Art. 19 Dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale

1. Il reperimento di dotazioni di parcheggio ad uso privato per la sosta stanziale è prescritto in tutto il territorio comunale in relazione ai seguenti interventi:

  1. a) nuova edificazione;
  2. b) ristrutturazione urbanistica;
  3. c) ristrutturazione edilizia ricostruttiva;
  4. d) ampliamenti volumetrici di edifici esistenti comportanti incremento di superficie edificabile (S.E.), ad eccezione di quanto previsto al successivo comma 3;
  5. e) ristrutturazione edilizia quando comportante incremento del carico urbanistico;
  6. f) ogni altro intervento che preveda l'incremento del carico urbanistico.

2. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva, per le addizioni e gli interventi pertinenziali di cui agli artt. 5, 6 e 7, deve essere comunque verificato il rispetto delle dotazioni di parcheggio dovute, anche per la porzione esistente dell'immobile.

3. Sugli edifici a destinazione residenziale, qualora gli interventi di cui all'art. 6 (addizioni volumetriche) determinassero contemporaneo aumento di unità immobiliari, dovessero consistere nella realizzazione di un locale accessorio o nell'ampliamento di un vano esistente, è consentita la monetizzazione delle quote di parcheggio di cui al presente articolo per le ipotesi di dimostrata impossibilità di reperimento delle aree in relazione alla concreta situazione dei luoghi.

4. All'interno dei morfotipi TS.1 e TS.2 e dei morfotipi produttivi, TPS.1 e TPS.2, di cui al Titolo 1 Parte 4, nel rispetto di quanto ivi specificato negli articoli riferiti alle diverse tipologie di tessuti, il reperimento di dotazioni di parcheggio ad uso privato per la sosta stanziale è altresì prescritto anche in relazione ad interventi quali:

  1. a) demolizione e ricostruzione (parziale o totale) delle consistenze edilizie esistenti;
  2. b) incremento del numero di unità immobiliari;
  3. c) ristrutturazione edilizia con realizzazione superficie edificabile (S.E.) aggiuntiva;
  4. d) modifica della destinazione d'uso anche nei casi di cambio d'uso inferiore al 50% della consistenza totale dell'unità immobiliare.

5. Le dotazioni minime di parcheggio ad uso privato per la sosta stanziale sono differenziate in funzione delle diverse destinazioni d'uso nel modo seguente:

  1. a) residenza: 1 mq di parcheggio ogni 3 mq di superficie edificabile (S.E.), garantendo comunque almeno 2 posti auto effettivi per ogni unità immobiliare di nuova edificazione ed 1 posto auto effettivo per ogni unità immobiliare conseguente anche a mutamento della destinazione d'uso e frazionamento. L'area di parcheggio può essere ricavata anche nel piano interrato, quando particolari condizioni impediscono tale realizzazione, è consentito reperire l'area di parcheggio nel resede del fabbricato. Nei morfotipi TS.1 e TS.2 e nei nuclei storici di cui ai successivi artt. 34, 35 e 49, qualora sia dimostrata l'impossibilità di localizzare la quantità minima di posti auto richiesta a compensazione delle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale eventualmente non reperite, tale quantità potrà essere reperita anche su aree private diverse purché si trovino ad una distanza idonea ad assicurare un rapido collegamento con l'unità residenziale stessa. Si intende idoneo un percorso pedonale non più lungo di ml. 350. Ove l'area di parcheggio venga reperita fuori dall'area di pertinenza deve essere previsto un atto di pertinenzialità che leghi l'area a parcheggio con l'unità immobiliare interessata dall'intervento.
  2. b) produttivo (industriale - artigianale), comprensivo dell'attività commerciale all'ingrosso e relativi depositi: 1,00 mq di parcheggio per ogni 3 mq di superficie edificabile (S.E.);
  3. c)commerciale e artigianale di vicinato (commerciale al dettaglio): 1,00 mq di parcheggio per ogni 3 mq Per le destinazioni di cui trattasi alle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale vanno aggiunte quelle per la sosta di relazione di cui all'art. 20;
  4. d) commerciale relativo a medie di strutture di vendita e commerciale grande distribuzione: 1 mq di parcheggio per ogni 1 mq di superficie edificabile (S.E.). La superficie così ricavata deve essere maggiorata degli spazi per il parcheggio temporaneo dei mezzi di movimentazione delle merci. Per la destinazione di cui trattasi alle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale vanno aggiunte quelle per la sosta di relazione di cui all'art. 20;
  5. e) attività direzionali e di servizio: 1 mq di parcheggio ogni 2,50 mq di superficie edificabile (S.E.). All'interno dei morfotipo storico TS.1 di cui all'art. 34 delle presenti norme si applicano i minimi di legge;
  6. f) attività turistico-ricettive: 1 mq di parcheggio per ogni 3 mq di superficie edificabile (S.E.), garantendo comunque almeno un posto auto effettivo per ogni camera. Ove il locale ristorante non sia riservato ai clienti interni della struttura turistico-ricettiva, esso viene equiparato ai pubblici esercizi e al commerciale ai fini delle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale e di relazione.

6. Fermo restando quanto stabilito dal precedente comma 5, è comunque prescritto il rispetto delle dotazioni minime di legge, ove superiori a quelle ricavate in applicazione del presente articolo e delle eventuali prescrizioni del vigente Regolamento edilizio.

7. Il numero di posti auto effettivi che deve essere individuato in rapporto alla dotazione minima di parcheggio per la sosta stanziale non può essere inferiore ad un posto auto effettivo ogni 20 mq di superficie di parcheggio comprensiva degli spazi di manovra.

8. Non è consentita la collocazione delle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale su aree pubbliche o ad uso pubblico.

9. Nei parcheggi realizzati in applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo devono essere riservati posti auto destinati ai veicoli al servizio di persone disabili, nella misura minima di legge. Tali posti auto, opportunamente segnalati, devono essere ubicati in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell'accesso all'edificio o complesso edilizio.

10. In tutti i parcheggi di pertinenza di strutture commerciali, devono essere previsti appositi spazi, attrezzati con rastrelliere, per la sosta delle biciclette. Tali spazi sono dimensionati sulla base dei seguenti parametri:

  1. a) esercizi di vicinato: almeno 1 posto bicicletta ogni posto auto per sosta stanziale;
  2. b) medie strutture di vendita: almeno 1 posto bicicletta ogni 4 posti auto per sosta stanziale;
  3. c) grandi strutture di vendita: almeno 1 posto bicicletta ogni 50 posti auto per sosta stanziale.

11. Per le altre destinazioni d'uso gli spazi per la sosta delle biciclette sono dimensionati nella misura di 1 posto bicicletta ogni 4 posti auto per sosta stanziale.

12. Fatte salve particolari esigenze di tutela dei beni culturali e paesaggistici, le aree a parcheggio esterne localizzate in superficie devono essere dotate di alberature di alto fusto nella misura minima di un albero ogni 80 mq di superficie netta dei posti auto, al netto degli spazi di accesso e manovra. Tale disposizione non è comunque prescrittiva:

  1. a) per le aree a parcheggio di pertinenza di edifici residenziali;
  2. b) per le aree a parcheggio da realizzarsi nelle aree ID, P e RIQ di cui agli artt. 88, 89 e 90. In tali aree la dotazione di alberature di alto fusto è definita in sede di elaborazione dell'Intervento diretto convenzionato, del Piano attuativo o del Progetto unitario convenzionato.

13. Per gli impianti arborei e arbustivi devono essere impiegate le specie autoctone e/o tipiche del paesaggio locale. Nel caso di parcheggi soprastanti a parcheggi interrati possono essere utilizzate alberature, arbusti o siepi ornamentali.

14. Nel morfotipo storico TS.1 e TS.2 del capoluogo e nei nuclei storici, per le attività commerciali non è richiesto il reperimento di spazi per la sosta stanziale essendone comunque ammessa la monetizzazione. Nel caso di cambio di destinazione e frazionamento con nuova unità immobiliare con destinazione d'uso di esercizio commerciale di vicinato o artigianale di cui all'art. 18, c. 1, lett. b), punto I.II, gli spazi per la sosta stanziale possono essere reperiti anche su aree private diverse purché si trovino ad una distanza idonea ad assicurare un rapido collegamento con l'esercizio commerciale stesso. Si intende idoneo un percorso pedonale non più lungo di ml. 350 e che unisca senza soluzione di continuità il punto di parcheggio e la superficie commerciale. Ove l'area di parcheggio venga reperita fuori dall'area di pertinenza dovrà essere previsto un atto di pertinenzialità che leghi l'area a parcheggio con l'unità immobiliare interessata dall'intervento