli prestazionali, per gli edifici, impianti e/o servizi esistenti.
8. Nelle aree di cui al presente articolo gli interventi sono riservati all'Amm./ne Comunale (o all'Ente pubblico proprietario, se diverso dall'Amm./ne Comunale), che può attivare i procedimenti espropriativi di legge.
9. La realizzazione degli interventi previsti nelle aree per standard è consentita anche a soggetti privati aventi titolo, senza ricorso all'acquisizione del bene al patrimonio pubblico:
- a) il soggetto privato attua la destinazione pubblicistica previo convenzionamento con l'Amministrazione a garanzia della fruibilità del bene e previa acquisizione dei prescritti titoli abilitativi, se necessari;
- b) sono consentiti interventi privati compatibili - previo parere dell'Ufficio Lavori pubblici ovvero deliberazione del Consiglio comunale in ipotesi di approvazione di Piano attuativo o Progetto unitario - con la destinazione pubblicistica (chioschi; edicole; esercizi di vicinato; attrezzature per il gioco ed il tempo libero, etc.);
- c) sono consentiti nel sottosuolo - previo parere dell'Ufficio Lavori pubblici ovvero delibazione del Consiglio comunale in ipotesi di approvazione Piano attuativo o Progetto unitario - interventi da parte del soggetto privato avente titolo quali autorimesse, box-auto, depositi, nonché spazi per servizi, fermo restando il rispetto delle norme in materia igienico-sanitaria e delle specifiche disposizioni statali e regionali per ciascuna destinazione d'uso.
10. Nelle fattispecie di cui al precedente comma 9, gli interventi di cui alle lett. b) e c) possono essere realizzati solo contestualmente alla realizzazione della destinazione pubblicistica.
11. Nelle fattispecie di cui al precedente comma 9, l'intervento è subordinato alla stipula di una apposita convenzione con l'Amm./ne Comunale da stipulare prima dell'acquisizione dei necessari titoli abilitativi, con la quale sono disciplinati:
- a) le modalità, i tempi e le adeguate garanzie riferite alla realizzazione delle opere in soprasuolo, da eseguirsi da parte del privato avente titolo a propria cura e spese;
- b) il regime giuridico del suolo e le modalità di gestione, ferma la destinazione pubblicistica del bene.
12. I progetti di sistemazione delle aree devono garantire il rispetto delle disposizioni contenute nel Titolo 1, Parte 4 delle presenti norme. Inoltre, in presenza di spazi pubblici è prescritto il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 37.
13. Gli accessi esistenti ai lotti privati che ricadono all'interno di aree di cui al presente articolo possono essere mantenuti nella fase attuativa - nella ubicazione attuale o in altra ritenuta più idonea dall'Amm./ne Comunale - previa stipula di un'apposita convenzione regolante l'attribuzione degli oneri di realizzazione e di manutenzione degli stessi.
14. Nelle aree destinate a verde attrezzato e a verde sportivo è consentita la realizzazione di attrezzature e sistemazioni per attività sportive, ricreative e/o culturali, come meglio specificato nel presente Titolo.
15. Nelle more della realizzazione delle previsioni del P.O., gli aventi titolo su aree per standard di nuova previsione possono disporre delle stesse per uso privato, purché tali forme di utilizzazione non comportino:
- a) alterazioni significative alla morfologia dei terreni;
- b) realizzazione di consistenze edilizie e impianti sportivi; installazione di manufatti di qualsivoglia tipologia;
- c) depositi di merci e materiali a cielo libero;
- d) realizzazione di muri di cinta o recinzioni con parti in muratura;
- e) opere eccedenti la manutenzione straordinaria su edifici o manufatti legittimi esistenti.
16. Nelle more della realizzazione delle previsioni del P.O. ogni intervento privato nelle aree di cui trattasi è inoltre subordinato alla produzione di un atto unilaterale d'obbligo con esplicita rinuncia al plus-valore derivante dalle opere realizzate a cura e spese del soggetto privato interessato.